Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1343

 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 1343
 
 
 

 

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore FASANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 2009

Modifica all’articolo 153 del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di finanza di progetto

 

Onorevoli Senatori. – Le legge 23 novembre 1939, n. 1966, ha introdotto nel nostro ordinamento le società fiduciarie di revisione, cui sono stati affidati compiti delicati ed incisivi nel campo del controllo per la revisione contabile delle aziende e delle società finanziarie.

    Il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, emesso in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, prevede, all’articolo 153, per la realizzazione di lavori pubblici con il sistema della concessione attraverso project financing, che venga concessa esclusivamente agli istituti bancari la possibilità di asseverare i piani economici-finanziari dei progetti preliminari, non riconoscendo lo stesso ruolo alle società di revisione. In tal senso, però, si contravviene alla specificità di tali società fiduciarie, istituite proprio allo scopo di asseverare i piani economico-finanziari. Si segnala, inoltre, che per le banche si potrebbe anche configurare un conflitto di interessi, essendo esse nella maggior parte dei casi, parte attiva nel finanziamento del piano che dovrebbero asseverare.
    In questo senso, il presente disegno di legge mira a reintrodurre le società di revisione fra i soggetti abilitati ad asseverare i piani economici-finanziari per la realizzazione di lavori pubblici o lavori di pubblica utilità tramite contratti di concessione.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. Il comma 9 dell’articolo 153 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente:

    «9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da una banca o da società di servizi costituite dalla banca stessa ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonché la specificazione delle caratteristiche del sevizio e della gestione; il regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le attività di asseverazione ai fini della valutazione degli elementi economici e finanziari. Il piano economico-finanziario comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara».