Legislatura 19ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 501 del 21/07/2026
Azioni disponibili
(1971) Deputato BIGNAMI e altri. - Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, approvato dalla Camera dei deputati
(61) BOCCIA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali
(1822) MALAN e altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica
(Esame congiunto e rinvio)
Il presidente DE PRIAMO (FdI), in qualità di relatore, illustra i provvedimenti in titolo.
Il disegno di legge n. 1971 a prima firma dell'onorevole Bignami - approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati lo scorso 16 luglio e assegnato a questa Commissione in sede referente - reca "Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica".
Esso si compone di nove articoli.
Il disegno di legge prevede, agli articoli 1 e 2, modifiche ai due testi unici recanti, rispettivamente, norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e al decreto legislativo n. 533 del 1993, volte a superare, in relazione a molteplici aspetti, il sistema elettorale attualmente vigente per l'elezione delle due Camere, per come risultante dall'ultimo intervento organico effettuato in materia, risalente alla legge n. 165 del 2017.
L'articolo 3 modifica le circoscrizioni dei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'elezione del Senato.
L'articolo 4 sopprime il meccanismo di aggiornamento periodico dei confini dei collegi uninominali e plurinominali.
L'articolo 5 reca una norma transitoria, da applicarsi alle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore della legge, in materia di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature.
L'articolo 6 reca disposizioni in materia di articolazione territoriale della circoscrizione Estero, ridefinendo gli ambiti geografici all'interno dei quali si svolge la competizione per l'attribuzione dei seggi alla Camera (dove le ripartizioni sono ridotte da quattro a due) e per il Senato (dove sono ridotte da quattro a una).
L'articolo 7 reca disposizioni finalizzate a garantire la libertà, la sicurezza e la segretezza del voto degli Italiani all'estero e di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature.
L'articolo 8 regola l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede, in occasione delle elezioni politiche ed europee nonché dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.
L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Il sistema elettorale proposto, così come quello vigente, è un sistema elettorale di tipo misto, che combina al suo interno elementi di natura proporzionale ed elementi di natura maggioritaria.
Il sistema vigente assegna i 5/8 dei seggi su base proporzionale e i restanti 3/8 dei seggi con metodo maggioritario plurality, ossia in collegi uninominali all'interno dei quali viene eletto il candidato che ottiene più voti.
Il sistema introdotto dal disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è un sistema a base proporzionale, "corretto" dalla previsione di un premio in seggi da assegnare alla lista o alla coalizione di liste che ottiene più voti, al ricorrere di determinati requisiti.
Rispetto al sistema vigente, sono soppressi i collegi uninominali ed i seggi corrispondenti (142 alla Camera e 67 al Senato) sono assegnati ai collegi plurinominali che li contengono. I collegi plurinominali, così come le circoscrizioni, restano quelli oggi vigenti, di cui alle tabelle allegate al decreto legislativo n. 177 del 2020. È soppresso, dall'articolo 4, il meccanismo di aggiornamento periodico dei confini dei collegi istituito dalla medesima legge n. 165 del 2017. I partiti e gruppi politici che intendono partecipare alle elezioni presentano, come avviene nel sistema vigente, liste di candidati a livello di ciascun collegio plurinominale, eventualmente coalizzate tra loro. Inoltre, ai fini dell'eventuale attribuzione del premio, presentano liste a livello circoscrizionale, che in caso di coalizione di liste sono le medesime per tutta la coalizione.
Ferma restando la distinta disciplina prevista per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, nonché quella prevista per le elezioni nella circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti con una distribuzione proporzionale effettuata su base nazionale (alla Camera) o regionale (al Senato), tra le liste presentate a livello di collegio plurinominale. Il meccanismo di restituzione dei seggi dal livello nazionale a quello circoscrizionale e poi di collegio plurinominale (alla Camera) e dal livello regionale a quello di collegio plurinominale (al Senato) resta quello previsto dal sistema vigente.
Le soglie di sbarramento per l'accesso ai seggi sono pari al 10 per cento per le coalizioni di liste ed al 3 per cento per le liste singole o coalizzate, salvo il ripescaggio, per ogni coalizione di liste, della prima lista coalizzata rimasta al di sotto di tale soglia.
Al Senato, le soglie sono le medesime e restano calcolate su base nazionale, restando tuttavia anche la deroga prevista dal sistema vigente per le liste che abbiano superato il 20 per cento in una sola regione.
La lista singola o la coalizione di liste che sia risultata destinataria, in entrambe le Camere, di almeno il 42 per cento dei voti validi a livello nazionale, è assegnataria di un premio, previsto in ammontare fisso, pari a 70 seggi alla Camera e a 35 seggi al Senato, che vengono detratti dal totale dei seggi da distribuire proporzionalmente e che vengono assegnati alle liste a tal fine presentate a livello circoscrizionale.
Si segnala che, nel caso di coalizioni di liste, il totale dei voti coalizionali da considerare, anche al fine del raggiungimento della soglia prevista per l'assegnazione del premio, non comprende i voti espressi in favore delle liste non ammesse al riparto dei seggi, perché rimaste al di sotto delle previste soglie di sbarramento.
È introdotto un meccanismo di coordinamento degli esiti elettorali tra le due Camere, assicurato tramite un sistema di collegamento reciproco inter-camerale tra liste e coalizioni. I requisiti per l'assegnazione del premio devono cioè sussistere, in favore del medesimo soggetto, in entrambe le Camere. Ciò significa che, nel caso in cui la coalizione o lista singola arrivata prima nelle due Camere non sia la stessa, ovvero nel caso in cui la soglia del 42 per cento dei voti validi non sia stata raggiunta in anche solo una delle due Camere, il premio non viene attribuito in nessuna delle due Camere e anche i seggi originariamente destinati al premio vengono ripartiti nell'ambito della distribuzione proporzionale generale. In tal caso, nessuno dei candidati delle liste circoscrizionali viene eletto. Qualora, a seguito dell'assegnazione del premio, la lista o la coalizione che se lo è aggiudicato ottenga, sommando i seggi conseguiti nel riparto proporzionale e quelli del premio, un totale di seggi superiore a 220 (alla Camera) o a 113 (al Senato), è previsto un meccanismo tale per cui i seggi eccedenti rispetto a tale valore limite le sono sottratti nella parte proporzionale. Da tale massimale sono esclusi gli eventuali seggi conseguiti nella circoscrizione Estero.
