Legislatura 19ª - 1ª e 2ª riunite - Resoconto sommario n. 79 del 23/06/2026

(1939) Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024

(Esame e rinvio)

La senatrice STEFANI (LSP-PSd'Az), relatrice per la 2a Commissione, illustra le disposizioni del Capo I (recante disposizioni urgenti in materia di giustizia) del provvedimento, le quali afferiscono a profili di stretta competenza della Commissione giustizia. Nel dettaglio l'articolo 1 introduce una nuova disciplina organica per l'esame di Stato di accesso alla professione forense (destinata a trovare applicazione già per la sessione 2026), disponendo l'abrogazione delle disposizioni precedentemente previste dalla legge professionale n. 247 del 2012. Sotto il profilo strutturale, l'esame viene ricondotto a un modello selettivo unitario che si articola in due prove scritte e una prova orale, superando definitivamente sia il vecchio regime a tre scritti sia le modalità emergenziali adottate durante il periodo pandemico. Le prove scritte si svolgono in presenza su temi formulati dal Ministro della giustizia e richiedono la redazione di un parere motivato e di un atto giudiziario su casi pratici relativi a una materia scelta dal candidato tra diritto privato, penale o amministrativo. Durante lo svolgimento degli scritti è ammesso esclusivamente l'ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza, mentre l'uso di qualsiasi strumento elettronico o supporto cartaceo non autorizzato comporta l'esclusione immediata. La prova orale consiste in un colloquio articolato sulla soluzione di un ulteriore caso pratico e sulla risposta a quesiti riguardanti il diritto sostanziale, il diritto processuale e l'ordinamento e deontologia forense. La commissione centrale e le sottocommissioni distrettuali mantengono una composizione mista, formata da avvocati cassazionisti, magistrati (prevalentemente a riposo) e professori universitari o ricercatori. L'articolo disciplina inoltre i meccanismi di sorteggio per gli abbinamenti tra le sedi di correzione, prevede l'uso di strumenti compensativi per i candidati con DSA e introduce una disciplina transitoria per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio che semplifica le verifiche intermedie. Infine, la norma fissa in 62 euro la tassa di partecipazione alla sessione d'esame a carico dei candidati, soggetta ad adeguamento triennale in base agli indici ISTAT. L'articolo 2 introduce misure urgenti per armonizzare l'ordinamento nazionale agli obblighi europei, intervenendo su due fronti critici: la stabilità delle misure cautelari in materia di proprietà intellettuale e la tempistica dei pagamenti per le intercettazioni. Nella prima parte, corrispondente ai commi 1 e 2, il legislatore recepisce i principi sanciti dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella causa C-132/25, eliminando il regime della cosiddetta "strumentalità attenuata". Tale regime consentiva a inibitorie e provvedimenti anticipatori di mantenere un'efficacia indefinita anche senza l'avvio del giudizio di merito, configurando una "stabilizzazione" che il giudice europeo ha dichiarato incompatibile con la direttiva 2004/48/CE. Per effetto della riforma, le misure cautelari di proprietà industriale e diritto d'autore perdono ora efficacia se il giudizio a cognizione piena non viene instaurato entro il termine perentorio fissato dal giudice (o, in mancanza, entro venti giorni lavorativi o trentuno di calendario) o se lo stesso si estingue. Il comma 3 detta una specifica disciplina transitoria per tutelare il legittimo affidamento di chi ha ottenuto tutele cautelari prima dell'entrata in vigore del decreto. In caso di ricorso per la revoca o l'inefficacia di tali misure (da presentarsi entro l'11 agosto 2026), il giudice ha il potere di rimettere in termini la parte beneficiaria per l'avvio del merito, assicurando nel frattempo la continuità della tutela originaria. La seconda parte dell'articolo, contenuta nel comma 4, mira a risolvere la procedura di infrazione n. 2021/4037 relativa ai ritardi sistematici nei pagamenti per il noleggio di apparati per intercettazioni telefoniche e ambientali. La norma riscrive l'articolo 168-bis del Testo unico delle spese di giustizia, introducendo una scansione procedimentale accelerata che impone al pubblico ministero di emettere il decreto