Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 352 del 11/06/2026
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IN SEDE CONSULTIVA
(1786) Delega al Governo per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie e rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica
(Parere alla 10a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 maggio.
Il senatore SCURRIA (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sul testo e sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica.
Per quanto riguarda la valutazione europea sul provvedimento, propone di rilevare, nelle premesse del parere, che l'articolo 1 del disegno di legge specifica che la delega è esercitata nel rispetto dell'ordinamento europeo, e in particolare dell'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Inoltre, il provvedimento si pone anche nel solco del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), poiché le previsioni sulla farmacia dei servizi e sull'ampliamento dei compiti assistenziali svolti dalle farmacie sul territorio rientrano nei modelli di assistenza territoriale integrata di cui alla componente M6C1 - "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale" e alla componente M5C3 - "Strutture sanitarie di prossimità territoriale" del PNRR.
Ritiene, poi, che le misure in tema di monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica siano in linea con gli indirizzi dell'Unione in tema di sostenibilità dei sistemi sanitari e di razionalizzazione della spesa pubblica, e in particolare con le proposte del 2023 (Pharma Package), di riforma della normativa farmaceutica europea.
Infine, l'intervento normativo non prevede restrizioni alla libera circolazione dei medicinali e alla distribuzione farmaceutica, mantenendo inalterato il quadro normativo conforme alla normativa europea.
Il Relatore ritiene, pertanto, che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo sul testo del disegno di legge, sottolineando l'opportunità di un equilibrato coordinamento tra la disciplina normativa delle prestazioni rese nell'ambito della cosiddetta farmacia dei servizi e quella dei servizi resi dalle strutture private accreditate, per assicurare la complementarietà tra le due strutture, nel rispetto delle competenze degli altri professionisti sanitari e a vantaggio dei cittadini.
Propone, inoltre, di esprimere un parere non ostativo sugli emendamenti, rilevando un refuso negli emendamenti 3.111, 3.112, 3.113 e 3.138, con riguardo al riferimento alla "direttiva (UE) 2023/0132", che dovrebbe intendersi alla "proposta di direttiva COM(2023) 193" (che ha il numero di procedura interna alle Istituzioni europee "2023/0132(COD)"), sul codice dell'Unione relativo ai medicinali per uso umano, facente parte del citato pacchetto farmaceutico del 2023.
Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
(1875) Istituzione del Registro unico nazionale dei dispositivi medici impiantabili
(Parere alla 10a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo )
Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta del 13 maggio.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra uno schema di parere sul testo e sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, recante l'istituzione del Registro unico nazionale dei dispositivi medici impiantabili, per la raccolta sistematica dei dati relativi ai pazienti sottoposti a impianto.
Per quanto riguarda la valutazione europea, ritiene che l'istituzione del Registro sia coerente con l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che impone un livello elevato di protezione della salute umana, e con il regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che all'articolo 108 incoraggia l'istituzione di registri e banche dati di dispositivi medici, per contribuire alla valutazione indipendente della sicurezza e della prestazione a lungo termine dei dispositivi o alla tracciabilità dei dispositivi impiantabili.
Propone, inoltre, di ricordare che è all'esame della Commissione anche la proposta di regolamento COM(2025) 1023, volta alla revisione del regolamento sui dispositivi medici e del regolamento sui dispositivi medico-diagnostici in vitro, per una maggiore semplificazione della normativa, una riduzione degli oneri, nonché per una maggiore trasparenza, tracciabilità e rigorosa valutazione clinica dei dispositivi.
Ritiene, quindi, che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo sul testo del disegno di legge, invitando a valutare l'opportunità di istituire un meccanismo strutturale e dedicato di finanziamento per l'acquisto di dispositivi medici innovativi "rivoluzionari" (breakthrough devices), con spesa non computata nel tetto ordinario per i dispositivi medici, in analogia a quanto già previsto per i farmaci innovativi, al fine di assicurare l'appropriatezza clinica, la sostenibilità economico-finanziaria e la valutazione degli esiti nella pratica clinica reale (Real-World Evidence), a beneficio dei pazienti e di un eguale grado di accesso alle cure sul territorio nazionale.
Propone, inoltre, di esprimere un parere non ostativo sugli emendamenti riferiti al disegno di legge.
Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1788, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE (n. 395)
(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 giugno.