L'elettore esprime il proprio voto in favore di una lista di partito, che sulla scheda si presenta da sola o in coalizione con altre. Sono riportati sulla scheda sia i nomi dei candidati delle liste di collegio, a fianco al relativo contrassegno di lista, sia i nomi delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio, che, come già detto, nel caso di coalizione, sono comuni. In caso di voto espresso in favore della sola lista circoscrizionale, il voto è valido anche per la lista di collegio collegata, e nel caso di coalizione, è ripartito tra le liste collegate in ragione proporzionale ai voti da esse ottenute nel collegio plurinominale. Non è prevista la possibilità di esprimere un voto di preferenza in favore dei candidati interni alle liste. Sono confermate le pluricandidature: il medesimo candidato può presentarsi nelle liste circoscrizionali per l'assegnazione del premio e, contemporaneamente, in fino a cinque liste di collegio plurinominale. Se è candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio è tenuto a candidarsi, in una lista collegata, in almeno un collegio plurinominale della circoscrizione in cui è presentata la lista circoscrizionale in cui è candidato, in posizione di capolista, ovvero nelle posizioni successive a quella di capolista, a condizione che nella medesima lista di collegio plurinominale anche tutti i candidati che lo precedono in lista siano candidati nelle liste circoscrizionali per il premio.
In caso di plurielezione nella lista circoscrizionale e in una lista di collegio plurinominale, il candidato è proclamato eletto nella lista circoscrizionale; in caso di plurielezione in diverse liste di collegio, il candidato è proclamato eletto nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale (come nel sistema vigente).
Per quanto concerne le cosiddette "quote di genere", resta ferma la disciplina oggi prevista in relazione alle liste di collegio plurinominale, con l'obbligo di alternanza e la quota massima del 60 per cento del genere sovra-rappresentato sul totale dei candidati capilista. In riguardo, invece, alle liste circoscrizionali per l'attribuzione del premio, è prevista una quota massima del 60 per cento per il genere sovra-rappresentato sul totale nazionale dei candidati presentati: non è invece previsto l'obbligo di alternanza nelle singole liste circoscrizionali, in ragione del fatto che i candidati di tali liste vengono eletti, nel caso, tutti e 70, per la Camera, e tutti e 35, per il Senato.
Si prevede che le forze politiche debbano indicare, nel programma elettorale che depositano, il nome e il cognome della persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, nel rispetto delle prerogative spettanti al Presidente della Repubblica in merito alla nomina dei membri del Governo e del divieto di vincolo di mandato parlamentare. In caso di coalizione, la persona proposta è la medesima per tutte le forze politiche coalizzate. Il nome e il cognome della persona in questione non compaiono sulla scheda elettorale.
Le elezioni nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, pur essendo collegate con quelle che si svolgono nel resto del paese, sono disciplinate a parte: i voti espressi in tali circoscrizioni concorrono ai totali nazionali delle liste e delle coalizioni ai fini del superamento delle soglie di sbarramento per l'accesso ai seggi, ai fini dell'individuazione della lista singola o coalizione di liste che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale e ai fini del superamento della soglia di consenso minima prevista per l'attribuzione del premio; i seggi conseguiti nelle due circoscrizioni dalla lista assegnataria del premio di governabilità sono computati nell'ambito della verifica circa il superamento del massimale di seggi previsto. Al contrario, le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige risultano separate dal resto del paese quanto alla distribuzione dei seggi: i voti espressi in tali contesti non concorrono al totale nazionale da prendere in considerazione nella ripartizione proporzionale dei seggi da svolgere a livello nazionale, e non contribuiscono con una quota dei seggi loro spettanti al premio di governabilità; i seggi assegnati nelle due circoscrizioni in questione, in collegi uninominali o tramite riparto proporzionale a seconda dei casi, sono assegnati esclusivamente sulla base dei voti espressi nei territori in questione.
Più nel dettaglio, l'articolo 1, comma 1, modifica l'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati. In particolare: al comma 2, mentre è preservato il riferimento alle circoscrizioni elettorali oggi vigenti, sono espunti i riferimenti ai collegi uninominali; al comma 3, è previsto che le circoscrizioni siano ripartite nei collegi plurinominali oggi vigenti; al comma 4, sono introdotti riferimenti agli elementi caratterizzanti il sistema elettorale disciplinato dalla proposta in esame, che è un sistema a base proporzionale, corretto dall'eventuale attribuzione, al ricorrere dei previsti presupposti, di un premio di governabilità pari a 70 seggi complessivi.
L'articolo 1, comma 2, sostituisce l'articolo 2 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, in materia di elezioni nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol. La circoscrizione Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale; la circoscrizione Trentino-Alto Adige è ripartita nei quattro collegi uninominali oggi vigenti, mentre i restanti seggi spettanti alla circoscrizione sono assegnati con metodo proporzionale sulla base dei voti espressi a livello locale. Per quanto riguarda il rapporto tra le elezioni svolte nelle due circoscrizioni e quelle svolte nel resto del paese, i voti espressi in Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige sono computati ai fini del raggiungimento delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi, dell'individuazione della lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, nonché ai fini del raggiungimento della soglia minima prevista per l'attribuzione del premio di governabilità; non sono considerati ai fini della ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale. I seggi attribuiti nelle due circoscrizioni sono conteggiati nel massimale di 220 seggi oltre il quale è previsto che alla lista o coalizione di liste aggiudicataria del premio di governabilità vengano sottratti, nella quota proporzionale, i seggi eccedenti tale soglia. La disciplina di dettaglio è rinviata, per entrambe le circoscrizioni, al Titolo VI del testo unico.
