Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1434
Azioni disponibili
(Controllo sullesecuzione del concordato)
1. Lente che ha ricevuto la domanda di accesso alla procedura di concordato da parte del sovraindebitato ai sensi dellarticolo 5 provvede al controllo e allassistenza del sovraindebitato durante tutta la fase di esecuzione dellaccordo, al fine di garantire il buon esisto della procedura.
2. Lente di cui al comma 1 riferisce ogni sei mesi sullattività di controllo svolta inviando apposita relazione alla Commissione nazionale che la trasmette tempestivamente a tutti i creditori.