Il senatore ROSSO (FI-BP-PPE), relatore,illustra uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, di attuazione della direttiva (UE) 2024/1788, finalizzata ad agevolare l'integrazione dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, e dell'idrogeno, nel sistema energetico, rendendo possibile una riduzione del ricorso al gas naturale, ai fini del graduale abbandono del gas di origine fossile, in vista del raggiungimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 e della neutralità climatica entro il 2050.
Il Relatore ricorda anzitutto che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in base alla delega di cui alla legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025), che non ha previsto princìpi e criteri direttivi specifici, ma solo il rispetto dei princìpi generali di delega di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1788, la cui scadenza è fissata dalla stessa al 5 agosto 2026.
Propone, quindi, di richiamare i contenuti della direttiva in attuazione, che stabilisce un quadro giuridico organico per la creazione di mercati dell'idrogeno, introduce la figura del gestore della rete di idrogeno, facilita l'immissione di biometano nelle reti esistenti, e rafforza le tutele per i consumatori finali e tutele rafforzate per i clienti vulnerabili.
Lo schema di decreto legislativo provvede a dare attuazione a tali disposizioni, modificando opportunamente cinque decreti legislativi in materia di gas naturale, energia elettrica, energia da fonti rinnovabili e di efficienza energetica.
Ricorda quindi che, su richiesta della Commissione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ha trasmesso, il 22 maggio 2026, una memoria in cui ritiene lo schema di decreto esaustivo e ben calibrato, e completo di tutti gli aspetti necessari affinché l'Autorità possa svolgere correttamente e con efficacia le competenze assegnatele in tale nuovo ambito, e in cui svolge alcune considerazioni.
Ritiene, quindi, che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea e che, anzi, consenta di dare tempestiva attuazione alla direttiva (UE) 2024/1788 entro il termine per il recepimento fissato al 5 agosto 2026, e propone di formulare osservazioni favorevoli, con tre specifici rilievi.
In particolare, in riferimento all'articolo 7, relativo ai diritti dei clienti finali in materia di bollette e informazioni di fatturazione, propone di invitare a valutare la possibilità di estendere anche ai clienti del settore del gas naturale "il diritto a che i fornitori non modifichino unilateralmente in maniera sfavorevole le condizioni contrattuali economiche e di durata, né risolvano i contratti prima della scadenza", così come già previsto per i clienti del settore elettrico dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 3 del 2026.
Inoltre, in riferimento all'articolo 34, che introduce, nel decreto legislativo n. 93 del 2011 (di attuazione delle direttive del 2009 sul mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale), il titolo II‑bis sul mercato dell'idrogeno, propone di invitare a valutare la possibilità di sviluppare meccanismi di acquisto di lungo termine, per esempio per i settori altamente energivori, nonché di considerare il necessario coordinamento tra i futuri Piani di dismissione della rete di distribuzione del gas naturale e gli attuali impegni di completamento e ammodernamento della stessa rete.
Infine, in riferimento al potenziamento della dotazione organica dell'ARERA, connesso con l'attribuzione ad essa della nuova funzione di autorità di regolazione del mercato dell'idrogeno, propone di invitare a valutare l'opportunità di prevedere che le nuove unità di personale possano appartenere non solo al livello base individuato, ma anche a professionalità con competenze specifiche.
Il senatore LOREFICE (M5S) fa presente che la Commissione di merito è ancora in attesa del parere della Conferenza Stato-Regioni.
Il PRESIDENTE ritiene, al riguardo, che la Commissione di merito potrà valutare il parere della Conferenza anche alla luce delle osservazioni formulate dalla 4ª Commissione.
Previa verifica della presenza del numero legale, pone pertanto ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
(1826) Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo )
Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta del 20 maggio.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra uno schema di parere sul testo e sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca la proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge n. 177 del 2024, per il riordino del codice della strada.
Per quanto riguarda la valutazione europea, rileva che il provvedimento si pone in linea con il quadro strategico dell'Unione per la sicurezza stradale 2021-2030 (SWD(2019) 283), il cui obiettivo a lungo termine è di avvicinarsi all'azzeramento del numero di vittime e di feriti gravi sulle strade dell'Unione entro il 2050, con un dimezzamento entro il 2030, rispetto al 2020, conformemente alla dichiarazione di La Valletta sulla sicurezza stradale, del 29 marzo 2017, fatta propria dal Consiglio dell'Unione europea nella sessione dell'8 giugno 2017.
Ritiene, quindi, che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.
Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.