di liquidazione entro trenta giorni dalla richiesta dell'avente diritto. Un elemento di forte innovazione è l'attribuzione della provvisoria esecutività al decreto emesso durante le indagini preliminari, permettendo al fornitore di fatturare immediatamente. Qualora l'amministrazione non provveda al saldo entro trenta giorni dalla ricezione della fattura, scatta un meccanismo di tutela rafforzata che prevede, oltre agli interessi moratori, un indennizzo automatico percentuale sulla somma dovuta, variabile dall'1 per cento al 2,5 per cento in base alla durata del ritardo. Infine, il comma 5 garantisce l'effettività di tale riforma autorizzando una spesa strutturale di 1.070.695 euro annui a decorrere dal 2027 per la copertura dei suddetti indennizzi. L'articolo 3 dispone una serie di proroghe relative a riforme ordinamentali e infrastrutturali del sistema giustizia, rese necessarie da criticità organizzative e carenze di organico. Il comma 1 interviene sulla disciplina del giudice per le indagini preliminari in composizione collegiale, introdotta dalla legge n. 114 del 2024. La norma ne differisce l'entrata in vigore al 28 febbraio 2027 (in luogo del termine precedentemente fissato in due anni dall'entrata in vigore della legge ovvero al 25 agosto 2026), al fine di consentire il completamento delle attività di copertura degli organici nei tribunali capoluogo di distretto. Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2027 il termine relativo al regime transitorio per le sale server dell'amministrazione della giustizia, precedentemente fissato al 31 dicembre 2026. Tale rinvio è considerato indifferibile per permettere la migrazione e il consolidamento delle infrastrutture digitali verso il cloud, in coerenza con gli obiettivi di digitalizzazione del PNRR. Il comma 3 dispone lo slittamento di un ulteriore anno dell'efficacia delle norme relative all'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. L'operatività del tribunale, pertanto, è differita al 17 ottobre 2027. L'articolo 4 interviene sulla disciplina della cosiddetta «decennalità» dei magistrati, ovvero il limite massimo di permanenza dei magistrati giudicanti presso lo stesso ufficio o funzione, stabilito dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 160 del 2006. L'obiettivo della norma è garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari ed evitare che l'applicazione rigida dei termini determini lo svuotamento improvviso di intere sezioni, con la conseguente perdita di esperienza acquisita e pregiudizio per la continuità della giurisdizione. Nello specifico il comma 1 dispone una proroga fino al 31 dicembre 2026 per tutti i magistrati il cui termine massimo di permanenza nell'incarico scada in data antecedente. Tale misura è finalizzata a consentire un trasferimento più graduale ad altro ufficio o funzione, preservando l'operatività delle sezioni interessate. Il comma 2 introduce invece modifiche di natura strutturale al regime ordinario: viene previsto un meccanismo che consente di differire di dodici mesi le nuove assegnazioni qualora il numero di magistrati che dovrebbero essere trasferiti per scadenza del termine ecceda il limite di un terzo dei componenti della sezione o del gruppo di lavoro. In questi casi, il differimento opera prioritariamente per i magistrati con minore anzianità nelle funzioni o nella posizione occupata. Inoltre, la norma riduce da sei a tre mesi il termine entro il quale i magistrati interessati dalla scadenza devono presentare domanda di trasferimento. L'articolo 5 introduce modifiche mirate al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, con lo scopo di potenziare l'organizzazione degli uffici del giudice di pace e garantire la continuità delle riforme della magistratura onoraria. La lettera a) del comma 1 incide sull'articolo 8 del citato decreto legislativo, ampliando le prerogative del presidente del tribunale nel suo ruolo di coordinatore dell'ufficio del giudice di pace del circondario. Rispetto alla disciplina previgente, che limitava i suoi compiti alla vigilanza e sorveglianza, la nuova norma gli attribuisce espressamente il potere di adottare ogni provvedimento necessario per assicurare il regolare funzionamento dell'ufficio. Viene inoltre inserito il comma 1-bis, che permette al presidente (sentito il dirigente