Legislatura 19ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 317 del 03/06/2026

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 1891

 

Art. 1

1.1000/1

Turco, Croatti

All'emendamento 1.1000, sostituire la lettera a), con la seguente:

          a) all'articolo 1, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

          «4-bis. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, fino al 1 luglio 2026, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, sono rideterminate, al fine di garantire che il prezzo finale dei prodotti energetici non possa essere superiore a quello vigente alla data del 27 febbraio 2026.

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2026 e in 10,4 milioni di euro nell'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.1000/2

Tajani, Boccia, Losacco, Misiani, Irto

All'emendamento 1.1000, lettera a), sostituire i commi da 4-bis a 4-quater con i seguenti:

          «4-bis. In considerazione dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio impiegato come carburante e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dal 7 giugno fino al 31 luglio 2026, al fine di garantire che il prezzo finale dei prodotti energetici non possa essere superiore a quello medio registrato nei mesi di gennaio e febbraio 2026.

          4-ter. Ai maggiori oneri di cui comma 4-bis, pari a 1.200 milioni per l'anno 2026 e a 23 milioni per l'anno 2027, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 1.200 milioni per l'anno 2026 e a 23 milioni per l'anno 2027, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

1.1000/3

Sironi

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), comma 4-bis, dopo le parole: «prodotti energetici» inserire le seguenti: «da fonte fossile».

1.1000/4

Tajani, Boccia, Losacco, Misiani, Irto

All'emendamento 1.1000, lettera a), comma 4-bis, sostituire le parole: "6 giugno 2026" con le seguenti: "31 luglio 2026"

1.1000/5

Damiani, Lotito, Trevisi

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

          «4-ter.1. Ai fini di cui al comma 1, all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49, la parola: "trentesimo" è sostituita dalla seguente: "centoventesimo". Restano fermi gli effetti già prodotti dalle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 11 richiamato, in relazione ai contratti sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

1.1000/6

Patton, Durnwalder

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

          «4-ter.bis. Ai fini di cui al comma 1, articolo 11, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49, la parola: "trentesimo" è sostituita dalla seguente: "centoventesimo". Restano fermi gli effetti già prodotti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 11, comma 2, in relazione ai contratti sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

1.1000/7

Tajani

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), dopo il capoverso "4-ter", aggiungere il seguente:

          "4-ter.1. Ai fini di cui al comma 1, all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49, la parola: "trentesimo" è sostituita dalla seguente: "centoventesimo". Restano fermi gli effetti già prodotti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 11, comma 2, in relazione ai contratti sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

1.1000/8

Croatti, Turco

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente: «4-ter.1. Ai fini di cui al comma 1, articolo 11, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49, la parola: "trentesimo" è sostituita dalla seguente: "centoventesimo". Restano fermi gli effetti già prodotti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 11, comma 2, in relazione ai contratti sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

1.1000/9

Croatti, Turco

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente: «4-ter.1. Il beneficio di cui al presente articolo è cumulabile con l'agevolazione di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.».

1.1000/10

Tajani, Boccia, Losacco, Manca

All'emendamento 1.1000, lettera a), dopo il comma 4-quater aggiungere il seguente: «4-quinquies. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge nella Gazzetta Ufficiale e fino al novantesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, l'aliquota IVA applicata al gas naturale compresso e liquefatto usato per autotrazione è pari a zero. Ai relativi oneri, valutati in 170 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.1000/11

Tajani, Boccia, Losacco

All'emendamento 1.1000, lettera a), dopo il comma 4-quater aggiungere il seguente: «4-quinquies.In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge nella Gazzetta Ufficiale e fino al novantesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento. Ai relativi oneri, valutati in 42 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.1000/12

Centinaio, Garavaglia

All'emendamento 1.1000, lettera a), dopo il comma 4-quater aggiungere il seguente:

          4.quater.1:  Nel caso in cui i fanghi derivanti dal trattamento di acque reflue urbane, prodotti dai soggetti di cui al L l'articolo 2, comma 6, lettera g) del Decreto Ministeriale 7 agosto 2024, n. 294, e pertanto esclusi dalla definizione di "operatore economico", siano conferiti ad un impianto di digestione anaerobica per il tramite di un affidatario del servizio o di altro soggetto da esso incaricato, l'impianto di digestione anaerobica presso il quale viene prodotto il biometano è individuato quale primo operatore economico della filiera. La medesima qualificazione sussiste anche nell'ipotesi in cui il conferimento avvenga con l'intervento di un intermediario senza detenzione."

1.1000/13

Tajani, Boccia, Losacco, Franceschelli

All'emendamento 1.1000, lettera b), al capoverso "Art. 1-bis", premettere il seguente:

«Art. 01-bis

          1. In caso di mancata definizione delle procedure per la cessione degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e di mancata individuazione di nuovi potenziali acquirenti, il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di salvaguardare l'interesse strategico del Paese nel settore siderurgico, di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e la produzione sostenibile dell'acciaio, di realizzare gli interventi di decarbonizzazione degli stabilimenti ex Ilva, nonché degli interventi di ripristino ambientale e di bonifica delle aree, di assicurare la tutela della salute e di attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro delle acciaierie e dell'indotto, è autorizzato ad acquisire, in via temporanea e con oneri a carico del bilancio pubblico, direttamente o tramite una società controllata, i complessi aziendali di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

          2. Entro cinque anni dall'acquisizione di cui al comma 1, il Ministero dell'Economia e delle finanze, provvede alla dismissione, integrale o parziale, della partecipazione pubblica a condizioni di mercato ad uno o più acquirenti privati, previa valutazione del Piano industriale presentato dai potenziali acquirenti che corrisponda all'interesse strategico del Paese e dei territori sede degli stabilimenti, basato su criteri di sostenibilità economica e finanziaria del complesso aziendale, che garantisca la ripresa e il rilancio industriale ed occupazionale, e che assicuri la sostenibilità ambientale della produzione dell'acciaio, la decarbonizzazione degli stabilimenti, la prosecuzione degli interventi di ripristino ambientale, di bonifica delle aree escluse, nonché la tutela della salute e l'attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro.»

1.1000/14

Tajani, Boccia, Losacco, Franceschelli

All'emendamento 1.1000, lettera b), al capoverso "Art. 1-bis", premettere il seguente:

«Art. 01-bis

          1. In relazione alle procedure in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto legge per la cessione degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A., il Ministro delle imprese e del Made in Italy, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, subordina l'acquisizione  da parte di nuovi potenziali acquirenti degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, alla presentazione di un dettagliato Piano Industriale, basato su criteri di sostenibilità economico-finanziaria pluriennale, che garantisca il mantenimento dei livelli occupazionali, e che assicuri la sostenibilità ambientale della produzione dell'acciaio, la realizzazione degli interventi di decarbonizzazione degli stabilimenti ex Ilva, degli interventi di ripristino ambientale, di bonifica delle aree escluse, nonché la tutela della salute e di attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro, e che corrisponda all'interesse strategico del Paese e dei territori sede degli stabilimenti. Ai fini della valutazione del Piano industriale, è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un apposito Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle imprese e del Made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, delle istituzioni territoriali e locali, nonché dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle imprese, ivi comprese quelle dell'indotto. Il Ministro delle imprese e del Made in Italy comunica alle competenti Commissioni parlamentari, con apposito documento, le determinazioni assunte dal Tavolo istituzionale.».

1.1000/15

Tajani, Boccia, Losacco, Franceschelli

All'emendamento 1.1000, lettera b), al capoverso "Art. 1-bis", premettere il seguente:

«Art. 01-bis

(Fondo per la messa in sicurezza degli Altoforni)

          1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato all'attuazione di interventi volti a garantire la prevenzione degli incidenti e la messa in sicurezza degli altoforni presso gli stabilimenti siderurgici di ILVA S.p.A in amministrazione straordinaria, nonché per assicurare l'attuazione dei necessari interventi di risanamento ambientale e tutela della salute. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e di erogazione delle risorse di cui al presente comma.

          2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.1000/16

Tajani, Boccia, Losacco, Franceschelli

All'emendamento 1.1000, lettera b), al capoverso "Art. 1-bis", premettere il seguente:

«Art. 01-bis.

          1. L'articolo 2 del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8, è sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Disposizioni relative al fondo previsto dall'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

          1. All'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 2-ter, inserire i seguenti:

          "2-ter.1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2026, hanno diritto di accesso al fondo di cui al comma 2-bis, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 2-quater, anche i proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA, in favore dei quali sia stata emesso un provvedimento giudiziale definitivo di risarcimento dei danni a carico della società Acciaierie d'Italia S.p.A., attualmente sottoposta ad Amministrazione Straordinaria, con insinuazione del credito allo stato passivo della procedura, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA.

          2-ter.2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2025, qualora l'ammontare degli indennizzi riconosciuti ai sensi dei commi 2-ter e 2-ter.1. risulti inferiore alla disponibilità finanziaria annuale del fondo di cui al comma 2-bis, la dotazione annuale residua del medesimo fondo è destinata, fermo in ogni caso il limite di cui al comma 2-quater, a incrementare l'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter già liquidato, ove il suo importo sia inferiore a quello riconosciuto. L'incremento è attribuito prioritariamente ai soggetti che hanno subìto la decurtazione percentuale più elevata."

          b) al comma 2-quater, le parole: "commi 2-bis e 2-ter" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2-bis, 2-ter e 2-ter.1", e dopo le parole: "comma 2-ter" sono inserite le seguenti: "e 2-ter.1".

          2. Il fondo di cui all'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato di 1,6 milioni di euro per l'anno 2026.

          3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."»

1.1000/17

Tajani, Boccia, Losacco, Franceschelli

All'emendamento 1.1000, lettera b), al capoverso "Art. 1-bis", premettere il seguente:

«Art. 01-bis.

          1. L'articolo 2 del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8, è sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Disposizioni relative al fondo previsto dall'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

          1. All'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 2-ter, inserire i seguenti:

          "2-ter.1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2026, hanno diritto di accesso al fondo di cui al comma 2-bis, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 2-quater, anche i proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA, in favore dei quali sia stata emesso un provvedimento giudiziale definitivo di risarcimento dei danni a carico della società Acciaierie d'Italia S.p.A., attualmente sottoposta ad Amministrazione Straordinaria, con insinuazione del credito allo stato passivo della procedura, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA.

