Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 357 del 01/07/2026

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro il traffico di armi da fuoco e altri reati connessi alle armi da fuoco e che modifica la direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2026) 102 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 maggio.

La senatrice PELLEGRINO (FdI), relatrice, svolge una ulteriore relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo che, come già illustrato, mira a proteggere i cittadini dell'Unione europea dalla minaccia delle armi da fuoco illegali, riducendo il loro numero e le attività criminali connesse, armonizzando i reati a esse legati e le relative sanzioni tra gli Stati membri e migliorando la qualità e la disponibilità dei dati per comprendere e affrontare meglio la minaccia.

La Relatrice ricorda che sulla proposta era pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero della giustizia (di cui si è già dato conto nella precedente seduta), in cui si esprimeva una valutazione complessivamente positiva sulle finalità generali del progetto e sulla conformità all'interesse nazionale, essendo esso volto a creare un quadro normativo penale armonizzato tra gli Stati membri dell'Unione, capace di rendere più efficace il contrasto al traffico illecito di armi da fuoco e alle altre forme di criminalità grave a esso collegate.

Le otto settimane previste dal Protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, sono scadute e la proposta è stata oggetto di esame da parte di sedici Camere dei Parlamenti nazionali che non hanno sollevato criticità, salvo la Camera dei deputati della Repubblica Ceca che, nell'ambito del dialogo politico, ha rilevato l'opportunità di ridurre l'impatto della normativa sugli ordinamenti giuridici degli Stati membri e a valutare la possibilità di sopprimere la disposizione che introduce il reato di creazione, acquisizione, possesso o condivisione di un file di modellazione (file di progettazione tecnica digitale per la fabbricazione di armi da fuoco) senza autorizzazione.

Al riguardo, va sottolineato come non esista una direttiva europea che disciplini specificamente i reati connessi alle armi da fuoco e le relative sanzioni, e che la legislazione proposta sarebbe, quindi, la prima nel suo genere, pur non modificando la legislazione vigente dell'Unione in materia di armi da fuoco.

Ritiene, infine, che la proposta, pur armonizzando i reati legati all'uso di armi da fuoco, non incida su aspetti fondamentali dell'ordinamento giuridico penale (ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dell'articolo 12, sul freno di emergenza, della legge n. 234 del 2012) e di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La Commissione prende atto.