amministrativo) di disporre l'applicazione temporanea del personale amministrativo tra il tribunale e l'ufficio del giudice di pace avente sede nel medesimo circondario, facilitando la gestione di situazioni di urgenza o improvvisa scopertura di organico. La lettera b) del comma 1 modifica l'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 116, disponendo il rinvio di un ulteriore anno, dal 31 ottobre 2026 al 31 ottobre 2027, dell'entrata in vigore delle norme che attribuiscono al giudice di pace le competenze ampliate in materia civile. Si tratta delle controversie riguardanti beni mobili fino a 30.000 euro e il risarcimento danni da circolazione stradale fino a 50.000 euro. L'articolo 6 reca disposizioni urgenti volte a rafforzare la funzionalità dell'Ufficio per il processo (UPP), modificando il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151. La principale innovazione riguarda l'ampliamento dell'ambito operativo dell'ufficio per il processo, che viene esteso anche ai tribunali per i minorenni, ai tribunali di sorveglianza e agli uffici di sorveglianza. Per quanto concerne i compiti degli addetti, la norma stabilisce che il personale stabilizzato debba essere impiegato, in via ordinaria, nelle attività di supporto diretto al magistrato, come lo studio dei fascicoli, l'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e la predisposizione di bozze di provvedimenti. L'impiego in altri compiti di supporto all'ufficio è consentito esclusivamente in casi di urgente e comprovata necessità, al fine di non disperdere la professionalità specifica acquisita dagli addetti nel corso degli anni. Sotto il profilo organizzativo, l'articolo impone che il progetto organizzativo dell'Ufficio per il processo sia redatto in coerenza con il programma delle attività annuali definito ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 2006. L'articolo 7 interviene sulla disciplina dell'equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo, modificando l'articolo 5-sexies della cosiddetta «legge Pinto» (legge n. 89 del 2001). Nello specifico, la norma dispone il differimento al 30 ottobre 2026 del termine di decadenza per la presentazione della dichiarazione necessaria al pagamento degli indennizzi da parte dei creditori di somme liquidate nel corso dell'anno 2022. Senza questo intervento, per tale platea di creditori la decadenza sarebbe maturata l'8 agosto 2026. Le ragioni dell'intervento, come esplicitato nella Relazione illustrativa, risiedono nella necessità di tutelare i creditori in buona fede a seguito della migrazione dei pagamenti relativi al 2022 nel sistema centralizzato denominato "PintoPaga". Tale migrazione ha posto i creditori del 2022 in una condizione identica a quella dei creditori delle annualità precedenti (fino al 2021), per i quali il legislatore aveva già fissato la scadenza del 30 ottobre 2026 per l'onere della presentazione telematica della dichiarazione. Attraverso l'inserimento del nuovo comma 12-bis.1 e la modifica del comma 12-ter all'interno dell'articolo 5-sexies della legge Pinto, il decreto allinea quindi i termini decadenziali per l'intera platea gestita dal sistema PintoPaga, evitando che numerosi soggetti incorrano nella perdita del diritto al pagamento per la mancata conoscenza del nuovo onere procedimentale. L'articolo 8 reca un'autorizzazione di spesa pluriennale finalizzata a sostenere la prosecuzione e il potenziamento del processo di digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia. Sotto il profilo degli stanziamenti, il comma 1 autorizza una spesa di 6,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 17,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034, individuando un orizzonte temporale compatibile con la natura strutturale degli investimenti in infrastrutture e connettività. Il comma 2 prevede inoltre un'ulteriore autorizzazione di spesa di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 per le attività di manutenzione e assistenza specialistica. Tali risorse sono destinate ad assicurare la longevità del patrimonio applicativo realizzato, la gestione delle reti di trasmissione e la protezione dei dati sensibili trattati, includendo anche la manutenzione del cosiddetto "datalake" della giustizia e il completamento della digitalizzazione dei fascicoli, previsto entro il 2029.