          2-ter.2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2025, qualora l'ammontare degli indennizzi riconosciuti ai sensi dei commi 2-ter e 2-ter.1. risulti inferiore alla disponibilità finanziaria annuale del fondo di cui al comma 2-bis, la dotazione annuale residua del medesimo fondo è destinata, fermo in ogni caso il limite di cui al comma 2-quater, a incrementare l'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter già liquidato, ove il suo importo sia inferiore a quello riconosciuto.

          2-ter.3. Ai fini dell'incremento dell'indennizzo di cui al comma 2-ter.2., i soggetti potenzialmente beneficiari presentano, entro il 31 marzo 2026, una nuova istanza con le medesime modalità previste dal decreto 3 gennaio 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, corredata dell'indicazione dell'ammontare dell'indennizzo spettante e dell'ammontare dell'indennizzo effettivamente riconosciuto e liquidato, nonché indicando eventuali variazioni dei dati utili all'erogazione dell'incremento. L'incremento è attribuito prioritariamente ai soggetti che hanno subìto la decurtazione percentuale più elevata ed è erogato entro il 31 luglio 2026."

          b) al comma 2-quater, le parole: "commi 2-bis e 2-ter" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2-bis, 2-ter e 2-ter.1", e dopo le parole: "comma 2-ter" sono inserite le seguenti: "e 2-ter.1".

          2. Il fondo di cui all'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato di 1,6 milioni di euro per l'anno 2026.

          3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."»

1.1000/18

Tajani, Boccia, Losacco, Franceschelli

All'emendamento 1.1000, lettera b), al capoverso "Art. 1-bis" premettere il seguente:

«Art. 01-bis

(Risorse aggiuntive per gli interventi di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione del SIN di Taranto)

          1. Al fine di sostenere la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 4, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento di interventi urgenti finalizzati alla bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di cui all'articolo 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 4 atte a garantire la tutela della salute e l'innalzamento del livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di erogazione delle risorse ai fini dell'attuazione dei predetti interventi.

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede:

          a) quanto a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          b) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

1.1000/19

Tajani, Boccia, Losacco, Franceschelli

All'emendamento 1.1000, lettera b), al capoverso "Art. 1-bis", premettere il seguente:

«Art. 01-bis

(Ripristino delle somme del Patrimonio destinato per le attività di ripristino ambientale)

          1. Le somme del patrimonio destinato di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto legge 5 gennaio 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono incrementate di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2026, con oneri a carico del bilancio pubblico. Tali somme sono vincolate alle attività di ripristino ambientale.

          2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.1000/20

Turco, Croatti

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), sopprimere l' "Art. 1-bis"

1.1000/21

Turco, Croatti

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), sostituire il capoverso"Art. 1-bis" con il seguente:

«Art. 1-bis

(Acquisizione di ILVA in amministrazione straordinaria e di Adi in amministrazione straordinaria)

          1. Al fine di salvaguardare la continuità dei livelli occupazionali, di assicurare la tempestiva conclusione delle opere di bonifica e di risanamento ambientale e sanitario delle aree industriali interessate dagli impianti siderurgici ex ILVA, garantire la chiusura delle fonti inquinanti e la decarbonizzazione del processo produttivo dell'acciaio attraverso l'utilizzo dell'idrogeno verde nonché di assicurare la ricollocazione dei lavoratori in nuovi insediamenti produttivi, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad acquisire i beni e le attività aziendali di Ilva in Amministrazione Straordinaria e Acciaierie d'Italia in Amministrazione straordinaria, nonché delle altre società appartenenti ai rispettivi gruppi, attraverso la costituzione di una nuova società interamente controllata ovvero controllata da una società pubblica o a prevalente partecipazione pubblica, anche indiretta.

          2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, verificato il compimento degli interventi di risanamento ambientale e sanitario e la conclusione del processo di decarbonizzazione delle attività produttive degli impianti, valuta l'eventuale immissione, integrale o parziale, delle quote azionarie della nuova società a condizioni di mercato.»

1.1000/22

Turco, Croatti

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), sostituire il capoverso"Art. 1-bis" con il seguente:

«Art. 1-bis

(Accordo di programma)

          1. Al fine di procedere con urgenza agli indifferibili interventi di risanamento ambientale e sanitario delle aree industriali ex ILVA, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la stipula di un accordo di programma tra il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica finalizzato:

          a) alla programmazione, con la partecipazione degli enti locali, delle organizzazioni sindacali, nonché dei comitati dei cittadini maggiormente rappresentativi, della definitiva chiusura delle fonti inquinanti entro il 31 dicembre 2026 e della messa in sicurezza degli impianti;

          b) all'organizzazione di piani per la riconversione industriale delle attività industriali e la salvaguardia dei livelli occupazionali;

          c) alla tempestiva conclusione degli interventi di bonifica, ripristinando a tale scopo la dotazione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1;

          d) a realizzare 3 forni elettrici alimentati con idrogeno verde da installare presso gli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A in a.s.;

          e) a prevedere programmi per la formazione finalizzati al reimpiego dei lavoratori in esubero di Acciaierie d'Italia in a.s. e di Ilva s.p.a in a.s. all'interno dell'arsenale militare per il rilancio della cantieristica militare e civile;

          f) a prevedere incentivi all'esodo in favore dei lavoratori degli impianti ex ILVA, per un importo non inferiore a 150 mila euro per ciascun lavoratore;

          g) a istituire una zona franca prevedendo esenzioni dedicate per le imposte sui redditi, per l'imposta regionale sulle attività produttive e l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro;

          h) all'istituzione di un Museo industriale della produzione dell'acciaio per il recupero, a fini culturali e turistici degli impianti ex ILVA in disuso;

          i) all'istituzione di un Fondo sviluppo per finanziare nuovi investimenti nel settore green, digitale cantieristica e dell'Università del mare;

          l) alla riconversione economica, sociale e culturale del territorio.»

1.1000/23

Tajani, Boccia, Losacco, Franceschelli

All'emendamento 1.1000, lettera b), capoverso "Art. 1-bis", al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ed altresì per sostenere, nel limite massimo del 3% della somma residuata, la realizzazione di un Centro Unico Bonifiche capace di raccogliere, elaborare, analizzare dati provenienti da diverse fonti in tempo reale, o quasi reale, con l'obiettivo di fornire una comprensione approfondita dell'ambiente tarantino a tutela degli ecosistemi, della salute dei cittadini e perciò capace di supportare processi decisionali rapidi ed efficaci, in particolare nel settore delle bonifiche».»

1.1000/24

Tajani, Boccia, Losacco, Franceschelli

All'emendamento 1.1000, lettera b), capoverso "Art. 1-bis", al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 1 del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8, dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:

           « 1-ter. Per le finalità di cui al presente articolo, sono stanziati, altresì, ulteriori 350 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare per una quota pari a:

          a) 200 milioni di euro, ad interventi finalizzati al raggiungimento di obiettivi ambientali misurabili;

          b) 100 milioni di euro, agli interventi di messa in sicurezza degli impianti;

          c) 50 milioni di euro, al pagamento delle fatture dei fornitori e dei sub-fornitori degli impianti siderurgici di cui al presente comma emesse da almeno trenta giorni.

          d) 50 milioni di euro, agli interventi per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente.

          1-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-ter, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.1000/25

Tajani, Boccia, Losacco, Franceschelli

All'emendamento 1.1000, lettera b), capoverso "Art. 1-bis", comma 1, dopo le parole: "al fine di" inserire le seguenti: "garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e"

1.1000/26

Tajani, Boccia, Losacco, Franceschelli

All'emendamento 1.1000, lettera b), capoverso "Art. 1-bis", comma 1, dopo le parole: "al fine di" inserire le seguenti: «garantire la manutenzione degli impianti che necessitano di interventi di messa e in sicurezza»

1.1000/27

Tajani, Boccia, Losacco, Franceschelli

All'emendamento 1.1000, lettera b), capoverso "Art. 1-bis", comma 1, dopo le parole: "al fine di" inserire le seguenti: «garantire gli interventi necessari alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute dei lavoratori impiegati negli impianti siderurgici e dei cittadini e»

1.1000/28

Turco, Croatti

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), al capoverso "Art. 1-bis", comma 1, capoverso"3-bis", sostituire le parole: "di preservare la funzionalità" con le seguenti: "di conclusione delle opere di bonifica e di ripristino ambientale"

1.1000/29

Magni, De Cristofaro, Cucchi

All'emendamento 1.1000 del Governo, lettera b),  capoverso "Art. 1-bis", comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al cpv. 3-bis:

          1) al primo periodo, dopo le parole "su richiesta", inserire le seguenti:

          "corredata da una relazione tecnica dettagliata";

          2) dopo il primo periodo, inserire i seguenti:

          "La richiesta deve obbligatoriamente indicare il perimetro di spesa, ovvero l'attività, i progetti e i capitoli finanziari specifici, la quantificazione puntuale delle risorse, con chiaro riferimento agli stati di avanzamento lavori (SAL), nonché il cronoprogramma dettagliato, con fasi e date di completamento previste.

          La richiesta viene trasmessa congiuntamente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, i quali rilasciano un parere vincolante entro 30 giorni, valutando conformità ai SAL, coerenza ambientale e congruità dei costi.

          Il finanziamento è erogato esclusivamente a fronte di SAL certificati e convalidati dall'Organo Commissariale, previa verifica interna e apposizione di un visto di regolarità contabile.

          Entro 60 giorni dalla data di trasferimento delle risorse, ADI è tenuta a presentare una rendicontazione comprensiva di:

          1) documentazione amministrativa e contabile;

          2) autocertificazione del rispetto del cronoprogramma;

          3) relazione tecnico-ambientale con evidenza delle emissioni, consumi e attività di bonifica svolte.

          La rendicontazione è esaminata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica entro 45 giorni.

          In caso di esito negativo delle verifiche, il finanziamento è revocato, con l'obbligo di restituzione delle somme erogate.

          Tutti gli atti devono essere pubblicati entro 15 giorni sui siti istituzionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica."

1.1000/30

Magni, De Cristofaro, Cucchi

All'emendamento 1.1000 del Governo, lett. b), capoverso Art. 1-bis, comma 1, cpv. 3-bis, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole:

          ", destinati improrogabilmente ad interventi che contemperino la salvaguardia degli impianti, l'occupazione, la salute, la sicurezza e l'ambiente."

1.1000/31

Turco, Croatti

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), al capoverso"Art. 1-bis", comma 1, dopo il capoverso "3-bis" inserire il seguente: «3-ter. Al fine di supportare i processi decisionali nel settore delle bonifiche e di fornire adeguato sostegno alla tutela degli ecosistemi e della salute dei cittadini, una quota fino al 3 per cento delle somme di cui al comma 1 è destinata alla realizzazione, al funzionamento e all'equipaggiamento tecnico di un Centro Unico Bonifiche finalizzato alla raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito il Centro Unico Bonifiche di cui al precedente periodo. Il predetto Centro opera sotto il coordinamento del Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto in collaborazione con ARPA Puglia.»

1.1000/32

Tajani, Boccia, Losacco, Franceschelli

All'emendamento 1.1000, lettera b), capoverso "Art. 1-bis", comma 1, dopo il capoverso "3-bis" aggiungere il seguente: "3-ter. 1. I Commissari straordinari di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 17 aprile 2024, al fine di garantire più elevati livelli di sicurezza all'interno degli impianti siderurgici di cui al comma 3-bis, provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'aggiornamento del Piano di emergenza interna di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.»

1.1000/33

Tajani, Boccia, Losacco, Franceschelli

All'emendamento 1.1000, lettera b), capoverso "Art. 1-bis", comma 1, dopo il capoverso "3-bis" aggiungere il seguente: « 3-ter. Ai fini della trasparenza sull'utilizzo delle somme di cui al comma 3-bis, i soggetti beneficiari redigono con cadenza mensile un'apposita relazione, da trasmettere al Governo e alle competenti commissioni parlamentari, nella quale sono evidenziati lo stato di avanzamento degli interventi adottati per garantire la continuità operativa degli impianti nonché le misure adottate per la messa in sicurezza degli impianti, per il mantenimento dei livelli occupazionali, per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente, che consentano una valutazione dell'efficacia degli interventi adottati.» 

1.1000/34

Orsomarso, Zedda

All'emendamento 1.1000, lett. b), Art. 1-bis, al comma 1, dopo il capoverso "comma 3-bis.", aggiungere il seguente:

          «3-ter. Nella valutazione delle condotte poste in essere in esecuzione di quanto previsto dal comma 3-bis è esclusa la gravità della colpa di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, se il fatto dannoso trae origine dall'emanazione di atti previsti e autorizzati dal predetto comma 3 bis, o che ne costituiscano il presupposto o la conseguenza logico giuridica.»

1.1000/35

Tajani, Boccia, Losacco, Franceschelli

All'emendamento 1.1000, lettera b), capoverso "Art. 1-bis", dopo il comma 1 inserire i seguenti:

          «1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

          1-bis. Ai lavoratori dipendenti della società ex ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e della società Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, che sono stati esposti all'amianto per un periodo superiore a 10 anni, si applica, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, la maggiorazione contributiva di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

          1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.1000/36

Tajani, Boccia, Losacco, Franceschelli

All'emendamento 1.1000, lettera b), capoverso "Art. 1-bis", dopo il comma 1 inserire i seguenti:

          «1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

          «1-bis. Al fine di finanziare la concessione di incentivi all'esodo in favore dei dipendenti percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale della società ex ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e della società Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, di importo non inferiore a 150.000 euro a lavoratore, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026.

          1-ter. I criteri e le modalità attuative dell'incentivo all'esodo di cui al comma 1-bis, sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

          1-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.1000/37

Magni, De Cristofaro, Cucchi

All'emendamento 1.1000 del Governo, lett. b),  capoverso Art. 1-bis, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

          "1-bis. Per accedere al finanziamento di cui al comma 1, la società è tenuta a presentare al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e al Ministro delle imprese e del Made in Italy una rendicontazione periodica, con cadenza bimestrale, sull'uso delle risorse, comprensiva di:

          a)         cronoprogramma dettagliato degli interventi;

          b)         verifica dello stato di avanzamento lavori;

          c)         risultati intermedi.

          1-ter. È previsto il congelamento immediato del finanziamento, con obbligo di restituzione, qualora si accerti che almeno una delle condizioni ambientali seguenti non sia rispettata:

          a)         avanzamento delle bonifiche secondo le prescrizioni AIA e programmazioni ministeriali;

          b)         riduzione misurabile delle emissioni in atmosfera nei limiti stabiliti dall'AIA;

          c)         verifica semestrale dell'impatto sanitario, con successivo riesame AIA.

          1-quater. Ogni sei mesi, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, il Ministero delle imprese e del Made in Italy e la Regione Puglia redigono un Rapporto congiunto sullo stato ambientale, sociale ed economico associato al finanziamento, che viene trasmesso alle Camere e pubblicato sui siti istituzionali."

1.1000/38

Turco, Croatti

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), al capoverso "Art. 1-bis", dopo il comma 1, inserire i seguenti:

          «1-bis. Al decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, gli articoli 7 e 8 sono abrogati.

          1-ter. Al decreto legge 13 giungo 2023, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, articolo 9-bis, il comma 5 è abrogato.»

1.1000/39

Tajani, Boccia, Losacco, Franceschelli

All'emendamento 1.1000, lettera b), capoverso "Art. 1-bis", dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: «1-bis.1. Per l'anno 2026, entro il limite di spesa di 20 milioni di euro, per tale anno, è autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori impiegati presso gli stabilimenti Ex Ilva, per una durata coerente con quanto previsto dal programma aziendale di cessazione di attività, in ogni caso in cui sussistano concrete prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Al fine del monitoraggio della relativa spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni al fine del rispetto dei limiti di spesa di cui al primo periodo.»

1.1000/40

Tajani, Boccia, Losacco, Franceschelli

All'emendamento 1.1000, lettera b), al capoverso "Art. 1-bis", dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis.  Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo, con una dotazione di 21 milioni di euro per l'anno 2026, destinato al risarcimento in favore del Comune di Taranto dei danni patrimoniali e non patrimoniali, materiali e immateriali, causati dall'inquinamento dello stabilimento siderurgico ex-Ilva, e riconosciuti con sentenza definitiva. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.1000/41

Turco, Croatti

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), al capoverso "Art. 1-bis", dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. Per procedere all'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, ovvero trasferirle, i commissari straordinari di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy del 17 aprile 2024, presentano al Ministro delle imprese e del Made in Italy, entro il 1° luglio 2026, che lo trasmette alle Camere entro 10 giorni, una relazione contenente la rendicontazione dettagliata sull'utilizzo:

          a) del finanziamento soci di 680 milioni di euro disposto da Invitalia ad AdI nel corso dell'anno 2023;

          b) del finanziamento ponte disposto a favore di ADI nel 2024 per 320 milioni di euro;

          c) dei finanziamenti a titolo oneroso concessi nel corso del 2025 per circa 600 milioni di euro;

          d) delle risorse del patrimonio destinato al ripristino ambientale, pari a 400 milioni di euro, destinate alla continuità produttiva.»

1.1000/42

Turco, Croatti

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), al capoverso "Art. 1-bis", dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, le parole: "i gestori degli impianti strategici di cui al primo periodo predispongono" sono sostituite dalle seguenti: "l'istituto superiore di sanità (ISS), di concerto con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le aziende sanitarie locali predispongono".»

1.1000/43

Turco, Croatti

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), al capoverso "Art. 1-bis", dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. All'articolo 1-ter del decreto legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. In caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione che comportino un pericolo immediato, grave e rilevante per l'integrità dell'ambiente e della salute umana, il gestore dell'impianto adotta immediatamente le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. Fino al ripristino della conformità l'esercizio degli impianti è sospeso."».

1.1000/44

Turco, Croatti

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), al capoverso "Art. 1-bis", dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. Il completamento dei programmi di cessione dei complessi aziendali è subordinato al mantenimento dei livelli occupazionali.»

1.1000/45

Tajani, Boccia, Losacco, Franceschelli

All'emendamento 1.1000, lettera b), capoverso "Art. 1-bis", dopo il comma 1 inserire il seguente:

          «1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Ai fini del riconoscimento delle misure di protezione sociale INPS a favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali, sono da considerare utili tutti i tavoli di crisi, sia attivi che in fase di monitoraggio, gestiti dalla struttura per le crisi di impresa che opera ai sensi dell'articolo 1 comma 852, legge 27 dicembre 2006, n. 296."

1.1000/46

Tajani, Boccia, Losacco, Franceschelli

All'emendamento 1.1000, lettera b), capoverso "Art. 1-bis", dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. La cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e di imprese dichiarate di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è consentita, previa verifica da parte dell'amministrazione competente, dell'effettiva capacità industriale dell'acquirente nel rispettivo settore, al fine di accertare la sua capacità di gestire e rilanciare l'impresa in modo sostenibile.»

1.1000/47

Tajani, Boccia, Losacco, Franceschelli

All'emendamento 1.1000, lettera b), dopo il capoverso "Art. 1-bis", inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Fondo per il sostegno delle imprese di autotrasporto che operano per garantire la continuità produttiva degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.)

          1. Per il sostegno immediato delle piccole e medie imprese di autotrasporto, ivi comprese quelle che operano in regime di sub-vezione, che operano per garantire la funzionalità e la continuità produttiva degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato alla copertura, entro il limite massimo della dotazione del Fondo, degli oneri previdenziali e fiscali delle predette imprese di autotrasporto per il periodo di amministrazione straordinaria.

          2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i criteri e le modalità per l'accesso, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, ai benefici del Fondo da parte delle imprese di autotrasporto di cui al comma 1.

          3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.1000/48

Tajani, Boccia, Losacco, Franceschelli

All'emendamento 1.1000, lettera b), dopo il capoverso "Art. 1-bis", inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Stanziamento di risorse per la diversificazione industriale nei territori sede degli impianti dell'ex ILVA S.p.A.)

          1. Una quota pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinata alla realizzazione di un Piano di investimenti per la diversificazione industriale nei territori sede degli impianti dell'ex Ilva e la concessione di incentivi, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, per favorire l'insediamento di attività industriali ambientalmente sostenibili.

          2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del made in Italy istituisce un apposito Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle imprese e del Made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, e delle istituzioni territoriali e locali, nonché dei rappresentanti delle imprese e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative  imprese, finalizzato ad assicurare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,  il coordinamento e l'azione amministrativa necessaria a semplificare le procedure e a garantire ad uno o più investitori che contribuiscono alla diversificazione industriale e all'insediamento di nuove attività industriali ambientalmente sostenibili nei territori di cui al comma 1.

          3. Ai soggetti imprenditoriali che, in attuazione del Piano di cui al comma 2, si insediano nelle aree territoriali di cui al comma 1, è riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute per l'insediamento delle nuove attività industriali, nei limiti di spesa di cui al comma 1.

          4. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito di cui al comma 2, nel rispetto dei limiti di spesa annuale di cui al comma 1. »

1.1000/49

Turco, Croatti

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo il capoverso "Art. 1-bis", inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Disposizioni urgenti per la riqualificazione professionale dei lavoratori degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.a.)

          1. Al fine di sostenere programmi per la formazione e la riqualificazione professionale dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi Acciaierie d'Italia spa in Amministrazione straordinaria, per i quali sia prorogato il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e 15 milioni di euro per l'anno 2027  finalizzato alla realizzazione di corsi di formazione nel settore delle bonifiche e nell'utilizzo di nuove tecnologie.

          2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.

          3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026 e 15 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

1.1000/50

Tajani, Boccia, Losacco, Franceschelli

All'emendamento 1.1000, lettera b), dopo il capoverso "Art. 1-bis", inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Garanzia SACE per l'accesso al credito delle imprese fornitrici di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria)

          1. La società SACE S.p.A. può concedere le garanzie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, alle condizioni, secondo le procedure e nei termini ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese fornitrici di beni e servizi, ivi comprese quelle in subappalto, che operano per garantire la continuità produttiva degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che a tal fine abbiano fatturato e maturato crediti non riscossi da più di trenta giorni.»

1.1000/51

Turco, Croatti

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo il capoverso "Art. 1-bis", inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della Società ILVA S.p.A in A.S.)

          1. Al fine di fronteggiare e superare le gravi situazioni di criticità ambientale gravanti sul territorio di Taranto e promuovere interventi di riqualificazione produttiva e diversificazione industriale, mediante la progressiva decarbonizzazione del processo produttivo dell'acciaio, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica è istituito un Fondo, denominato "Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della Società ILVA S.p.A. in a.s.", con una dotazione finanziaria pari a 1,2 miliardi di euro per l'anno 2026, finalizzato alla realizzazione di forni elettrici alimentati con idrogeno verde da installare presso gli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A in a.s. siti a Taranto.

          2. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero del made in Italy e dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del Fondo. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,2 miliardi per l'anno 2026 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

1.1000/52

Turco, Croatti

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo il capoverso "Art. 1-bis", inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Fondo per la tutela dei lavoratori delle imprese dell'indotto ILVA)

          1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale dei territori presso i quali sono insediati gli impianti ex ILVA, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un Fondo, denominato "Fondo a tutela dei lavoratori dell'indotto ILVA", con una dotazione finanziaria pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026.

          2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ad assicurare un trattamento di integrazione salariale, per un periodo massimo di 12 mesi nel corso del 2026, per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. e che non rientrino nell'ambito di applicazione della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ovvero abbiano esaurito i limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

          3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero del Made in Italy, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, con particolare riferimento alla individuazione delle aziende interessate, del numero di lavoratori coinvolti nonché delle modalità e delle tempistiche di erogazione dei trattamenti di integrazione salariale.

          4. Agli oneri del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

1.1000/53

Tajani, Boccia, Losacco, Franceschelli

All'emendamento 1.1000, lettera b), dopo il capoverso "Art. 1-bis", inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Misure per il sostegno e l'accesso alla liquidità delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi per la funzionalità e la continuità produttiva degli stabilimenti ex ILVA)

          1. Alle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi per la funzionalità e la continuità produttiva degli stabilimenti ex ILVA e che a causa dei mancati pagamenti delle fatture emesse da oltre trenta giorni incontrano difficoltà di accesso al credito, è concessa a titolo gratuito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria in atto riguardanti ILVA Spa e ADI Spa, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell'impresa committente, fino alla misura dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta e del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.

          2. Per l'accesso alla garanzia del Fondo, le imprese di cui al comma 1 devono aver emesso fatture da oltre trenta giorni non riscosse dal committente di cui al medesimo comma 1, precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia.

          3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede, in prima istanza, a valere sulle risorse, libere da impegni alla data di entrata in vigore del presente decreto, assegnate alla riserva del Fondo di garanzia istituita ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2017. Eventuali maggiori oneri che dovessero eccedere l'ammontare delle predette risorse sono posti a carico della dotazione del Fondo di garanzia a legislazione vigente, nel limite delle risorse libere da impegni e fino all'importo massimo di 30 milioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

          4. Sulle operazioni finanziarie di cui all'articolo 1 può essere altresì richiesta dalle la concessione di un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle medesime operazioni. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi maggiori oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.1000/54

Tajani, Boccia, Losacco, Franceschelli

All'emendamento 1.1000, lettera b), dopo il capoverso "Art. 1-bis", inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto)

          1. La dotazione del Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della società ILVA in amministrazione straordinaria, di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2026.

          2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti, il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA Spa in amministrazione straordinaria.

          3. Il decreto per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1, relative all'anno 2026, è adottato dal Ministero delle imprese e del made in Italy entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

          4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.1000/55

Turco, Croatti

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo il capoverso "Art. 1-bis", inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Incentivi all'esodo lavoratori degli stabilimenti ex ILVA)

          1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 150 milioni di euro per l'anno 2027, destinato a finanziare la concessione di incentivi all'esodo, di importo non inferiore a 150.000 euro a lavoratore, nei confronti dei dipendenti percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale della società ex Ilva s.p.a. in a.s. e della società Acciaierie d'Italia in a.s.,

          2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo. Le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, sono stabilite in sede di contrattazione integrativa.

          3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 150 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.1000/56

Turco, Croatti

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo il capoverso "Art. 1-bis", inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Disposizioni in materia di maggiorazioni contributive per il personale siderurgico esposto all'amianto)

          1. I lavoratori dipendenti degli impianti ex ILVA che sono stati esposti all'amianto per oltre dieci anni hanno diritto alle maggiorazioni contributive con un coefficiente pari all'1,5 del periodo di esposizione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.1000/57

Tajani, Boccia, Losacco, Franceschelli

All'emendamento 1.1000, lettera b), dopo il capoverso "Art. 1-bis", inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Finanziamento dei processi di transizione di grandi imprese in crisi)

          1. Nel Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è istituita un'apposita sezione denominata "Fondo speciale transizioni industriali", con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, destinata a finanziare i processi di transizione di grandi imprese in crisi e del loro indotto o filiera.

          2. Con decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al "Fondo speciale transizioni industriali".»

1.1000/58

Turco, Croatti

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo il capoverso "Art. 1-bis", inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Disposizioni per il sostegno delle PMI dell'indotto di grandi imprese in crisi)

          1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale delle imprese dell'indotto delle grandi imprese in crisi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy, un Fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

          2. Le risorse del Fondo sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con grandi imprese in crisi.

          3. Il Fondo prevede l'erogazione di un contributo, da concedere nell'ambito del regime de minimis, finalizzato a ristorare le eventuali perdite sui crediti commerciali maturati nei confronti delle grandi imprese in crisi e a ridurre il costo degli interessi da corrispondere in caso di accensione di nuovi mutui.

          4. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle imprese e del Made in Italy definisce le modalità di attuazione del Fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile.

          5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.1000/59

Turco, Croatti

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo il capoverso "Art. 1-bis", inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Disposizioni urgenti per garantire la continuità territoriale della Regione Puglia)

          1. Al fine di conseguire l'obiettivo della continuità territoriale per la Regione Puglia, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dispone con proprio decreto:

          a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra l'aeroporto di Grottaglie e i principali scali aeroportuali nazionali e europei;

          b) qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, indice con gara di appalto europea e d'intesa con i presidenti delle regioni interessate l'assegnazione delle rotte tra l'aeroporto di Grottaglie e i principali scali aeroportuali nazionali e europei.

          2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i presidenti delle regioni interessate, su delega del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, indicono una conferenza dei servizi.

          3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell'onere di servizio pubblico indicando:

          a) le tipologie e i livelli tariffari;

          b) i soggetti che usufruiscono di agevolazioni;

          c) il numero dei voli;

          d) gli orari dei voli;

          e) le tipologie di aeromobili;

          f) la capacità dell'offerta.

          4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma i, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, provvede all'affidamento mediante gara di appalto, secondo la procedura di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008. Il rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati non può comunque superare l'importo di 4,6 milioni di euro annui per i 36 mesi di durata degli oneri, prorogabili fino ad ulteriori 24 mesi nei limiti dei 13,8 milioni di euro assegnati.

          5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla Commissione europea la decisione di imporre oneri di servizio pubblico.

          6. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico assunti dal vettore o dai vettori si provvede nel limite di 13,8 milioni di euro ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/60

Turco, Croatti

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo il capoverso "Art. 1-bis", inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Disposizioni urgenti per la realizzazione di realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari nella città di Taranto)

          1. Al fine di garantire il diritto allo studio e l'accessibilità all'istruzione superiore, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare alla realizzazione di una nuova struttura per l'alloggio degli studenti universitari nella città di Taranto.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.1000/61

Turco, Croatti

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo il capoverso "Art. 1-bis", inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei XX giochi del Mediterraneo)

          1. Al fine di favorire l'accessibilità e l'interconnessione con l'aeroporto di Grottaglie e di migliorare l'infrastrutturazione stradale per lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città di Taranto nel 2026, sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2026, in favore della regione Puglia per il completamento degli interventi di collegamento della strada statale n. 7 con il medesimo aeroporto, mediante l'adeguamento della strada provinciale 83 sino all'area industriale di Grottaglie e con innesto sulla Strada Provinciale per San Giorgio Jonico.

          2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono stabilite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo ed è indicato il relativo cronoprogramma procedurale e finanziario.

          3.Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/62

Trevisi, Lotito

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), capoverso"Art. 1-ter", apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, alla lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

          "01) dopo la parola "gasolio" sono aggiunte le parole "e gas naturale liquefatto anche nella sua formulazione biologica";

          b) al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

          "a-bis) all'articolo 3, comma 6, dopo la parola "gasolio" sono aggiunte le parole "e gas naturale liquefatto anche nella sua formulazione biologica";

          c) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

          «2-bis. All'articolo 6, comma 3, lettera d) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n° 286, la parola "gasolio" è sostituita dalla parola "carburante"."

1.1000/63

Marti, Borghesi, Garavaglia

All'emendamento 1.1000, al capoverso "Articolo 1-ter" sono apportate le seguenti modifiche:

          a) la rubrica è sostituita con la seguente: "(Credito d'imposta in favore dell'autotrasporto di merci e passeggeri e dell'agricoltura)";

          b) al comma 1, lettera a), punto 1), dopo le parole "al primo periodo", sono aggiunte le seguenti parole: ": dopo le parole «lettera a)» sono aggiunte le seguenti parole: «e lettera b)»; dopo le parole «di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504», sono aggiunte le seguenti parole: «nonché alle imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in materia di noleggio autobus con conducente esercitata con veicoli di classe ambientale euro V e VI,»;";

          c) al comma 1, lettera a) punto 2), le parole "300 milioni di euro per l'anno 2026" sono sostituite con le seguenti parole: "380 milioni di euro per l'anno 2026, di cui 300 milioni di euro destinati alle imprese esercenti attività di trasporto merci e 80 milioni di euro alle imprese esercenti attività di trasporto di passeggeri con autobus di cui al periodo precedente,".

          d) il comma 8, è sostituito dal seguente: "8. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, pari a 380 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

          a) quanto a 300 milioni di euro ai sensi dell'articolo 1-septies;

          b) quanto a 80 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.1000/64

Damiani, Lotito, Trevisi

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), al capoverso "Articolo 1-ter" sono apportate le seguenti modifiche:

          a) la rubrica è sostituita con la seguente: "Credito d'imposta in favore dell'autotrasporto di merci e passeggeri e dell'agricoltura";

          b) al comma 1, lettera a), punto 1), dopo le parole "al primo periodo", sono aggiunte le seguenti parole: ": dopo le parole «lettera a)» sono aggiunte le seguenti parole: «e lettera b)»; dopo le parole «di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504», sono aggiunte le seguenti parole: «nonché alle imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in materia di noleggio autobus con conducente esercitata con veicoli di classe ambientale euro V e VI,»;";

          c) al comma 1, lettera a) punto 2), le parole "300 milioni di euro per l'anno 2026" sono sostituite con le seguenti parole: "380 milioni di euro per 'anno 2026, di cui 300 milioni di euro destinati alle imprese esercenti attività di trasporto merci e 80 milioni di euro alle imprese esercenti attività di trasporto di passeggeri con autobus di cui al periodo precedente,";

     Conseguentemente, al capoverso "Art. 1-septies", al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) all'alinea, le parole: "480 milioni", sono sostituite con le seguenti: "560 milioni";

          b) alla lettera c), le parole: "251 milioni", sono sostituite con le seguenti: "331 milioni"

1.1000/65

Damiani, Lotito, Trevisi

All'emendamento 1.1000, capoverso "Articolo 1-ter" sono apportate le seguenti modifiche:

          a) la rubrica è sostituita con la seguente: "Credito d'imposta in favore dell'autotrasporto di merci e passeggeri e dell'agricoltura";

          b) al comma 1, lettera a), punto 1), dopo le parole "al primo periodo", sono aggiunte  le seguenti parole: ": dopo le parole «lettera a)» sono aggiunte le seguenti parole: «e lettera b)»; dopo le parole «di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504», sono aggiunte le seguenti parole: «nonché alle imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in materia di noleggio autobus con conducente esercitata con veicoli di classe ambientale euro V e VI,»;".

1.1000/66

Tajani, Boccia, Losacco, Irto, Basso, Fina

All'emendamento 1.1000, lettera b), capoverso "Art. 1-ter", comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), numero 1), sostituire la parola: "giugno" con la seguente: "luglio";

          b) dopo la lettera a) aggiungere la seguente: "a-bis) all'articolo 3, comma 6, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio»

1.1000/67

Croatti, Turco

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), «Art. 1-ter», apportare le seguenti modifiche:

                      a) al comma 1, lettera a), n. 1), sostituire le parole: «a giugno» con le seguenti: «a luglio»;

                      b) al comma 2, sostituire le parole: «a maggio» con le seguenti: «a luglio».

1.1000/68

Tajani, Boccia, Losacco

All'emendamento 1.1000, lettera b), capoverso "Art. 1-ter", comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

          a) al numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «e dopo le parole: "attività di trasporto" sono inserite le seguenti: "persone mediante noleggio di autobus, ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e quelle»;

          b) al numero 2), sostituire le parole: "300 milioni" con le seguenti: "320 milioni"

     Conseguentemente, alla medesima lettera b), capoverso "Art. 1-septies", comma 1, lettera g), sostituire le parole "8,1 milioni" con le seguenti: "28,1 milioni"

1.1000/69

Tajani, Boccia, Losacco

All'emendamento 1.1000, lettera b), capoverso "Art. 1-ter", comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

          a) al numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «e dopo le parole: "attività di trasporto" sono inserite le seguenti: "persone mediante noleggio di autobus, ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI, e quelle»;

          b) al numero 2), sostituire le parole: "300 milioni" con le seguenti: "320 milioni"

     Conseguentemente, alla medesima lettera b), capoverso "Art. 1-septies", comma 1, lettera g), sostituire le parole "8,1 milioni" con le seguenti: "28,1 milioni"

1.1000/70

Franceschelli, Tajani

All'emendamento 1.1000, lettera b), capoverso "Art. 1-ter", comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

          "a-bis) all'articolo 4:

          1) al comma 1, le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni", le parole: "fino al 20 per cento" sono sostituite dalle parole: "pari al 20 per cento" e le parole: "effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026" sono sostituite dalle parole: "nell'anno 2026";

          2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Al fine di sostenere il settore della pesca e dell'acquacoltura, in conseguenza dell'aumento dei costi dei carburanti e dell'energia e della riduzione degli introiti degli imprenditori del settore, la dotazione finanziaria  del  Programma  nazionale  triennale della  pesca  e dell'acquacoltura,  di  cui  all'articolo  2,  comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2026.";

          3) al comma 5, le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "55 milioni"

     Conseguentemente, alla medesima lettera b), capoverso "Art. 1-septies", comma 1, lettera h), sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "145 milioni"

1.1000/71

Tajani, Boccia, Losacco, Irto, Basso, Fina

All'emendamento 1.1000, lettera b), capoverso "Art. 1-ter", comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: "a-bis) all'articolo 4:

          1) al comma 1, le parole: «10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro» e le parole: «un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: « un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio»;

          b) al comma 5, le parole: «10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro»;

     Conseguentemente, alla medesima lettera b), capoverso "Art. 1-septies", comma 1, lettera g), sostituire le parole "8,1 milioni" con le seguenti: "18,1 milioni"

1.1000/72

Tajani, Boccia, Losacco

All'emendamento 1.1000, lettera b), capoverso "Art. 1-ter", dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il credito di imposta di cui al presente comma è utilizzabile, su scelta del richiedente, in tre rate annuali."».

1.1000/73

Tajani, Irto, Boccia, Losacco, Basso, Fina

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), capoverso Art. 1-ter, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. In considerazione del perdurare dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, nei confronti delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano regolarmente iscritte all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori e al REN, nonché dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, iscritti alla gestione separata artigiani operanti nel settore del trasporto merci su strada, sono sospesi fino al 30 giugno i termini relativi al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e delle imposte.»

1.1000/74

Franceschelli, Tajani

All'emendamento 1.1000, lettera b), capoverso "Art. 1-ter", comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire le parole "90 milioni" con le seguenti: "120 milioni";

          b) sostituire la parola "maggio" con la seguente: "luglio";

          c) aggiungere in fine i seguenti periodi: "Il credito d'imposta di cui al presente articolo i è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2026. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."

     Conseguentemente, alla medesima lettera b), capoverso "Art. 1-septies", comma 1, lettera g), sostituire le parole "8,1 milioni" con le seguenti: "38,1 milioni"

1.1000/75

Franceschelli, Tajani

All'emendamento 1.1000, lettera b), capoverso "Art. 1-ter", apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, sostituire le parole: "40 milioni" con le seguenti: "90 milioni";

          b) dopo il comma 3 inserire i seguenti: "3-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi 3 e 4 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2026. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

          3-ter. Entro il 31 ottobre 2026 i beneficiari del credito di cui ai commi 3 e 4, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2026. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

          3-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196."

     Conseguentemente, alla medesima lettera b), capoverso "Art. 1-septies", comma 1, lettera h), sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "150 milioni"

1.1000/76

Turco, Croatti

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), «Art. 1-ter», comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e le parole: «imprese agricole», ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: «imprese agricole e della mitilicoltura»."

1.1000/77

Tajani, Franceschelli, Boccia, Losacco, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

All'emendamento 1.1000, lettera b), capoverso "Art. 1-ter", comma 3, sostituire le parole: "40 milioni" con le seguenti: "90 milioni" e le parole: "nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026" con le seguenti: "nell'anno 2026"

     Conseguentemente, alla medesima lettera b), capoverso "Art. 1-septies", comma 1, lettera h), sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "150 milioni"

1.1000/78

Turco, Croatti

All'emendamento 1.1000, alla lettera b),  «Art. 1-ter», comma 3, sostituire le parole: «fino al 30 per cento» con le seguenti: «pari al 30 per cento».

1.1000/79

Croatti, Turco

All'emendamento 1.1000, alla lettera b),  «Art. 1-ter», comma 3, sostituire le parole: «e maggio 2026» con le seguenti: «, maggio e giugno 2026».

1.1000/80

Croatti, Turco

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo l' «Art. 1-ter», inserire il seguente:

«Art. 1-ter.1

(Modifiche al decreto legge 19 settembre 2023, n. 124)

          1. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, le parole «e di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e per l'anno 2026» sono sostituite con le seguenti: «, di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per l'anno 2026».

          2. Agli oneri del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.1000/81

Nocco, Melchiorre

All'emendamento 1.1000, lettera b), dopo l'articolo 1-ter., inserire il seguente:

          «1-ter.1

          (Misure di semplificazione per il sostegno della produzione agroenergetica)

          1. Al fine di favorire l'economia circolare in ambito agroenergetico valorizzando i residui del settore agroalimentare per la produzione sostenibile di energia da fonti rinnovabili e il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNIEC, garantendo il pieno utilizzo della capacità produttiva degli impianti di biogas e biometano, nonché per il corretto utilizzo dei residui delle lavorazioni agroalimentari nei processi di digestione anaerobica, tutti i residui organici delle attività di trasformazione o valorizzazione di prodotti agricoli, finalizzate alla produzione di prodotti ad uso diverso da quello alimentare, possono essere ammessi in ingresso agli impianti di biogas e biometano si intendono assimilati ai residui dell'attività agroalimentare di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i) del decreto ministeriale del 25 febbraio 2016 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato", a condizione che derivino da processi che non rilasciano sostanze chimiche conformemente al Regolamento (CE) 1907/2006 e s.m.i. e che rispettano i requisiti dell'art. 184 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'uso agronomico del digestato prodotto dai residui di cui al periodo precedente deve rispettare le disposizioni di cui al titolo IV del decreto ministeriale del 25 febbraio 2016.

1.1000/82

Croatti, Turco

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo il capoverso «Art. 1-ter», inserire il seguente:

«Art. 1-ter.1

(Credito d'imposta imprese dei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura)

          1. All'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: "2.100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "4.100.000 euro".

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.1000/83

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Croatti, Turco

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo il capoverso «Art. 1-ter», inserire il seguente:

«Art. 1-ter.1

(Misure in favore delle imprese manifatturiere)

          1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante e della componente energetica, alle imprese manifatturiere aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attributo alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

          2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

          3. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Per la concessione del contributo è escluso il ricorso alle procedure di click day.

          4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.

          5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.1000/84

Turco, Croatti, Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo il capoverso «Art. 1-ter», inserire il seguente:

«Art. 1-ter.1

(Misure in favore delle imprese del settore della panificazione)

          1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante e della componente energetica, alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2018, n. 131, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attributo alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

          2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

          3. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Per la concessione del contributo è escluso il ricorso alle procedure di click day.

          4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.

          5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.1000/85

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Croatti, Turco

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo il capoverso «Art. 1-ter», inserire il seguente:

«Art. 1-ter.1

(Misure in favore delle imprese del settore della moda per il contrasto al caro energia)

          1. Alle imprese operanti nel settore della moda, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo e secondo trimestre dell'anno 2026, a condizione che il prezzo medio della componente energetica, calcolato sulla base del primo trimestre 2026, abbia subito un incremento superiore al 25 per cento rispetto al prezzo medio del medesimo trimestre dell'anno 2019.

          2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

          3. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

          4.L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.

          5. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2026.

          6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.1000/86

Magni, De Cristofaro, Cucchi

All'emendamento 1.1000 del Governo, lett. b),  capoverso Art. 1-quater, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          1) al primo periodo, sostituire le parole "80 milioni", con le seguenti: "150 milioni";

          2) al secondo periodo, le parole "80 milioni", con le seguenti: "150 milioni";

     Conseguentemente, all'articolo 1-septies, apportare le seguenti modificazioni:

          1) al comma 1, alinea:

          a) sostituire le parole "480 milioni", con le seguenti: "550 milioni";

          b) sostituire le parole "80 milioni", con le seguenti: "150 milioni";

          2) al comma 1, dopo la lett. f), inserire la seguente:

          "f-bis) quanto a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1-bis."

     Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          "1-bis. La spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 70 milioni di euro."

1.1000/87

Camusso, Tajani, Boccia, Losacco

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), capoverso Art. 1-quater, comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: « 80 milioni» con le seguenti: « 150 milioni di euro»

     Conseguentemente, al capoverso Art. 1-septies, alla lettera h), sostituire le parole: « 100 milioni» con le seguenti: « 170 milioni»

1.1000/88

Tajani

All'emendamento 1.1000, lettera b), dopo il capoverso "Art. 1-quater" inserire il seguente:

«Art. 1-quater.1

(Disposizioni per la promozione del lavoro agile a seguito dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici))

          1. A decorrere dal 1° maggio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, in considerazione degli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo dei carburanti, ai rapporti di lavoro organizzati ed eseguiti in modalità agile, si applica una riduzione pari al 2 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Ai relativi maggiori oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.1000/89

Tajani

All'emendamento 1.1000, lettera b), dopo il capoverso "Art. 1-quater" inserire il seguente:

«Art. 1-quater.1

(Misure per il contenimento del consumo di carburanti e la promozione del lavoro agile a seguito dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici)

          1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e della necessità di contribuire alla riduzione dei consumi di carburanti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, i datori di lavoro privati e le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono incentivare il ricorso al lavoro agile ai sensi del comma 2 e nel rispetto delle modalità previste dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, in misura comunque superiore a quella concordata fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legge

          2. Per le finalità di cui al comma 1, l'accesso al lavoro agile è agevolato attraverso la stipula di accordi collettivi, aziendali o territoriali, che prevedano:

          a) una programmazione del lavoro agile volta a coprire almeno il 50% dell'orario di lavoro mensile, ove la prestazione sia compatibile con tale modalità;

          b) la semplificazione delle procedure di comunicazione obbligatoria, ferma restando l'informativa sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.

          3. Per i lavoratori dipendenti che dichiarino, sotto la propria responsabilità, di utilizzare mezzi di trasporto privati per il raggiungimento della sede di lavoro, la stipula dell'accordo individuale di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, costituisce titolo preferenziale per l'accesso alla programmazione o smart working. La distanza minima tra la residenza dei dipendenti pendolari e la sede di lavoro per la considerazione di sede disagiata, ai fini dell'accesso prioritario alle modalità di lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, è ridotta, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, da 150 a 30 chilometri.

          4. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

          5. Ai rapporti di lavoro organizzati ed eseguiti in modalità agile, si applica una riduzione pari all'1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Ai relativi maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.1000/90

Garavaglia, Borghesi

All'emendamento 1.1000, lettera b) capoverso articolo 1-sexies, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

          2-bis. Per le società di cui all'articolo 112, comma 7, alinea ultimo periodo, del decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385, le disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi fino al 30 novembre 2027.»

1.1000/91

Lotito, Damiani, Trevisi

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), capoverso "Art. 1-sexies", dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis. All'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

          1) alla lettera a), le parole "15 settembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2026";

          2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 199 del 2025, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026. Tale dichiarazione può essere integrata entro la data del 15 dicembre 2026";

          3) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime cinque il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre dell'anno 2027 e quelle dalla sesta alla cinquantaquattresima il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027";

          4) alla lettera d), le parole "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2027";

          5) alla lettera e), le parole "31 gennaio 2027" sono sostituite dalle seguenti:"31 marzo 2027";

          b) al comma 2, le parole "30 giugno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2026".".

1.1000/92

Turco, Croatti

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), capoverso «Art. 1-sexies», aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis. L'articolo 7-bis, del decreto legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, è abrogato.».

1.1000/93

Garavaglia, Borghesi

All'emendamento 1.1000, lettera b), dopo il capoverso <art. 1-sexies> inserire il seguente:

«Art. 1-sexies.1

(Disposizioni in materia di sanzioni per omessa, errata o tardiva trasmissione dei dati sui corrispettivi giornalieri)

          1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 11, comma 2-quinquies, ultimo periodo, dopo le parole «del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono aggiunte le seguenti: «, salvo il caso in cui tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento»;

          b) all'articolo 12, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento alle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le sanzioni si applicano salvo il caso in cui tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento.».

          2. Al testo unico delle sanzioni delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 36, comma 6, ultimo periodo, dopo le parole «del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono aggiunte le seguenti: «, salvo il caso in cui tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento»;

          b) all'articolo 37, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento alle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le sanzioni si applicano salvo il caso in cui tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento.».

1.1000/94

Turco

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo il capoverso «Art. 1-sexies», inserire il seguente:

«Art. 1-sexies.1

(Interpretazione autentica del concorso nelle violazioni tributarie)

  1. Le disposizioni in materia di concorso nelle violazioni tributarie, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché di cui all'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, si interpretano nel senso che il concorso del professionista o consulente è configurabile quando risulti accertato un contributo causale, anche agevolatore, fornito con coscienza e volontà alla realizzazione dell'illecito. La responsabilità del professionista è altresì configurabile quando abbia omesso di rilevare irregolarità manifeste, evidenti e non controverse che, secondo la diligenza qualificata richiesta dalla natura dell'attività esercitata, non potevano essere ignorate.
  2. La responsabilità del professionista non può essere desunta dalla mera posizione professionale, né dallo svolgimento di attività tipiche se effettuate nel rispetto della diligenza qualificata di cui all'articolo 1176, secondo comma, del codice civile.
  3. In ogni caso, la responsabilità è esclusa quando il professionista o il consulente dimostri di avere operato sulla base di dati forniti dal cliente e di avere adottato le verifiche normalmente esigibili in relazione alla natura dell'attività svolta.
  4. Nei casi caratterizzati da obiettiva incertezza normativa o interpretativa, non è punibile il professionista o il consulente che abbia fatto affidamento su un'interpretazione logica, ragionevole e motivata della normativa tributaria.
  5. Resta ferma la responsabilità del professionista o del consulente qualora sia accertato che abbia consapevolmente contribuito, anche mediante omissione di controlli doverosi in presenza di evidenti anomalie, alla realizzazione della violazione.». 

1.1000/95

Romeo, Garavaglia, Borghesi

All'emendamento 1.1000, lettera b), dopo il capoverso <art. 1-sexies> inserire il seguente:

«Art. 1-sexies.1

(Modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)

          1. All'articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

          "2.1. A decorrere dal 1º gennaio 2027, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rientrano, nel limite massimo del 15 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili alla detrazione, le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di intervento."»

1.1000/96

Borghesi, Garavaglia

All'emendamento 1.1000, lettera b), dopo il capoverso <art. 1-sexies> inserire il seguente:

«Art. 1-sexies.1

(Misure in materia di definizione agevolata)

          1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il comma 101 è inserito il seguente:

          "101-bis.  Le disposizioni di cui ai commi da 82 a 101 del presente articolo si applicano altresì ai debiti derivanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché agli avvisi di addebito emessi dall'INPS ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010, affidati per la riscossione all'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, i debitori possono estinguere i predetti debiti senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento delle somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione degli atti della riscossione. Restano fermi le modalità, i termini e gli effetti previsti dai medesimi commi da 82 a 101".

1.1000/97

Borghesi, Garavaglia

All'emendamento 1.1000, lettera b), dopo il capoverso <art. 1-sexies> inserire il seguente:

«Art. 1-sexies.1

(Misure in materia di definizione agevolata)

          1. Limitatamente ai debiti compresi  nelle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i debitori che, alla data del 31 dicembre 2025, sono incorsi nell'inefficacia della relativa definizione agevolata a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme dovute per effetto dell'adesione alla predetta procedura di definizione agevolata, possono essere riammessi alla medesima mediante presentazione, entro il 31 luglio 2026, della dichiarazione prevista dal medesimo comma 235 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022.

          2. A seguito della presentazione della dichiarazione sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza nonché gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni e non possono essere avviate nuove procedure cautelari o esecutive.

          3. La dichiarazione è resa con le modalità, esclusivamente telematiche, che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione; con la medesima dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dalla normativa vigente in materia di definizione agevolata.

          4. L'agente della riscossione comunica ai debitori, entro il 30 settembre 2026, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché il piano di pagamento delle rate.

          5. Ai fini della riammissione, restano validi i versamenti eventualmente già effettuati e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 231 a 252 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

          6. I versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro cinque giorni dalla scadenza. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento superiore a tale termine, la definizione non produce effetti.