L'articolo 1, comma 3, sostituisce l'articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, che disciplina la determinazione, con decreto del Presidente della Repubblica, dei seggi da assegnare alle circoscrizioni e nei collegi plurinominali sulla base della popolazione residente. La novella inserisce la disciplina delle ulteriori determinazioni da effettuare con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica necessarie al sistema proposto: la ripartizione dei 70 seggi da attribuire come premio di governabilità, e il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali nelle due ipotesi di attribuzione o meno del premio di governabilità. Viene inoltre modificato il riferimento della fonte per la popolazione residente, in accordo con le norme sulla pubblicazione dei dati del censimento permanente.
L'articolo 1, comma 4, modifica l'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, che recano la disciplina generale in materia di formato della scheda elettorale e di modalità di espressione del voto da parte dell'elettore. Si prevede che l'elettore disponga di un voto da esprimere su un'unica scheda elettorale recante il contrassegno di ciascuna lista corredato dai nominativi dei candidati del collegio plurinominale e dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'eventuale attribuzione del premio di governabilità.
L'articolo 1, comma 5, modifica l'articolo 14, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, in materia di deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno da parte dei partiti o gruppi politici organizzati che intendano presentare candidature, al fine di sopprimervi i riferimenti ai collegi uninominali.
L'articolo 1, comma 6, in materia di collegamenti tra liste e coalizioni, modifica l'articolo 14-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, introducendo, in primo luogo, l'obbligo per i partiti e gruppi politici che depositano il contrassegno, di indicare, nel programma elettorale, il nominativo del proprio candidato alla Presidenza del Consiglio, nel rispetto delle prerogative del Presidente della Repubblica e del divieto di vincolo di mandato parlamentare. Nel caso di liste collegate tra loro, queste dichiarano obbligatoriamente il medesimo nome. In secondo luogo, è previsto che le forze politiche, singole o coalizzate, che intendono concorrere all'attribuzione del premio di governabilità, debbano altresì dichiarare il collegamento con forze politiche, singole o coalizzate, presentate per l'elezione del Senato della Repubblica, al fine di rendere possibile il coordinamento tra gli esiti elettorali nelle due Camere. Si specifica che le norme concernenti il deposito del programma, l'indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio e il meccanismo di collegamento inter-camerale si applicano ai partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, solo nel caso esse abbiano dichiarato il collegamento in coalizione con partiti presenti in altre circoscrizioni.
L'articolo 1, comma 7, modifica l'articolo 17, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati elezione Camera, in materia di designazione dei rappresentanti per il deposito delle liste, aggiornando il riferimento ai collegi uninominali con quello alle liste circoscrizionali per il premio di governabilità.
L'articolo 1, comma 8, interviene sulla disciplina relativa alla presentazione delle liste di cui all'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati sui seguenti profili: sopprime i riferimenti alla quota uninominale; introduce l'obbligo di presentazione delle liste di collegio plurinominale in almeno un terzo delle circoscrizioni nazionali, ad esclusione delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute; regola l'esenzione dalla raccolta firme; disciplina le liste circoscrizionali per il premio di governabilità, obbligatorie, composte da un numero di candidati pari ai seggi-premio assegnati alla circoscrizione; eleva il limite massimo di candidati delle liste di collegio plurinominale da quattro a sei candidati; estende alle liste circoscrizionali le norme sull'equilibrio di genere, prevedendo che il genere più rappresentato non possa esserlo in misura superiore al 60 per cento dei candidati sul piano nazionale, ma senza prevedere l'alternanza di genere.
L'articolo 1, comma 9, interviene sull'articolo 19 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati in materia di candidature plurime. In particolare: è esteso il divieto di presentarsi con contrassegni diversi ai candidati delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità; è previsto il divieto di candidatura in più di una lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità collegata alle medesime liste o coalizioni; è previsto che, fermo restando il limite massimo di candidature in cinque collegi plurinominali, il candidato inserito in una lista circoscrizionale per il premio debba candidarsi in almeno un collegio plurinominale della medesima circoscrizione in cui è presentata la lista circoscrizionale in cui è candidato, in una delle liste ad essa collegate, in posizione di capolista, ovvero in posizioni successive, a condizione che tutti i candidati che lo precedono nella medesima lista del collegio plurinominale siano candidati nelle liste circoscrizionali; il divieto previsto per il candidato nella circoscrizione estero di candidarsi nelle liste di collegio plurinominale è esteso alle liste circoscrizionali per il premio.
L'articolo 1, comma 10, adegua la disciplina della presentazione delle candidature di cui all'articolo 20, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, sopprimendo il riferimento ai collegi uninominali e prescrivendo il deposito contestuale delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità unitamente alle liste plurinominali, con estensione dei relativi adempimenti documentali alle nuove liste circoscrizionali.
L'articolo 1, comma 11, aggiorna la disciplina della verbalizzazione del deposito delle candidature di cui all'articolo 21, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, sostituendo il riferimento ai candidati nei collegi uninominali con quello alle liste circoscrizionali per il premio di governabilità, in coordinamento con il superamento della componente maggioritaria uninominale.
L'articolo 1, comma 12, modifica l'articolo 22 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, intervenendo in materia di validità delle liste. In particolare, oltre all'abrogazione dei vigenti riferimenti alle candidature uninominali, si prevede la ricusazione della lista in mancanza della dichiarazione del nome proposto per la Presidenza del Consiglio, l'introduzione di un nuovo meccanismo di coordinamento con l'Ufficio centrale nazionale per la verifica del numero minimo di circoscrizioni in cui è necessario che una lista si presenti, l'estensione delle cause di cancellazione dei candidati previste per le liste nei collegi plurinominali a quelle circoscrizionali per il premio, l'aggiunta del decesso entro la data di svolgimento delle elezioni tra le cause di sostituzione.
L'articolo 1, comma 13, aggiorna il numero 2) dell'articolo 24, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, in tema di sorteggio per stabilire il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione.
L'articolo 1, comma 14, aggiorna il numero 4) dell'articolo 30, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, sostituendo il riferimento ai candidati nei collegi uninominali con quello ai candidati delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità, affinché il manifesto elettorale consegnato ai presidenti di seggio rifletta il nuovo assetto delle candidature.
