Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 349 del 27/05/2026
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Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), relatore, introduce l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, volti a garantire l'insequestrabilità delle opere d'arte prestate all'Italia per esposizioni temporanee, fermo restando quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali.
La Commissione di merito ha adottato il disegno di legge n. 1808, già approvato dalla Camera dei deputati, come testo base.
Alla base dell'intervento normativo vi è l'esigenza di superare le resistenze di alcuni Stati - che già non siano parti della Convenzione dell'UNIDROIT (Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato) sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995 (ratificata con legge 7 giugno 1999, n. 213), oppure di appositi accordi bilaterali con l'Italia - nel consentire il prestito internazionale di opere d'arte, in ragione del timore di controversie, promosse da soggetti pubblici o privati, che potrebbero determinarne il sequestro in territorio italiano.
A livello europeo, i beni culturali sono soggetti alle disposizioni del Titolo II del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relative alla libera circolazione delle merci. Gli articoli 34 e 35 dello stesso Trattato vietano - in linea generale - misure equivalenti a restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione, mentre l'articolo 36 include tra i motivi che possono giustificare divieti o restrizioni a importazione, esportazione e transito la «protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale». In aggiunta, ai sensi dell'articolo 167 del TFUE, l'Unione promuove la cooperazione tra gli Stati membri in materia culturale, integrando e appoggiando l'azione degli Stati laddove necessario.
Una specifica disciplina in materia di circolazione dei beni culturali è recata da una serie di atti di diritto derivato dell'Unione europea, tra i quali rileva: il regolamento (CE) n. 116/2009 sull'esportazione dei beni culturali dall'Unione europea, che ha ispirato, insieme alla direttiva 93/7/CE sulla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato, le disposizioni del Capo V del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), che disciplina la circolazione dei beni culturali in ambito internazionale; nonché il regolamento (UE) 2019/880, sull'introduzione e sull'importazione dei beni culturali.
Il disegno di legge n. 1808 si compone di un unico articolo, suddiviso in 3 commi. Al comma 1, prevede che, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura attraverso l'esposizione di opere d'arte e di altri beni di rilevante interesse culturale, i beni culturali stranieri pubblici o appartenenti a istituzioni straniere di rilevante interesse culturale o scientifico, destinati a manifestazioni e mostre presso musei o altre istituzioni culturali in Italia, non possono essere sottoposti a sequestro giudiziario nell'ambito di procedimenti civili davanti al giudice italiano concernenti la loro proprietà o il loro possesso, a condizione di reciprocità, per il periodo della loro permanenza in Italia. La disposizione lascia fermo quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali anche di carattere bilaterale nonché dalla normativa dell'Unione europea.
Ai sensi del comma 2, il Ministero della cultura può, su richiesta dell'istituzione che riceve in prestito i beni culturali, rilasciare all'ente o istituzione straniera che concede le opere in prestito temporaneo, una garanzia di immunità da sequestro, valida per la durata della permanenza in Italia, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il terzo e ultimo comma reca la clausola di invarianza finanziaria.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.