Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 352 del 11/06/2026

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 395

La 4ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1788, finalizzata ad agevolare l'integrazione dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, e dell'idrogeno, nel sistema energetico, rendendo possibile una riduzione del ricorso al gas naturale, ai fini del graduale abbandono del gas di origine fossile, in vista del raggiungimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 e della neutralità climatica entro il 2050;

considerato che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in base alla delega di cui alla legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025), che non ha previsto principi e criteri direttivi specifici, ma solo il rispetto dei principi generali di delega di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1788, la cui scadenza è fissata dalla stessa al 5 agosto 2026;

ricordato che la direttiva rientra nel pacchetto legislativo "Idrogeno e mercati del gas decarbonizzati", insieme al regolamento (UE) 2024/1789 che introduce modifiche tecniche e operative per trasformare le infrastrutture del gas in sistemi pronti per accogliere l'idrogeno e i gas rinnovabili, e prevede agevolazioni economiche per tale integrazione e disposizioni tecniche relative alla miscelazione (blending) dell'idrogeno con il gas naturale;

considerato che la direttiva integra e sostituisce (rifusione) la direttiva 2009/73/CE che ha stabilito norme comuni per il mercato interno del gas naturale, e che essa:

- stabilisce un quadro giuridico organico per l'idrogeno, simile a quello esistente per l'elettricità e il metano, delineando i princìpi fondamentali per la creazione di mercati energetici competitivi, incentrati sui clienti, flessibili, non discriminatori e ispirati al principio di libertà degli scambi transfrontalieri, di integrazione e interconnessione con i mercati e le reti europee, rimuovendo barriere ingiustificate per l'accesso di nuovi operatori;

- introduce la figura del gestore della rete di idrogeno, con regole specifiche per il trasporto, lo stoccaggio e la gestione dei terminali, imponendo la separazione legale (unbundling) tra i gestori delle reti di idrogeno e le attività di produzione o fornitura, garantendo l'accesso non discriminatorio alle infrastrutture dell'idrogeno per tutti i partecipanti al mercato, e stabilendo disposizioni di coordinamento nell'ambito della Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH - European Network of Network Operators for Hydrogen), istituita dal citato regolamento (UE) 2024/1789;

- facilita l'immissione di biometano e gas a basse emissioni di carbonio nelle reti esistenti, rafforzando l'obbligo per i gestori di rete di consentire la connessione con gli impianti di produzione di gas rinnovabile e introducendo sistemi di certificazione per garantire l'origine e il reale impatto ambientale dei gas immessi in rete, con priorità per i gas decarbonizzati rispetto ai combustibili fossili.

- rafforza le tutele per i consumatori, prevedendo il diritto di cambiare fornitore (switching) entro tre settimane dalla data della richiesta, e che il processo tecnico di passaggio avvenga entro 24 ore lavorative, nonché il diritto di stipulare più contratti di fornitura contemporaneamente (ad esempio, uno per il gas naturale e uno per l'idrogeno) e tutele rafforzate per i clienti vulnerabili, incluso il divieto di distacco della fornitura durante i periodi critici;

considerato che lo schema di decreto legislativo si compone di 44 articoli, con cui si provvede a dare attuazione alle modifiche e integrazioni introdotte dalla direttiva in recepimento, e ad aggiornare e integrare opportunamente il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che disciplina il mercato del gas naturale, il decreto legislativo n. 210 del 2021 sul mercato dell'energia elettrica, il decreto legislativo n. 93 del 2011 sul mercato dell'energia elettrica e del gas, inserendo il nuovo titolo II-bis sul mercato dell'idrogeno, il decreto legislativo n. 28 del 2011 sull'energia da fonti rinnovabili e il decreto legislativo n. 102 del 2014 sull'efficienza energetica;

tenuto conto della memoria del 22 maggio 2026 trasmessa dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), in cui, pur svolgendo alcune considerazioni, esprime apprezzamento con riguardo allo schema di decreto legislativo, ritenendolo completo e ben calibrato, e completo di tutti gli aspetti necessari affinché l'Autorità possa svolgere correttamente e con efficacia le competenze assegnatele in tale nuovo ambito;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea e che, anzi, consente di dare tempestiva attuazione alla direttiva (UE) 2024/1788 entro il termine per il recepimento fissato al 5 agosto 2026,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

in riferimento all'articolo 7, relativo ai diritti dei clienti finali in materia di bollette e informazioni di fatturazione, si valuti la possibilità di estendere anche ai clienti del settore del gas naturale "il diritto a che i fornitori non modifichino unilateralmente in maniera sfavorevole le condizioni contrattuali economiche e di durata, né risolvano i contratti prima della scadenza", così come già previsto per i clienti del settore elettrico dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 3 del 2026;

in riferimento all'articolo 34, che introduce, nel decreto legislativo n. 93 del 2011 (di attuazione delle direttive del 2009 sul mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale), il Titolo II‑bis sul mercato dell'idrogeno, si valuti di considerare la possibilità di sviluppare meccanismi di acquisto di lungo termine, quali ad esempio tra produttori e settori altamente energivori, nonché di considerare il necessario coordinamento tra i futuri Piani di dismissione della rete di distribuzione del gas naturale e gli attuali impegni di completamento e ammodernamento della stessa rete, adottati dai gestori in occasione dell'affidamento della concessione;

infine, in riferimento potenziamento della dotazione organica dell'ARERA, connesso con l'attribuzione ad essa della nuova funzione di autorità di regolazione del mercato dell'idrogeno, si valuti l'opportunità di prevede che le nuove unità di personale possano appartenere non solo al livello base individuato, ma anche professionalità con competenze specifiche.