L'articolo 1, comma 15, ridefinisce la struttura della scheda elettorale per l'elezione della Camera dei deputati intervenendo sull'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati. La rinnovata scheda reca, all'interno del medesimo rettangolo, il contrassegno di lista con i candidati plurinominali e, al di sotto, in un rettangolo a parte, i candidati della lista circoscrizionale per il premio; in caso di coalizione i rettangoli delle singole liste e quello della lista per il premio sono raccolti in un riquadro comune.
L'articolo 1, comma 16, a fini di coordinamento con il nuovo impianto del sistema elettorale, espunge dall'articolo 58 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati i riferimenti ai voti espressi in favore del candidato nel collegio uninominale e prevede che il voto, se apposto sul rettangolo dei candidati della lista per il premio, si intende riferito alla lista collegata ovvero, in caso di coalizione, ripartito proporzionalmente tra le liste collegate.
L'articolo 1, comma 17, interviene sull'articolo 59-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati in materia di validità del voto, stabilendo che quest'ultimo, nell'ambito del sistema elettorale così come risultante dalle modifiche della proposta di legge in esame, è valido qualora apposto su riquadri distinti, ma riferibili alla medesima lista ed è nullo se disgiunto tra lista proporzionale e lista circoscrizionale.
L'articolo 1, comma 18, apporta modifiche di coordinamento all'articolo 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, sopprimendo gli obblighi di enunciazione, proclamazione e registrazione del candidato uninominale durante le operazioni di scrutinio e sostituendo la registrazione dei voti espressi in favore dei candidati dei collegi uninominali con l'annotazione dei voti espressi sul solo rettangolo dei candidati delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità collegati a più liste.
L'articolo 1, comma 19, espunge dall'articolo 71 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, i riferimenti ai candidati uninominali, sopprimendo l'obbligo di dare atto dei voti contestati a essi riferiti nella dichiarazione del risultato dello scrutinio e il corrispondente criterio di raggruppamento delle schede contestate.
L'articolo 1, comma 20, apporta modifiche all'articolo 77 del testo unico per l'elezione della Camera, il quale disciplina le operazioni preliminari degli Uffici centrali circoscrizionali volti alla determinazione delle cifre elettorali e del totale dei voti validi circoscrizionali. Le modifiche sono conseguenti alla soppressione dei collegi uninominali prevista dalla proposta di legge in esame.
L'articolo 1, comma 21, apporta modifiche all'articolo 83 del testo unico per l'elezione della Camera, il quale disciplina le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale finalizzate: alla determinazione delle cifre elettorali nazionali e delle soglie di sbarramento per liste e coalizioni, prevedendosi, in particolare, che i voti espressi a favore delle liste collegate che non siano state ammesse alla ripartizione dei seggi (in virtù del superamento della soglia del 3 per cento o grazie alla clausola del ripescaggio) non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione; alla distribuzione nazionale dei seggi tra le coalizioni e le liste singole, nonché tra le liste di ciascuna coalizione ed infine alla distribuzione nelle circoscrizioni dei seggi assegnati a coalizioni e liste a livello nazionale. Le novelle inseriscono nel testo le operazioni necessarie al fine dell'eventuale attribuzione del premio di governabilità, nonché all'eventuale superamento del numero massimo di seggi da attribuire alla lista o coalizione aggiudicataria del premio e apportano le conseguenti modifiche alle procedure di assegnazione dei seggi alle liste.
L'articolo 1, comma 22, apporta modifiche all'articolo 83-bis del testo unico per l'elezione della Camera, il quale disciplina le operazioni degli Uffici centrali circoscrizionali finalizzate alla distribuzione nei collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste nelle circoscrizioni. Le novelle inseriscono nel testo le operazioni conseguenti all'eventuale attribuzione del premio di governabilità e disciplinano, in aggiunta alla procedura di assegnazione dei seggi nei collegi già presente nel testo vigente, una seconda procedura di assegnazione dei seggi necessaria qualora si verifichi il caso in cui sia stato superato il numero massimo di seggi che è possibile assegnare alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità.
L'articolo 1, comma 23, intervenendo sull'articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, modifica la procedura in caso di insufficienza di candidati nelle liste, eliminando l'eventualità del subentro dei c.d. "migliori perdenti" dei collegi uninominali.
L'articolo 1, comma 24, sostituendo il comma 1-bis dell'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati in materia di elezione plurima, dispone che il deputato eletto sia nella lista circoscrizionale per il premio di governabilità sia in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nella lista circoscrizionale.
L'articolo 1, comma 25, interviene sull'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati in materia di vacanza dei seggi, introducendo una procedura differenziata per il subentro nei seggi attribuiti a titolo di premio di governabilità: il seggio tra questi che risulti vacante viene assegnato alle liste di collegio plurinominale collegate. In caso di coalizione di liste, viene assegnato alla lista che abbia ottenuto la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata (e, in via sussidiaria, già utilizzata). Ove la circoscrizione sia suddivisa in più collegi plurinominali, il deputato subentrante è individuato nel collegio in cui la lista cui il seggio è attribuito ha ottenuto la maggiore cifra elettorale percentuale.
L'articolo 1, comma 26 integra il titolo VI del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, inserendovi quattro nuovi articoli volti a disciplinare l'elezione dei deputati spettanti alla circoscrizione Trentino-Alto Adige e novellando altresì gli articoli 92 e 93 relativi alla circoscrizione Valle d'Aosta, per adeguarne la disciplina al nuovo sistema elettorale. Le disposizioni in oggetto sono volte ad integrare le elezioni svolte nelle due citate circoscrizioni con quelle svolte nel resto del Paese, ai fini del raggiungimento delle soglie di sbarramento per l'accesso ai seggi, ai fini della determinazione della lista o coalizione di liste con la maggiore cifra elettorale nazionale e ai fini del raggiungimento della soglia minima prevista per l'attribuzione del premio di governabilità. Le due circoscrizioni restano invece separate dal resto del paese per quanto riguarda il meccanismo di attribuzione dei seggi, che sono assegnati sulla base dei soli voti espressi nei territori in questione.