Segnala infine che anche nel Capo II sono presenti disposizioni di interesse della Commissione giustizia. In particolare l'articolo 10 nella parte in cui introduce il reclamo giurisdizionale d'urgenza avverso l'obbligo di residenza in luoghi specifici, istituendo un nuovo rimedio effettivo davanti alle sezioni specializzate con termini decisori accelerati; l'articolo 11, nella parte in cui riforma le procedure di impugnazione e il rito camerale per la protezione internazionale, modificando le regole sulla sospensione dell'efficacia dei provvedimenti e sopprimendo il reclamo in appello; l'articolo 12 nella parte in cui disciplina la convalida giudiziaria del fermo per identificazione e introduce un nuovo ricorso speciale in Cassazione, garantendo il controllo del magistrato sulle misure limitative della libertà; l'articolo 14, nella parte in cui stabilisce la composizione monocratica per tutte le decisioni delle sezioni specializzate immigrazione; l'articolo 16, nella parte in cui istituisce l'ufficio per il processo stralcio delegando poteri decisori ai giudici onorari, e l'articolo 17, nella parte in cui prevede le norme transitorie per il passaggio ai nuovi riti, imponendo la decisione monocratica anche per i procedimenti già avviati per preservare l'uniformità del sistema processuale.

Il senatore LISEI (FdI), relatore per la 1a Commissione, illustra gli articoli di specifico interesse della Commissione Affari costituzionali, contenuti nel Capo II del provvedimento, recante disposizioni per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024 (articoli da 10 a 19). L'articolo 10 apporta modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2015, volte a recepire il contenuto di alcuni articoli della direttiva (UE) 2024/1346. Più nello specifico, interviene in tema di documenti forniti al richiedente protezione internazionale e di dichiarazione di quest'ultimo in merito al proprio domicilio o residenza, resa al momento della registrazione della domanda, in tema di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico, nonché in materia di contrasto al rischio di fuga e di trattenimento dei richiedenti asilo.

Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, sono integrate le cause di esclusione del trattenimento, sono ampliate le strutture utilizzabili a tal fine, è esteso il contenuto dell'obbligo informativo agli obblighi di collaborazione ai fini dell'identificazione ed è introdotto l'obbligo di motivare specificamente le ragioni per cui non siano applicabili le misure alternative, trasferendo altresì la competenza per la convalida e la proroga dalla Corte d'appello al giudice competente per la convalida e rendendo il termine di proroga flessibile in relazione alla durata della procedura applicata. Specifiche novelle riguardano il trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura di asilo alla frontiera e fissano in dodici settimane dalla registrazione della domanda il termine massimo del trattenimento, disciplinando altresì gli effetti della scadenza del termine. Sono previste, inoltre, misure alternative al trattenimento per il richiedente protezione internazionale, per lo straniero durante lo svolgimento della procedura di asilo in frontiera e per il richiedente sottoposto alla procedura di Dublino. Da ultimo, viene modificata la disciplina relativa alla possibilità per i richiedenti protezione internazionale di svolgere attività lavorativa, estendendo il termine di attesa da sessanta a novanta giorni, decorrenti dalla formalizzazione della domanda anziché dalla sua semplice presentazione. L'articolo 11 modifica il decreto legislativo n. 25 del 2008, ai fini dell'attuazione di alcune disposizioni del regolamento (UE) 2024/1348 in materia di procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale. In particolare, sono ridefinite le competenze relative alle diverse fasi iniziali della procedura di protezione internazionale e sono individuate le relative autorità; è prevista la possibilità di istituire fino a un massimo di 24 sezioni per le procedure accelerate di frontiera; è stabilito il diritto del richiedente di rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale e fino alla decisione di primo grado, in caso di ricorso; è adeguata la disciplina nazionale della presentazione e del ritiro implicito della domanda a quanto stabilito dal regolamento unionale, con specifiche previsioni riguardo alle distinte fasi di registrazione e formalizzazione della domanda; sono disciplinate le procedure accelerate, quelle di frontiera e i casi di manifesta infondatezza e inammissibilità della domanda, nonché le procedure di impugnazione contro le decisioni della Commissione. L'articolo 12 dispone l'attuazione nell'ordinamento interno del Regolamento (UE) 2024/1356, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di Paesi terzi alle frontiere esterne, e del regolamento (UE) 2024/1349, che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera. L'articolo 13 reca disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2024/1358, che ha istituito il nuovo Eurodac per il confronto dei dati biometrici. Nello specifico, dispone il collegamento tra il sistema automatizzato di identificazione delle impronte e delle immagini facciali e il centro elaborazione dati del Ministero dell'interno e individua, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, il punto di accesso nazionale a Eurodac. È demandata a decreti interministeriali l'attuazione di specifiche disposizioni del regolamento in materia di autorità competenti, modalità di accesso ai dati e sicurezza del sistema ed è prevista una clausola di coordinamento per i riferimenti, contenuti in altre norme, al previgente regolamento Eurodac. L'articolo 14 modifica il decreto-legge n. 13 del 2017, al fine di adeguare l'assetto delle competenze delle sezioni specializzate istituite presso i tribunali a quanto previsto dal provvedimento in esame. In particolare, prevede che le sezioni specializzate siano competenti per i procedimenti di convalida o proroga del trattenimento del richiedente asilo, per la convalida delle misure alternative al trattenimento, per i procedimenti di reclamo avverso il provvedimento del prefetto che autorizza il richiedente a risiedere in un luogo specifico con eventuali obblighi di segnalazione. Si stabilisce, inoltre, che le sezioni specializzate giudichino sempre in composizione monocratica. L'articolo 15 dispone un incremento delle risorse di personale destinate alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, al fine di potenziare lo svolgimento delle procedure di frontiera. Più nel dettaglio, autorizza il Ministero dell'interno, per gli anni 2027 e 2028, all'assunzione a tempo determinato di 240 unità di personale con qualifica di funzionario e di 77 unità di personale con qualifica di assistente (mediante concorso pubblico o scorrimento di graduatorie vigenti a tempo determinato) ovvero all'utilizzo di prestazioni di lavoro con contratto a termine, per il tramite di una o più agenzie di somministrazione di lavoro. L'articolo 16 istituisce, presso ciascuna delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, un ufficio per il processo stralcio finalizzato alla più celere definizione dei procedimenti aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta all'esame della domanda di protezione internazionale. È disciplinata la composizione di tali uffici, a ciascuno dei quali sono assegnati almeno tre giudici onorari di pace ai quali è delegata, dal giudice assegnatario, la trattazione dei suddetti procedimenti, sulla base di criteri stabiliti dal provvedimento di assegnazione, e ai quali è assicurata altresì un'adeguata formazione nelle materie relative alla protezione internazionale. Tale delega è possibile fino al 31 ottobre 2029 o, se anteriore, fino alla data di definizione di tutti i procedimenti pendenti. Come ulteriore misura organizzativa di supporto, si prevede la proroga di tre mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato per 1.600 unità del personale assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge n. 80 del 2021 (addetti all'ufficio per il processo) che, alla data del 30 settembre 2026, avranno prestato servizio per un periodo inferiore a 36 mesi. L'articolo 17 detta alcune disposizioni transitorie. In sede di prima attuazione e fino al 31 ottobre 2026, le questure e gli uffici della polizia di frontiera sono competenti a ricevere, per tutti i richiedenti, la manifestazione della volontà di ottenere la protezione internazionale, la registrazione e la formalizzazione della domanda. La domanda di protezione internazionale si considera formalizzata personalmente dal richiedente al momento della registrazione presso le questure e gli uffici di polizia di frontiera competenti. Al momento della registrazione della domanda, è rilasciato al richiedente il documento nominativo consistente nel permesso di soggiorno per richiesta asilo, valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui il richiedente sia autorizzato a rimanere nel territorio nazionale. Infine, ai procedimenti amministrativi o giudiziari avviati di seguito alla presentazione della domanda di protezione internazionale in data anteriore al 12 giugno 2026, continua ad applicarsi la disciplina previgente, fino alla conclusione dei procedimenti medesimi. Tuttavia il tribunale decide in composizione monocratica, in tutti i procedimenti. Da ultimo, gli articoli 18 e 19, recano, rispettivamente, le disposizioni finanziarie e la clausola di entrata in vigore del decreto. Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il presidente DE PRIAMO ricorda brevemente il calendario delle audizioni deliberato negli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite della scorsa settimana e trasmesso a tutti i commissari. Propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti nella giornata di martedì 30 giugno alle ore 18, in considerazione dei termini previsti dal Regolamento del Senato per l'esame del decreto-legge.

