Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 352 del 11/06/2026

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1826 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca la proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge n. 177 del 2024, per il riordino del codice della strada, e gli emendamenti ad esso riferiti;

considerato che:

- la legge n. 177 del 2024, entrata in vigore il 14 dicembre 2024, introduce un complesso di modifiche al codice della strada, volto a fronteggiare il persistere di elevati livelli di incidentalità stradale, inclusi quelli connessi ai veicoli di micro-mobilità elettrica, e prevede all'articolo 35 una delega al Governo, di 12 mesi, per la revisione del codice della strada;

- su tale provvedimento, in fase di esame del relativo disegno di legge (A.S. 1086), la 4a Commissione aveva espresso un parere non ostativo in data 19 giugno 2024;

- in seguito alle modifiche approvate in sede referente alla Camera dei deputati, l'articolo 35, comma 1, primo periodo, della legge n. 177 del 2024, stabilisce che il Governo eserciti la delega conferitagli entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 177 del 2024, ovvero entro il nuovo termine del 14 giugno 2026, "anche mediante la redazione di un nuovo codice";

rilevato che il provvedimento si pone in linea con il quadro strategico dell'Unione per la sicurezza stradale 2021-2030 (SWD(2019) 283), il cui obiettivo a lungo termine è di avvicinarsi all'azzeramento del numero di vittime e di feriti gravi sulle strade dell'Unione entro il 2050, con un dimezzamento entro il 2030, rispetto al 2020, conformemente alla dichiarazione di La Valletta sulla sicurezza stradale, del 29 marzo 2017, fatta propria dal Consiglio dell'Unione europea nella sessione dell'8 giugno 2017;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.