Legislatura 19ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 320 del 10/06/2026
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1891
G/1891/7/6
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali, Atto Senato 1891,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure volte a fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'andamento dei prezzi energetici connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali;
tra i comparti maggiormente esposti all'incremento dei costi energetici, logistici e delle materie prime rientra quello della produzione dei medicinali essenziali e dei farmaci a brevetto scaduto, che negli ultimi anni ha registrato rilevanti aumenti dei costi di produzione riconducibili all'energia, ai principi attivi, ai materiali di confezionamento, ai trasporti e alle criticità delle catene globali di approvvigionamento;
tali incrementi risultano particolarmente gravosi per le imprese produttrici di medicinali equivalenti e biosimilari, operanti in un contesto nel quale i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale sono sostanzialmente rigidi e scarsamente correlati all'andamento dei costi industriali;
premesso altresì che:
l'articolo 1, commi da 376 a 378, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha previsto una revisione del prontuario farmaceutico e dei relativi criteri di rimborsabilità, affidando ad AIFA specifiche attività di aggiornamento e razionalizzazione;
eventuali interventi di ulteriore riduzione dei prezzi di riferimento dei medicinali a brevetto scaduto rischierebbero di compromettere la sostenibilità economica delle produzioni farmaceutiche essenziali, con possibili ripercussioni sulla continuità delle forniture, sull'accesso alle cure e sulla resilienza industriale del settore;
tali misure potrebbero inoltre determinare un aumento della compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini, incidendo negativamente sull'aderenza terapeutica e ampliando le disuguaglianze nell'accesso ai trattamenti, in particolare per i pazienti affetti da patologie croniche;
considerato che:
i medicinali equivalenti e biosimilari rappresentano uno strumento fondamentale per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, avendo già generato rilevanti risparmi di spesa pubblica e consentendo di liberare risorse da destinare all'accesso alle terapie innovative;
la spesa farmaceutica convenzionata presenta da anni un andamento sostanzialmente stabile e i medicinali fuori brevetto costituiscono uno dei principali fattori di contenimento della spesa farmaceutica pubblica;
la legge di bilancio per il 2026 ha riconosciuto l'esigenza di sostenere la sostenibilità produttiva dei medicinali essenziali attraverso interventi di alleggerimento degli oneri a carico delle imprese del settore;
a livello europeo sono in corso iniziative volte a rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti e la resilienza delle filiere produttive dei medicinali essenziali, anche nell'ambito del percorso che ha condotto alla proposta di Critical Medicines Act;
impegna il Governo
a valutare gli effetti economici, industriali e sanitari derivanti dagli interventi di revisione dei prezzi di riferimento dei medicinali a brevetto scaduto, evitando misure suscettibili di compromettere la sostenibilità delle produzioni farmaceutiche essenziali e la continuità delle forniture, al fine di salvaguardare il contributo dei medicinali equivalenti e biosimilari alla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, alla sicurezza degli approvvigionamenti e all'accesso alle cure da parte dei cittadini.
G/1891/8/6
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali, Atto Senato 1891,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure volte a fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'andamento dei prezzi energetici connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali;
anche il settore farmaceutico è interessato da un significativo incremento dei costi di produzione, logistici e di confezionamento, cui si aggiungono gli investimenti richiesti dall'attuazione del nuovo sistema di serializzazione e tracciabilità dei medicinali previsto dalla normativa europea e nazionale, introdotto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10;
il modello adottato dall'ordinamento italiano presenta profili di particolare complessità rispetto a quelli vigenti negli altri Stati membri dell'Unione europea, prevedendo nella fase transitoria la coesistenza del sistema di serializzazione mediante DataMatrix con il tradizionale sistema del bollino farmaceutico e con ulteriori dispositivi di sicurezza e tracciabilità;
la sovrapposizione di differenti sistemi di identificazione e controllo determina rilevanti criticità operative e organizzative lungo l'intera filiera del farmaco, imponendo alle imprese investimenti aggiuntivi in infrastrutture tecnologiche, adeguamenti delle linee produttive, aggiornamento dei sistemi informatici e modifiche dei processi industriali;
particolare rilievo assumono gli oneri derivanti dall'adeguamento del confezionamento secondario dei medicinali, reso necessario dall'introduzione delle nuove codifiche e dei dati variabili previsti dalla normativa nazionale, che richiedono in numerosi casi il ridimensionamento degli astucci, la realizzazione di nuove fustelle cartacee, modifiche agli impianti produttivi, nuove validazioni tecniche e l'aggiornamento degli artwork di confezionamento, con un conseguente aumento dei costi industriali e dei tempi di lavorazione;
in un contesto caratterizzato da una crescente attenzione europea alla sicurezza degli approvvigionamenti dei medicinali essenziali e al rafforzamento della resilienza industriale del settore farmaceutico, appare necessario evitare che l'accumulo di oneri regolatori e produttivi comprometta la sostenibilità economica delle produzioni strategiche per il Servizio sanitario nazionale;
impegna il Governo
a valutare l'adozione di iniziative volte a semplificare gli adempimenti a carico delle imprese della filiera farmaceutica, riducendo gli impatti economici e organizzativi derivanti dall'attuazione del sistema nazionale di serializzazione e tracciabilità dei medicinali, con particolare riferimento agli oneri derivanti dall'adeguamento delle confezioni e delle fustelle cartacee, favorendo la progressiva armonizzazione del sistema nazionale con il quadro europeo, riducendo le duplicazioni procedurali e operative.
