Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 357 del 01/07/2026

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 e (UE) 2024/3110 (COM(2026) 100 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento. Approvazione della risoluzione Doc. XVIII-bis, n. 40)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 giugno.

La senatrice PELLEGRINO (FdI), relatrice, illustra uno schema di risoluzione sulla proposta di regolamento COM(2026) 100, cosiddetto "Industrial Accelerator Act" (IAA), che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici.

Ricorda che l'iniziativa intende rispondere all'esigenza urgente di rafforzare la competitività e la resilienza dell'industria europea e l'autonomia strategica dell'Unione, nel contesto di una crescente pressione globale, e di accelerare la decarbonizzazione dei suoi processi e prodotti, affrontando la scarsa domanda di manufatti industriali europei a basse emissioni di carbonio, le vulnerabilità delle catene di approvvigionamento in settori strategici e nelle tecnologie a zero emissioni nette e la scarsa diffusione delle tecnologie di decarbonizzazione industriale.

Nelle premesse propone di ricordare che si è tenuto conto della relazione del Governo, elaborata dal Ministero delle imprese e del Made in Italy e trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, nonché dei contenuti delle audizioni svolte il 26 maggio 2026 e delle memorie trasmesse.

Propone, inoltre, di evidenziare che il 23 giugno la Presidenza cipriota del Consiglio dell'Unione europea ha presentato un primo compromesso parziale sull'IAA, limitato ai capitoli 1, 2, 5 e 6, nel quale è stato eliminato l'obiettivo di portare al 20 per cento entro il 2035 il contributo dell'industria europea al PIL dell'Unione, sostituendolo con un generico obiettivo di incremento della quota del settore manifatturiero. Per quanto riguarda la designazione delle aree di accelerazione della produzione industriale, si prevede che ciascuno Stato membro ne individui almeno una entro 24 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, con particolare attenzione alle regioni meno sviluppate o in transizione.

Per quanto riguarda la valutazione della 4a Commissione, propone di considerare la base giuridica correttamente individuata negli articoli 114 e 207, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e la proposta conforme al principio di sussidiarietà, poiché la competitività, la prosperità sostenibile, l'autonomia strategica e la decarbonizzazione industriale sono questioni che richiedono un approccio armonizzato a livello dell'Unione per garantire il buon funzionamento del mercato unico e affrontare le sfide della resilienza e della transizione verde industriale, salvaguardando, allo stesso tempo, la competitività delle imprese europee.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, propone di ritenere che la proposta sia suscettibile di una migliore coerenza con tale principio, in ragione di alcune osservazioni, declinate in otto punti.

Anzitutto, il ricorso alla delega di potere alla Commissione europea rischia di andare oltre i limiti fissati dagli articoli 290 e 291 del TFUE, comportando che una quota significativa di regolamentazione, rilevante per l'attuazione della normativa, sia adottata con atti che non sono sottoposti alla procedura legislativa ordinaria e che sfuggono, quindi, al controllo di sussidiarietà dei Parlamenti nazionali.

Il secondo punto riguarda la coerenza normativa tra i diversi settori disciplinati, con particolare riguardo al regolamento sulle emissioni di CO₂ dei veicoli e l'opportunità del riconoscimento del principio di neutralità tecnologica e l'inclusione, tra i veicoli a "zero emissioni", anche di quelli alimentati con carburanti climaticamente neutri. Inoltre, si ritiene opportuno un coordinamento esplicito con il prossimo Quadro finanziario pluriennale 2028-2034 e, in particolare, con il Fondo per la competitività, che riguarda molti ambiti interessati dalla proposta.

Il terzo punto si riferisce al capo II, relativo alle misure di digitalizzazione e semplificazione dei processi autorizzativi per i progetti industriali, in cui si ritiene necessario evitare il rischio che la proposta, nata per accelerare, finisca per aggiungere nuovi obblighi amministrativi, sistemi di reporting e procedure burocratiche. In tal senso, dovrebbe essere prevista l'unificazione o il pieno coordinamento con eventuali sportelli amministrativi nazionali già esistenti, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni procedurali, nonché nuovi oneri per cittadini e imprese.

