Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 357 del 01/07/2026

4ª Commissione permanente

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 2026

357ª Seduta

Presidenza del Presidente

TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 8,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che, sull'esame del disegno di legge n. 1944, di conversione in legge del decreto-legge n. 66 del 2026, recante il Piano casa, l'8a Commissione ha preso atto dell'impossibilità di concludere l'esame in sede referente. Pertanto, viene meno anche la possibilità per la 4a Commissione di rendere un parere in sede consultiva.

La Commissione prende atto.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 e (UE) 2024/3110 (COM(2026) 100 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento. Approvazione della risoluzione Doc. XVIII-bis, n. 40)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 giugno.

La senatrice PELLEGRINO (FdI), relatrice, illustra uno schema di risoluzione sulla proposta di regolamento COM(2026) 100, cosiddetto "Industrial Accelerator Act" (IAA), che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici.

Ricorda che l'iniziativa intende rispondere all'esigenza urgente di rafforzare la competitività e la resilienza dell'industria europea e l'autonomia strategica dell'Unione, nel contesto di una crescente pressione globale, e di accelerare la decarbonizzazione dei suoi processi e prodotti, affrontando la scarsa domanda di manufatti industriali europei a basse emissioni di carbonio, le vulnerabilità delle catene di approvvigionamento in settori strategici e nelle tecnologie a zero emissioni nette e la scarsa diffusione delle tecnologie di decarbonizzazione industriale.

Nelle premesse propone di ricordare che si è tenuto conto della relazione del Governo, elaborata dal Ministero delle imprese e del Made in Italy e trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, nonché dei contenuti delle audizioni svolte il 26 maggio 2026 e delle memorie trasmesse.

Propone, inoltre, di evidenziare che il 23 giugno la Presidenza cipriota del Consiglio dell'Unione europea ha presentato un primo compromesso parziale sull'IAA, limitato ai capitoli 1, 2, 5 e 6, nel quale è stato eliminato l'obiettivo di portare al 20 per cento entro il 2035 il contributo dell'industria europea al PIL dell'Unione, sostituendolo con un generico obiettivo di incremento della quota del settore manifatturiero. Per quanto riguarda la designazione delle aree di accelerazione della produzione industriale, si prevede che ciascuno Stato membro ne individui almeno una entro 24 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, con particolare attenzione alle regioni meno sviluppate o in transizione.

Per quanto riguarda la valutazione della 4a Commissione, propone di considerare la base giuridica correttamente individuata negli articoli 114 e 207, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e la proposta conforme al principio di sussidiarietà, poiché la competitività, la prosperità sostenibile, l'autonomia strategica e la decarbonizzazione industriale sono questioni che richiedono un approccio armonizzato a livello dell'Unione per garantire il buon funzionamento del mercato unico e affrontare le sfide della resilienza e della transizione verde industriale, salvaguardando, allo stesso tempo, la competitività delle imprese europee.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, propone di ritenere che la proposta sia suscettibile di una migliore coerenza con tale principio, in ragione di alcune osservazioni, declinate in otto punti.

Anzitutto, il ricorso alla delega di potere alla Commissione europea rischia di andare oltre i limiti fissati dagli articoli 290 e 291 del TFUE, comportando che una quota significativa di regolamentazione, rilevante per l'attuazione della normativa, sia adottata con atti che non sono sottoposti alla procedura legislativa ordinaria e che sfuggono, quindi, al controllo di sussidiarietà dei Parlamenti nazionali.

Il secondo punto riguarda la coerenza normativa tra i diversi settori disciplinati, con particolare riguardo al regolamento sulle emissioni di CO₂ dei veicoli e l'opportunità del riconoscimento del principio di neutralità tecnologica e l'inclusione, tra i veicoli a "zero emissioni", anche di quelli alimentati con carburanti climaticamente neutri. Inoltre, si ritiene opportuno un coordinamento esplicito con il prossimo Quadro finanziario pluriennale 2028-2034 e, in particolare, con il Fondo per la competitività, che riguarda molti ambiti interessati dalla proposta.

Il terzo punto si riferisce al capo II, relativo alle misure di digitalizzazione e semplificazione dei processi autorizzativi per i progetti industriali, in cui si ritiene necessario evitare il rischio che la proposta, nata per accelerare, finisca per aggiungere nuovi obblighi amministrativi, sistemi di reporting e procedure burocratiche. In tal senso, dovrebbe essere prevista l'unificazione o il pieno coordinamento con eventuali sportelli amministrativi nazionali già esistenti, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni procedurali, nonché nuovi oneri per cittadini e imprese.

