Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1281
Azioni disponibili
(Compiti del gestore)
1. Il gestore, nello svolgimento dei compiti propri, deve:
a) comportarsi con correttezza e con diligenza professionale, ai sensi del secondo comma dellarticolo 1176 del codice civile;
b) assicurare una corretta gestione dei beni oggetto di destinazione;
c) adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei soggetti beneficiari;
d) utilizzare tutti i redditi prodotti dal fondo di sostegno, in conformità delle indicazioni date dallistituente, a favore del beneficiario.
2. In caso di gravi inadempienze agli obblighi di corretta gestione e in assenza dellistituente, il Tribunale competente, su istanza di qualunque interessato, sentiti a seconda dei casi listituente, il beneficiario o il suo garante, con ordinanza in camera di consiglio, revoca la gestione e attribuisce lincarico ad altro gestore. Nel nominare un gestore subentrante, ai sensi dellarticolo 3, il Tribunale tiene conto anche della vicinanza territoriale e di specializzazioni nel tipo di disabilità del beneficiario.