Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 1651

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 1651


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori FILOGRANA, TONIOLLI, MUNGARI, DE ANNA, GRECO, PIANETTA, MANCA, MUNDI, ASCIUTTI, TERRACINI, MANFREDI, CONTESTABILE, LAURO, TOMMASINI e BONATESTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1996

Disposizioni in materia di privatizzazione

degli uffici di collocamento







ONOREVOLI SENATORI. - La legge istitutiva del monopolio statale nell'esercizio della funzione di intermediazione di manodopera risale all'anno 1949.
Tale normativa é stata emanata in un'epoca avente caratteristiche differenti da quelle odierne e destinata a regolare rapporti di una economia che presentava aspetti di scarsa industrializzazione, tanto piú se si considera che da soli pochi anni risultava terminato il conflitto mondiale.
In base all'articolo 7 della legge 29 aprile 1949, n. 264, il collocamento é definito "funzione pubblica", norma questa che risente della epoca storica e della necessità dello stato in periodo post-bellico di farsi carico in prima persona della riorganizzazione economico-sociale del Paese.
Conseguentemente viene stabilito l'obbligo per chi desideri trovare una collocazione nel mercato del lavoro di iscriversi in apposite liste di collocamento istituite presso gli uffici del lavoro.
Il richiedente manodopera dovrà rivolgersi necessariamente all'ufficio di collocamento che provvederà ad inoltrare personale che sia in possesso dei requisiti necessari per l'adempimento delle mansioni richieste.
Tali disposizioni sono state accompagnate dalla previsione di divieti e di sanzioni in caso di inosservanza degli stessi.
All'articolo 11 della stessa legge risulta vietato l'esercizio della mediazione di manodopera, anche se effettuata gratuitamente.
Un sistema improntato alla massima rigidità nel quale i casi di esclusione risultano tassativi e che ha dimostrato, e dimostra tuttora, la propria totale inefficienza ad operare ed a funzionare quale strumento di intermediazione fra la domanda e l'offerta di lavoro.
La necessità di operare un temperamento al funzionamento di detto ufficio é stata avvertita dallo stesso legislatore che ha introdotto possibilità di deroga alla disciplina sul collocamento mediante assunzione diretta di personale da comunicare successivamente all'ufficio di collocamento.
All'articolo 11, comma terzo, della legge n. 264 del 1949 vengono indicati i casi per i quali é prevista la possibilità di esclusione per il datore di lavoro della presentazione della preventiva richiesta all'ufficio di collocamento.
Tali casi sono costituiti da:

1) assunzione di parente, coniuge, affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro;
2) assunzione di personale avente funzione direttiva;
3) assunzione di lavoratori di concetto o specializzati assunti mediante concorso pubblico;
4) assunzione di lavoratori esclusivamente a compartecipazione, compresi i mezzadri ed i coloni parziari;
5) assunzione di domestici, portieri, addetti a studi professionali e tutti coloro che sono addetti ai servizi familiari;
6) assunzione di lavoratori destinati ad aziende con non piú di tre dipendenti oppure ad aziende rurali con non piú di sei dipendenti, limitatamente a zone mistilingue o montane da determinarsi con successivo decreto del Presidente della Repubblica.

Ugualmente un margine, seppur ridotto, alla possibilità di procedere ad assunzione di personale che non venga imposto dall'ufficio di collocamento é prevista dall'articolo 14 della citata legge n. 264 del 1949 in materia di richiesta nominativa, ammessa per:

1) tutti i lavoratori destinati ad aziende che non abbiano stabilmente piú di cinque dipendenti e, per lavoratori destinati ad altre aziende, nei limiti di un decimo, sempre che la richiesta sia per un numero di unità superiore a nove;
2) i lavoratori di concetto oppure aventi una particolare specializzazione o qualificazione;
3) il personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza e la custodia della sede di opifici, cantieri o comunque di beni dell'azienda;
4) nei casi di primo avviamento di lavoratori in possesso di titoli di studio rilasciati da scuole professionali.

Da un'analisi operata sul campo risulta che l'unica strada consentita all'impreditore per poter essere libero di scegliere i propri collaboratori é quella di quantificare le assunzioni come rientranti in uno dei sopraelencati casi.
L'inadeguatezza dell'ufficio di collocamento a fornire un servizio adeguato deriva inoltre dalla eccessiva burocratizzazione della sua struttura.
Gli interventi legislativi successivi alla legge n. 264 del 1949, lungi dallo snellire il funzionamento del collocamento, hanno istituito una serie indefinita di strutture aventi compiti similari con evidente soprapposizione di funzioni che si ripercuote in una totale inerzia ed in un disservizio avente proporzioni enormi.
A titolo esemplificativo si considerino i seguenti organismi:

1) agenzie per l'impiego regionali istituite con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 7 febbraio 1989, aventi il compito di:

incentivare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro;
promuovere iniziative dirette ad incrementare l'occupazione;
facilitare l'impiego dei soggetti piú deboli sul mercato del lavoro;

2) sezioni circoscrizionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, aventi compiti di:

rilevazione ed elaborazioni dei dati e notizie in merito al campo del lavoro;
svolgimento di attività di promozione e propulsione diretta ad incrementare i livelli occupazionali;
partecipazione alle iniziative ed attività dirette a perseguire gli obiettivi di politica attiva del lavoro;
formulazione di proposte e di ogni informazione utile ai lavoratori;

3) creazione della commissione istituita presso ogni regione (legge 12 agosto 1977, n. 675), avente lo scopo di favorire la mobilità di manodopera, i cui compiti sono:

accertamento ed identificazione delle richieste di manodopera;
promozione di programmi ed attività inerenti al settore del lavoro;
formulazione di parere nel caso di interventi regionali eseguiti dal fondo per la mobilità della manodopera;

4) istituzione di organi periferici che si avvalgono di agenzie per l'impiego aventi funzione di promuovere iniziative dirette a favorire l'occupazione (articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 dicembre 1992, n. 573).