          7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 42 milioni di euro per l'anno 2026, 3,6 milioni di euro per l'anno 2027, 4,34 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307."

1.1000/98

Borghesi, Garavaglia

All'emendamento 1.1000, lettera b), dopo il capoverso <art. 1-sexies> inserire il seguente:

«Art. 1-sexies.1

(Misure in materia di decadenza dalla definizione agevolata)

          1. Il pagamento dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024 per i quali, alla data del 30 novembre 2025, si è determinata l'inefficacia della definizione, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi, dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ovvero dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, nonché le somme iscritte a ruolo e oggetto di ripartizione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive integrazioni e modificazioni, è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o nel numero massimo di centoventi rate mensili, di pari ammontare, comprensivo delle somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e l'aggio della riscossione, con scadenza al 31 luglio 2026 della prima rata."

     Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 2-bis, stimati in 4,02 milioni di euro per l'anno 2026, 1,6 milioni di euro per l'anno 2027, 2,34 milioni di euro per l'anno 2028, e 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023.

1.1000/99

Borghesi, Garavaglia

All'emendamento 1.1000, lettera b), dopo il capoverso <art. 1-sexies> inserire il seguente:

«Art. 1-sexies.1

(Disposizioni in materia di impignorabilità delle somme depositate sui conti correnti dei contribuenti in regola con le procedure di definizione agevolata e rateizzazione dei debiti fiscali)

          1. Al fine di garantire il regolare adempimento delle procedure di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, nonché di assicurare la continuità dei versamenti dovuti dai contribuenti aderenti ai relativi istituti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 545 del codice di procedura civile, le somme depositate sui conti correnti bancari e postali intestati ai soggetti che risultano in regola con i piani di rateizzazione e pagamento previsti di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, nonché all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive integrazioni e modificazioni, non possono essere assoggettate ad azioni esecutive o cautelari, ivi comprese le procedure di pignoramento presso terzi di cui agli articoli 72-bis e 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fino al completamento delle predette definizioni agevolate o rateazioni.

          2. La disposizione di cui al precedente comma si applica fino all'eventuale decadenza dai benefici della definizione agevolata o della rateazione e resta subordinata all'adempimento delle obbligazioni di pagamento previste dalle disposizioni delle definizioni agevolate ivi previste."

1.1000/100

Borghesi, Garavaglia

All'emendamento 1.1000, lettera b), dopo il capoverso <art. 1-sexies> inserire il seguente:

«Art. 1-sexies.1

(Disposizioni in materia di adesione alla definizione agevolata dei soggetti in regola con la rateizzazione ordinaria)

          1. I soggetti che risultano in regola con il pagamento delle somme iscritte a ruolo e già oggetto di ripartizione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive integrazioni e modificazioni, inclusi i carichi degli enti territoriali di cui all'articolo 10-quinquies del decreto legge 27 marzo 2026, n.38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n.88, nonché agli avvisi di addebito emessi dall'INPS ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, possono presentare domanda di definizione agevolata ai sensi dell'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n.199, per i medesimi carichi entro i termini previsti per i Comuni aderenti."

1.1000/101

Borghesi, Garavaglia

All'emendamento 1.1000, lettera b), dopo il capoverso <art. 1-sexies> inserire il seguente:

«Art. 1-sexies.1

(Ulteriori misure in materia di dichiarazioni fiscali)

          1. Il versamento delle rate, in scadenza il 30 novembre 2025 e il 28 febbraio 2026, da corrispondere ai sensi dell'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 3-bis, comma 2, lettera b), numero 2), del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia della definizione se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni del comma 244 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022, entro il 31 luglio 2026.

          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 1,02 milioni di euro per l'anno 2026, 0,6 milioni di euro per l'anno 2027, 0,34 milioni di euro per l'anno 2028, e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023.

1.1000/102

Magni, De Cristofaro, Cucchi

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), sostituire il capoverso "Art. 1-septies" con il seguente:

"Art. 1-septies

(Meccanismo di stabilizzazione dei prezzi dei prodotti energetici)

  1. Al fine di contenere gli effetti economici derivanti da eccezionali incrementi dei prezzi dei prodotti energetici, è istituito un meccanismo di stabilizzazione a tutela degli utenti finali, alimentato da un contributo straordinario a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, anche in via non prevalente, attività di estrazione di idrocarburi, raffinazione del petrolio, produzione, importazione, commercializzazione, distribuzione o vendita di prodotti petroliferi, gas naturale e carburanti.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è dovuto qualora, per almeno quindici giorni consecutivi, il prezzo medio del petrolio greggio Brent e del gas naturale rilevato presso i principali mercati europei di riferimento registri un incremento superiore al 10 per cento rispetto alla media dei prezzi rilevati nei tre anni precedenti.
  3. Il superamento della soglia di cui al comma 2 è accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro quindici giorni dalla data di maturazione delle condizioni previste dal medesimo comma 2.
  4. A decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 3, è dovuto un contributo straordinario determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sulla quota del reddito imponibile eccedente del 10 per cento la media dei redditi imponibili conseguiti nei tre periodi d'imposta antecedenti a quello in corso alla medesima data.
  5. Le maggiori entrate derivanti dal contributo di cui al presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono destinate al finanziamento di misure di riduzione del prezzo finale dei carburanti, del gas naturale e dei prodotti energetici a beneficio degli utenti finali, nonché di interventi di sostegno in favore delle famiglie e delle imprese maggiormente esposte agli incrementi dei prezzi energetici.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, incluse le modalità di rilevazione dei prezzi di riferimento, di determinazione della media triennale, di liquidazione e versamento del contributo e di utilizzo delle risorse.

1.1000/103

Magni, De Cristofaro, Cucchi

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), sostituire il capoverso "Art. 1-septies" con il seguente:

"Art. 1-septies

(Disposizioni finanziarie)

          1.    Agli oneri derivanti dagli articoli 1, commi 4-bis e 4-ter, 1-bis, 1-ter, commi da 1 a 6, 1-quater e 1-quinquies, pari a 480 milioni di euro per l'anno 2026 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 e valutati in 144,1 milioni di euro per l'anno 2026, 5,15 milioni di euro per l'anno 2027, 6,95 milioni di euro per l'anno 2028, 5,15 milioni di euro per l'anno 2029 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede:

          a) quanto a 624,1 milioni di euro per l'anno 2026, a valere, fino al fabbisogno, sulle maggiori entrate rivenienti da quanto disposto dai successivi commi 2, 3 e 4;

          b) quanto a 85,15 milioni di euro per l'anno 2027, 86,95 milioni di euro per l'anno 2028, 85,15 milioni di euro per l'anno 2029 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          c) quanto ai restanti 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzioni del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

          2. La disciplina di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 si applica, fatte salve le previsioni di cui ai successivi commi 4 e 5, anche con riferimento al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2025.

          3. Il contributo di solidarietà di cui al comma precedente è dovuto per il solo anno 2026 ed altresì dai soggetti che svolgono anche in via non prevalente l'attività di cui al richiamato comma 115, ed è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sulla quota del reddito imponibile eccedente del 10 per cento la media dei redditi imponibili conseguiti nei tre periodi d'imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non concorrono alla determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti di cui al richiamato comma 115.

          4. In deroga a quanto stabilito dal richiamato comma 117, il contributo è liquidato e versato entro il 30 novembre 2026 secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.".

1.1000/104

Pirro, Turco, Croatti

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), capoverso "Art. 1-septies.", comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sopprimere le lettere a), c), d), f) e l);

          b) alla lettera g) sostituire le parole: "quanto a 8,1 milioni di euro per l'anno 2026, 0,95 milioni di euro per l'anno 2027" con le seguenti: "quanto a 516 milioni di euro per l'anno 2026, 80,95 milioni di euro per l'anno 2027".

1.1000/105

Damante, Turco, Croatti

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), capoverso "Art. 1-septies.", comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sopprimere la lettera a);

          b) alla lettera g) sostituire le parole: "quanto a 8,1 milioni di euro per l'anno 2026" con le seguenti: "108,1 milioni per l'anno 2026".

1.1000/106

Tajani, Manca, Boccia, Losacco, Lorenzin, Misiani, Nicita

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), capoverso Art. 1-septies, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: « a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

1.1000/107

Pirro, Turco, Croatti

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), capoverso "Art. 1-septies.", comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sopprimere la lettera c);

          b) alla lettera g) sostituire le parole: "quanto a 8,1 milioni di euro per l'anno 2026" con le seguenti: "quanto a 259,1 milioni di euro per l'anno 2026".

1.1000/108

Tajani, Manca, Boccia, Losacco, Lorenzin, Misiani, Nicita, Irto, Franceschelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), capoverso Art. 1-septies, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: « c) quanto a 251 milioni di euro per l'anno 2026, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 251 milioni per l'anno 2026, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

1.1000/109

Pirro, Turco, Croatti

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), capoverso "Art. 1-septies.", comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sopprimere la lettera d);

          b) alla lettera g) sostituire le parole: "quanto a 8,1 milioni di euro per l'anno 2026, 0,95 milioni di euro per l'anno 2027" con le seguenti: "quanto a 73,1 milioni di euro per l'anno 2026, 80,95 milioni di euro per l'anno 2027".

1.1000/110

Tajani, Manca, Irto, Boccia, Losacco, Lorenzin, Misiani, Nicita, Basso, Fina

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), capoverso Art. 1-septies, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: « d) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2026, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 65 milioni per l'anno 2026, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

1.1000/111

Pirro, Turco, Croatti

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), capoverso "Art. 1-septies.", comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sopprimere la lettera f);

          b) alla lettera g) sostituire le parole: "quanto a 8,1 milioni di euro per l'anno 2026" con le seguenti: "quanto a 88,1 milioni di euro per l'anno 2026".

1.1000/112

Tajani, Manca, Irto, Boccia, Losacco, Lorenzin, Misiani, Nicita, Basso, Fina

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), capoverso Art. 1-septies, comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: « f) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2026, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 80 milioni per l'anno 2026, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

1.1000/113

Pirro, Turco, Croatti

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), capoverso "Art. 1-septies.", comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sopprimere la lettera l);

          b) alla lettera l) sostituire le parole: "quanto a 8,1 milioni di euro per l'anno 2026" con le seguenti: "quanto a 28,1 milioni di euro per l'anno 2026".

