Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 357 del 01/07/2026

Il senatore SATTA (FdI), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo che, modificando il regolamento (UE) 2024/1157 relativo alle spedizioni di rifiuti, introduce un'eccezione al divieto di spedizione dei rifiuti non differenziati destinati al recupero al di fuori dell'Unione, per consentire tali spedizioni verso la Svizzera.

Attualmente, infatti, l'articolo 44, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2024/1157 vieta, a decorrere dal 21 maggio 2026, l'esportazione dall'Unione verso Paesi terzi di rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero al fine di promuovere l'economia circolare. In base a tale divieto, il trasferimento dei rifiuti destinati al recupero agli impianti di trattamento situati in Svizzera, che prevedono standard elevati per la gestione dei rifiuti, non sarebbe più possibile, ponendo fine a una prassi consolidata. Per quanto riguarda i rifiuti prodotti in prossimità della Svizzera, questi dovrebbero essere trasportati verso impianti di gestione più distanti, determinando un aumento del trasporto, con costi maggiori e un aumento di emissioni di gas a effetto serra, a fronte di benefici limitati.

Tali considerazioni critiche, sollevate dai portatori di interessi e dalle autorità degli Stati membri interessati (Austria, Francia, Germania e Italia), sono state inserite dalla Commissione europea nella comunicazione COM(2025) 980, "Semplificare per una competitività sostenibile", che accompagna il pacchetto omnibus ambientale adottato nel dicembre 2025, sulla semplificazione degli oneri amministrativi previsti dalle normative ambientali.

La proposta in esame prevede, quindi, una modifica puntuale all'articolo 44, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2024/1157, per consentire il proseguimento dell'esportazione verso la Svizzera di rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero. Resta immutato il divieto di esportazione dei rifiuti ai fini di smaltimento, come la messa in discarica o l'incenerimento senza recupero di energia.

La base giuridica è la medesima del regolamento (UE) 2024/1157, ossia l'articolo 192 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che stabilisce le modalità di attuazione dell'articolo 191 del Trattato, riguardante la politica dell'Unione in materia di ambiente.

La Commissione europea ritiene rispettato il principio di sussidiarietà, ricordando che da molti anni sono in vigore norme armonizzate dell'Unione sulle spedizioni di rifiuti, al fine di evitare situazioni in cui eventuali operatori illegali scelgono di spedire i loro rifiuti in primo luogo attraverso Stati membri con norme nazionali meno rigorose rispetto ad altri, in modo da poter successivamente esportare tali rifiuti dall'UE verso Paesi terzi. In tale contesto, ritiene necessario che vi siano norme armonizzate sull'esportazione di rifiuti verso la Svizzera per garantire parità di trattamento e chiarezza giuridica a tutti gli operatori del settore dei rifiuti operanti nell'UE, che desiderano spedire rifiuti in tale Paese.

Per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità, la Commissione europea ritiene che escludere la Svizzera dal divieto di esportare rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero consentirebbe di eliminare un ostacolo futuro alla garanzia di una gestione ecologicamente corretta di tali rifiuti nell'impianto più vicino.

Il termine delle otto settimane previste dal Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, allegato ai Trattati, scade il prossimo 16 luglio. La proposta è attualmente all'esame di nove Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.