Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 349 del 27/05/2026
Azioni disponibili
4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 2026
349ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 9,35.
SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI
Il PRESIDENTEcomunica che nel corso delle audizioni, in relazione all'esame dell'atto COM(2026) 100 (Proposta di regolamento in materia di accelerazione della capacità industriale e decarbonizzazione in settori strategici) e dell'atto COM(2026) 16 (Proposta di regolamento in materia di reti digitali), svoltesi in Ufficio di Presidenza nella giornata di ieri, martedì 26 maggio, è stata consegnata della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.
La Commissione prende atto.
SULL'INCONTRO CON IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI EUROPEI DEL BUNDESTAG TEDESCO, ONOREVOLE ANTON HOFREITER - BERLINO, 22 MAGGIO 2026
Il PRESIDENTE comunica che, il 22 maggio 2026, si è recato a Berlino insieme alla senatrice Pellegrino per incontrare il Presidente della Commissione affari europei del Bundestag, onorevole Anton Hofreiter.
L'incontro ha permesso di fare il punto su una serie di temi oggetto di dibattito in sede europea. In primo luogo, si è discusso di allargamento dell'Unione e della lettera del Cancelliere Merz ai vertici delle Istituzioni europee con la quale ha proposto soluzioni innovative sul tema dell'adesione dell'Ucraina, tra cui l'ipotesi di uno status di "membro associato".
Si è convenuto sul fatto che, di fronte all'aggressione russa, l'avanzamento nel percorso di adesione costituisce una esigenza vitale per inviare rapidamente un forte segnale politico di avvicinamento dell'Ucraina all'Unione europea. Allo stesso modo, sono fondamentali gli sforzi effettuati per completare il maggior numero possibile di capitoli nell'adeguamento all'acquis, come dimostrato ad esempio dalla operatività di forti strutture dedite alla lotta contro la corruzione.
Si è parlato anche del perdurante conflitto armato, che ha assunto caratteristiche del tutto differenti rispetto ai conflitti tradizionali e rispetto alle prime fasi della guerra. Infatti, mentre in precedenza la guerra veniva combattuta con metodi classici, di cui lo strumento principale era il carro armato, oggi si combatte con i droni, che presentano scenari completamente diversi.
In parallelo all'adesione dell'Ucraina si è parlato anche dell'allargamento ai Paesi dei Balcani occidentali, che presenta carattere prioritario, soprattutto per l'Italia, e che può essere agevolato anche con soluzioni innovative, sulla falsariga di quelle evocate nella lettera dei Presidenti di Serbia e Albania, Vučić e Rama, al fine di accelerare il processo di adesione. Montenegro e Albania proseguono nella via di un veloce avvicinamento all'Unione e, al contempo, la Serbia sta compiendo un percorso da seguire con attenzione.
In relazione alle condizioni utili in vista di un più veloce processo di allargamento, si è discusso della necessità di riconsiderare il voto all'unanimità in alcuni settori rilevanti, a partire da quelli della difesa e della sicurezza.
Sullo sfondo del processo di allargamento, sono state sottolineate le continue interferenze da parte della Federazione russa, attraverso gli strumenti della disinformazione e della manipolazione delle informazioni, volte a condizionare il progressivo avvicinamento all'Unione europea dei Paesi dell'Europa orientale.
Al riguardo, è essenziale che l'Unione europea e gli Stati membri si dotino degli strumenti di contrasto necessari a controbilanciare e arginare questo fenomeno di condizionamento. In tale prospettiva, occorre conciliare la libertà di informazione e di espressione con la tutela rafforzata dalle interferenze esterne, ma gli europei hanno una grande esperienza con la libertà di manifestazione del pensiero a mezzo stampa e possono svolgere con precisione questo ruolo, anche con l'utilizzo dei regolamenti del Digital Services Act e del Digital Markets Act.
Un altro tema oggetto di discussione è il ruolo della Cina, che sta attaccando le democrazie europee con dannosi incentivi alle sue produzioni e con operazioni sul tasso di cambio. Si tratta di pratiche commerciali non leali, che pongono a rischio un rapporto tra pari e che indeboliscono le economie degli Stati europei. Il settore in cui queste pratiche stanno producendo maggiori distorsioni è quello dell'automotive, dove la situazione è preoccupante per molte grandi e importanti aziende europee.
