Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1281
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(Istituzione del fondo di sostegno)
1. Il fondo di sostegno è istituito, a pena di nullità, mediante atto tra vivi o a causa di morte ovvero, nel caso in cui tra i beni conferiti non siano inclusi beni immobili o beni mobili registrati, mediante scrittura privata.
2. Il fondo di sostegno può essere istituito da un parente entro il terzo grado o da un affine entro il secondo grado di una persona con disabilità di cui allarticolo 1, comma 1, di seguito denominato «istituente».
3. Il fondo di sostegno può essere istituito congiuntamente dai genitori del beneficiario. In tal caso, i poteri di intervento e controllo sulloperato del fondo di sostegno spettano al genitore a tal fine designato in sede di istituzione del fondo di sostegno e comunque a quello superstite.
4. Listituzione del fondo di sostegno è subordinata allaccettazione da parte del beneficiario o, in caso di impossibilità dello stesso, da parte del garante di cui al comma 5.
5. Lamministratore di sostegno ovvero il tutore del beneficiario ovvero, se il beneficiario è minorenne, chi esercita la patria potestà, è denominato «garante».
6. Il beneficiario ovvero il garante, in tale caso previa autorizzazione del giudice tutelare, può integrare il fondo di sostegno con beni, rendite ed altre entrate appartenenti o spettanti al beneficiario o a lui attribuiti anche successivamente allistituzione del fondo di sostegno.
7. Al fondo di sostegno possono essere destinati beni, immobili o mobili iscritti a pubblici registri o titoli di credito. Sono ammessi conferimenti successivi da parte di chiunque, soggetto pubblico o privato, ivi incluso lo stesso istituente, a valere su di un fondo di sostegno già esistente.
8. La denominazione del fondo di sostegno è indicata dallistituente e deve necessariamente contenere il numero univoco di iscrizione allapposito albo tenuto dallAgenzia per le ONLUS di cui allarticolo 5.