Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 357 del 01/07/2026
Azioni disponibili
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 e (UE) 2024/3110 (COM(2026) 100 definitivo)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento. Approvazione della risoluzione Doc. XVIII-bis, n. 40)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 giugno.
La senatrice PELLEGRINO (FdI), relatrice, illustra uno schema di risoluzione sulla proposta di regolamento COM(2026) 100, cosiddetto "Industrial Accelerator Act" (IAA), che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici.
Ricorda che l'iniziativa intende rispondere all'esigenza urgente di rafforzare la competitività e la resilienza dell'industria europea e l'autonomia strategica dell'Unione, nel contesto di una crescente pressione globale, e di accelerare la decarbonizzazione dei suoi processi e prodotti, affrontando la scarsa domanda di manufatti industriali europei a basse emissioni di carbonio, le vulnerabilità delle catene di approvvigionamento in settori strategici e nelle tecnologie a zero emissioni nette e la scarsa diffusione delle tecnologie di decarbonizzazione industriale.
Nelle premesse propone di ricordare che si è tenuto conto della relazione del Governo, elaborata dal Ministero delle imprese e del Made in Italy e trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, nonché dei contenuti delle audizioni svolte il 26 maggio 2026 e delle memorie trasmesse.
Propone, inoltre, di evidenziare che il 23 giugno la Presidenza cipriota del Consiglio dell'Unione europea ha presentato un primo compromesso parziale sull'IAA, limitato ai capitoli 1, 2, 5 e 6, nel quale è stato eliminato l'obiettivo di portare al 20 per cento entro il 2035 il contributo dell'industria europea al PIL dell'Unione, sostituendolo con un generico obiettivo di incremento della quota del settore manifatturiero. Per quanto riguarda la designazione delle aree di accelerazione della produzione industriale, si prevede che ciascuno Stato membro ne individui almeno una entro 24 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, con particolare attenzione alle regioni meno sviluppate o in transizione.
Per quanto riguarda la valutazione della 4a Commissione, propone di considerare la base giuridica correttamente individuata negli articoli 114 e 207, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e la proposta conforme al principio di sussidiarietà, poiché la competitività, la prosperità sostenibile, l'autonomia strategica e la decarbonizzazione industriale sono questioni che richiedono un approccio armonizzato a livello dell'Unione per garantire il buon funzionamento del mercato unico e affrontare le sfide della resilienza e della transizione verde industriale, salvaguardando, allo stesso tempo, la competitività delle imprese europee.
Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, propone di ritenere che la proposta sia suscettibile di una migliore coerenza con tale principio, in ragione di alcune osservazioni, declinate in otto punti.
Anzitutto, il ricorso alla delega di potere alla Commissione europea rischia di andare oltre i limiti fissati dagli articoli 290 e 291 del TFUE, comportando che una quota significativa di regolamentazione, rilevante per l'attuazione della normativa, sia adottata con atti che non sono sottoposti alla procedura legislativa ordinaria e che sfuggono, quindi, al controllo di sussidiarietà dei Parlamenti nazionali.
Il secondo punto riguarda la coerenza normativa tra i diversi settori disciplinati, con particolare riguardo al regolamento sulle emissioni di CO₂ dei veicoli e l'opportunità del riconoscimento del principio di neutralità tecnologica e l'inclusione, tra i veicoli a "zero emissioni", anche di quelli alimentati con carburanti climaticamente neutri. Inoltre, si ritiene opportuno un coordinamento esplicito con il prossimo Quadro finanziario pluriennale 2028-2034 e, in particolare, con il Fondo per la competitività, che riguarda molti ambiti interessati dalla proposta.
Il terzo punto si riferisce al capo II, relativo alle misure di digitalizzazione e semplificazione dei processi autorizzativi per i progetti industriali, in cui si ritiene necessario evitare il rischio che la proposta, nata per accelerare, finisca per aggiungere nuovi obblighi amministrativi, sistemi di reporting e procedure burocratiche. In tal senso, dovrebbe essere prevista l'unificazione o il pieno coordinamento con eventuali sportelli amministrativi nazionali già esistenti, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni procedurali, nonché nuovi oneri per cittadini e imprese.