Il quarto punto riguarda il capo III, relativo ai requisiti Made in EU e di basse emissioni di carbonio, nell'ambito degli appalti pubblici e dei regimi di sostegno pubblico. In tale contesto, si rileva la necessità di evitare che le deroghe ai requisiti Made in EU, in particolare quelle fondate sui costi sproporzionati, individuati come quelli superiori al 25 per cento rispetto alle stime oggettive (articolo 11, paragrafo 3, lettera c), finiscano per indebolire eccessivamente la portata della misura. Al riguardo, la dicitura "possono presumere" lascia un ampio margine di discrezionalità decisionale in capo alla singola stazione appaltante, per poter derogare alla normativa.

In ogni caso, occorrerà prestare attenzione a evitare che criteri di origine eccessivamente rigidi o di difficile applicazione finiscano per penalizzare gli stessi operatori europei e frammentare le catene del valore esistenti.

Con riguardo al principio di equivalenza all'origine UE di Paesi terzi parte di accordi di libero scambio con l'Unione, si ritiene che la delega di potere conferita alla Commissione europea per l'adozione di atti delegati con cui escludere un Paese terzo da tale equivalenza lasci alla Commissione europea un'eccessiva discrezionalità politica. Similmente, anche l'individuazione di un Paese terzo, ai fini dell'equivalenza con l'origine UE, dovrebbe essere prevista con un atto di esecuzione ad hoc della Commissione europea e non in maniera automatica, al fine di attestare la sussistenza di condizioni di reciprocità e di concorrenza equa, requisiti di sostenibilità comparabili e l'assenza di rischi di elusione.

In riferimento alla certificazione di cui all'articolo 10, si ritiene opportuno valutarne la rispondenza al principio di semplificazione, nella misura in cui potrebbe costituire una ulteriore stratificazione normativa, rispetto a certificazioni già previste.

Il quinto punto inerisce al capo IV, relativo al sistema di screening degli investimenti diretti esteri nell'Unione. In tale contesto, si sottolinea la necessità di bilanciare l'attrattività di tali investimenti e, al contempo, la tutela delle industrie locali. Inoltre, si ritiene opportuno definire con precisione la complementarità tra le nuove norme e il quadro vigente sullo screening degli investimenti diretti esteri.

Si suggerisce, inoltre, l'introduzione, nell'articolo 17, di una soglia di salvaguardia inferiore ai previsti 100 milioni di euro, nel caso di acquisizioni estere di piccole e medie imprese che detengono tecnologie, brevetti o asset strategici per la transizione verde e digitale.

Il sesto punto riguarda il capo V, relativo alla designazione delle zone di accelerazione industriale da parte degli Stati membri. A riguardo, si conferma la necessità che l'individuazione sia di competenza nazionale e che in tali zone siano effettivamente semplificati i processi produttivi. Tuttavia, si suggerisce di aggiungere la possibilità di prevedere procedure accelerate anche per i progetti strategici che non rientrano geograficamente nell'area individuata.

Il settimo punto si riferisce all'articolo 32 sulla disciplina sanzionatoria, per il quale si suggerisce un monitoraggio da parte della Commissione europea, volto a evitare disomogeneità tra gli Stati membri che rischiano di generare fenomeni di forum shopping sanzionatorio o di penalizzare le imprese ubicate nei Paesi ad attuazione più rigida.

Infine, il punto otto si riferisce all'articolo 34, che introduce modifiche al regolamento "net-zero" (NZIA), per invitare a considerare l'inclusione anche della produzione dei biocarburanti tra le attività a basse emissioni di carbonio tutelate ai sensi dell'allegato II, in linea con le normative dell'Unione in materia di rinnovabili e di combustibili per l'aviazione e il settore marittimo, ai fini della possibilità di beneficiare delle procedure di autorizzazione semplificate.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.