1.1000/114

Zedda, Orsomarso

All'emendamento 1.1000, comma 1, lettera b), dopo il capoverso Art. 1-septies, inserire il seguente

          «Art. 1-septies.bis

          (Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale)

          1. Al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, apportare le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 10, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

           «2-bis. L'adesione al concordato in assenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è priva di effetti.»;

          b) all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

           «1-bis. In caso di rinnovo del concordato, ferma l'applicazione dell'articolo 19, comma 3, i benefici di cui all'articolo 9-bis, comma 11, lettere a), b) ed e), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono così riconosciuti:

          a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 100.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;

          b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 100.000 euro annui;

          c) l'anticipazione di due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»;

          c) all'articolo 19, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          «3-bis. In caso di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per rimuovere errori od omissioni relativi ai ricavi, compensi o altri dati indicati nella dichiarazione dei redditi o comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, il reddito o il valore netto della produzione concordati sono rideterminati sulla base dei dati modificati o integrati. Le sanzioni correlate alle violazioni di cui al primo periodo, compresa la sanzione disposta dall'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, possono essere definite mediante il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»;

          d) all'articolo 20, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

           «3-bis. In caso di rinnovo del concordato, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.»;

          e) all'articolo 22:

          1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «30 per cento dei ricavi» inserire le seguenti: «o compensi» e le parole: «, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità di cui al comma 2», sono soppresse;

          2) al comma 1, sostituire le lettere b) e c) dalle seguenti:

          «b) a seguito di accertamento, nel periodo d'imposta precedente a quelli oggetto del concordato, risulta la presenza di errori od omissioni nei dati comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, tali che il reddito o il valore netto della produzione calcolati sulla base dei dati corretti risultino superiori di almeno il 30 per cento rispetto al reddito o al valore netto della produzione concordati;

          c) risultano commesse altre violazioni di non lieve entità di cui al comma 2;»;

          3) al comma 1, la lettera d) è soppressa;

          4) al comma 2, sostituire le parole: «alla lettera a)» con le seguenti: «alla lettera c)» e la lettera b) è soppressa;

          5) al comma 3, sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettera a)» e le parole «sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza» con le seguenti: «e si configuri la causa di non punibilità di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.».

1.1000/115

Zedda, Orsomarso

All'emendamento 1.1000, comma 1, lettera b), dopo il capoverso Art. 1-septies, inserire il seguente

          «Art. 1-septies.bis

          (Violazioni degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici)

  1. Al decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471, apportare le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 11, comma 2-quinquies, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la sanzione amministrativa di cui al primo periodo è ridotta a 20 euro, comunque entro il limite massimo di euro 500 per ciascun anno.";

          b) all'articolo 11, comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Nei casi di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 12, la sanzione amministrativa di cui al primo periodo è ridotta ad euro 500, con un massimo di euro 2.000.".

          c) all'articolo 12:

          1. al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole ", 2 e 3" con le seguenti "e 2";

          2. al comma 3, l'ultimo periodo è soppresso.».

1.1000/116

Ternullo, Lotito, Trevisi

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo il capoverso "Art. 1-septies" aggiungere il seguente:

«Art. 1-octies

  1. Al fine di assicurare certezza ai rapporti giuridici relativi alla proprietà degli immobili adibiti ad abitazione principale e semplificare i procedimenti di competenza dei comuni senza oneri per lo Stato, all'articolo 1, comma 741, lett. b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:

          "Al fine di consentire l'esercizio del predetto diritto di scelta sono inficiati di nullità rilevabile d'ufficio in ogni sede gli atti di accertamento e tutti gli atti di imposizione, anche per gli anni precedenti, non preceduti dal necessario contraddittorio con gli interessati"».

1.1000/117

Zanettin, Trevisi

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo il capoverso "Art. 1-septies" aggiungere il seguente:

«Art. 1-octies

(Disposizioni urgenti in materia di voto nel concordato nella liquidazione giudiziale e nel fallimento)

          1. All'articolo 243, comma 7, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole "o altri intermediari finanziari" sono sostituite dalle seguenti: "o altri intermediari finanziari, incluse le società per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130".

          2. All'articolo 127, settimo comma, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole "o altri intermediari finanziari" sono sostituite dalle seguenti: "o altri intermediari finanziari, incluse le società per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130".

          3. Le disposizioni del presente articolo hanno natura di interpretazione autentica. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli articoli 243, comma 7, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e 127, settimo comma, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si interpretano nel senso che il diritto di voto è attribuito anche per i crediti trasferiti alle società per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo la sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale o dopo la dichiarazione di fallimento.».

1.1000

Il Governo

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

          "4-bis.   In considerazione del perdurare dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dal 23 maggio 2026 e fino al 6 giugno 2026, nelle seguenti misure:

         a) benzina: 622,90 euro per mille litri;

         b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 572,90 euro per mille litri;

         c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77 euro per mille chilogrammi;

         d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.

          4-ter. Per il medesimo periodo di cui al comma 4-bis, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è rideterminata nella misura di 572,90 euro per mille litri.

          4-quater.   Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, valutati in 133,8 milioni di euro per l'anno 2026 e in 1,8 milioni per l'anno 2028 si provvede ai sensi dell'articolo 1-septies.";

          b) dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

"Art. 1-bis.

(Proroga del finanziamento in favore della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale)

          1.    All'articolo 3-bis del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

          «3-bis. Al fine di corrispondere alle indifferibili ed urgenti esigenze di preservare la funzionalità degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, nelle more della procedura di vendita in corso, il Ministero delle imprese e del Made in Italy è autorizzato a trasferire direttamente alla società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, su richiesta dell'organo commissariale della medesima società, in una soluzione, sino a ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2026, a titolo di finanziamento oneroso, conformemente alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, sulla base di quanto già previsto dalla Decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026 - C(2026) 891 final (SA. 121569 2026/N). Alla restituzione del finanziamento di cui al primo periodo la società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria provvede entro 6 mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto stipulato con ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria o se più breve, entro 6 mesi dalla vendita dei compendi aziendali. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2.».

          2.    Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 1-septies.

Art. 1-ter.

(Proroga del credito d'imposta in favore dell'autotrasporto e dell'agricoltura)

          1.    Al decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a)  all'articolo 3, comma 1:

          1)  al primo periodo le parole «in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascuno dei mesi da marzo a giugno dell'anno 2026»;

          2)  al secondo periodo le parole «100 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2026».

          2.    All'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, le parole «30 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2026» e le parole «nel mese di marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «nei mesi da marzo a maggio dell'anno 2026».

          3.    Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei fertilizzanti agricoli, conseguente alle recenti crisi internazionali, alle imprese agricole è riconosciuto, nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di fertilizzanti agricoli, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 30 per cento della spesa effettuata, per l'acquisto dei suddetti fertilizzanti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

          4.    Il credito d'imposta di cui al comma 3 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito dell'impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

          5.    Il contributo straordinario di cui al comma 3 è concesso ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 adottata il 29 aprile 2026, recante "Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente". Ai relativi adempimenti provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

          6.    Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, con particolare riguardo al rispetto del limite di spesa, alle procedure di concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

          7.    All'articolo 24-ter, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a)  nel primo periodo la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "trenta";

          b)  in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Per la fruizione del rimborso con la modalità di cui al presente comma, la dichiarazione di cui al comma 4 è presentata esclusivamente in forma telematica.". La disposizione di cui al presente comma ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 2026.

          8.    Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 1-septies.

Art. 1-quater.

(Rinnovo contrattuale in favore del trasporto pubblico locale)

          1.    Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 1-septies.

Art. 1-quinquies.

(Disposizioni urgenti per l'istituzione del Centro di assistenza tecnica "South East European Technical Assistance Center")

          1.    E' autorizzata la sottoscrizione dell'accordo con il Fondo Monetario Internazionale per l'istituzione del Centro di assistenza tecnica denominato South East European Technical Assistance Center (SEETAC) con sede in Roma. Agli oneri derivanti dal primo periodo, valutati in 10,3 milioni di euro per l'anno 2026, 5,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e in 4,3 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 1-septies.

Art. 1-sexies.

(Differimento per l'anno 2026 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali)

          1.    I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

          2.    Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.

Art. 1-septies.

(Disposizioni finanziarie)

          1.    Agli oneri derivanti dagli articoli 1, commi 4-bis e 4-ter, 1-bis, 1-ter, commi da 1 a 6, 1-quater e 1-quinquies, pari a 480 milioni di euro per l'anno 2026 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 e valutati in 144,1 per l'anno 2026, 5,15 milioni di euro per l'anno 2027, 6,95 milioni di euro per l'anno 2028, 5,15 milioni di euro per l'anno 2029 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede:

          a)  quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione, in termini di sola cassa, del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in relazione alla esigibilità degli accordi per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Agli accordi di cui al primo periodo sarà data, comunque, attuazione negli importi complessivi dagli stessi previsti a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 750, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

          b)  quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

          c)  quanto a 251 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo, 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;

          d)  quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2026 e 80 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118;

          e)  quanto a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2030 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

          f)  quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

          g)  quanto a 8,1 milioni di euro per l'anno 2026, 0,95 milioni di euro per l'anno 2027, 86,95 milioni di euro per l'anno 2028, 85,15 milioni di euro per l'anno 2029 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          h)  quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

          i)  quanto a 4,2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese rivenienti dall'articolo 4;

          l)  quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando:

          1)  l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 6.494.275;

          2)  l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 1,85 milioni di euro;

          3)  l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1,14 milioni di euro;

          4)  l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 1,1 milioni di euro;

          5)  l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 1,5 milioni di euro;

          6)  l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 0,75 milioni di euro;

          7)  l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 1,5 milioni di euro;

          8)  l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 2 milioni di euro;

          9)  l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 1,3 milioni di euro;

          10)  l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 1.865.725;

          11)  l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 0,5 milioni di euro.

     Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Il decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89, recante «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali», è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89.".

1.0.85 (testo 2)

Garavaglia, Bergesio, Minasi, Borghesi, Zedda

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Misure urgenti in materia di sollecitazioni commerciali telefoniche)

          1. All'articolo 51, comma 8-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, dopo le parole: "fornitura di energia elettrica e gas" sono inserite le seguenti: "e servizi di telecomunicazioni";

          b) al secondo periodo:

          1) dopo le parole "Il professionista" sono aggiunte le seguenti "attivo nei settori di cui al precedente periodo";

          2) le parole "di energia elettrica e gas" sono soppresse;

          3) dopo le parole "a ricevere proposte commerciali" sono aggiunte le seguenti "relative a forniture di beni, prodotti o servizi offerti dagli stessi professionisti".