Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1463
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo larticolo 36 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:
«Art. 36-bis. (Mutui). 1. In attuazione di quanto previsto al comma 2, lettera c), dellarticolo 36, nel caso di operazione di mutuo, il mutuatario consumatore ha diritto di avere copia del progetto di mutuo entro tre giorni lavorativi la data fissata per la stipula dellatto di mutuo.
2. Nel caso di atto di mutuo, garantito ipotecariamente, o comunque quando sia stipulato da notaio, il progetto di mutuo deve essere consegnato al notaio almeno cinque giorni lavorativi precedenti la data fissata per la stipula dellatto di mutuo.
3. Il notaio dà atto della consegna e della conoscenza del progetto di mutuo da parte del mutuatario consumatore tramite un verbale sottoscritto dal mutuatario consumatore da stipularsi nel termine previsto dal comma 2.
4. Con regolamento del Ministro della giustizia, sono disciplinate le modalità di conservazione e registrazione da parte del notaio del verbale di cui al comma 3».
2. Il regolamento del Ministro della giustizia di cui al comma 3 dellarticolo 36-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.