Il quarto punto riguarda il capo III, relativo ai requisiti Made in EU e di basse emissioni di carbonio, nell'ambito degli appalti pubblici e dei regimi di sostegno pubblico. In tale contesto, si rileva la necessità di evitare che le deroghe ai requisiti Made in EU, in particolare quelle fondate sui costi sproporzionati, individuati come quelli superiori al 25 per cento rispetto alle stime oggettive (articolo 11, paragrafo 3, lettera c), finiscano per indebolire eccessivamente la portata della misura. Al riguardo, la dicitura "possono presumere" lascia un ampio margine di discrezionalità decisionale in capo alla singola stazione appaltante, per poter derogare alla normativa.

In ogni caso, occorrerà prestare attenzione a evitare che criteri di origine eccessivamente rigidi o di difficile applicazione finiscano per penalizzare gli stessi operatori europei e frammentare le catene del valore esistenti.

Con riguardo al principio di equivalenza all'origine UE di Paesi terzi parte di accordi di libero scambio con l'Unione, si ritiene che la delega di potere conferita alla Commissione europea per l'adozione di atti delegati con cui escludere un Paese terzo da tale equivalenza lasci alla Commissione europea un'eccessiva discrezionalità politica. Similmente, anche l'individuazione di un Paese terzo, ai fini dell'equivalenza con l'origine UE, dovrebbe essere prevista con un atto di esecuzione ad hoc della Commissione europea e non in maniera automatica, al fine di attestare la sussistenza di condizioni di reciprocità e di concorrenza equa, requisiti di sostenibilità comparabili e l'assenza di rischi di elusione.

In riferimento alla certificazione di cui all'articolo 10, si ritiene opportuno valutarne la rispondenza al principio di semplificazione, nella misura in cui potrebbe costituire una ulteriore stratificazione normativa, rispetto a certificazioni già previste.

Il quinto punto inerisce al capo IV, relativo al sistema di screening degli investimenti diretti esteri nell'Unione. In tale contesto, si sottolinea la necessità di bilanciare l'attrattività di tali investimenti e, al contempo, la tutela delle industrie locali. Inoltre, si ritiene opportuno definire con precisione la complementarità tra le nuove norme e il quadro vigente sullo screening degli investimenti diretti esteri.

Si suggerisce, inoltre, l'introduzione, nell'articolo 17, di una soglia di salvaguardia inferiore ai previsti 100 milioni di euro, nel caso di acquisizioni estere di piccole e medie imprese che detengono tecnologie, brevetti o asset strategici per la transizione verde e digitale.

Il sesto punto riguarda il capo V, relativo alla designazione delle zone di accelerazione industriale da parte degli Stati membri. A riguardo, si conferma la necessità che l'individuazione sia di competenza nazionale e che in tali zone siano effettivamente semplificati i processi produttivi. Tuttavia, si suggerisce di aggiungere la possibilità di prevedere procedure accelerate anche per i progetti strategici che non rientrano geograficamente nell'area individuata.

Il settimo punto si riferisce all'articolo 32 sulla disciplina sanzionatoria, per il quale si suggerisce un monitoraggio da parte della Commissione europea, volto a evitare disomogeneità tra gli Stati membri che rischiano di generare fenomeni di forum shopping sanzionatorio o di penalizzare le imprese ubicate nei Paesi ad attuazione più rigida.

Infine, il punto otto si riferisce all'articolo 34, che introduce modifiche al regolamento "net-zero" (NZIA), per invitare a considerare l'inclusione anche della produzione dei biocarburanti tra le attività a basse emissioni di carbonio tutelate ai sensi dell'allegato II, in linea con le normative dell'Unione in materia di rinnovabili e di combustibili per l'aviazione e il settore marittimo, ai fini della possibilità di beneficiare delle procedure di autorizzazione semplificate.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro il traffico di armi da fuoco e altri reati connessi alle armi da fuoco e che modifica la direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2026) 102 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 maggio.

La senatrice PELLEGRINO (FdI), relatrice, svolge una ulteriore relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo che, come già illustrato, mira a proteggere i cittadini dell'Unione europea dalla minaccia delle armi da fuoco illegali, riducendo il loro numero e le attività criminali connesse, armonizzando i reati a esse legati e le relative sanzioni tra gli Stati membri e migliorando la qualità e la disponibilità dei dati per comprendere e affrontare meglio la minaccia.

La Relatrice ricorda che sulla proposta era pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero della giustizia (di cui si è già dato conto nella precedente seduta), in cui si esprimeva una valutazione complessivamente positiva sulle finalità generali del progetto e sulla conformità all'interesse nazionale, essendo esso volto a creare un quadro normativo penale armonizzato tra gli Stati membri dell'Unione, capace di rendere più efficace il contrasto al traffico illecito di armi da fuoco e alle altre forme di criminalità grave a esso collegate.

Le otto settimane previste dal Protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, sono scadute e la proposta è stata oggetto di esame da parte di sedici Camere dei Parlamenti nazionali che non hanno sollevato criticità, salvo la Camera dei deputati della Repubblica Ceca che, nell'ambito del dialogo politico, ha rilevato l'opportunità di ridurre l'impatto della normativa sugli ordinamenti giuridici degli Stati membri e a valutare la possibilità di sopprimere la disposizione che introduce il reato di creazione, acquisizione, possesso o condivisione di un file di modellazione (file di progettazione tecnica digitale per la fabbricazione di armi da fuoco) senza autorizzazione.

Al riguardo, va sottolineato come non esista una direttiva europea che disciplini specificamente i reati connessi alle armi da fuoco e le relative sanzioni, e che la legislazione proposta sarebbe, quindi, la prima nel suo genere, pur non modificando la legislazione vigente dell'Unione in materia di armi da fuoco.

Ritiene, infine, che la proposta, pur armonizzando i reati legati all'uso di armi da fuoco, non incida su aspetti fondamentali dell'ordinamento giuridico penale (ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dell'articolo 12, sul freno di emergenza, della legge n. 234 del 2012) e di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La Commissione prende atto.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare i settori delle biotecnologie e della biofabbricazione dell'Unione, in particolare in ambito sanitario, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1394/2007, (UE) n. 536/2014, (UE) 2019/6, (UE) 2024/795 e (UE) 2024/1938 (regolamento europeo sulle biotecnologie) (COM(2025) 1022 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)

La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che istituisce un quadro di misure per rafforzare la competitività e la resilienza strategica del settore europeo delle biotecnologie sanitarie, dalla ricerca alla produzione, favorendo lo sviluppo e l'immissione tempestiva sul mercato di innovazioni, prodotti e servizi biotecnologici, nel rispetto degli elevati standard di sicurezza per la salute umana, animale e ambientale.

La proposta fa parte di un pacchetto di iniziative legislative che comprende, tra l'altro, anche una proposta di regolamento recante la revisione della disciplina dei dispositivi medici e medico-diagnostici in vitro, finalizzata a semplificare le procedure e a migliorare l'efficienza del sistema regolatorio (COM(2025) 1023), sulla quale la 4a Commissione si è già espressa, ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, approvando l'11 giugno scorso la risoluzione Doc. XVIII-bis, n. 37.

L'intervento legislativo si articola in sette obiettivi specifici, corrispondenti ad altrettanti "pilastri" della riforma. Il primo pilastro riguarda la definizione di un quadro per il riconoscimento e il sostegno di progetti strategici di biotecnologia sanitaria, anche ad alto impatto. Il secondo concerne il sostegno ai finanziamenti, agli investimenti e all'accesso al capitale per le imprese del settore. Il terzo mira a rafforzare la capacità produttiva europea e le competenze dell'Unione europea nel settore dei farmaci biosimilari, incentivando al contempo la cooperazione internazionale. Il quarto pilastro riguarda l'integrazione dei sistemi di intelligenza artificiale negli ecosistemi produttivi della biotecnologia sanitaria, mentre il quinto è volto a definire un quadro normativo più favorevole all'innovazione e capace di adattarsi all'evoluzione scientifica e tecnologica. Il sesto pilastro introduce misure di biosicurezza e biodifesa per prevenire l'uso improprio delle biotecnologie. Il settimo, infine, modifica diversi atti legislativi dell'Unione europea, nei settori delle sperimentazioni cliniche, dei medicinali veterinari e della sicurezza alimentare, al fine di garantire la piena operatività dell'intero impianto normativo.

Per raggiungere tali obiettivi, la Commissione europea, in sintesi, prospetta misure di facilitazione nei settori della biotecnologia sanitaria con l'obiettivo di ridurre il tempo di immissione sul mercato dei relativi prodotti, la messa a punto di un progetto pilota di investimento in biotecnologie sanitarie dell'Unione, l'estensione di 12 mesi del certificato di protezione complementare (CPC) per i prodotti medicinali sviluppati tramite processi biotecnologici e per i prodotti medicinali di terapia avanzata, misure di biosicurezza proporzionate, nonché il rafforzamento dei requisiti di controllo delle sequenze e, infine, l'inclusione di misure volte a potenziare le capacità di biodifesa, come l'individuazione precoce di nuove minacce biologiche.

Si tratta di un settore di rilevanza strategica crescente sotto il profilo sanitario, industriale, tecnologico e geopolitico. La biotecnologia può offrire trattamenti innovativi, accelerare le scoperte mediche e contribuire a soddisfare bisogni terapeutici ancora insoddisfatti, come dimostrato dallo sviluppo di numerosi biofarmaci salvavita.

La Relatrice ricorda come, secondo i dati della Commissione europea, nel 2022 il settore ha contribuito per circa 38 miliardi di euro al PIL dell'Unione europea e ha sostenuto complessivamente 913.160 posti di lavoro, di cui oltre il 75 per cento concentrati nel comparto della biotecnologia sanitaria.

La Commissione europea osserva che le imprese del settore, in particolare le start-up innovative, tendono a privilegiare mercati esteri concorrenti, a causa della difficoltà di accesso ai capitali, combinata con l'esistenza di una regolamentazione eccessivamente complessa. A ciò si aggiunge la frammentazione dei poli biotecnologici tra gli Stati membri, che li priva di un'effettiva integrazione transfrontaliera. Infine, un ulteriore vincolo allo sviluppo del settore è costituito dalla carenza di una forza lavoro sufficientemente qualificata.

La base giuridica su cui si fonda la proposta è costituita dall'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sul funzionamento del mercato interno, dall'articolo 168, paragrafo 4, lettera c), del TFUE, sulla protezione della salute umana, nonché dall'articolo 173, paragrafo 3, del TFUE, sulla politica industriale.

La Commissione europea ritiene rispettato il principio di sussidiarietà, in quanto le problematiche affrontate dalla proposta hanno natura transfrontaliera e non riguardano soltanto alcuni Stati membri. La forte dimensione transfrontaliera delle filiere biotecnologiche, la necessità di evitare frammentazioni normative e l'esigenza di assicurare standard uniformi di sicurezza e competitività rendono maggiormente efficace un intervento coordinato a livello europeo.

La Commissione europea ritiene altresì rispettato il principio di proporzionalità, in quanto le misure proposte non vanno al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi di semplificazione e riduzione degli oneri.

Il termine delle otto settimane previste dal Protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, scade il 7 luglio 2026. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di dieci Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1924) Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile, approvato dalla Camera dei deputati

(1132) FAZZONE e ROSSO. - Disposizioni per la costruzione di nuovi impianti di produzione di energia nucleare

(1365) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE- Il nucleare nel mix elettrico nazionale ora

(Parere alla 8a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore ROSSO (FI-BP-PPE), relatore, introduce l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, volti a definire il nuovo quadro normativo per il rilancio dell'energia nucleare in Italia. Le proposte mirano a reinserire il nucleare come fonte complementare alle rinnovabili, con l'obiettivo di contribuire al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050, rafforzare la sicurezza e l'indipendenza energetica del Paese e ridurre i costi dell'energia per cittadini e imprese.

Il disegno di legge n. 1924, approvato dalla Camera dei deputati, prevede una delega al Governo per adottare una disciplina organica dell'intero ciclo di vita dell'energia nucleare, dalla realizzazione degli impianti alla gestione del combustibile e dei rifiuti radioattivi, fino allo smantellamento delle strutture. Il provvedimento introduce un programma nazionale per lo sviluppo del nucleare sostenibile e della fusione, favorisce l'utilizzo di tecnologie avanzate, comprese quelle modulari, e stabilisce procedure autorizzative integrate, criteri per la localizzazione degli impianti, strumenti di garanzia economica e assicurativa, nonché misure per sostenere ricerca, formazione e informazione dei cittadini.

In merito ai profili di competenza della Commissione, segnala in particolare che l'articolo 1, al comma 1, conferisce al Governo la delega, da esercitare entro un anno, per disciplinare la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile, nel rispetto degli obblighi europei e internazionali e delle politiche di decarbonizzazione al 2050.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stato precisato che la nozione di fonte nucleare sostenibile si àncora al regolamento delegato (UE) 2022/14 che, a determinate condizioni, include il nucleare nella tassonomia delle attività ecosostenibili di cui al regolamento (UE) 2020/852.

L'articolo 2 definisce l'oggetto della delega legislativa, prevedendo in particolare l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali vincolanti per l'ordinamento interno, in particolare i regolamenti citati e le direttive EURATOM 2009/71 e 2011/70, che impongono standard elevati per la sicurezza e la gestione dei rifiuti radioattivi.

L'articolo 3, che stabilisce i principi e criteri direttivi della delega legislativa, prevede nello specifico, al comma 1: il perseguimento della sostenibilità ambientale, sociale ed economica nella produzione di energia da fonte nucleare, nel rispetto dei criteri previsti dalle norme sulla tassonomia dell'Unione europea relativa alle attività ecosostenibili, nonché dei parametri tecnici individuati dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA); l'individuazione delle tipologie di impianti abilitabili, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica e sulla base dei criteri previsti dalla normativa dell'Unione europea, che utilizzino le migliori tecnologie nucleari secondo l'AIEA, in coerenza con la strategia nazionale di decarbonizzazione entro il 2050, e valorizzando, ove possibile, le filiere nazionali ed europee; la definizione dei criteri e dei procedimenti per la localizzazione degli impianti, nel rispetto dalla pertinente normativa nazionale, europea e internazionale; la definizione dei criteri e delle procedure per abilitare soggetti, anche privati, alla sperimentazione di tecnologie nucleari avanzate; la definizione delle modalità in materia di stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4, comma 3, della direttiva 2011/70/EURATOM, sulla gestione sicura dei rifiuti radioattivi.

