Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 357 del 01/07/2026

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione, del 7 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione, del 23 settembre 2022, in materia di controlli sull'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi (n. 415)

(Osservazioni alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), in sostituzione della relatrice, senatrice Murelli, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, di adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento delegato (UE) 2022/1644 e al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646, concernenti i controlli ufficiali sull'impiego di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, in attuazione della delega conferita dall'articolo 28 della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025).

Il provvedimento si inserisce nel quadro della disciplina europea in materia di controlli ufficiali lungo la filiera agroalimentare e mira ad adeguare la normativa nazionale alle nuove modalità di programmazione ed esecuzione dei controlli sui residui di sostanze farmacologicamente attive, pesticidi e contaminanti negli animali e nei prodotti di origine animale. Le disposizioni proposte si coordinano con il sistema dei controlli già disciplinato dal regolamento (UE) 2017/625 e dal relativo decreto legislativo n. 27 del 2021, senza introdurre nuove funzioni amministrative o strutture organizzative, ma ridefinendo le modalità di pianificazione, coordinamento e rendicontazione delle attività già svolte dalle autorità competenti.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 8 articoli. L'articolo 1 individua le finalità del decreto e ne definisce l'ambito di applicazione, mentre l'articolo 2 reca le definizioni rilevanti, richiamando quelle già previste dalla normativa vigente e introducendo i termini necessari all'organizzazione del Piano nazionale residui (PNR), compreso il riferimento al sistema informativo NSIS/RaDISAN (Nuovo sistema informativo sanitario/Raccolta dati sicurezza alimentare nazionale), la piattaforma digitale del Ministero della salute che raccoglie ed elabora tutti i dati sanitari in Italia.

L'articolo 3 disciplina il PNR, articolandolo nelle componenti del piano mirato, del piano di sorveglianza e del piano relativo ai Paesi terzi, e prevede la possibilità di programmare controlli aggiuntivi. La disposizione, regola, inoltre le modalità di pianificazione, gestione e rendicontazione delle attività attraverso il sistema NSIS/RaDISAN, individua i criteri di campionamento e le categorie di sostanze da sottoporre a controllo e conferma la facoltà per le regioni e le province autonome di istituire i Nuclei operativi regionali di vigilanza veterinaria (NORV).

L'articolo 4 individua nel Ministero della salute l'autorità competente per il coordinamento del PNR, definendone le funzioni di programmazione, monitoraggio e raccordo con le istituzioni dell'Unione europea. In aggiunta, la disposizione disciplina composizione e funzionamento del Gruppo residui, organismo tecnico di supporto alle attività di coordinamento, prevedendo che i relativi componenti svolgano l'incarico a titolo gratuito.

L'articolo 5 disciplina le attività di campionamento e analisi, confermando il ruolo degli Istituti zooprofilattici sperimentali quali laboratori competenti e richiamando la disciplina vigente in materia di controlli ufficiali e di designazione dei laboratori.

L'articolo 6 reca le procedure da seguire nei casi di sospetta o accertata non conformità, coordinando le disposizioni europee e nazionali già vigenti relative alla gestione delle irregolarità e alle comunicazioni tra le autorità competenti.

L'articolo 7 introduce modifiche e abrogazioni al decreto legislativo n. 158 del 2006, al fine di adeguare l'ordinamento nazionale al nuovo quadro normativo dell'Unione, superando disposizioni non più coerenti con i regolamenti europei direttamente applicabili.

Infine, l'articolo 8 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.