Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 357 del 01/07/2026
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2026) 100 DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis, n. 40) SUI PROFILI DI CONFORMITA' AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETA' E PROPORZIONALITA'
La 4ª Commissione permanente,
esaminata la proposta di regolamento COM(2026) 100, cosiddetto "Industrial Accelerator Act" (IAA), che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici;
considerato che l'iniziativa intende rispondere all'esigenza urgente di rafforzare la competitività e resilienza dell'industria europea e l'autonomia strategica dell'Unione, nel contesto di una crescente pressione globale, e di accelerare la decarbonizzazione dei suoi processi e prodotti, affrontando la scarsa domanda di manufatti industriali europei a basse emissioni di carbonio, le vulnerabilità delle catene di approvvigionamento in settori strategici e nelle tecnologie a zero emissioni nette, e la scarsa diffusione delle tecnologie di decarbonizzazione industriale;
valutata la relazione del Governo, elaborata dal Ministero delle imprese e del Made in Italy e trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012;
considerato, altresì, che la Presidenza cipriota del Consiglio dell'Unione europea ha presentato un primo compromesso parziale sull'IAA, limitato ai capitoli 1, 2, 5 e 6, nel quale è stato eliminato il riferimento all'obiettivo di portare al 20 per cento entro il 2035 la quota dell'industria europea sul PIL dell'Unione, sostituendolo con un generico obiettivo di incremento della quota del settore manifatturiero;
rilevato che il testo introduce un quadro armonizzato per la designazione delle aree di accelerazione della produzione industriale, prevedendo che ciascuno Stato membro individui almeno un'area dedicata entro 24 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, al fine di favorire gli investimenti, rafforzare il mercato interno e sostenere la competitività industriale dell'Unione;
considerato che l'individuazione delle predette aree dovrà tenere conto delle esigenze dei settori strategici, del livello di sviluppo delle regioni interessate, con particolare attenzione alle regioni meno sviluppate o in transizione, privilegiando, ove possibile, siti esterni alle aree sottoposte a tutela ambientale;
rilevato, infine, che il compromesso non affronta ancora le disposizioni relative al Made in EU, alle preferenze europee negli appalti pubblici, agli aiuti di Stato e allo screening degli investimenti diretti esteri, rinviandone l'esame alle successive fasi del negoziato;
valutate altresì le audizioni svolte il 26 maggio 2026 e le memorie trasmesse,
ritiene che la base giuridica sia correttamente individuata negli articoli 114 e 207, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativi al ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno e alla politica commerciale comune;
ritiene, inoltre, che la proposta sia conforme al principio di sussidiarietà, poiché la competitività, la prosperità sostenibile, l'autonomia strategica e la decarbonizzazione industriale sono questioni che richiedono un approccio armonizzato a livello dell'Unione per garantire il buon funzionamento del mercato unico e affrontare le sfide della resilienza e della transizione verde industriale, salvaguardando, allo stesso tempo, la competitività delle imprese europee;
ritiene, infine, che la proposta sia suscettibile di una migliore coerenza al principio di proporzionalità, in ragione delle seguenti osservazioni.
1) Il ricorso alla delega di potere alla Commissione europea per disciplinare aspetti sostanziali della disciplina, mediante gli strumenti dell'atto delegato e dell'atto di esecuzione, rischia di andare oltre i limiti fissati dagli articoli 290 e 291 del TFUE, comportando che una quota significativa di regolazione tecnica, rilevante per l'attuazione pratica della normativa, sia demandata alla Commissione europea, attraverso atti che non sono sottoposti alla procedura legislativa ordinaria e che sfuggono quindi al controllo di sussidiarietà dei Parlamenti nazionali. Tale preoccupazione rileva ancor più in considerazione della possibile estensione della normativa a tutti i settori dell'industria manifatturiera.
2) Per quanto riguarda la coerenza tra i diversi settori normativi, si ritiene opportuno che la proposta assicuri il pieno allineamento con il regolamento (UE) 2019/631 sulle emissioni di CO₂ dei veicoli, con particolare riguardo al riconoscimento del principio di neutralità tecnologica e che tra i veicoli a "zero emissioni" siano inclusi anche quelli alimentati con carburanti climaticamente neutri. Si ritiene, altresì, opportuno inserire nella proposta di regolamento un coordinamento esplicito con il prossimo Quadro finanziario pluriennale 2028-2034 e, in particolare, con il Fondo per la competitività, che riguarda molti ambiti interessati dalla proposta di regolamento.
3) In riferimento al capo II, relativo alle misure di digitalizzazione e semplificazione dei processi autorizzativi per i progetti industriali, si ritiene necessario evitare il rischio che la proposta, nata per accelerare, finisca per aggiungere nuovi obblighi amministrativi, sistemi di reporting e procedure burocratiche. In tal senso, dovrebbe essere prevista l'unificazione o il pieno coordinamento con eventuali sportelli amministrativi nazionali già esistenti, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni procedurali, nonché nuovi oneri per cittadini e imprese.
4) In riferimento al capo III, relativo ai requisiti Made in EU e di basse emissioni di carbonio, nell'ambito degli appalti pubblici e dei regimi di sostegno pubblico, si rileva la necessità di evitare che le deroghe ai requisiti Made in EU, in particolare quelle fondate sui costi sproporzionati, individuati come quelli superiori al 25 per cento rispetto alle stime oggettive (articolo 11, paragrafo 3, lettera c), finiscano per indebolire eccessivamente la portata della misura. Al riguardo, la dicitura "possono presumere" lascia un ampio margine di discrezionalità decisionale in capo alla singola stazione appaltante, per poter derogare alla normativa.