Il disegno di legge n. 1365, di iniziativa popolare, persegue obiettivi analoghi, attraverso una delega al Governo finalizzata alla valorizzazione dell'energia nucleare nel sistema elettrico nazionale, prevedendo il ricorso alle tecnologie più evolute disponibili e future. La proposta disciplina, inoltre, la sicurezza nucleare, l'individuazione dei siti, gli incentivi per i territori interessati e gli strumenti economici necessari a sostenere gli investimenti nella nuova capacità di generazione.

Diversamente dai precedenti, il disegno di legge n. 1132, a prima firma del senatore Fazzone, introduce disposizioni direttamente applicabili, senza delega legislativa. Il testo prevede l'integrazione del nucleare nella strategia energetica nazionale, l'istituzione di nuove strutture di controllo e sicurezza, tra cui un'autorità indipendente per l'energia nucleare, e disciplina le procedure per la realizzazione degli impianti, la gestione dei rifiuti radioattivi e le compensazioni a favore dei territori coinvolti.

Il Relatore aggiunge che sono previste audizioni in Commissione di merito.

La senatrice ROJC (PD-IDP) esprime perplessità, a nome dei senatori del suo Gruppo di appartenenza, sui provvedimenti in esame, ritenendo che un argomento come quello dell'energia nucleare non possa essere oggetto di una delega legislativa generica.

D'altra parte, ricorda che tecnologie per l'energia rinnovabile sono già oggi ampiamente disponibili e che l'energia rinnovabile costituisce già una buona quota del fabbisogno complessivo. Per avere energia prodotta da fonti nucleari ci vorranno almeno due decenni, mentre il Paese ha bisogno di misure valide per oggi. Inoltre, resta ancora irrisolto il problema dello smaltimento delle scorie radioattive.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1157 per quanto riguarda il divieto di esportare rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero (COM(2026) 183 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento e rinvio)

Il senatore SATTA (FdI), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo che, modificando il regolamento (UE) 2024/1157 relativo alle spedizioni di rifiuti, introduce un'eccezione al divieto di spedizione dei rifiuti non differenziati destinati al recupero al di fuori dell'Unione, per consentire tali spedizioni verso la Svizzera.

Attualmente, infatti, l'articolo 44, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2024/1157 vieta, a decorrere dal 21 maggio 2026, l'esportazione dall'Unione verso Paesi terzi di rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero al fine di promuovere l'economia circolare. In base a tale divieto, il trasferimento dei rifiuti destinati al recupero agli impianti di trattamento situati in Svizzera, che prevedono standard elevati per la gestione dei rifiuti, non sarebbe più possibile, ponendo fine a una prassi consolidata. Per quanto riguarda i rifiuti prodotti in prossimità della Svizzera, questi dovrebbero essere trasportati verso impianti di gestione più distanti, determinando un aumento del trasporto, con costi maggiori e un aumento di emissioni di gas a effetto serra, a fronte di benefici limitati.

Tali considerazioni critiche, sollevate dai portatori di interessi e dalle autorità degli Stati membri interessati (Austria, Francia, Germania e Italia), sono state inserite dalla Commissione europea nella comunicazione COM(2025) 980, "Semplificare per una competitività sostenibile", che accompagna il pacchetto omnibus ambientale adottato nel dicembre 2025, sulla semplificazione degli oneri amministrativi previsti dalle normative ambientali.

La proposta in esame prevede, quindi, una modifica puntuale all'articolo 44, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2024/1157, per consentire il proseguimento dell'esportazione verso la Svizzera di rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero. Resta immutato il divieto di esportazione dei rifiuti ai fini di smaltimento, come la messa in discarica o l'incenerimento senza recupero di energia.

La base giuridica è la medesima del regolamento (UE) 2024/1157, ossia l'articolo 192 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che stabilisce le modalità di attuazione dell'articolo 191 del Trattato, riguardante la politica dell'Unione in materia di ambiente.

La Commissione europea ritiene rispettato il principio di sussidiarietà, ricordando che da molti anni sono in vigore norme armonizzate dell'Unione sulle spedizioni di rifiuti, al fine di evitare situazioni in cui eventuali operatori illegali scelgono di spedire i loro rifiuti in primo luogo attraverso Stati membri con norme nazionali meno rigorose rispetto ad altri, in modo da poter successivamente esportare tali rifiuti dall'UE verso Paesi terzi. In tale contesto, ritiene necessario che vi siano norme armonizzate sull'esportazione di rifiuti verso la Svizzera per garantire parità di trattamento e chiarezza giuridica a tutti gli operatori del settore dei rifiuti operanti nell'UE, che desiderano spedire rifiuti in tale Paese.

Per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità, la Commissione europea ritiene che escludere la Svizzera dal divieto di esportare rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero consentirebbe di eliminare un ostacolo futuro alla garanzia di una gestione ecologicamente corretta di tali rifiuti nell'impianto più vicino.