L'articolo 1, comma 27, adegua la fattispecie di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati al superamento della componente uninominale, sopprimendo il riferimento ivi presente alla sottoscrizione di più candidature uninominali e limitando così la sanzione dell'ammenda alla sola ipotesi di sottoscrizione di più liste di candidati.
L'articolo 1, comma 28, espunge dall'articolo 119, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati il riferimento ai rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali, adeguando il novero dei beneficiari del diritto all'assenza dal lavoro durante le operazioni elettorali al superamento della componente uninominale.
L'articolo 1, comma 29, aggiorna gli allegati recanti i modelli di schede elettorali.
L'articolo 2, comma 1, modifica in più punti l'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica. Al comma 1 dell'articolo novellato, è aggiornato il riferimento ai dati del censimento permanente della popolazione, ai fini della ripartizione dei seggi tra le regioni; al comma 2, è previsto che le circoscrizioni regionali siano ripartite nei collegi plurinominali oggi vigenti e sono introdotti riferimenti agli elementi caratterizzanti il sistema elettorale disciplinato dalla proposta in esame, che è un sistema a base proporzionale, corretto dall'eventuale attribuzione, al ricorrere dei previsti presupposti, di un premio di governabilità pari a 35 seggi. Al comma 2-ter, sono modificate le disposizioni concernenti le ripartizioni di seggi nelle regioni e nei collegi plurinominali da effettuarsi con il decreto del Presidente della Repubblica. Al comma 3, è chiarito che ad essere costituita in un unico collegio uninominale è la sola regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Al comma 4, sono soppressi i riferimenti all'eventualità che alle Province autonome di Trento e di Bolzano spettino più dei tre seggi spettanti a ciascuna di esse per espressa disposizione costituzionale. È infine introdotto il nuovo comma 4-bis, che definisce i termini di integrazione tra le elezioni nelle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige e quelle del resto del paese ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità e della verifica del massimale di 113 seggi.
L'articolo 2, comma 2, modifica l'articolo 2 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, espungendovi il riferimento ai collegi uninominali - fatto salvo che per quelli in cui sono ripartite le regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige - ed inserendovi un riferimento all'eventuale premio di governabilità di 35 seggi.
L'articolo 2, comma 3, aggiungendo il comma 1-bis all'articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993, introduce un meccanismo di collegamento tra partiti o gruppi politici organizzati, singoli o coalizzati, presentati al Senato e partiti o gruppi politici organizzati, singoli o coalizzati, presentati alla Camera, al fine di rendere possibile la verifica circa la sussistenza dei presupposti per l'attribuzione del premio di governabilità, che può essere attribuito solo al ricorrere di un esito elettorale omogeneo tra le due Camere.
L'articolo 2, comma 4, adegua la disciplina sulla presentazione delle liste per il Senato alla soppressione dei collegi uninominali, intervenendo sull'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993. Si applicano al Senato le modifiche già citate in relazione alle novelle apportate al testo unico per l'elezione della Camera, ivi compresa la ridefinizione del limite massimo dei candidati nei collegi plurinominali da quattro a sei e l'aggiornamento dei criteri per l'equilibrio di genere. È invece espressamente preservata la facoltà di presentare liste, al Senato, anche in una sola regione.
L'articolo 2, comma 5, adegua l'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 all'introduzione del premio di governabilità, estendendo il sorteggio per l'ordine dei contrassegni alle liste circoscrizionali per il premio di governabilità in sostituzione dei collegi uninominali. Quanto alla struttura della scheda di votazione, sono sostituiti i relativi allegati al testo unico, richiamati dall'articolo 11 novellato.
L'articolo 2, comma 6, modifica l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993, sostituendo il requisito del compimento del venticinquesimo anno di età con quello della maggiore età per l'esercizio dell'elettorato attivo al Senato, in coerenza con il novellato articolo 58, primo comma, della Costituzione.
L'articolo 2, comma 7, modifica l'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, adeguando le modalità di espressione e di efficacia del voto al Senato all'introduzione delle liste regionali per il premio di governabilità. In particolare, si dispone che la scheda rechi il contrassegno di lista con i candidati plurinominali e quelli della lista per il premio, sopprimendo il riferimento al collegio uninominale e che il voto apposto sul rettangolo dei candidati premiali si intende riferito alla lista collegata ovvero ripartito proporzionalmente tra le liste coalizzate.
L'articolo 2, comma 8, modifica l'articolo 16 del testo unico per l'elezione del Senato, che disciplina le operazioni preliminari degli Uffici centrali regionali volti alla determinazione delle cifre elettorali e del totale dei voti validi regionali. Le modifiche sono conseguenti alla soppressione dei collegi uninominali prevista dal disegno di legge in esame.
L'articolo 2, comma 9, modifica l'articolo 16-bis del testo unico per l'elezione del Senato, il quale disciplina le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale finalizzate alla determinazione delle cifre elettorali nazionali e delle soglie di sbarramento per liste e coalizioni. Le novelle inseriscono nel testo le ulteriori operazioni attribuite all'Ufficio centrale nazionale, ai fini dell'eventuale attribuzione del premio di governabilità, tra cui la ripartizione, in ciascuna regione, dei seggi alle coalizioni e alle liste singole, nei diversi casi che si possono verificare.
L'articolo 2, comma 10, sostituisce l'intero articolo 17 del testo unico per l'elezione del Senato, il quale disciplina le operazioni degli Uffici elettorali regionali, per la distribuzione dei seggi alle liste nella regione e nei collegi plurinominali. Le novelle sopprimono la prima distribuzione dei seggi tra coalizioni e liste singole in quanto effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, mentre inseriscono le operazioni conseguenti all'eventuale attribuzione del premio di governabilità; in aggiunta alla procedura di assegnazione dei seggi nei collegi già presente nel testo vigente, inoltre, disciplinano una seconda procedura di assegnazione dei seggi necessaria qualora si verifichi il caso in cui sia stato superato il numero massimo di seggi che è possibile assegnare alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità.
