Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 353 del 16/06/2026

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante completo adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali (n. 411)

(Osservazioni alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice ZEDDA (FdI), relatrice, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, di completo adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali.

La Relatrice ricorda che il pacchetto normativo europeo sull'acquisizione transfrontaliera di prove elettroniche nei procedimenti penali, comprende anche la direttiva (UE) 2023/1544, già attuata con il decreto legislativo 30 dicembre 2025 n. 216. Con tale nuovo quadro normativo si provvede a superare il paradigma della mutua assistenza giudiziaria, fondata sul principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e decisioni giudiziarie.

Ricorda, inoltre, che il regolamento (UE) 2023/1543 è già stato oggetto di attuazione, da parte del decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 215, limitatamente all'individuazione delle autorità competenti e delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione delle prove elettroniche nei procedimenti penali.

Lo schema di decreto legislativo in esame provvede, quindi, ad adeguare l'ordinamento nazionale alle altre disposizioni dello stesso regolamento (UE) 2023/1543, in forza della delega di cui all'articolo 19 della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025) e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi specifici, contenuti nello stesso articolo.

Lo schema di decreto legislativo si compone di sei articoli. L'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione, individuato nell'introduzione delle ulteriori norme necessarie al completo adeguamento dell'ordinamento giuridico nazionale alle disposizioni del regolamento.

L'articolo 2 prevede che le comunicazioni al destinatario verranno effettuate nei tempi e nei modi previsti dall'ordinamento interno per il trattamento dei dati in ambito giudiziario, in quanto ineriscono al trattamento automatizzato di dati personali delle persone fisiche e al trattamento non automatizzato di dati personali delle persone fisiche contenuti in un archivio o a esso destinati, svolti dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica.

L'articolo 3 reca l'individuazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per i casi di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543.

L'articolo 4 dà attuazione al criterio di delega di cui alla lettera m) dell'articolo 19 della legge di delegazione europea 2024, stabilendo che la persona, i cui dati sono stati acquisiti tramite un ordine europeo di produzione, può proporre ricorso contro il medesimo ordine, anche al fine di contestarne la legittimità, la necessità e la proporzionalità.

L'articolo 5 contiene le disposizioni per l'implementazione e l'adattamento del sistema informatico nazionale, nonché per la creazione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato, mentre l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.