L'Unione europea sta peraltro valutando misure commerciali più severe contro la Cina per proteggere l'industria europea dalle esportazioni cinesi considerate sleali. Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi e Lituania hanno infatti presentato una proposta congiunta alla Commissione europea, che punta a rendere più rapida l'applicazione dei dazi e a impedire che vengano aggirati tramite Paesi terzi. Si chiede anche di imporre dazi non solo ai prodotti, ma direttamente alle aziende coinvolte. Inoltre, si propone un nuovo "strumento di resilienza" per limitare la dipendenza europea da fornitori concentrati in pochi Paesi.
Si è anche discusso della necessità di rivedere il sistema ETS, come proposto anche nelle ultime riunioni a livello europeo. Si tratta di dare una soluzione ad un problema di competitività delle imprese europee, che si trovano a concorrere con realtà di Paesi terzi che non hanno gli stringenti vincoli imposti dalle normative dell'Unione.
È stato posto anche il tema dell'Industrial Accelerator Act (COM(2025) 100), in corso di esame in Commissione. Si è concordato sull'obiettivo principale di rendere l'industria manifatturiera europea più competitiva, resiliente e sostenibile, soprattutto nei settori ad alta intensità energetica e nelle tecnologie pulite. E si è anche ribadito che va affrontata la dipendenza dalle catene di approvvigionamento estere, la concorrenza globale e le distorsioni dovute ai sussidi stranieri, soprattutto cinesi.
E' stato anche affrontato il tema al centro del dibattito negli ultimi giorni, evidenziato dalla recente lettera del Presidente Meloni a Ursula von der Leyen, che propone un approccio pragmatico e responsabile alla gestione dei vincoli fiscali europei, con riferimento alla necessità sia di rafforzare la difesa comune sia di sostenere famiglie e imprese nell'affrontare i forti aumenti dei costi energetici. Consentire di escludere tali investimenti dai vincoli del Patto di stabilità e crescita non significa indebolire la disciplina fiscale, ma significa adattarla alle reali sfide che minacciano la stabilità e la sicurezza del nostro continente.
Da ultimo, il Presidente ha ringraziato l'Ambasciatore d'Italia a Berlino, Fabrizio Bucci, per l'efficace collaborazione assicurata nel corso della breve e assai proficua missione. Apprezzamento esteso anche al consigliere Andrea Domeniconi e a tutto il personale dell'Ambasciata d'Italia a Berlino.
La Commissione conviene.
IN SEDE CONSULTIVA
(1786) Delega al Governo per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie e rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica
(Parere alla 10a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)
Il senatore SCURRIA (FdI), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica, che delega il Governo a riformare e riordinare la legislazione farmaceutica, attualmente frammentata e stratificata, al fine di coniugare sostenibilità della spesa pubblica, promozione dell'innovazione terapeutica ed equità nell'accesso ai trattamenti, con particolare riguardo all'accesso al farmaco, al monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, alla prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie e alla rete assistenziale farmaceutica.
Il provvedimento rappresenta un intervento normativo strategico, finalizzato a rispondere in modo più efficace alle esigenze di salute dei cittadini, all'evoluzione tecnologica e alle sfide imposte da un contesto sanitario e socio-economico in continua trasformazione.
Nel contesto sanitario, il ruolo delle farmacie sta assumendo un rilievo strategico, quale centro sociosanitario polifunzionale e punto di raccordo tra ospedale e territorio. Molte farmacie si stanno evolvendo verso "farmacie dei servizi", offrendo servizi clinici come test diagnostici, monitoraggio dell'aderenza terapeutica, telemedicina e vaccinazioni. Alcune iniziative sperimentali regionali vedono il coinvolgimento delle farmacie nelle Case di Comunità, per estendere i servizi sanitari di base sul territorio e alleggerire la pressione sulle strutture ospedaliere. Tuttavia, si rilevano carenze di integrazione informatica, con scarso coordinamento in rete tra farmacie e sistema sanitario, tra medici di medicina generale, Asl e strutture territoriali, con una limitata interoperabilità tra i sistemi informatici e un elevato grado di eterogeneità infrastrutturale e funzionale.