Tali normative sono state indicate a mero titolo esemplificativo, ma risultano oltremodo significative ad esprimere il quadro di un apparato elefantiaco, destinato di per sé a non poter fornire un servizio adeguato.
Alcuni studi forniti sul funzionamento degli uffici di collocamento evidenziano l'assoluta mancanza di dati aggiornati sui lavoratori iscritti, una omissione totale del curriculum professionale adeguato, oltre (cosa ben piú grave) a una mancanza di aggiornamenti dei dati anagrafici degli iscritti che difficilmente potrebbero venire contattati.
La assoluta mancanza di un adeguato sistema informatizzato non consente una rapida consultazione dei dati in possesso dell'ufficio di collocamento, né una rapida informativa tra gli organismi (che come evidenziato in precedenza appaiono moltecipli) dello stesso collocamento.
Appare evidente che un simile assetto costituisce solamente uno strumento a detrimento dei lavoratori che non hanno possi bilità di trovare nell'ufficio di collocamento una risposta adeguata ai problemi dell'occupazione.
Ne consegue che attraverso una rivoluzione di tale anacronistico settore potrà essere dato un nuovo impulso alle esigenze del mercato del lavoro.
Improntata a tale finalità risulta essere la normativa relativa alla privatizzazione dell'ufficio di collocamento.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

(Configurazione giuridica)

1. A partire dal 1º gennaio 1998 gli uffici di collocamento e gli organi ad esso collegati sono trasformati da enti pubblici in società per azioni, assumendo la denominazione di agenzie per l'impiego e per il collocamento.

Art. 2.

(Capitale)

1. Le agenzie di cui all'articolo 1 devono avere un capitale sociale minimo pari a cinquecento milioni di lire che é composto da azioni, con facoltà per il Ministero del tesoro di possederne una quota non superiore al 20 per cento.
2. É fatta salva la facoltà delle associazioni sindacali di possedere una quota azionaria pari al 10 per cento.

Art. 3.

(Compiti delle agenzie per l'impiego ed il collocamento)

1. Il lavoratore che intende essere avviato al lavoro deve presentare regolare domanda all'agenzia per l'impiego ed il collocamento, corredata dai dati anagrafici, dal profilo professionale e personale nonché da referenze.
2. I dati di cui al comma 1 sono raccolti in apposite liste tenute a cura delle agenzie stesse.

Art.4.

(Adempimenti a carico delle imprese
richiedenti la manodopera)


1. I datori di lavoro che abbiano necessità di procedere all'assunzione di nuovo personale possono presentare apposite richieste alle agenzie indicando il profilo professionale richiesto, oltre alle caratteristiche dell'azienda, il settore in cui opera e il numero dei dipendenti.

Art. 5.

(Procedura di assunzione)

1. Le agenzie per l'impiego ed il collocamento, valutate le caratteristiche e le tipologie del lavoro offerto, avviano in relazione alla domanda, il numero di lavoratori richiesto.
2. Le agenzie provvedono ad inviare il personale richiesto operando una selezione qualitativa che sia imperniata sulla valutazione della professionalità e delle attitudini relative del lavoro richiesto.

Art. 6.

(Compenso)

1. Le agenzie per l'impiego ed il collocamento hanno diritto a percepire un compenso per ogni lavoratore avviato, quantificato nella misura del 15 per cento del compenso lordo che sarà corrisposto dalla impresa richiedente.

Art. 7.

(Ulteriori funzioni delle agenzie per l'impiego ed il collocamento)

1. É consentito alle agenzie per l'impiego ed il collocamento di esercitare le medesime funzioni, in regime di libera concorrenza, delle agenzie disciplinate dalla legge sul lavoro interinale. Tale attività viene subor dinata alla preventiva autorizzazione rilasciata dagli organi competenti.
2. Le agenzie per l'impiego ed il collocamento esplicano, altresí, le seguenti funzioni:

a) raccolta di dati, informazioni ed ogni altro elemento relativo al settore dell'occupazione;
b) raccolta degli elenchi nominativi dei lavoratori e delle richieste di personale effettuate dalle varie imprese;
c) promozione dell'incontro fra offerta e domanda di lavoro;
d) svolgimento di compiti di incentivazione dell'occupazione;
e) formazione o riqualificazione dei lavoratori iscritti all'agenzia anche attraverso corsi professionali;
f) svolgimento di tutte le attività finalizzate al raggiungimento dei compiti di cui all'articolo 3.

Art. 8.

(Norme finali)

1. Sono abrogate le leggi 29 aprile 1949, n. 264, e 23 ottobre 1960, n. 1369, e tutte le norme incompatibili con la presente legge.