Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1834
Azioni disponibili
(Decreto del Ministro dellinterno di rigetto dellistanza dellacquisto della cittadinanza)
1. Larticolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 8. 1. Con decreto motivato, il Ministro dellinterno respinge listanza di cui allarticolo 7, comma 1, ove sussistano le cause ostative previste dallarticolo 6 o non ricorrano le condizioni di cui allarticolo 5-bis. Ove si tratti di ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. Listanza può essere riproposta dopo cinque anni dalla data di emanazione del decreto di rigetto di cui al presente comma.
2. Lemanazione del decreto di rigetto è preclusa quando dalla data di presentazione dellistanza sia decorso il termine di un anno».