Il termine delle otto settimane previste dal Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, allegato ai Trattati, scade il prossimo 16 luglio. La proposta è attualmente all'esame di nove Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione, del 7 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione, del 23 settembre 2022, in materia di controlli sull'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi (n. 415)

(Osservazioni alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), in sostituzione della relatrice, senatrice Murelli, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, di adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento delegato (UE) 2022/1644 e al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646, concernenti i controlli ufficiali sull'impiego di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, in attuazione della delega conferita dall'articolo 28 della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025).

Il provvedimento si inserisce nel quadro della disciplina europea in materia di controlli ufficiali lungo la filiera agroalimentare e mira ad adeguare la normativa nazionale alle nuove modalità di programmazione ed esecuzione dei controlli sui residui di sostanze farmacologicamente attive, pesticidi e contaminanti negli animali e nei prodotti di origine animale. Le disposizioni proposte si coordinano con il sistema dei controlli già disciplinato dal regolamento (UE) 2017/625 e dal relativo decreto legislativo n. 27 del 2021, senza introdurre nuove funzioni amministrative o strutture organizzative, ma ridefinendo le modalità di pianificazione, coordinamento e rendicontazione delle attività già svolte dalle autorità competenti.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 8 articoli. L'articolo 1 individua le finalità del decreto e ne definisce l'ambito di applicazione, mentre l'articolo 2 reca le definizioni rilevanti, richiamando quelle già previste dalla normativa vigente e introducendo i termini necessari all'organizzazione del Piano nazionale residui (PNR), compreso il riferimento al sistema informativo NSIS/RaDISAN (Nuovo sistema informativo sanitario/Raccolta dati sicurezza alimentare nazionale), la piattaforma digitale del Ministero della salute che raccoglie ed elabora tutti i dati sanitari in Italia.

L'articolo 3 disciplina il PNR, articolandolo nelle componenti del piano mirato, del piano di sorveglianza e del piano relativo ai Paesi terzi, e prevede la possibilità di programmare controlli aggiuntivi. La disposizione, regola, inoltre le modalità di pianificazione, gestione e rendicontazione delle attività attraverso il sistema NSIS/RaDISAN, individua i criteri di campionamento e le categorie di sostanze da sottoporre a controllo e conferma la facoltà per le regioni e le province autonome di istituire i Nuclei operativi regionali di vigilanza veterinaria (NORV).

L'articolo 4 individua nel Ministero della salute l'autorità competente per il coordinamento del PNR, definendone le funzioni di programmazione, monitoraggio e raccordo con le istituzioni dell'Unione europea. In aggiunta, la disposizione disciplina composizione e funzionamento del Gruppo residui, organismo tecnico di supporto alle attività di coordinamento, prevedendo che i relativi componenti svolgano l'incarico a titolo gratuito.

L'articolo 5 disciplina le attività di campionamento e analisi, confermando il ruolo degli Istituti zooprofilattici sperimentali quali laboratori competenti e richiamando la disciplina vigente in materia di controlli ufficiali e di designazione dei laboratori.

L'articolo 6 reca le procedure da seguire nei casi di sospetta o accertata non conformità, coordinando le disposizioni europee e nazionali già vigenti relative alla gestione delle irregolarità e alle comunicazioni tra le autorità competenti.

L'articolo 7 introduce modifiche e abrogazioni al decreto legislativo n. 158 del 2006, al fine di adeguare l'ordinamento nazionale al nuovo quadro normativo dell'Unione, superando disposizioni non più coerenti con i regolamenti europei direttamente applicabili.

Infine, l'articolo 8 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per le ore 9,30 di domani, giovedì 2 luglio, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.



RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2026) 100 DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis, n. 40) SUI PROFILI DI CONFORMITA' AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETA' E PROPORZIONALITA'

La 4ª Commissione permanente,

esaminata la proposta di regolamento COM(2026) 100, cosiddetto "Industrial Accelerator Act" (IAA), che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici;

considerato che l'iniziativa intende rispondere all'esigenza urgente di rafforzare la competitività e resilienza dell'industria europea e l'autonomia strategica dell'Unione, nel contesto di una crescente pressione globale, e di accelerare la decarbonizzazione dei suoi processi e prodotti, affrontando la scarsa domanda di manufatti industriali europei a basse emissioni di carbonio, le vulnerabilità delle catene di approvvigionamento in settori strategici e nelle tecnologie a zero emissioni nette, e la scarsa diffusione delle tecnologie di decarbonizzazione industriale;

valutata la relazione del Governo, elaborata dal Ministero delle imprese e del Made in Italy e trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012;

considerato, altresì, che la Presidenza cipriota del Consiglio dell'Unione europea ha presentato un primo compromesso parziale sull'IAA, limitato ai capitoli 1, 2, 5 e 6, nel quale è stato eliminato il riferimento all'obiettivo di portare al 20 per cento entro il 2035 la quota dell'industria europea sul PIL dell'Unione, sostituendolo con un generico obiettivo di incremento della quota del settore manifatturiero;