G/1891/9/6 (già em. 1.1000/114)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali;
premesso che
il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, disciplina il concordato preventivo biennale per i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale;
l'esperienza applicativa dell'istituto ha evidenziato l'opportunità di introdurre ulteriori misure di semplificazione e di chiarimento, con particolare riferimento agli effetti dell'adesione in assenza dei requisiti previsti, ai benefici premiali riconosciuti in caso di rinnovo, alla correzione degli errori dichiarativi, alla determinazione degli acconti e alle cause di decadenza;
tali interventi appaiono idonei a rafforzare la certezza dei rapporti tributari, a favorire la regolarizzazione spontanea delle violazioni e a rendere maggiormente attrattiva la prosecuzione del concordato;
impegna il Governo
a dare attuazione alle disposizioni di cui al subemendamento 1.1000/114 e ad adottare iniziative normative volte a semplificare e razionalizzare la disciplina del concordato preventivo biennale, anche attraverso modifiche al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n.13, prevedendo, in particolare:
- l'inefficacia dell'adesione effettuata in assenza dei requisiti prescritti ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 del d.lgs. 12 febbraio 2024, n.13;
- il rafforzamento dei benefici premiali in caso di rinnovo, anche mediante l'innalzamento delle soglie di esonero dal visto di conformità e dalla prestazione della garanzia e l'anticipazione dei termini di decadenza dell'attività di accertamento;
- la possibilità di correggere errori od omissioni mediante dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso, con conseguente rideterminazione dei valori concordati;
- la disapplicazione, in caso di rinnovo, delle maggiorazioni degli acconti, determinati con il cd "metodo storico", di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 20 del d.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13;
- una più chiara e proporzionata disciplina delle cause di decadenza, valorizzando la regolarizzazione spontanea della posizione del contribuente.
G/1891/10/6 (già em. 1.0.67)
Lotito, Trevisi, Tubetti, Zedda, Borghesi, Garavaglia, Musolino, Salvitti, Scurria
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali,
premesso che:
l'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, e successive modificazioni, ha consentito ai soggetti che hanno applicato gli ISA nel periodo d'imposta 2023 e che per le annualità 2024 e 2025 hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, di adottare un particolare regime di ravvedimento per le annualità dal 2018 al 2022;
tale strumento ha permesso a imprese e professionisti di sanare annualità pregresse e allo Stato di recuperare oltre un miliardo di euro;
al fine di favorire l'adesione al nuovo biennio del CPB (2026-2027), occorre estendere il ravvedimento speciale a chi sceglierà di aderirvi oppure di rientrarvi,
impegna formalmente il Governo, in modo vincolante e indifferibile:
ad adottare disposizioni volte a consentire ai soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono al concordato preventivo biennale per le annualità 2026 e 2027, nei termini di legge, di usufruire, con riferimento alle annualità dal 2020 al 2024, di uno speciale regime di ravvedimento con il pagamento di un'imposta sostitutiva, parametrata al punteggio ISA.
G/1891/11/6 (già em. 1.1000/115)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali;
premesso che
l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ha introdotto obblighi di collegamento tra gli strumenti di accettazione dei pagamenti elettronici e i registratori telematici, prevedendo specifiche sanzioni in caso di violazione;
la disciplina sanzionatoria vigente in materia di mancata memorizzazione o trasmissione dei dati relativi ai pagamenti elettronici e di mancato collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e i registratori telematici risulta particolarmente gravosa, soprattutto per le micro, piccole e medie imprese e per le attività artigiane e commerciali;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a rendere maggiormente proporzionato il regime sanzionatorio relativo alle violazioni degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici e di collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici, prevedendo una riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie attualmente vigenti e il superamento delle relative sanzioni accessorie di sospensione dell'attività, nel rispetto degli obiettivi di tracciabilità dei pagamenti e di contrasto all'evasione fiscale.
