Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1252

Art. 5.

(Diritto all’informazione)

    1. Il foglietto illustrativo dei prodotti farmaceutici deve indicare con chiarezza se il prodotto può essere assunto senza rischio dalle persone affette da autismo.

    2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all’inserimento di appositi moduli informativi sull’autismo nell’ambito delle attività di formazione e di aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori.
    3. L’onere derivante dall’attuazione del comma 2 è valutato in 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2008.