Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1252

Art. 3.

(Diagnosi precoce e prevenzione)

    1. Ai fini della diagnosi precoce e della prevenzione delle complicanze dell’autismo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i piani sanitari e gli interventi di cui all’articolo 2, tenuto conto dei criteri e delle metodologie stabiliti con specifico atto di indirizzo e di coordinamento del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e sentito l’Istituto superiore di sanità, indicano alle rispettive aziende sanitarie locali gli interventi operativi più idonei a:

        a) definire un programma articolato che permetta di assicurare la formazione e l’aggiornamento professionali della classe medica sulla conoscenza dell’autismo al fine di facilitare l’individuazione delle persone affette da tale malattia, siano esse sintomatiche o appartenenti a categorie a rischio;

        b) prevenire le complicanze e monitorare le patologie associate all’autismo;
        c) definire i test diagnostici e di controllo per le persone affette da autismo.

    2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, le aziende sanitarie locali si avvalgono di presìdi accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con documentata esperienza di attività diagnostica e terapeutica specifica, nonché di centri regionali e provinciali di riferimento, cui spetta il coordinamento dei presìdi della rete sanitaria regionale e delle province autonome, al fine di garantire la tempestiva diagnosi, anche mediante l’adozione di specifici protocolli concordati a livello nazionale.