Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 352 del 11/06/2026
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1875 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI
La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, recante l'istituzione del Registro unico nazionale dei dispositivi medici impiantabili, per la raccolta sistematica dei dati relativi ai pazienti sottoposti a impianto, e gli emendamenti ad esso riferiti;
considerato che il Registro rappresenta una risorsa essenziale per la pianificazione, la gestione e la valutazione dell'assistenza sanitaria e fornisce un supporto nel controllo della spesa sanitaria, in un'ottica di governance basata sui risultati e volta a garantire la tutela e la salvaguardia della salute dei pazienti;
rilevato che l'istituzione del Registro è coerente con l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che impone un livello elevato di protezione della salute umana, e con il regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che all'articolo 108 prevede che «La Commissione e gli Stati membri adottano tutte le misure opportune per incoraggiare l'istituzione di registri e banche dati di tipologie specifiche di dispositivi stabilendo princìpi comuni per la raccolta di informazioni comparabili. Tali registri e banche dati contribuiscono alla valutazione indipendente della sicurezza e della prestazione a lungo termine dei dispositivi o alla tracciabilità dei dispositivi impiantabili, oppure a tutte queste caratteristiche.»;
ricordato che è all'esame della Commissione la proposta di regolamento COM(2025) 1023, finalizzata alla semplificazione e alla riduzione degli oneri, della disciplina europea in materia di dispositivi medici e medico-diagnostici in vitro, per una maggiore trasparenza, tracciabilità e rigorosa valutazione clinica dei dispositivi;
considerato, in particolare, che il Registro unico nazionale costituisce un'infrastruttura essenziale per raccogliere dati e informazioni relative alla pratica clinica applicata, monitorare l'utilizzo delle tecnologie innovative e supportare le decisioni di programmazione, acquisto e accesso nel Servizio sanitario nazionale;
valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:
in riferimento all'evoluzione tecnologica dei dispositivi medici impiantabili ad alto contenuto innovativo, che richiede strumenti adeguati a sostegno dell'accesso all'innovazione, assicurando al contempo l'appropriatezza clinica, la sostenibilità economico-finanziaria e la valutazione degli esiti nella pratica clinica reale,anche al fine di assicurare un eguale grado di accesso alle cure sul territorio nazionale, si valuti l'opportunità di istituire un meccanismo strutturale e dedicato di finanziamento per l'acquisto di dispositivi medici innovativi "rivoluzionari" (breakthrough devices), con spesa non computata nel tetto ordinario per i dispositivi medici, in analogia a quanto già previsto per i farmaci innovativi,
e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.