Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1434

Art. 13.

(Controllo sull’esecuzione del concordato)

    1. L’ente che ha ricevuto la domanda di accesso alla procedura di concordato da parte del sovraindebitato ai sensi dell’articolo 5 provvede al controllo e all’assistenza del sovraindebitato durante tutta la fase di esecuzione dell’accordo, al fine di garantire il buon esisto della procedura.

    2. L’ente di cui al comma 1 riferisce ogni sei mesi sull’attività di controllo svolta inviando apposita relazione alla Commissione nazionale che la trasmette tempestivamente a tutti i creditori.