Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1025

Art. 3.

(Riconoscimento di titoli equipollenti al corso di formazione in medicina generale)

    1. Ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 5, della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, il diploma di specializzazione in medicina interna e in geriatria è riconosciuto come equivalente al diploma di cui all’allegato V, punto 5.1.1, della medesima direttiva 2005/36/CE.

    2. I soggetti che esercitano attività medica presso centri nei quali sono dispensate cure primarie per l’intera durata dei corsi relativi ai diplomi di specializzazione di cui al comma 1 del presente articolo sono esonerati dall’obbligo del tirocinio della durata di sei mesi presso ambulatori di medicina generale di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  368.