L'articolo 2, comma 11, sopprime, nell'articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993, il rinvio al sesto comma dell'articolo 84 del testo unico per l'elezione Camera, in quanto abrogato, che disciplinava il recupero dei candidati uninominali non eletti per la copertura di seggi vacanti nelle liste plurinominali, venuto meno con il superamento della componente uninominale sul territorio nazionale.
I commi 12, 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 2 recano modifiche ai diversi articoli che compongono il titolo VII del testo unico per l'elezione del Senato, dedicato alle disposizioni speciali previste per le elezioni in Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige. Le novelle sono, in particolare, volte ad integrare le elezioni svolte in tali contesti con quelle svolte nel resto del territorio nazionale, ai fini del raggiungimento delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi, dell'individuazione della lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, nonché ai fini del raggiungimento della soglia minima prevista per l'attribuzione del premio di governabilità. A tale scopo, sono introdotte modifiche in materia di presentazione delle candidature e dei contrassegni, di formato della scheda di votazione, di modalità di espressione del voto e di procedura da svolgere da parte dell'ufficio elettorale regionale nonché, tramite il comma 15, modifiche all'articolo 21 del testo unico in materia di proclamazione degli eletti. È infine chiarito che, per la disciplina delle candidature nei collegi uninominali delle due regioni, si fa riferimento, per quanto non previsto dal titolo VII, alle disposizioni recate dal titolo VI del testo unico per l'elezione della Camera, in quanto applicabili.
L'articolo 3 modifica le circoscrizioni dei collegi senatoriali della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.
L'articolo 4 consta di un unico comma e abroga il comma 6 dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, sopprimendo il meccanismo ivi disciplinato di revisione periodica dei confini dei collegi uninominali e plurinominali.
L'articolo 5 reca una norma transitoria in materia di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste, applicabile alle prime elezioni successive all'entrata in vigore della legge. In deroga alla disciplina a regime come risultante dalla novella di cui al presente disegno di legge, il requisito per l'esonero, consistente nella sussistenza di un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere, è verificato con riferimento alla data del 31 dicembre 2025, anziché all'inizio della legislatura in corso al momento di convocazione dei comizi.
L'articolo 6 reca disposizioni in materia di articolazione territoriale della circoscrizione Estero, prevedendo, per le elezioni della Camera dei deputati, due ripartizioni, una per l'Europa e l'altra per le Americhe, l'Africa, l'Asia, l'Oceania e Antartide, e, per le elezioni del Senato, un'unica partizione.
L'articolo 7, commi 1 e 2, reca disposizioni in materia di voto degli Italiani all'estero, prevedendo i casi di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature nella circoscrizione Estero, nonché procedure e modalità di esercizio volte a garantire la libertà, la sicurezza e la segretezza del voto. In particolare è prevista l'introduzione di un tagliando recante un codice alfanumerico identificativo dell'elettore, l'annullamento del voto in caso di schede inserite in buste che contengono più tagliandi o un tagliando non firmato o risultino lacerate o con segni di riconoscimento e l'impiego, da parte degli uffici consolari, del sistema postale più affidabile e, salvo comprovata impossibilità, della posta raccomandata.
I commi 3, 4 e 5 contengono le norme di quantificazione, le autorizzazioni di spesa e la copertura per gli oneri finanziari derivanti dai commi precedenti.
L'articolo 8, comma 1 istituisce, presso l'ufficio elettorale di ciascun comune, l'elenco degli elettori fuori sede, per l'esercizio del diritto di voto da parte di questi in occasione delle elezioni politiche ed europee, nonché dei referendum abrogativi e costituzionali.
In particolare, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8 stabiliscono requisiti e termini per l'iscrizione negli elenchi degli elettori fuori sede di coloro che, per motivi di studio o di lavoro, prevedono di essere domiciliati per almeno nove mesi in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di iscrizione elettorale, nonché per coloro che, per un periodo di almeno tre mesi, ricevono assistenza sanitaria presso una struttura che si trova in un comune appartenente a una regione diversa da quella del comune di iscrizione elettorale.
I commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 8 disciplinano, rispettivamente, le modalità di iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede, il coordinamento tra il comune di temporaneo domicilio e quello di residenza ai fini di tale iscrizione, l'attestazione di ammissione al voto, la comunicazione di non ammissione, i criteri di distribuzione degli elettori fuori sede nelle sezioni ordinarie e i documenti da esibire per l'esercizio del voto fuori sede.
Il comma 11 dell'articolo 8 specifica che gli elettori fuori sede sono ammessi a votare per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui è situato il comune di residenza.
L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier predisposto dai Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.
Il disegno di legge n. 61 a firma del senatore Boccia - assegnato a questa Commissione, in sede referente, il 14 marzo 2023 - reca la soppressione delle previsioni relative ai collegi uninominali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica contenute nella legge n. 165 del 2017, allo scopo di adeguare il sistema elettorale alla riduzione del numero dei parlamentari disposta dalla legge costituzionale n. 1 del 2020.
Come riportato nella relazione di accompagnamento, la proposta di correggere in senso proporzionale il sistema vigente trova giustificazione nell'esigenza di scongiurare possibili difetti di rappresentatività sia sul piano politico che su quello territoriale.
Viene, inoltre, prevista la facoltà per l'elettore di esprimere fino a due preferenze, purché per candidati di sesso diverso.
Il disegno di legge modifica quindi, con la tecnica della novella, i testi unici in materia elettorale.
In particolare l'articolo 1 reca modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, che concerne il sistema di elezione della Camera dei deputati, sopprimendo tutti i riferimenti ai collegi uninominali e alle coalizioni di liste e introducendo la cosiddetta "doppia preferenza di genere".
L'articolo 2 reca, invece, modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, che concerne il sistema di elezione del Senato della Repubblica e, in analogia con le modifiche apportate al testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, elimina tutti i riferimenti ai collegi uninominali e alle coalizioni di liste, introducendo la cosiddetta "doppia preferenza di genere". Nella regione Trentino-Alto Adige, viene mantenuta la previsione di collegi uninominali, accanto ad una quota proporzionale.
