Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1281

Art. 4.

(Compiti del gestore)

    1. Il gestore, nello svolgimento dei compiti propri, deve:

        a) comportarsi con correttezza e con diligenza professionale, ai sensi del secondo comma dell’articolo 1176 del codice civile;

        b) assicurare una corretta gestione dei beni oggetto di destinazione;
        c) adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei soggetti beneficiari;
        d) utilizzare tutti i redditi prodotti dal fondo di sostegno, in conformità delle indicazioni date dall’istituente, a favore del beneficiario.

    2. In caso di gravi inadempienze agli obblighi di corretta gestione e in assenza dell’istituente, il Tribunale competente, su istanza di qualunque interessato, sentiti a seconda dei casi l’istituente, il beneficiario o il suo garante, con ordinanza in camera di consiglio, revoca la gestione e attribuisce l’incarico ad altro gestore. Nel nominare un gestore subentrante, ai sensi dell’articolo 3, il Tribunale tiene conto anche della vicinanza territoriale e di specializzazioni nel tipo di disabilità del beneficiario.