Il quarto punto riguarda il capo III, relativo ai requisiti Made in EU e di basse emissioni di carbonio, nell'ambito degli appalti pubblici e dei regimi di sostegno pubblico. In tale contesto, si rileva la necessità di evitare che le deroghe ai requisiti Made in EU, in particolare quelle fondate sui costi sproporzionati, individuati come quelli superiori al 25 per cento rispetto alle stime oggettive (articolo 11, paragrafo 3, lettera c), finiscano per indebolire eccessivamente la portata della misura. Al riguardo, la dicitura "possono presumere" lascia un ampio margine di discrezionalità decisionale in capo alla singola stazione appaltante, per poter derogare alla normativa.
In ogni caso, occorrerà prestare attenzione a evitare che criteri di origine eccessivamente rigidi o di difficile applicazione finiscano per penalizzare gli stessi operatori europei e frammentare le catene del valore esistenti.
Con riguardo al principio di equivalenza all'origine UE di Paesi terzi parte di accordi di libero scambio con l'Unione, si ritiene che la delega di potere conferita alla Commissione europea per l'adozione di atti delegati con cui escludere un Paese terzo da tale equivalenza lasci alla Commissione europea un'eccessiva discrezionalità politica. Similmente, anche l'individuazione di un Paese terzo, ai fini dell'equivalenza con l'origine UE, dovrebbe essere prevista con un atto di esecuzione ad hoc della Commissione europea e non in maniera automatica, al fine di attestare la sussistenza di condizioni di reciprocità e di concorrenza equa, requisiti di sostenibilità comparabili e l'assenza di rischi di elusione.
In riferimento alla certificazione di cui all'articolo 10, si ritiene opportuno valutarne la rispondenza al principio di semplificazione, nella misura in cui potrebbe costituire una ulteriore stratificazione normativa, rispetto a certificazioni già previste.
Il quinto punto inerisce al capo IV, relativo al sistema di screening degli investimenti diretti esteri nell'Unione. In tale contesto, si sottolinea la necessità di bilanciare l'attrattività di tali investimenti e, al contempo, la tutela delle industrie locali. Inoltre, si ritiene opportuno definire con precisione la complementarità tra le nuove norme e il quadro vigente sullo screening degli investimenti diretti esteri.
Si suggerisce, inoltre, l'introduzione, nell'articolo 17, di una soglia di salvaguardia inferiore ai previsti 100 milioni di euro, nel caso di acquisizioni estere di piccole e medie imprese che detengono tecnologie, brevetti o asset strategici per la transizione verde e digitale.
Il sesto punto riguarda il capo V, relativo alla designazione delle zone di accelerazione industriale da parte degli Stati membri. A riguardo, si conferma la necessità che l'individuazione sia di competenza nazionale e che in tali zone siano effettivamente semplificati i processi produttivi. Tuttavia, si suggerisce di aggiungere la possibilità di prevedere procedure accelerate anche per i progetti strategici che non rientrano geograficamente nell'area individuata.
Il settimo punto si riferisce all'articolo 32 sulla disciplina sanzionatoria, per il quale si suggerisce un monitoraggio da parte della Commissione europea, volto a evitare disomogeneità tra gli Stati membri che rischiano di generare fenomeni di forum shopping sanzionatorio o di penalizzare le imprese ubicate nei Paesi ad attuazione più rigida.
Infine, il punto otto si riferisce all'articolo 34, che introduce modifiche al regolamento "net-zero" (NZIA), per invitare a considerare l'inclusione anche della produzione dei biocarburanti tra le attività a basse emissioni di carbonio tutelate ai sensi dell'allegato II, in linea con le normative dell'Unione in materia di rinnovabili e di combustibili per l'aviazione e il settore marittimo, ai fini della possibilità di beneficiare delle procedure di autorizzazione semplificate.
Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro il traffico di armi da fuoco e altri reati connessi alle armi da fuoco e che modifica la direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2026) 102 definitivo)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 maggio.
La senatrice PELLEGRINO (FdI), relatrice, svolge una ulteriore relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo che, come già illustrato, mira a proteggere i cittadini dell'Unione europea dalla minaccia delle armi da fuoco illegali, riducendo il loro numero e le attività criminali connesse, armonizzando i reati a esse legati e le relative sanzioni tra gli Stati membri e migliorando la qualità e la disponibilità dei dati per comprendere e affrontare meglio la minaccia.
La Relatrice ricorda che sulla proposta era pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero della giustizia (di cui si è già dato conto nella precedente seduta), in cui si esprimeva una valutazione complessivamente positiva sulle finalità generali del progetto e sulla conformità all'interesse nazionale, essendo esso volto a creare un quadro normativo penale armonizzato tra gli Stati membri dell'Unione, capace di rendere più efficace il contrasto al traffico illecito di armi da fuoco e alle altre forme di criminalità grave a esso collegate.
Le otto settimane previste dal Protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, sono scadute e la proposta è stata oggetto di esame da parte di sedici Camere dei Parlamenti nazionali che non hanno sollevato criticità, salvo la Camera dei deputati della Repubblica Ceca che, nell'ambito del dialogo politico, ha rilevato l'opportunità di ridurre l'impatto della normativa sugli ordinamenti giuridici degli Stati membri e a valutare la possibilità di sopprimere la disposizione che introduce il reato di creazione, acquisizione, possesso o condivisione di un file di modellazione (file di progettazione tecnica digitale per la fabbricazione di armi da fuoco) senza autorizzazione.
Al riguardo, va sottolineato come non esista una direttiva europea che disciplini specificamente i reati connessi alle armi da fuoco e le relative sanzioni, e che la legislazione proposta sarebbe, quindi, la prima nel suo genere, pur non modificando la legislazione vigente dell'Unione in materia di armi da fuoco.
Ritiene, infine, che la proposta, pur armonizzando i reati legati all'uso di armi da fuoco, non incida su aspetti fondamentali dell'ordinamento giuridico penale (ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dell'articolo 12, sul freno di emergenza, della legge n. 234 del 2012) e di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.
La Commissione prende atto.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare i settori delle biotecnologie e della biofabbricazione dell'Unione, in particolare in ambito sanitario, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1394/2007, (UE) n. 536/2014, (UE) 2019/6, (UE) 2024/795 e (UE) 2024/1938 (regolamento europeo sulle biotecnologie) (COM(2025) 1022 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)
La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che istituisce un quadro di misure per rafforzare la competitività e la resilienza strategica del settore europeo delle biotecnologie sanitarie, dalla ricerca alla produzione, favorendo lo sviluppo e l'immissione tempestiva sul mercato di innovazioni, prodotti e servizi biotecnologici, nel rispetto degli elevati standard di sicurezza per la salute umana, animale e ambientale.
La proposta fa parte di un pacchetto di iniziative legislative che comprende, tra l'altro, anche una proposta di regolamento recante la revisione della disciplina dei dispositivi medici e medico-diagnostici in vitro, finalizzata a semplificare le procedure e a migliorare l'efficienza del sistema regolatorio (COM(2025) 1023), sulla quale la 4a Commissione si è già espressa, ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, approvando l'11 giugno scorso la risoluzione Doc. XVIII-bis, n. 37.