Art. 1
1.0.24 (testo 2) [id. a 1.0.25 (testo 2), 1.0.29 (testo 2)]
Marti, Borghesi, Garavaglia, Zedda
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Credito d'imposta a favore dell'autotrasporto passeggeri con autobus)
1. All' articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, le parole "indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504," sono sostituite dalle seguenti: "indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché alle imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in materia di noleggio autobus con conducente esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI,»"
1.0.25 (testo 2) [id. a 1.0.24 (testo 2), 1.0.29 (testo 2)]
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Credito d'imposta a favore dell'autotrasporto passeggeri con autobus)
1. All' articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, le parole "indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504," sono sostituite dalle seguenti: "indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché alle imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in materia di noleggio autobus con conducente esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI,»"
1.0.29 (testo 2) [id. a 1.0.24 (testo 2), 1.0.25 (testo 2)]
Croatti, Turco, Tajani, Nicita, Patton
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Credito d'imposta a favore dell'autotrasporto passeggeri con autobus)
1. All' articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, le parole "indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504," sono sostituite dalle seguenti: "indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché alle imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in materia di noleggio autobus con conducente esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI,»"
1.0.69 (testo 3)
Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Interventi per la mitigazione degli effetti dell'aumento dei costi dello zolfo e dell'acido solforico)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dello zolfo e dell'acido solforico, impieghi essenziali in numerosi processi industriali e agricoli, determinati dalle recenti turbative geopolitiche del 2026, all'allegato 3, tabella 2.1, "Correttivi calcici e magnesiaci", voce n. 22) "Carbonato di calcio di defecazione", del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla colonna 3 "Modo di preparazione e componenti essenziali", dopo le parole "anidride carbonica", è soppressa la parola "non";
b) alla colonna 7, sono inserite, in fine, le seguenti parole: "Nel caso di utilizzo di fanghi di depurazione si applicano integralmente le disposizioni di cui alla voce 23) "Gesso di defecazione da fanghi", colonna 7.
1.0.76 (testo 2) [id. a 1.0.77 (testo 2), 1.0.78 (testo 2), 1.0.79]
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure per la promozione della filiera del biogas e del biometano)
1. Al fine di valorizzare i residui dei processi di produzione dell'industria agroalimentare per la produzione sostenibile di energia da fonti rinnovabili e il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNIEC, garantendo il pieno utilizzo della capacità produttiva degli impianti di biogas e biometano, nonché per l'utilizzo degli stessi nei processi di digestione anaerobica, i residui dei processi di produzione dell'industria agroalimentare, possono essere ammessi in ingresso agli impianti di biogas e biometano come sottoprodotti se soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152. Possono essere altresì ammesse in ingresso negli impianti di cui al primo periodo le biomasse, solide e liquide, per le quali sia cessata la qualifica di rifiuto ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152, e conformi alla norma tecnica UNI 11922:2026. L'uso agronomico del digestato prodotto dai residui e dalle biomasse di cui ai precedenti periodi deve rispettare le disposizioni di cui al titolo IV del decreto 25 febbraio 2016.»
1.0.77 (testo 2) [id. a 1.0.76 (testo 2), 1.0.78 (testo 2), 1.0.79]
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure per la promozione della filiera del biogas e del biometano)
1. Al fine di valorizzare i residui dei processi di produzione dell'industria agroalimentare per la produzione sostenibile di energia da fonti rinnovabili e il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNIEC, garantendo il pieno utilizzo della capacità produttiva degli impianti di biogas e biometano, nonché per l'utilizzo degli stessi nei processi di digestione anaerobica, i residui dei processi di produzione dell'industria agroalimentare, possono essere ammessi in ingresso agli impianti di biogas e biometano come sottoprodotti se soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152. Possono essere altresì ammesse in ingresso negli impianti di cui al primo periodo le biomasse, solide e liquide, per le quali sia cessata la qualifica di rifiuto ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152, e conformi alla norma tecnica UNI 11922:2026. L'uso agronomico del digestato prodotto dai residui e dalle biomasse di cui ai precedenti periodi deve rispettare le disposizioni di cui al titolo IV del decreto 25 febbraio 2016.»
1.0.78 (testo 2) [id. a 1.0.76 (testo 2), 1.0.77 (testo 2), 1.0.79]
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure per la promozione della filiera del biogas e del biometano)
1. Al fine di valorizzare i residui dei processi di produzione dell'industria agroalimentare per la produzione sostenibile di energia da fonti rinnovabili e il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNIEC, garantendo il pieno utilizzo della capacità produttiva degli impianti di biogas e biometano, nonché per l'utilizzo degli stessi nei processi di digestione anaerobica, i residui dei processi di produzione dell'industria agroalimentare, possono essere ammessi in ingresso agli impianti di biogas e biometano come sottoprodotti se soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152. Possono essere altresì ammesse in ingresso negli impianti di cui al primo periodo le biomasse, solide e liquide, per le quali sia cessata la qualifica di rifiuto ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152, e conformi alla norma tecnica UNI 11922:2026. L'uso agronomico del digestato prodotto dai residui e dalle biomasse di cui ai precedenti periodi deve rispettare le disposizioni di cui al titolo IV del decreto 25 febbraio 2016.»