Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1834

Art. 5.

(Decreto del Ministro dell’interno di rigetto dell’istanza dell’acquisto della cittadinanza)

    1. L’articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

    «Art. 8. – 1. Con decreto motivato, il Ministro dell’interno respinge l’istanza di cui all’articolo 7, comma 1, ove sussistano le cause ostative previste dall’articolo 6 o non ricorrano le condizioni di cui all’articolo 5-bis. Ove si tratti di ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L’istanza può essere riproposta dopo cinque anni dalla data di emanazione del decreto di rigetto di cui al presente comma.

    2. L’emanazione del decreto di rigetto è preclusa quando dalla data di presentazione dell’istanza sia decorso il termine di un anno».