Il provvedimento si compone di quattro articoli. L'articolo 1 delega il Governo, entro il 31 dicembre 2026, al riordino e alla razionalizzazione della legislazione farmaceutica, mediante la redazione di testi unici, per garantire certezza del diritto, coerenza e semplicità applicativa.
L'articolo 2 prevede i principi e i criteri direttivi generali, tra cui il miglioramento dell'accesso al farmaco, l'ottimizzazione della prestazione dei servizi sanitari, il rafforzamento della rete farmaceutica, l'implementazione della programmazione e controllo della spesa farmaceutica, l'organizzazione delle norme per settori omogenei, il coordinamento normativo, l'abrogazione espressa delle disposizioni non più attuali e la revisione del sistema sanzionatorio in conformità ai principi di offensività e di proporzionalità.
L'articolo 3 stabilisce i principi e i criteri direttivi specifici: promuovere un accesso più equo, continuativo e personalizzato dei medicinali per patologie rare, croniche o invalidanti, anche favorendo la produzione nazionale dei relativi componenti attivi ed eccipienti; adeguare i tetti della spesa farmaceutica e rivedere i meccanismi di payback; integrare i dati del sistema Tessera sanitaria, per monitorare la carenza di farmaci, e prevedere l'obbligo della tempestiva comunicazione da parte delle aziende farmaceutiche di interruzioni di forniture; favorire l'interoperabilità, attraverso l'Infrastruttura nazionale di interoperabilità (INI), tra i sistemi di prescrizione e dispensazione dei farmaci, il Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e l'Ecosistema dei dati sanitari (EDS) per il Dossier farmaceutico; potenziare il sistema Tessera sanitaria; rafforzare, in coerenza con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il ruolo delle farmacie quali presidi di prossimità, disciplinando le attività di televisita e telemonitoraggio, promuovendo i servizi sanitari offerti dalle farmacie e razionalizzando la pianificazione territoriale rispetto alle esigenze assistenziali delle comunità locali.
Infine, l'articolo 4 detta le disposizioni finanziarie.
Per quanto riguarda la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, l'accesso al farmaco, oggetto centrale della riforma, si inserisce nel quadro delle prerogative degli Stati membri di organizzare i propri sistemi sanitari, come riconosciuto dall'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Le previsioni sulla "farmacia dei servizi" e sull'ampliamento dei compiti assistenziali svolti dalle farmacie sul territorio si collocano nel solco della promozione di modelli di assistenza territoriale integrata e rientrano nella componente M6C1 "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale" e nella componente M5C3 "Strutture sanitarie di prossimità territoriale", del PNRR.
Inoltre, le misure in tema di monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica risultano in linea con gli indirizzi dell'Unione in tema di sostenibilità dei sistemi sanitari e di razionalizzazione della spesa pubblica. In particolare, l'intervento è conforme al quadro normativo dell'Unione europea di riforma farmaceutica del 2023, cosiddetto Pharma package, anticipandone l'attuazione dei principi cardine quali la semplificazione normativa, l'accesso equo, la disponibilità di farmaci e la promozione dell'innovazione.
Infine, il provvedimento non prevede restrizioni alla libera circolazione dei medicinali e alla distribuzione farmaceutica, mantenendo inalterato il quadro normativo conforme alla normativa europea, tra cui la direttiva 2001/83/CE, relativa al codice comunitario dei medicinali per uso umano (attuata con il decreto legislativo n. 219 del 2006), e la direttiva 2011/24/UE, sull'assistenza sanitaria transfrontaliera (attuata con il decreto legislativo n. 38 del 2014). Infine, il provvedimento non incide sulla normativa europea in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato o di libertà di stabilimento.
Il Relatore aggiunge che sarebbe opportuno effettuare un coordinamento tra la disciplina normativa delle prestazioni rese nell'ambito della cosiddetta farmacia dei servizi e i servizi resi dalle strutture private accreditate, al fine di rispettare una corretta complementarietà, a vantaggio dei cittadini. Ricorda, infatti, che il quadro giuridico non consente al soggetto abilitato alla professione di farmacista di esercitare anche la professione di medico e di fornire quindi, in farmacia, eventuali servizi sanitari.
