Legislatura 19ª - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 313 del 24/06/2026

Il relatore MARCHESCHI (FdI) riferisce sul disegno di legge in titolo, recante "Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e all'articolo 41 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di cambio della denominazione dell'archivio centrale dello Stato in quella di Archivio nazionale", già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore informa che, come si legge nella relazione illustrativa originaria al disegno di legge, di iniziativa dell'onorevole Amorese, l'intervento risponde alla necessità di allineare la nomenclatura dell'istituto agli standard europei ed internazionali, dove prevale la denominazione di "Archivi nazionali", agevolando così la cooperazione e la proiezione globale del Paese. Al contempo, l'intervento, sotto il profilo politico-culturale, intende valorizzare l'Archivio nazionale quale autentico custode della memoria storica, civile e identitaria della Nazione, accompagnandone l'evoluzione digitale.

Prosegue segnalando che l'iniziativa legislativa consta di due articoli.

In particolare, l'articolo 1, al comma 1, novella il decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963, di disciplina dell'ordinamento e del personale degli archivi dello Stato, al fine di modificare la denominazione dell'archivio centrale dello Stato. Nello specifico, la lettera a) incide sugli articoli 3, lettera a), e 17, secondo comma, del citato decreto, sostituendo, ovunque ricorra, la locuzione "archivio centrale dello Stato" con "Archivio nazionale".

Le lettere b) e c) dello stesso comma 1 modificano, ovunque ricorra nel testo del decreto, il titolo che spetta al dirigente preposto all'archivio centrale dello Stato, sostituendo, in coerenza con il cambio di denominazione dell'archivio stesso, la dicitura "sovrintendente all'archivio centrale dello Stato" con quella di "direttore dell'Archivio nazionale".

Il comma 2 interviene parallelamente sull'articolo 41 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004), che disciplina gli obblighi di versamento documentale da parte delle amministrazioni pubbliche.

La lettera a) adegua il nome dell'istituto deputato alla ricezione degli atti storici e degli uffici soppressi. La lettera b) attribuisce al "direttore dell'Archivio nazionale" le prerogative già spettanti al sovrintendente, quali l'accettazione di versamenti anticipati e la partecipazione alle Commissioni di sorveglianza.

Infine, l'articolo 2 della proposta di legge in esame reca la clausola di invarianza finanziaria, per cui dall'attuazione della stessa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.