Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 353 del 16/06/2026

4ª Commissione permanente

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 16 GIUGNO 2026

353ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

ROSSO

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante completo adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali (n. 411)

(Osservazioni alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice ZEDDA (FdI), relatrice, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, di completo adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali.

La Relatrice ricorda che il pacchetto normativo europeo sull'acquisizione transfrontaliera di prove elettroniche nei procedimenti penali, comprende anche la direttiva (UE) 2023/1544, già attuata con il decreto legislativo 30 dicembre 2025 n. 216. Con tale nuovo quadro normativo si provvede a superare il paradigma della mutua assistenza giudiziaria, fondata sul principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e decisioni giudiziarie.

Ricorda, inoltre, che il regolamento (UE) 2023/1543 è già stato oggetto di attuazione, da parte del decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 215, limitatamente all'individuazione delle autorità competenti e delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione delle prove elettroniche nei procedimenti penali.

Lo schema di decreto legislativo in esame provvede, quindi, ad adeguare l'ordinamento nazionale alle altre disposizioni dello stesso regolamento (UE) 2023/1543, in forza della delega di cui all'articolo 19 della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025) e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi specifici, contenuti nello stesso articolo.

Lo schema di decreto legislativo si compone di sei articoli. L'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione, individuato nell'introduzione delle ulteriori norme necessarie al completo adeguamento dell'ordinamento giuridico nazionale alle disposizioni del regolamento.

L'articolo 2 prevede che le comunicazioni al destinatario verranno effettuate nei tempi e nei modi previsti dall'ordinamento interno per il trattamento dei dati in ambito giudiziario, in quanto ineriscono al trattamento automatizzato di dati personali delle persone fisiche e al trattamento non automatizzato di dati personali delle persone fisiche contenuti in un archivio o a esso destinati, svolti dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica.

L'articolo 3 reca l'individuazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per i casi di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543.

L'articolo 4 dà attuazione al criterio di delega di cui alla lettera m) dell'articolo 19 della legge di delegazione europea 2024, stabilendo che la persona, i cui dati sono stati acquisiti tramite un ordine europeo di produzione, può proporre ricorso contro il medesimo ordine, anche al fine di contestarne la legittimità, la necessità e la proporzionalità.

L'articolo 5 contiene le disposizioni per l'implementazione e l'adattamento del sistema informatico nazionale, nonché per la creazione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato, mentre l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per i servizi spaziali e che modifica il regolamento (UE) 2021/696 (COM(2026) 152 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente ROSSO (FI-BP-PPE), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per i servizi spaziali (EUSPA), che mira a rafforzare la certezza del diritto e a garantire la continuità operativa dell'Agenzia, consentendole di pianificare e operare efficacemente a lungo termine e oltre i periodi del Quadro finanziario pluriennale (QFP).

Attualmente, infatti, l'atto istitutivo dell'Agenzia è rappresentato dal regolamento (UE) 2021/696, che al contempo istituisce il Programma spaziale europeo per il periodo di sette anni corrispondenti al QFP 2021-2027, sebbene l'Agenzia non sia soggetta a tale limite temporale.

La proposta in esame, quindi, risponde alla necessità di introdurre un atto istitutivo autonomo, che possa consentire all'Agenzia di pianificare e operare efficacemente a lungo termine e oltre i periodi del QFP. Inoltre la proposta precisa e amplia i compiti dell'Agenzia, nell'ambito degli obiettivi di garantire un elevato livello di sicurezza per le attività spaziali dell'Unione, sostenere l'attuazione delle componenti spaziali e promuovere la diffusione sul mercato e tra gli utenti delle informazioni, dei servizi e dei dati forniti da tali componenti.

All'Agenzia sono già state attribuite anche responsabilità a norma del regolamento (UE) 2023/588, che istituisce il programma dell'Unione per una connettività sicura, mentre alcune iniziative di prossima introduzione, come la proposta di regolamento che istituisce il Fondo europeo per la competitività (ECF), prevedono l'attribuzione di ulteriori compiti all'Agenzia.

La proposta si compone di 43 articoli, suddivisi in sei capi. In particolare, sono definiti i compiti e le modalità di funzionamento dell'Agenzia, ridenominata "Agenzia dell'Unione europea per i servizi spaziali". L'articolo 4 definisce i compiti dell'Agenzia, distinguendo tra funzioni proprie e attività affidate dalla Commissione europea.

L'Agenzia continuerà a garantire l'accreditamento della sicurezza delle componenti spaziali dell'Unione, la sicurezza operativa dei sistemi di posizionamento, navigazione e tempismo (PNT) e di osservazione della Terra (EO - Earth Observation), la gestione della struttura di monitoraggio della sicurezza spaziale, il supporto agli utenti istituzionali e l'attuazione delle regole relative al servizio (PRS - Public Regulated Service) di Galileo. Le è confermata, inoltre, la gestione operativa delle componenti PNT e GOVSATCOM (Comunicazione satellitare per scopi governativi) e di attività a sostegno dell'economia spaziale europea.

In aggiunta, la proposta prevede che la Commissione possa affidare all'Agenzia, fatta salva la sua prontezza operativa, ulteriori responsabilità nei settori EOGS (Earth Observation Governmental Service - Servizio governativo di osservazione della Terra), Copernicus, IRIS2, connettività sicura, SWE (Space Weather Events - Eventi di meteorologia spaziale), SST (Space Surveillance and Tracking - Sorveglianza dello spazio e tracciamento), accesso allo spazio, commercializzazione, ricerca e innovazione, nonché nel supporto alla cibersicurezza del settore spaziale.