Il senatore GIORGIS (PD-IDP) ritiene la proposta del Presidente eccessivamente restrittiva nei tempi sia in considerazione della eterogeneità del provvedimento, che contiene norme che riguardano materie molto differenti che vanno dall'esame di Stato degli avvocati al Patto per la migrazione, sia perché sarebbe indispensabile ascoltare prima gli auditi, il cui numero peraltro è davvero limitato per un provvedimento così complesso. Fa peraltro notare che le materie riguardanti sia il Capo I, sia il Capo II, sono oggetto di provvedimenti all'esame delle due commissioni Affari costituzionali e Giustizia di questo ramo del Parlamento. Ritiene pertanto che questo modo di legiferare sia assolutamente inaccettabile, in quanto svuota con un provvedimento d'urgenza le procedure concernenti invece disegni di legge di natura ordinaria. Chiede pertanto che la decisione circa la fissazione del termine degli emendamenti sia rimandata alla conclusione del ciclo di audizioni, anche in considerazione del fatto che il disegno di legge di conversione non è ancora calendarizzato per l'Aula. Peraltro, in questa legislatura si è sempre assistito ad un monocameralismo alternato nell'esame dei provvedimenti d'urgenza e sarebbe pertanto possibile convertire il decreto nei sessanta giorni previsti anche con la fissazione di un termine per gli emendamenti più accettabile.

Il senatore SCALFAROTTO (IV-CR) fa presente che l'eterogeneità dei temi richiamati dal senatore Giorgis rende necessario svolgere audizioni che possano gettare una luce anche su aspetti specifici come, per esempio, quelli connessi all'importanza dei migranti in relazione al problema demografico del Paese. Il suo Gruppo ha perciò chiesto l'audizione di un professore di demografia che possa dare un'indicazione a questo riguardo, al fine di mettere i parlamentari nelle condizioni di valutare adeguatamente le norme in materia di migrazione contenute nel decreto-legge. In considerazione delle criticità richiamate ritiene pertanto che il termine proposto per la presentazione degli emendamenti non consenta di approfondire adeguatamente tutti i contributi che saranno trasmessi alle Commissioni riunite, oltre a quelli degli auditi. Propone quindi di spostare tale termine al 7 luglio.

Il PRESIDENTE precisa che la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti al 30 giugno rappresenterebbe una garanzia anche per le opposizioni di un esame approfondito delle proposte di modifica che saranno presentate. Nel dibattito pertanto chiede di tenere conto anche di questo aspetto.