rilevato che il testo introduce un quadro armonizzato per la designazione delle aree di accelerazione della produzione industriale, prevedendo che ciascuno Stato membro individui almeno un'area dedicata entro 24 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, al fine di favorire gli investimenti, rafforzare il mercato interno e sostenere la competitività industriale dell'Unione;

considerato che l'individuazione delle predette aree dovrà tenere conto delle esigenze dei settori strategici, del livello di sviluppo delle regioni interessate, con particolare attenzione alle regioni meno sviluppate o in transizione, privilegiando, ove possibile, siti esterni alle aree sottoposte a tutela ambientale;

rilevato, infine, che il compromesso non affronta ancora le disposizioni relative al Made in EU, alle preferenze europee negli appalti pubblici, agli aiuti di Stato e allo screening degli investimenti diretti esteri, rinviandone l'esame alle successive fasi del negoziato;

valutate altresì le audizioni svolte il 26 maggio 2026 e le memorie trasmesse,

ritiene che la base giuridica sia correttamente individuata negli articoli 114 e 207, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativi al ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno e alla politica commerciale comune;

ritiene, inoltre, che la proposta sia conforme al principio di sussidiarietà, poiché la competitività, la prosperità sostenibile, l'autonomia strategica e la decarbonizzazione industriale sono questioni che richiedono un approccio armonizzato a livello dell'Unione per garantire il buon funzionamento del mercato unico e affrontare le sfide della resilienza e della transizione verde industriale, salvaguardando, allo stesso tempo, la competitività delle imprese europee;

ritiene, infine, che la proposta sia suscettibile di una migliore coerenza al principio di proporzionalità, in ragione delle seguenti osservazioni.

1) Il ricorso alla delega di potere alla Commissione europea per disciplinare aspetti sostanziali della disciplina, mediante gli strumenti dell'atto delegato e dell'atto di esecuzione, rischia di andare oltre i limiti fissati dagli articoli 290 e 291 del TFUE, comportando che una quota significativa di regolazione tecnica, rilevante per l'attuazione pratica della normativa, sia demandata alla Commissione europea, attraverso atti che non sono sottoposti alla procedura legislativa ordinaria e che sfuggono quindi al controllo di sussidiarietà dei Parlamenti nazionali. Tale preoccupazione rileva ancor più in considerazione della possibile estensione della normativa a tutti i settori dell'industria manifatturiera.

2) Per quanto riguarda la coerenza tra i diversi settori normativi, si ritiene opportuno che la proposta assicuri il pieno allineamento con il regolamento (UE) 2019/631 sulle emissioni di CO₂ dei veicoli, con particolare riguardo al riconoscimento del principio di neutralità tecnologica e che tra i veicoli a "zero emissioni" siano inclusi anche quelli alimentati con carburanti climaticamente neutri. Si ritiene, altresì, opportuno inserire nella proposta di regolamento un coordinamento esplicito con il prossimo Quadro finanziario pluriennale 2028-2034 e, in particolare, con il Fondo per la competitività, che riguarda molti ambiti interessati dalla proposta di regolamento.

3) In riferimento al capo II, relativo alle misure di digitalizzazione e semplificazione dei processi autorizzativi per i progetti industriali, si ritiene necessario evitare il rischio che la proposta, nata per accelerare, finisca per aggiungere nuovi obblighi amministrativi, sistemi di reporting e procedure burocratiche. In tal senso, dovrebbe essere prevista l'unificazione o il pieno coordinamento con eventuali sportelli amministrativi nazionali già esistenti, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni procedurali, nonché nuovi oneri per cittadini e imprese.

4) In riferimento al capo III, relativo ai requisiti Made in EU e di basse emissioni di carbonio, nell'ambito degli appalti pubblici e dei regimi di sostegno pubblico, si rileva la necessità di evitare che le deroghe ai requisiti Made in EU, in particolare quelle fondate sui costi sproporzionati, individuati come quelli superiori al 25 per cento rispetto alle stime oggettive (articolo 11, paragrafo 3, lettera c), finiscano per indebolire eccessivamente la portata della misura. Al riguardo, la dicitura "possono presumere" lascia un ampio margine di discrezionalità decisionale in capo alla singola stazione appaltante, per poter derogare alla normativa.

In ogni caso, occorrerà prestare attenzione al fatto che ogni misura di preferenza per il Made in EU, negli appalti e nei regimi di sostegno pubblico, tenga adeguatamente conto della realtà delle filiere globalizzate, per evitare che criteri di origine eccessivamente rigidi o di difficile applicazione finiscano per penalizzare gli stessi operatori europei e per frammentare le catene del valore esistenti.

