Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2015

Art. 1.

    1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all’articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 170 milioni per l’anno 2010.

    2. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell’anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.
    3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 170 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede, quanto a 150 milioni di euro, con quota parte delle risorse affluite all’entrata del bilancio dello Stato nell’ambito dell’unità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell’articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
    4. La dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 150 milioni di euro per l’anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.
    5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.