Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1281

Art. 2.

(Istituzione del fondo di sostegno)

    1. Il fondo di sostegno è istituito, a pena di nullità, mediante atto tra vivi o a causa di morte ovvero, nel caso in cui tra i beni conferiti non siano inclusi beni immobili o beni mobili registrati, mediante scrittura privata.

    2. Il fondo di sostegno può essere istituito da un parente entro il terzo grado o da un affine entro il secondo grado di una persona con disabilità di cui all’articolo 1, comma 1, di seguito denominato «istituente».
    3. Il fondo di sostegno può essere istituito congiuntamente dai genitori del beneficiario. In tal caso, i poteri di intervento e controllo sull’operato del fondo di sostegno spettano al genitore a tal fine designato in sede di istituzione del fondo di sostegno e comunque a quello superstite.
    4. L’istituzione del fondo di sostegno è subordinata all’accettazione da parte del beneficiario o, in caso di impossibilità dello stesso, da parte del garante di cui al comma 5.
    5. L’amministratore di sostegno ovvero il tutore del beneficiario ovvero, se il beneficiario è minorenne, chi esercita la patria potestà, è denominato «garante».
    6. Il beneficiario ovvero il garante, in tale caso previa autorizzazione del giudice tutelare, può integrare il fondo di sostegno con beni, rendite ed altre entrate appartenenti o spettanti al beneficiario o a lui attribuiti anche successivamente all’istituzione del fondo di sostegno.
    7. Al fondo di sostegno possono essere destinati beni, immobili o mobili iscritti a pubblici registri o titoli di credito. Sono ammessi conferimenti successivi da parte di chiunque, soggetto pubblico o privato, ivi incluso lo stesso istituente, a valere su di un fondo di sostegno già esistente.
    8. La denominazione del fondo di sostegno è indicata dall’istituente e deve necessariamente contenere il numero univoco di iscrizione all’apposito albo tenuto dall’Agenzia per le ONLUS di cui all’articolo 5.