L'articolo 3 conferisce, infine, al Governo una delega per la rideterminazione dei collegi plurinominali delle Camere, specificando i relativi principi e criteri direttivi, nonché la procedura per l'adozione dello schema di decreto legislativo.
Il disegno di legge n. 1822 a prima firma del senatore Malan - assegnato a questa Commissione, in sede referente, lo scorso 2 marzo - reca "Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, in materia di elezione del Senato della Repubblica".
Esso si compone di tre articoli e prevede: l'eliminazione della componente uninominale del sistema vigente e dei collegi uninominali, fatti salvi i casi particolari previsti dall'articolato per le regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige; l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale, su base nazionale per la Camera dei deputati e su base regionale per il Senato della Repubblica, in coerenza con i princìpi costituzionali di rappresentatività delle assemblee elettive; l'introduzione di un premio di governabilità numericamente predeterminato, pari a settanta seggi per la Camera dei deputati e trentacinque per il Senato della Repubblica, attribuito alla lista o alla coalizione che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale e almeno il 40 per cento dei voti validi per l'assemblea di riferimento; la previsione di un eventuale turno di ballottaggio, subordinato alla condizione che le prime due liste o coalizioni di liste, pur non avendo raggiunto il 40 per cento dei voti validi abbiano conseguito almeno il 35 per cento dei voti validi, finalizzato a consentire l'individuazione di una maggioranza parlamentare coerente con il consenso elettorale; l'attribuzione dei seggi esclusivamente con metodo proporzionale, qualora non ricorrano le condizioni previste per l'assegnazione del premio di governabilità; la previsione di una soglia di sbarramento pari al 3 per cento; l'indicazione obbligatoria del nominativo da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri in sede di presentazione delle liste, quale elemento di trasparenza dell'offerta politica, fatte salve le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica.
L'articolo 1 interviene, quindi, sul testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ridefinendo l'architettura del sistema elettorale in coerenza con i princìpi generali della riforma. In primo luogo, è riaffermato il principio del suffragio universale con voto diretto, eguale, libero e segreto, nel quadro di un sistema proporzionale fondato su collegi plurinominali. In secondo luogo, l'articolo disciplina la struttura territoriale del sistema, articolando il territorio nazionale in circoscrizioni e in collegi plurinominali delineati secondo criteri di omogeneità demografica, di continuità territoriale e di coerenza amministrativa. Il collegio plurinominale si conferma come l'unità di base della competizione elettorale. Il medesimo articolo 1 coordina, inoltre, la disciplina delle candidature con la nuova architettura del sistema, regolando la composizione delle liste, la raccolta delle sottoscrizioni e l'indicazione del nominativo proposto per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, quale elemento di trasparenza politica privo di effetti vincolanti. È inoltre previsto l'obbligo di presentazione delle liste in almeno un terzo delle circoscrizioni per quanto attiene alla Camera dei deputati. Sono infine disciplinate le modalità di attribuzione dei seggi secondo un metodo proporzionale, con eventuale applicazione del premio di governabilità entro limiti numerici predeterminati.
L'articolo 2 interviene sul testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, mantenendo il principio costituzionale dell'elezione del Senato su base regionale, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione.
Le modifiche seguono in modo speculare le rimodulazioni effettuate per la Camera dei deputati, tenendo conto delle peculiarità territoriali previste dall'ordinamento vigente e salvaguardando i casi specifici relativi alle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige.
L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che all'attuazione delle nuove disposizioni si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In conclusione, stante la stretta connessione di contenuto dei tre disegni di legge, propone che questi siano esaminati congiuntamente, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Regolamento.
La Commissione conviene.
Il presidente DE PRIAMO (FdI) propone, quindi, di adottare fin d'ora l'Atto Senato 1971 come testo base per il prosieguo dell'esame.
La Commissione conviene.
Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta per dar luogo ad un Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori della Commissione.
La seduta, sospesa alle ore 13,25, riprende alle ore 14,05.
Il PRESIDENTE, in adesione a quanto richiesto in sede di Ufficio di Presidenza, propone di chiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, l'attivazione del circuito audiovisivo interno per l'intero iter di esame dei disegni di legge n. 1971 e connessi
La Commissione conviene.
Il PRESIDENTE, alla luce del dibattito svolto nel corso dell'Ufficio di presidenza, propone di fissare a giovedì alle 12 il termine per l'indicazione di nominativi dei soggetti da chiamare in audizione. Quanto al numero dei soggetti, considerato l'ampio ciclo di audizioni svolto presso l'altro ramo del Parlamento, ritiene esso possa rimanere contenuto, fatta salva la possibilità di chiedere la presentazione di memorie scritte.
Il senatore GIORGIS (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea la necessità che, su un provvedimento di tale importanza, sia svolto un numero congruo di audizioni e che queste si concentrino, in particolare, su quegli aspetti del disegno di legge che sono stati modificati nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Occorre infatti considerare che si tratta di una materia, quella elettorale, nella quale anche piccole modifiche possono ripercuotersi in modo particolarmente significativo sull'intero testo. Si associa quindi alla richiesta formulata, in sede di Ufficio di presidenza, dal senatore Parrini di prevedere un tempo adeguato, almeno fino a lunedì prossimo, per l'indicazione dei soggetti da chiamare in audizione. Chiede altresì che si stabilisca un numero di auditi per Gruppo non inferiore a sette, anche in considerazione della prassi dei Gruppi di maggioranza, riscontrata nell'esame di altri provvedimenti, di non esaurire il numero di soggetti che potrebbe chiamare in audizione, riducendo, così, il numero complessivo e la conseguente possibilità di maggiore approfondimento.
Il senatore DE CRISTOFARO (Misto-AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che, presso la Camera dei deputati, erano state richieste circa cento audizioni, a riprova della necessità di un'ampia e approfondita istruttoria. Ritiene, pertanto, che il numero di soggetti da chiamare in audizione non potrà essere di troppo inferiore a quello.
Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI precisa, incidentalmente, che la Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati ha svolto, sul provvedimento in esame, l'audizione di circa settanta soggetti.