Il senatore BERRINO (FdI) dichiara, a nome del Gruppo di Fratelli d'Italia, di concordare con al proposta avanzata dal Presidente in quanto ciò favorirà un esame approfondito di tutte le proposte che saranno avanzate. Inoltre, l'organizzazione molto celere delle audizioni consentirà a tutti di disporre di tempi congrui per la redazione degli emendamenti. Infine, precisa che la necessità e l'urgenza delle misure contenute nel decreto-legge è di tutta evidenza laddove si consideri, ad esempio, che il provvedimento recepisce nei termini previsti il Patto europeo sulla migrazione e l'asilo.

Il senatore CATALDI (M5S) concorda con le critiche rivolte al provvedimento in relazione alla spiccata eterogeneità delle misure in esso contenute. Tale elemento, inoltre, costringerà i senatori ad un lavoro per la redazione di emendamenti impossibile da completare in soli tre giorni. Durante le audizioni, infatti, potrebbero emergere questione particolarmente complesse che certo non possono essere approfondite in un tempo così breve. Precisa infine che questo meccanismo di accelerazione non appare coerente rispetto ad un provvedimento la cui urgenza non è nella conversione ma nei presupposti della sua emanazione: il procedimento di conversione ha certamente un termine di scadenza costituzionalmente previsto, ma ciò non impedisce di adottare una maggiore elasticità dei tempi per consentire a tutti i Gruppi di approfondire i temi complessi all'esame.

La senatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az) precisa che nel decreto-legge sono contenute disposizioni urgenti e necessarie in particolare per quanto riguarda il recepimento nei termini di atti europei; inoltre, appare parimenti urgente l'assunzione di personale per l'esecuzione delle procedure di frontiera richieste dai medesimi atti. Se è vero che alcuni aspetti trattati nel decreto-legge potrebbero essere approfonditi anche in sede di esame di disegni di legge ordinari - e questa dovrebbe esser una battaglia trasversale di tutto il Parlamento per rivendicare la piena potestà legislativa - la proposta del Presidente consente tuttavia sia una adeguata istruttoria attraverso un articolato ciclo di audizioni, sia un esame pieno da parte delle Commissioni riunite.

Il senatore DE CRISTOFARO (Misto-AVS), nel condividere tutte le osservazioni e le critiche manifestate dai rappresentanti dei gruppi di opposizione, si unisce alla richiesta di posticipare il termine di presentazione degli emendamenti. Se non si lascia uno spazio temporale adeguato tra la conclusione delle audizioni e la fissazione di tale termine, significa che questa maggioranza considera l'approfondimento istruttorio un mero atto formale.

Il senatore BAZOLI (PD-IDP) mette in luce che quelle del provvedimento sono norme già in vigore e che le audizioni sono state organizzate in maniera molto celere, anzi fin troppo. Si potrebbe pertanto procedere con un esame approfondito e completo nei tempi previsti per la conversione del decreto-legge, senza forzature. Non è pertanto comprensibile la proposta di un termine emendamenti così ravvicinato: i tempi tecnici per l'esame del provvedimento da parte dell'Aula ne consentirebbero infatti la posticipazione, come indicato dal senatore Scalfarotto, al 6 o al 7 luglio prossimi, non compromettendo ciò in alcun modo lo svolgimento della procedura d'esame.

Il presidente DE PRIAMO chiede ai relatori se abbiano delle indicazioni in riferimento al termine di presentazione degli emendamenti.

Il relatore LISEI (FdI) osserva che non è certamente la prima volta che, nel lavoro parlamentare, si evidenzia una parziale sovrapposizione tra lo svolgimento dell'attività istruttoria e la fissazione del termine di presentazione degli emendamenti. Una eccessiva dilatazione di tale termine non consentirebbe un esame approfondito del provvedimento, salvo voler ritenere che le opposizioni intraprendano fin da ora una tattica dilatoria con l'obiettivo di arrivare all'esame in Assemblea senza l'approvazione del mandato ai relatori.

Il PRESIDENTE, alla luce del dibattito, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno per mercoledì 1° luglio, alle ore 18.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.