Il PRESIDENTE ritiene utile richiamare la normativa europea e la giurisprudenza della Corte di giustizia europea inerenti alla legislazione farmaceutica.
Il senatore SENSI (PD-IDP) ricorda i recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa, che hanno confermato come lo svolgimento delle attività della cosiddetta farmacia dei servizi rientri tra le attività ordinarie della farmacia, che restano distinte da quelle rese dai professionisti sanitari, titolati a svolgere l'effettiva attività di refertazione e diagnosi. Ritiene comunque che si tratti di un tema complesso, in cui appare primario convenire sui principi fondamentali, tra cui l'importanza prioritaria della sanità pubblica.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
(1808) Deputato Silvana Andreina COMAROLI e altri.- Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico, approvato dalla Camera dei deputati
(760) MALAN e altri. - Disposizioni in materia di temporanea insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente pubblico o da un'istituzione di rilevante interesse culturale o scientifico stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico
(Parere alla 7a Commissione. Esame congiunto e rinvio)
Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), relatore, introduce l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, volti a garantire l'insequestrabilità delle opere d'arte prestate all'Italia per esposizioni temporanee, fermo restando quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali.
La Commissione di merito ha adottato il disegno di legge n. 1808, già approvato dalla Camera dei deputati, come testo base.
Alla base dell'intervento normativo vi è l'esigenza di superare le resistenze di alcuni Stati - che già non siano parti della Convenzione dell'UNIDROIT (Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato) sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995 (ratificata con legge 7 giugno 1999, n. 213), oppure di appositi accordi bilaterali con l'Italia - nel consentire il prestito internazionale di opere d'arte, in ragione del timore di controversie, promosse da soggetti pubblici o privati, che potrebbero determinarne il sequestro in territorio italiano.
A livello europeo, i beni culturali sono soggetti alle disposizioni del Titolo II del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relative alla libera circolazione delle merci. Gli articoli 34 e 35 dello stesso Trattato vietano - in linea generale - misure equivalenti a restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione, mentre l'articolo 36 include tra i motivi che possono giustificare divieti o restrizioni a importazione, esportazione e transito la «protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale». In aggiunta, ai sensi dell'articolo 167 del TFUE, l'Unione promuove la cooperazione tra gli Stati membri in materia culturale, integrando e appoggiando l'azione degli Stati laddove necessario.
Una specifica disciplina in materia di circolazione dei beni culturali è recata da una serie di atti di diritto derivato dell'Unione europea, tra i quali rileva: il regolamento (CE) n. 116/2009 sull'esportazione dei beni culturali dall'Unione europea, che ha ispirato, insieme alla direttiva 93/7/CE sulla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato, le disposizioni del Capo V del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), che disciplina la circolazione dei beni culturali in ambito internazionale; nonché il regolamento (UE) 2019/880, sull'introduzione e sull'importazione dei beni culturali.
Il disegno di legge n. 1808 si compone di un unico articolo, suddiviso in 3 commi. Al comma 1, prevede che, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura attraverso l'esposizione di opere d'arte e di altri beni di rilevante interesse culturale, i beni culturali stranieri pubblici o appartenenti a istituzioni straniere di rilevante interesse culturale o scientifico, destinati a manifestazioni e mostre presso musei o altre istituzioni culturali in Italia, non possono essere sottoposti a sequestro giudiziario nell'ambito di procedimenti civili davanti al giudice italiano concernenti la loro proprietà o il loro possesso, a condizione di reciprocità, per il periodo della loro permanenza in Italia. La disposizione lascia fermo quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali anche di carattere bilaterale nonché dalla normativa dell'Unione europea.
Ai sensi del comma 2, il Ministero della cultura può, su richiesta dell'istituzione che riceve in prestito i beni culturali, rilasciare all'ente o istituzione straniera che concede le opere in prestito temporaneo, una garanzia di immunità da sequestro, valida per la durata della permanenza in Italia, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il terzo e ultimo comma reca la clausola di invarianza finanziaria.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1788, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE (n. 395)
(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 aprile.
Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il contributo scritto dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), in seguito ad apposita richiesta formulata nel corso della seduta del 22 aprile scorso dal relatore, senatore Rosso. La documentazione acquisita sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 10.