Legislatura 16ª - Relazione N. 996-A


    Onorevoli Senatori. – Il disegno di legge n. 996, molto simile al n. 747 (di cui difatti si propone l’assorbimento nel primo), si prefigge l’obiettivo di sancire l’insequestrabilità delle opere d’arte prestate da uno Stato, una istituzione culturale o da altri soggetti stranieri, durante la loro temporanea permanenza in Italia, per essere esposti al pubblico nel corso di eventi d’interesse culturale ed artistico. Durante l’esame in 7ª Commissione, a questo disegno di legge, composto da un solo articolo, è stato presentato e approvato un articolato emendamento, che contribuisce a meglio definirne il testo.

        Le grandi, prestigiose mostre sono occasioni uniche, spesso indimenticabili, storiche, non solo per gli studiosi, ma anche per il vasto pubblico di visitatori, italiani e stranieri, per approfondire la conoscenza dell’arte, che si tratti di un singolo artista, ovvero di grandi e complessi movimenti artistici. Il Trecento, Giotto e le influenze bizantine, il Rinascimento, Caravaggio e i caravaggisti, Bernini e il barocco, Canova e il neoclassico, l’impressionismo, il futurismo, l’astrattismo, il surrealismo e, poi, l’arte antica greca e romana, le grandi stagioni artistiche orientali, con i tesori dell’arte cinese e indiana, la ricostruzione di importantissime collezioni, come la Giustiniani che, qualche anno fa, fu esposta proprio a Palazzo Giustiniani, o quella Farnese, ora in mostra all’Ambasciata di Francia.

        Certo, non tutti i capolavori italiani sono rimasti nel nostro Paese, molti sono disseminati nei musei e nelle collezioni pubbliche e private, così come le opere degli artisti stranieri che, in occasione di mostre prestigiose, devono essere reperite nel mondo intero.

        Le mostre costituiscono importanti operazioni culturali, scientifiche, divulgative e sono motivo di attrazione per centinaia di migliaia di visitatori e turisti. Queste iniziative sono state fino ad oggi ostacolate dalla indisponibilità di alcuni prestatori stranieri ad inviare opere in Italia, perché non vi era la certezza della restituzione, a causa di potenziali provvedimenti di sequestro da parte dell’autorità giudiziaria. Vorrei sottolineare, quanto alla compatibilità delle disposizioni del disegno di legge, che esse non si applicano ai beni che costituiscono corpo del reato, qualora il reato sia stato commesso in Italia. Inoltre iniziative legislative analoghe sono state già adottate in altri Paesi europei, come Francia e Germania, oltre che negli Stati Uniti.

        Assume in merito un valore emblematico il caso delle opere d’arte presenti a Taiwan nel museo di Taipei, testimonianze eccezionali dell’antica civiltà cinese che le autorità taiwanesi raramente, e solo con espresse garanzie di restituzione, hanno prestato a Paesi esteri, in quanto il governo taiwanese teme che la Repubblica popolare cinese, reclamante la proprietà delle opere, possa chiederne il sequestro quando esse sono presenti nel territorio di altri Stati. Questo è anche il caso di opere italiane all’estero. Un esempio per tutti: la celebre biga etrusca di Monteleone di Spoleto, unica al mondo, esposta al Metropolitan Museum of Art di New York e mai prestata al nostro Paese.

        Al fine di superare il rischio-sequestro, che limita concretamente la circolazione delle opere d’arte nel mondo, la presente proposta è volta a garantirne e assicurarne la restituzione alle istituzioni che le hanno messe a nostra disposizione, indipendentemente dalla natura e dallo stato di eventuali controversie sul diritto di proprietà. Inoltre viene attribuito al Ministero degli affari esteri e al Ministero per i beni e le attività culturali un ruolo preminente, riconoscendo loro il potere di predisporre, con apposito decreto, in occasione di ogni esposizione, la lista delle opere d’arte ottenute in prestito, che sono insequestrabili, la durata del prestito e i responsabili delle esposizioni che si assumono l’impegno alla restituzione del materiale ricevuto. La valenza culturale del presente disegno di legge è evidenziata dal fatto che esso è già stato proposto nella XIV e XV legislatura senza completare l’iter legislativo, mentre questo disegno di legge ha ottenuto il parere favorevole Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, come ha riferito il sottosegretario Giro durante l’esame in sede referente.

        Raccomando perciò vivamente all’Aula l’approvazione del provvedimento, che in 7ª Commissione ha registrato il consenso unanime di tutte le forze politiche.

De Feo, relatrice