In ogni caso, occorrerà prestare attenzione al fatto che ogni misura di preferenza per il Made in EU, negli appalti e nei regimi di sostegno pubblico, tenga adeguatamente conto della realtà delle filiere globalizzate, per evitare che criteri di origine eccessivamente rigidi o di difficile applicazione finiscano per penalizzare gli stessi operatori europei e per frammentare le catene del valore esistenti.
Con riguardo al principio di equivalenza all'origine UE, di cui agli articoli 8 e 9, si ritiene che la delega di potere, ivi prevista, per l'adozione di atti delegati con cui escludere un Paese terzo da tale equivalenza, lasci alla Commissione europea un'eccessiva discrezionalità politica, esponendo il mercato a rischi di instabilità. Il potere di esclusione della Commissione europea dovrebbe essere, invece, vincolato a criteri oggettivi e predefiniti, e riferito allo strumento per gli appalti internazionali IPI (International Procurement Instrument di cui al regolamento (UE) 2022/1031), l'unico dispositivo giuridico dell'Unione specificamente deputato a contrastare la mancanza di reciprocità nei mercati globali degli appalti.
Similmente, anche l'individuazione di un Paese terzo, ai fini dell'equivalenza con l'origine UE, dovrebbe essere prevista con un atto di esecuzione ad hoc della Commissione europea e non in maniera automatica, al fine di attestare la sussistenza di condizioni di reciprocità e di concorrenza equa, requisiti di sostenibilità comparabili e l'assenza di rischi di elusione. Inoltre, sarebbe opportuno prevedere anche un monitoraggio dei flussi commerciali, per evitare fenomeni elusivi di deviazione verso i Paesi terzi con i quali l'Unione ha concluso un accordo di libero scambio o un accordo sugli appalti pubblici.
In riferimento all'articolo 10, che prevede la creazione di nuovi schemi di certificazione di prodotti a basse emissioni, attraverso una gerarchia e un rinvio esplicito a normative già esistenti, come il regolamento CPR sui prodotti da costruzione (regolamento (UE) 2024/3110) e il regolamento ESPR sull'Ecodesign (regolamento (UE) 2024/1781), si ritiene opportuno valutarne la rispondenza al principio di semplificazione, nella misura in cui potrebbe costituire una ulteriore stratificazione normativa, rispetto a certificazioni già previste e rispetto al Passaporto digitale di prodotto, istituito con l'ESPR, con conseguente incremento degli oneri per cittadini e imprese.
5) In riferimento al capo IV, relativo al sistema di screening degli investimenti diretti esteri nell'Unione, si sottolinea la necessità di bilanciare l'attrattività di tali investimenti e la tutela delle industrie locali, garantendo che gli investimenti apportino know-how strategico e protezione alle filiere, soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI), evitando una eccessiva burocratizzazione delle procedure. Si ritiene, inoltre, opportuno definire con precisione la complementarità tra le nuove norme e il quadro vigente sullo screening degli investimenti diretti esteri.
In questo senso, rigidità applicative nelle condizionalità e un'eccessiva burocrazia autorizzativa potrebbero portare al rischio di perdere i capitali tecnologici, spingendo gli investitori internazionali verso mercati extraeuropei più permissivi e competitivi.
Si potrebbe, inoltre, valutare l'introduzione, nell'articolo 17, di una soglia di salvaguardia inferiore, per l'acquisizione di PMI che detengono tecnologie, brevetti o asset strategici per la transizione verde e digitale, al fine di evitare effetti distorsivi su operazioni ordinarie di mercato e di estendere la protezione agli asset tecnologici critici, indipendentemente dalla dimensione finanziaria dell'operazione.
6) In riferimento al capo V, relativo alla designazione delle zone di accelerazione industriale, si ritiene essenziale che in tali aree, individuate a livello nazionale, siano effettivamente semplificati i processi produttivi. In aggiunta, sarebbe opportuno consentire procedure accelerate anche ai progetti qualificati come strategici, indipendentemente dalla loro collocazione all'interno dell'area individuata.
7) In riferimento all'articolo 32, che demanda agli Stati membri di stabilire le disposizioni sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive, si ritiene opportuno prevedere che la Commissione europea svolga, successivamente, una valutazione sul grado di omogeneità delle sanzioni previste a livello nazionale, poiché una eccessiva difformità rischia di generare fenomeni di forum shopping sanzionatorio o di penalizzare le imprese ubicate nei Paesi ad attuazione più rigida.
8) In riferimento all'articolo 34, che introduce modifiche al regolamento (UE) 2024/1735 (Net Zero Industry Act - NZIA), considerato il riconoscimento della raffinazione come settore strategico, ai sensi dell'allegato I del regolamento NZIA, si valuti l'opportunità di chiarire la disciplina sui combustibili rinnovabili, annoverando anche i prodotti derivanti da processi di bioraffinazione nell'allegato II come prodotti a basse emissioni di carbonio, in linea con quanto sancito dal quadro normativo dell'Unione in materia, tra cui la direttiva (UE) 2023/2413 Renewable Energy Directive (RED), il regolamento (UE) 2023/2405 ReFuelEU Aviation e il regolamento (UE) 2023/1805 FuelEU Maritime. Di conseguenza, si valuti di includere la produzione di biocarburanti e la riconversione delle raffinerie tra le attività che beneficiano di procedure di autorizzazione semplificate.
La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.