Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 352 del 11/06/2026

Il senatore ROSSO (FI-BP-PPE), relatore,illustra uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, di attuazione della direttiva (UE) 2024/1788, finalizzata ad agevolare l'integrazione dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, e dell'idrogeno, nel sistema energetico, rendendo possibile una riduzione del ricorso al gas naturale, ai fini del graduale abbandono del gas di origine fossile, in vista del raggiungimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 e della neutralità climatica entro il 2050.

Il Relatore ricorda anzitutto che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in base alla delega di cui alla legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025), che non ha previsto princìpi e criteri direttivi specifici, ma solo il rispetto dei princìpi generali di delega di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1788, la cui scadenza è fissata dalla stessa al 5 agosto 2026.

Propone, quindi, di richiamare i contenuti della direttiva in attuazione, che stabilisce un quadro giuridico organico per la creazione di mercati dell'idrogeno, introduce la figura del gestore della rete di idrogeno, facilita l'immissione di biometano nelle reti esistenti, e rafforza le tutele per i consumatori finali e tutele rafforzate per i clienti vulnerabili.

Lo schema di decreto legislativo provvede a dare attuazione a tali disposizioni, modificando opportunamente cinque decreti legislativi in materia di gas naturale, energia elettrica, energia da fonti rinnovabili e di efficienza energetica.

Ricorda quindi che, su richiesta della Commissione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ha trasmesso, il 22 maggio 2026, una memoria in cui ritiene lo schema di decreto esaustivo e ben calibrato, e completo di tutti gli aspetti necessari affinché l'Autorità possa svolgere correttamente e con efficacia le competenze assegnatele in tale nuovo ambito, e in cui svolge alcune considerazioni.

Ritiene, quindi, che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea e che, anzi, consenta di dare tempestiva attuazione alla direttiva (UE) 2024/1788 entro il termine per il recepimento fissato al 5 agosto 2026, e propone di formulare osservazioni favorevoli, con tre specifici rilievi.

In particolare, in riferimento all'articolo 7, relativo ai diritti dei clienti finali in materia di bollette e informazioni di fatturazione, propone di invitare a valutare la possibilità di estendere anche ai clienti del settore del gas naturale "il diritto a che i fornitori non modifichino unilateralmente in maniera sfavorevole le condizioni contrattuali economiche e di durata, né risolvano i contratti prima della scadenza", così come già previsto per i clienti del settore elettrico dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 3 del 2026.

Inoltre, in riferimento all'articolo 34, che introduce, nel decreto legislativo n. 93 del 2011 (di attuazione delle direttive del 2009 sul mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale), il titolo II‑bis sul mercato dell'idrogeno, propone di invitare a valutare la possibilità di sviluppare meccanismi di acquisto di lungo termine, per esempio per i settori altamente energivori, nonché di considerare il necessario coordinamento tra i futuri Piani di dismissione della rete di distribuzione del gas naturale e gli attuali impegni di completamento e ammodernamento della stessa rete.

Infine, in riferimento al potenziamento della dotazione organica dell'ARERA, connesso con l'attribuzione ad essa della nuova funzione di autorità di regolazione del mercato dell'idrogeno, propone di invitare a valutare l'opportunità di prevedere che le nuove unità di personale possano appartenere non solo al livello base individuato, ma anche a professionalità con competenze specifiche.