Legislatura 19ª - 2ª e 6ª riunite - Resoconto sommario n. 35 del 11/06/2026

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 384

Le Commissioni 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) riunite, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo;

considerato che:

la delega di cui all'articolo 19-bis della legge 5 marzo 2024, n. 21, prevede di attuare non soltanto una revisione del sistema delle sanzioni amministrative, ma anche un intervento di coordinamento complessivo tra illeciti amministrativi e penali, volto a ridefinire i confini tra i due ambiti alla luce del principio di offensività, al fine di scongiurare le ipotesi di convergenza sullo stesso fatto di due sanzioni di diversa natura, in violazione del divieto di bis in idem. Tuttavia, lo schema di decreto in esame, pur muovendo nella direzione di un riordino organico del sistema sanzionatorio amministrativo previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non interviene in modo coordinato anche sul versante penalistico della disciplina. A tal proposito, si sottolinea che la mancata considerazione della dimensione penalistica determina una non compiuta attuazione della delega, nella parte in cui essa impone un coordinamento tra i diversi livelli sanzionatori, nonché il permanere di ambiti di sovrapposizione tra illecito amministrativo e reato, in particolare nei settori degli abusi di mercato, con il correlato rischio di persistenza di cumuli sanzionatori, con possibili criticità anche alla luce del principio di ne bis in idem, espressamente richiamato dalla delega. Inoltre, si evidenzia che proprio il settore degli abusi di mercato costituisce un ambito nel quale il rapporto tra sanzioni penali e amministrative è stato oggetto di significativa elaborazione giurisprudenziale, anche a livello sovranazionale, rendendo particolarmente avvertita l'esigenza di un intervento sistematico e coordinato;

esprimono parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) alla luce di quanto previsto dalla legge delega e della rilevanza di un intervento coordinato sull'ambito penalistico della disciplina, valuti il Governo l'opportunità di intervenire in maniera organica - anche tramite altro veicolo normativo utile - sulla disciplina dei delitti di cui agli articoli 184 e 185 TUF, dando valorizzazione al principio di ne bis in idem, tramite l'individuazione di specifiche soglie che consentano una puntuale delimitazione tra l'area di rilevanza penale e la sfera del corrispondente illecito amministrativo, nonché sulla disciplina dei rapporti tra procedimento sanzionatorio penale e amministrativo, al fine di addivenire ad una revisione complessiva della disciplina sanzionatoria recata dal TUF;

b) valuti il Governo l'opportunità di estendere l'ambito applicativo del nuovo articolo 194-bis.01 in materia di violazioni di carattere non rilevante, eliminando la previsione di cui al comma secondo e non prevedendo, pertanto, un riferimento ad una sanzione amministrativa pecuniaria minima sopra la quale le violazioni si considerino in ogni caso rilevanti;

c) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 187-sexies per chiarire che l'ingiunzione di pagamento può essere adottata "in alternativa" alla confisca in senso stretto, ossia non come modalità esecutiva di quest'ultima, ma come sanzione accessoria di importo pari al profitto medesimo, da irrogare contestualmente all'applicazione della sanzione principale;

d) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 195-bis in tema di pubblicazione delle sanzioni, prevedendo che la Banca d'Italia e la Consob possano escludere la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio anche quando ciò sia necessario ad assicurare la proporzionalità rispetto a misure considerate di scarsa rilevanza, in linea con quanto previsto dalla normativa eurounitaria;

e) valuti il Governo l'opportunità di coordinare la disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni di disposizioni diverse da quelle previste dal TUF e per la cui applicazione sia richiamato l'articolo 195 del TUF - ivi inclusa quella prevista dal decreto legge 17 marzo 2023, n. 25, dal decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 - con le disposizioni di cui ai nuovi articoli 195.1 e 195.2 del TUF, anche estendendone l'applicazione;

f) valuti il Governo l'opportunità di estendere l'applicabilità delle nuove disposizioni di cui all'articolo 196-quater, TUF, alle sanzioni previste dall'art. 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

g) valuti il Governo l'opportunità di procedere infine alla redazione di un codice normativo dei mercati finanziari, a conclusione dell'importante ciclo riformatore, riorganizzando e sistematizzando tutte e disposizioni del TUF, a beneficio della chiarezza e della semplificazione normativa, ed eliminando le stratificazioni normative susseguitesi, in particolare, per effetto dei recepimenti e delle attuazioni di atti legislativi di fonte europea.