Negli articoli da 5 a 23 la proposta aggiorna la governance dell'Agenzia. In materia di accreditamento della sicurezza, sono introdotte procedure più flessibili e un maggiore coinvolgimento della Commissione europea, al fine di assicurare il corretto funzionamento e la sicurezza delle componenti spaziali dell'Unione.

Infine, gli articoli da 24 a 43 contengono le disposizioni finanziarie e sul personale, le quali restano sostanzialmente invariate, pur essendo armonizzate con quelle delle altre agenzie dell'Unione. Sono introdotte misure per rafforzare la continuità operativa in caso di crisi, inclusa la possibilità di impiegare temporaneamente personale degli Stati membri. L'entrata in applicazione del nuovo regolamento è fissata al 1º gennaio 2028.

Il testo individua come base giuridica l'articolo 189, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che ha come obiettivo l'elaborazione di una politica spaziale europea.

Il principio di sussidiarietà è rispettato, ad avviso della Commissione europea, poiché l'obiettivo di rafforzare la certezza del diritto e a garantire la continuità operativa dell'Agenzia, consentendole di pianificare e operare efficacemente a lungo termine e oltre i periodi del QFP, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente, richiedendo un intervento dell'Unione.

La Commissione europea reputa la proposta conforme anche al principio di proporzionalità, poiché essa si limita al conseguimento del predetto obiettivo senza sostituire le azioni o le autorità nazionali, né metterne in discussione la pertinenza.

Il termine delle otto settimane previste dal Protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, scade il 21 luglio 2026. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di quattro Camere dei Parlamenti nazionali.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA RISPOSTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA ALLA RISOLUZIONE SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(2025) 548 SUL MECCANISMO UNIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il presidente ROSSO comunica che la Commissione europea ha risposto alle risoluzioni della 4a e della 10a Commissione del Senato, rispettivamente del 3 e 16 dicembre 2025, sulla proposta di regolamento COM(2025) 548 relativa al nuovo meccanismo unionale di protezione civile, ricordando che la proposta nasce dall'aumento della frequenza, della complessità e dell'impatto delle crisi che colpiscono l'Unione - calamità climatiche, emergenze sanitarie e crisi transfrontaliere - che negli ultimi anni hanno comportato un crescente ricorso all'UCPM (EU Civil Protection Mechanism).

Nella risposta si sottolinea che l'obiettivo della riforma non è centralizzare la gestione delle crisi, ma rafforzare prevenzione, preparazione, coordinamento e capacità di risposta dell'Unione, nel pieno rispetto delle competenze degli Stati membri.

In merito alle preoccupazioni del Senato circa il possibile ampliamento del ruolo della Commissione, dell'ERCC (Centro di coordinamento della risposta alle emergenze) e del nuovo Polo di coordinamento delle crisi, la Commissione ribadisce che la proposta rispetta integralmente i princìpi di sussidiarietà e proporzionalità e non attribuisce all'Unione europea poteri di direzione politica o operativa delle emergenze. Gli Stati membri mantengono, infatti, la responsabilità esclusiva per la protezione civile, la sicurezza nazionale, l'impiego delle capacità militari e la gestione dei servizi sanitari. Le richieste di assistenza restano volontarie e gli Stati conservano il pieno controllo dei mezzi impiegati.

La Commissione precisa, inoltre, che le funzioni attribuite alla Commissione e all'ERCC riguardano esclusivamente coordinamento tecnico, interoperabilità, logistica e conoscenza situazionale e che il pre-posizionamento dei mezzi rescEU rimane volontario e limitato nel tempo. Evidenzia, inoltre, che gli atti di esecuzione previsti dalla proposta non ampliano indebitamente le competenze della Commissione, ma consolidano strumenti già esistenti nella decisione n. 1313/2013/UE. Ribadisce anche che il nuovo Polo di coordinamento delle crisi avrebbe natura tecnica e operativa, senza sovrapporsi ai meccanismi politici del Consiglio (IPCR - Integrated political crisis response).

Con riferimento alla cooperazione civile-militare, la Commissione chiarisce che la proposta mira soltanto a favorire il coordinamento pratico e lo scambio di buone pratiche tra attori civili e militari nelle emergenze, senza incidere sulle prerogative nazionali in materia di difesa. Analogamente, la condivisione di informazioni classificate resta soggetta al pieno controllo degli Stati membri e alle norme dell'Unione sulla protezione delle informazioni sensibili.

Per quanto riguarda le emergenze sanitarie, la Commissione sottolinea che la proposta riguarda esclusivamente il finanziamento delle attività di preparazione e risposta - per un importo di 10,7 miliardi di euro - e non modifica il vigente quadro normativo europeo in materia di sicurezza sanitaria, né le funzioni delle competenti autorità europee. Le misure previste includono sorveglianza, costituzione di scorte, acquisti di emergenza, formazione ed esercitazioni.

Infine, la Commissione conferma la disponibilità a proseguire il dialogo con gli Stati membri e con il Senato italiano per chiarire ulteriormente alcuni aspetti del testo legislativo, mantenendo fermo l'obiettivo di rafforzare la capacità dell'Unione di sostenere efficacemente gli Stati membri nelle emergenze, nel pieno rispetto delle competenze nazionali.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,05.