Il senatore CATALDI (M5S) ritiene che la Commissione dovrebbe procedere all'audizione di almeno cinquanta soggetti, per assicurare un congruo approfondimento delle disposizioni del provvedimento.
Il senatore GIORGIS (PD-IDP) osserva che ripartire il numero totale di soggetti da indicare ai fini dell'audizione in parti uguali tra i Gruppi penalizza le forze di opposizione. Ricorda, inoltre, che vi sono differenze importanti tra il testo originario (cosiddetto Bignami) e il testo poi adottato come testo base (cosiddetto Bignami-bis), ad esempio l'eliminazione del ballottaggio. Pertanto, le audizioni sono necessarie per approfondire adeguatamente e in special modo le parti modificate. Auspica, quindi, che si possa stabilire di indicare almeno cinquanta soggetti da chiamare in audizione, ripartiti in parti uguali tra maggioranza e opposizione.
Il senatore PIRONDINI (M5S) fa presente che l'unico parametro oggettivo per individuare il numero di soggetti da chiamare in audizione è rappresentato dall'istruttoria svolta presso la Camera dei deputati: si può convenire un numero di poco inferiore, ma pur sempre idoneo a consentire gli approfondimenti necessari.
Il senatore PARRINI (PD-IDP) ricorda che, sulla versione originaria del disegno di legge a prima firma Bignami, è stato svolto un ampio ciclo di audizioni presso la Commissione affari costituzionali dell'altro ramo del Parlamento, mentre sul nuovo testo adottato come testo base dalla medesima, che conteneva importanti modifiche sostanziali, si è svolto un ciclo molto più breve.
Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ricorda che, presso la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, si è instaurato un ampio e proficuo confronto, nato anche dal fatto che i soggetti auditi erano stati indicati per la maggior parte dai Gruppi di opposizione e i cui rilievi sono stati in gran parte recepiti.
La senatrice VALENTE (PD-IDP) fa presente che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi non ha ancora deciso di inserire il disegno di legge nel calendario dell'Aula. Si domanda, pertanto, perché la maggioranza sembri avere fretta di iniziare l'esame e chiamare i soggetti in audizione, dal momento che non vi sono scadenze imposte dalla programmazione dei lavori dell'Assemblea.
Il senatore DELLA PORTA (FdI) osserva che, per venire incontro alle esigenze dei Gruppi di opposizione e garantire un congruo numero complessivo di audizioni, qualora i Gruppi di maggioranza non ritengano di esaurire il numero di soggetti da indicare loro assegnato, essi potrebbero eventualmente cederne una quota ai Gruppi di minoranza.
Il PRESIDENTE, constatata l'assenza di un accordo unanime sulle modalità per il prosieguo dei lavori e facendo sintesi delle posizioni emerse dal dibattito testé svolto, propone di stabilire che siano indicati un numero massimo di sedici soggetti da chiamare in audizione da parte dei Gruppi di opposizione e un numero massimo di dieci da parte di quelli di maggioranza, entro giovedì 23 luglio, alle ore 12. Entro il medesimo termine, si potranno inoltre indicare ulteriori soggetti ai quali richiedere la presentazione di contributi scritti.
Il senatore PIRONDINI (M5S) si domanda quale sia il criterio per cui le audizioni proposte dal Presidente sono circa due terzi in meno di quelle svolte presso l'altro ramo del Parlamento e ritiene non vi sia altra spiegazione se non la fretta della maggioranza di procedere all'esame della riforma della legge elettorale.
Il senatore PARRINI (PD-IDP) ricorda che le audizioni svolte presso la Camera dei deputati - in numero triplo rispetto a quello ora proposto dal Presidente - sono state scaglionate nel tempo e organizzate garantendo tempi adeguati per ciascun audito, in modo da consentire un serio approfondimento delle questioni. Evidenzia come, oltre al numero delle audizioni, siano proprio le modalità e le tempistiche con cui esse vengono condotte a costituire una garanzia essenziale della serietà dell'attività conoscitiva, circostanza di cui auspica la Presidenza della Commissione terrà conto.
Il PRESIDENTE fa presente che tenere conto, nella programmazione dell'attività conoscitiva sul disegno di legge in titolo, dell'ampio ciclo di audizioni svolto presso l'altro ramo del Parlamento è una scelta che risponde a uno spirito di collaborazione istituzionale e assicura che saranno garantiti agli auditi tempi adeguati e in linea con la prassi di questa Commissione. Ribadisce pertanto la proposta pocanzi formulata circa il numero di soggetti da indicare per le audizioni e il relativo termine e chiede se vi siano interventi in dichiarazione di voto.
Il senatore GIORGIS (PD-IDP) dichiara la netta e ferma contrarietà, da parte dei Gruppi del Partito democratico, alla proposta del Presidente, esprimendo profondo rammarico per le modalità con cui si è iniziato l'esame della riforma elettorale. Su un provvedimento così importante e decisivo avrebbe, infatti, sperato che la maggioranza desiderasse acquisire tutti gli elementi informativi per assumere decisioni avvedute e lontane da dubbi di legittimità costituzionale, lasciando al contempo uno spazio di adeguato e serio confronto con le opposizioni.
Il senatore DE CRISTOFARO (Misto-AVS) condivide le affermazioni testé svolte dal senatore Giorgis, esprimendo, pertanto, il voto contrario del proprio Gruppo alla proposta del Presidente.
Il senatore CATALDI (M5S) fa notare come i membri del Senato vengano trattati come "figli di un dio minore", considerata la sproporzione nel numero di audizioni rispetto all'altro ramo del Parlamento. Si duole della fretta della maggioranza, che sembra si stia confezionando una legge elettorale su misura e a svantaggio delle forze di opposizione, peraltro al termine della legislatura. Esprime pertanto un voto contrario del MoVimento 5 Stelle alla proposta del Presidente.
La senatrice MUSOLINO (IV-CR) si associa alle considerazioni dei colleghi degli altri Gruppi di opposizione, formulando un voto contrario alla proposta.
La Commissione approva la proposta del Presidente sulla programmazione delle audizioni.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta terminaalle ore 14,30.