Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2015
Azioni disponibili
Art. 1.
1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui allarticolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 170 milioni per lanno 2010.
2. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del primo periodo del comma 2 dellarticolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dellanno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.
3. Allonere derivante dallattuazione del comma 1, pari a 170 milioni di euro per lanno 2010, si provvede, quanto a 150 milioni di euro, con quota parte delle risorse affluite allentrata del bilancio dello Stato nellambito dellunità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dellarticolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. La dotazione del fondo di cui allarticolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 150 milioni di euro per lanno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.
5. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.