Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1252
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Art. 1.
(Definizione)
1. Lautismo, quale disturbo che interessa le funzioni metaboliche e neurologiche dellindividuo, è riconosciuto come malattia sociale.
2. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvede, con proprio decreto, in conformità con quanto disposto dal comma 1, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 1962.