L'intervento legislativo si articola in sette obiettivi specifici, corrispondenti ad altrettanti "pilastri" della riforma. Il primo pilastro riguarda la definizione di un quadro per il riconoscimento e il sostegno di progetti strategici di biotecnologia sanitaria, anche ad alto impatto. Il secondo concerne il sostegno ai finanziamenti, agli investimenti e all'accesso al capitale per le imprese del settore. Il terzo mira a rafforzare la capacità produttiva europea e le competenze dell'Unione europea nel settore dei farmaci biosimilari, incentivando al contempo la cooperazione internazionale. Il quarto pilastro riguarda l'integrazione dei sistemi di intelligenza artificiale negli ecosistemi produttivi della biotecnologia sanitaria, mentre il quinto è volto a definire un quadro normativo più favorevole all'innovazione e capace di adattarsi all'evoluzione scientifica e tecnologica. Il sesto pilastro introduce misure di biosicurezza e biodifesa per prevenire l'uso improprio delle biotecnologie. Il settimo, infine, modifica diversi atti legislativi dell'Unione europea, nei settori delle sperimentazioni cliniche, dei medicinali veterinari e della sicurezza alimentare, al fine di garantire la piena operatività dell'intero impianto normativo.
Per raggiungere tali obiettivi, la Commissione europea, in sintesi, prospetta misure di facilitazione nei settori della biotecnologia sanitaria con l'obiettivo di ridurre il tempo di immissione sul mercato dei relativi prodotti, la messa a punto di un progetto pilota di investimento in biotecnologie sanitarie dell'Unione, l'estensione di 12 mesi del certificato di protezione complementare (CPC) per i prodotti medicinali sviluppati tramite processi biotecnologici e per i prodotti medicinali di terapia avanzata, misure di biosicurezza proporzionate, nonché il rafforzamento dei requisiti di controllo delle sequenze e, infine, l'inclusione di misure volte a potenziare le capacità di biodifesa, come l'individuazione precoce di nuove minacce biologiche.
Si tratta di un settore di rilevanza strategica crescente sotto il profilo sanitario, industriale, tecnologico e geopolitico. La biotecnologia può offrire trattamenti innovativi, accelerare le scoperte mediche e contribuire a soddisfare bisogni terapeutici ancora insoddisfatti, come dimostrato dallo sviluppo di numerosi biofarmaci salvavita.
La Relatrice ricorda come, secondo i dati della Commissione europea, nel 2022 il settore ha contribuito per circa 38 miliardi di euro al PIL dell'Unione europea e ha sostenuto complessivamente 913.160 posti di lavoro, di cui oltre il 75 per cento concentrati nel comparto della biotecnologia sanitaria.
La Commissione europea osserva che le imprese del settore, in particolare le start-up innovative, tendono a privilegiare mercati esteri concorrenti, a causa della difficoltà di accesso ai capitali, combinata con l'esistenza di una regolamentazione eccessivamente complessa. A ciò si aggiunge la frammentazione dei poli biotecnologici tra gli Stati membri, che li priva di un'effettiva integrazione transfrontaliera. Infine, un ulteriore vincolo allo sviluppo del settore è costituito dalla carenza di una forza lavoro sufficientemente qualificata.
La base giuridica su cui si fonda la proposta è costituita dall'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sul funzionamento del mercato interno, dall'articolo 168, paragrafo 4, lettera c), del TFUE, sulla protezione della salute umana, nonché dall'articolo 173, paragrafo 3, del TFUE, sulla politica industriale.
La Commissione europea ritiene rispettato il principio di sussidiarietà, in quanto le problematiche affrontate dalla proposta hanno natura transfrontaliera e non riguardano soltanto alcuni Stati membri. La forte dimensione transfrontaliera delle filiere biotecnologiche, la necessità di evitare frammentazioni normative e l'esigenza di assicurare standard uniformi di sicurezza e competitività rendono maggiormente efficace un intervento coordinato a livello europeo.
La Commissione europea ritiene altresì rispettato il principio di proporzionalità, in quanto le misure proposte non vanno al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi di semplificazione e riduzione degli oneri.
Il termine delle otto settimane previste dal Protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, scade il 7 luglio 2026. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di dieci Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.