Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1025

Art. 4.

(Censimento dei laureati dopo il 31 dicembre 1994 non sanati dall’articolo 2)

    1. Sono istituite, presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, graduatorie differenziate per la continuità assistenziale riservate ai laureati in medicina e chirurgia abilitati dopo il 31 dicembre 1994 ed iscritti alle relative facoltà universitarie dopo il 31 dicembre 1991.

    2. Le graduatorie di cui al comma 1 sono formate tenendo conto del voto di laurea e della maggiore anzianità di laurea e della minore anzianità anagrafica, e sono revisionate annualmente. Per la formazione delle graduatorie successive alle prime, si tiene conto anche del punteggio conseguito in attività di continuità assistenziale o come sostituto di medico di medicina generale secondo i criteri previsti dall’accordo collettivo nazionale di lavoro per la formazione della graduatoria regionale ufficiale.
    3. Le graduatorie di cui al comma 1 sono utilizzate per la copertura di zone in cui risulta carente l’attività di continuità assistenziale notturna, festiva e turistica.
    4. L’iscrizione nelle graduatorie di cui al comma 1 costituisce titolo preferenziale, ai fini della sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, rispetto al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.