Con riguardo al principio di equivalenza all'origine UE, di cui agli articoli 8 e 9, si ritiene che la delega di potere, ivi prevista, per l'adozione di atti delegati con cui escludere un Paese terzo da tale equivalenza, lasci alla Commissione europea un'eccessiva discrezionalità politica, esponendo il mercato a rischi di instabilità. Il potere di esclusione della Commissione europea dovrebbe essere, invece, vincolato a criteri oggettivi e predefiniti, e riferito allo strumento per gli appalti internazionali IPI (International Procurement Instrument di cui al regolamento (UE) 2022/1031), l'unico dispositivo giuridico dell'Unione specificamente deputato a contrastare la mancanza di reciprocità nei mercati globali degli appalti.

Similmente, anche l'individuazione di un Paese terzo, ai fini dell'equivalenza con l'origine UE, dovrebbe essere prevista con un atto di esecuzione ad hoc della Commissione europea e non in maniera automatica, al fine di attestare la sussistenza di condizioni di reciprocità e di concorrenza equa, requisiti di sostenibilità comparabili e l'assenza di rischi di elusione. Inoltre, sarebbe opportuno prevedere anche un monitoraggio dei flussi commerciali, per evitare fenomeni elusivi di deviazione verso i Paesi terzi con i quali l'Unione ha concluso un accordo di libero scambio o un accordo sugli appalti pubblici.

In riferimento all'articolo 10, che prevede la creazione di nuovi schemi di certificazione di prodotti a basse emissioni, attraverso una gerarchia e un rinvio esplicito a normative già esistenti, come il regolamento CPR sui prodotti da costruzione (regolamento (UE) 2024/3110) e il regolamento ESPR sull'Ecodesign (regolamento (UE) 2024/1781), si ritiene opportuno valutarne la rispondenza al principio di semplificazione, nella misura in cui potrebbe costituire una ulteriore stratificazione normativa, rispetto a certificazioni già previste e rispetto al Passaporto digitale di prodotto, istituito con l'ESPR, con conseguente incremento degli oneri per cittadini e imprese.

5) In riferimento al capo IV, relativo al sistema di screening degli investimenti diretti esteri nell'Unione, si sottolinea la necessità di bilanciare l'attrattività di tali investimenti e la tutela delle industrie locali, garantendo che gli investimenti apportino know-how strategico e protezione alle filiere, soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI), evitando una eccessiva burocratizzazione delle procedure. Si ritiene, inoltre, opportuno definire con precisione la complementarità tra le nuove norme e il quadro vigente sullo screening degli investimenti diretti esteri.

In questo senso, rigidità applicative nelle condizionalità e un'eccessiva burocrazia autorizzativa potrebbero portare al rischio di perdere i capitali tecnologici, spingendo gli investitori internazionali verso mercati extraeuropei più permissivi e competitivi.

Si potrebbe, inoltre, valutare l'introduzione, nell'articolo 17, di una soglia di salvaguardia inferiore, per l'acquisizione di PMI che detengono tecnologie, brevetti o asset strategici per la transizione verde e digitale, al fine di evitare effetti distorsivi su operazioni ordinarie di mercato e di estendere la protezione agli asset tecnologici critici, indipendentemente dalla dimensione finanziaria dell'operazione.

6) In riferimento al capo V, relativo alla designazione delle zone di accelerazione industriale, si ritiene essenziale che in tali aree, individuate a livello nazionale, siano effettivamente semplificati i processi produttivi. In aggiunta, sarebbe opportuno consentire procedure accelerate anche ai progetti qualificati come strategici, indipendentemente dalla loro collocazione all'interno dell'area individuata.

7) In riferimento all'articolo 32, che demanda agli Stati membri di stabilire le disposizioni sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive, si ritiene opportuno prevedere che la Commissione europea svolga, successivamente, una valutazione sul grado di omogeneità delle sanzioni previste a livello nazionale, poiché una eccessiva difformità rischia di generare fenomeni di forum shopping sanzionatorio o di penalizzare le imprese ubicate nei Paesi ad attuazione più rigida.

8) In riferimento all'articolo 34, che introduce modifiche al regolamento (UE) 2024/1735 (Net Zero Industry Act - NZIA), considerato il riconoscimento della raffinazione come settore strategico, ai sensi dell'allegato I del regolamento NZIA, si valuti l'opportunità di chiarire la disciplina sui combustibili rinnovabili, annoverando anche i prodotti derivanti da processi di bioraffinazione nell'allegato II come prodotti a basse emissioni di carbonio, in linea con quanto sancito dal quadro normativo dell'Unione in materia, tra cui la direttiva (UE) 2023/2413 Renewable Energy Directive (RED), il regolamento (UE) 2023/2405 ReFuelEU Aviation e il regolamento (UE) 2023/1805 FuelEU Maritime. Di conseguenza, si valuti di includere la produzione di biocarburanti e la riconversione delle raffinerie tra le attività che beneficiano di procedure di autorizzazione semplificate.

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.