Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 348 del 20/05/2026
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(1869) Disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché disposizioni per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)
Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica, che reca disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché una delega per l'attuazione degli atti che compongono il Patto europeo su migrazione e asilo, del 14 maggio 2024, e due deleghe di coordinamento normativo.
Il provvedimento si divide in due capi, in cui il capo I (articoli 1-7) reca disposizioni volte a disciplinare le modalità di trattenimento, come auspicato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 96 del 3 luglio 2025, nonché a introdurre l'interdizione temporanea dell'attraversamento delle acque territoriali per minaccia grave dell'ordine pubblico o sicurezza nazionale, a modificare il codice penale in materia di espulsione o allontanamento e in materia di procedimento dinnanzi al magistrato di sorveglianza per l'espulsione di detenuti stranieri. Sono anche dettate norme a tutela dei minori stranieri e in materia di protezione complementare.
Il capo II (articoli 8-17) contiene la delega per l'attuazione di una direttiva e di sette regolamenti, che compongono il Patto europeo per la migrazione e l'asilo, e i relativi princìpi e criteri direttivi, nonché la delega su aspetti specifici relativi al rimpatrio e al ricongiungimento familiare, e la delega per il riordino organico della normativa mediante l'aggiornamento o la redazione di testi unici, secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 2, lettera h), della legge n. 234 del 2012.
Nell'ambito del capo I, l'articolo 1 contiene disposizioni in materia di trattenimento dello straniero, conseguenti all'invito rivolto al Legislatore da parte della Corte costituzionale, nella sentenza n. 96 del 3 luglio 2025, a disciplinare con norma primaria le modalità di trattenimento. In particolare, si tratta di norme relative alla salvaguardia dei diritti fondamentali e della dignità della persona. Sono disciplinate anche le autorizzazioni ad accedere alle strutture e le modalità per proporre reclamo giurisdizionale.
L'articolo 2 disciplina l'interdizione temporanea dell'attraversamento del limite delle acque territoriali della frontiera marittima, per minaccia grave all'ordine pubblico o alla sicurezza nazionale, che può essere disposta dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, per 30 giorni, prorogabili fino a 6 mesi, nei confronti di un'imbarcazione. Le minacce gravi, derivanti dall'ingresso di imbarcazioni nelle acque territoriali, sono: a) rischio concreto di atti di terrorismo o di infiltrazione di terroristi sul territorio nazionale; b) pressione migratoria eccezionale tale da compromettere la gestione sicura dei confini; c) emergenze sanitarie di rilevanza internazionale; d) eventi internazionali di alto livello che richiedano l'adozione di misure straordinarie di sicurezza. Qualora a bordo si trovino migranti, si prevede la possibilità di condurli anche in Paesi terzi diversi da quello di nazionalità, di origine o di transito, purché l'Italia abbia in essere accordi con tali Paesi, atti a garantire loro assistenza e accoglienza.
L'articolo 3 introduce nel codice penale le pene accessorie dell'espulsione dello straniero o dell'allontanamento del cittadino di altro Stato membro dell'Unione, nei casi di condanna per delitti di violenza o minaccia a pubblico ufficiale o a soggetto politico, amministrativo o giudiziario, o nei casi di condanna per delitti contro l'ordine pubblico, la famiglia, la persona o il patrimonio. Si modifica anche il Testo unico sull'immigrazione, per prevedere l'espulsione anche nei casi di delitti di violenza o di partecipazione a rivolta commessi nei Centri di trattenimento.
L'articolo 4 dispone il termine di 15 giorni per l'adozione del provvedimento di espulsione dello straniero detenuto, mentre l'articolo 5 reca disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati.
L'articolo 6 introduce la nuova "protezione complementare", nell'ambito del decreto legislativo n. 251 del 2007 (di attuazione della "direttiva qualifiche"), sulla base dell'attuale "protezione speciale". In particolare, oltre ai presupposti del pericolo oggettivo di subire torture o trattamenti disumani e degradanti in caso di rimpatrio nel proprio Paese d'origine, si aggiunge il valore di ciò che lo straniero perderebbe venendo allontanato dall'Italia, in termini di radicamento sociale e integrazione nella comunità nazionale. Per l'applicazione della protezione complementare devono sussistere tutti i seguenti requisiti: a) cinque anni di soggiorno regolare; b) la conoscenza certificata (B1) della lingua italiana; c) disponibilità di un alloggio; e d) percezione lecita di un reddito annuo pari all'assegno sociale.
L'articolo 7 prevede l'istituzione di sezioni stralcio, presso i tribunali sede delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, alle quali sono assegnati i procedimenti pendenti in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno, di impugnazione di provvedimenti di espulsione o di altri provvedimenti in materia di diritto all'unità familiare e accertamento dello stato di cittadinanza.
Il capo II del disegno di legge delega il Governo a dare attuazione, entro 6 mesi, agli atti che compongono il Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, che entreranno in applicazione il prossimo 12 giugno 2026.
Il Patto sulla migrazione e l'asilo, adottato il 14 maggio 2024, riforma profondamente le politiche europee di gestione dei flussi e accoglienza dei migranti. Esso si compone di 1 direttiva e di 9 regolamenti, finalizzati a tre obiettivi: procedure di frontiera più rapide, un meccanismo di solidarietà obbligatorio e un nuovo sistema di gestione delle crisi.
Va ricordato che la delega volta all'attuazione del Patto era stata prospettata come emendamento allo scorso disegno di legge di delegazione europea. Tuttavia, la proposta non è stata, poi, finalizzata, sia alla Camera dei deputati sia al Senato, per consentire, da un lato, un ulteriore approfondimento sui criteri di delega necessari e, dall'altro, per evitare di ritardare l'entrata in vigore delle numerose e urgenti deleghe contenute nella legge di delegazione europea.
Il provvedimento in esame, inoltre, delega il Governo a disciplinare, entro 6 mesi, alcuni aspetti specifici relativi al rimpatrio e al ricongiungimento familiare, nonché, entro il 31 dicembre 2027, al riordino organico della normativa mediante l'aggiornamento o la redazione di testi unici, secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 2, lettera h), della legge n. 234 del 2012.
L'articolo 8 del disegno di legge, quindi, prevede la delega di 6 mesi per l'adozione di decreti legislativi volti all'attuazione della direttiva (UE) 2024/1346 "Accoglienza", nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1347 "Qualifiche", al regolamento (UE) 2024/1348 "Procedure", al regolamento (UE) 2024/1349 "Rimpatri", al regolamento (UE) 2024/1351 "Gestione asilo e migrazione", al regolamento (UE) 2024/1356 "Accertamenti alle frontiere esterne", al regolamento (UE) 2024/1358 "Eurodac", e al regolamento (UE) 2024/1359 "Crisi e forza maggiore".
Non sono oggetto di disposizioni di attuazione né il regolamento (UE) 2024/1352, in quanto esso è sostanzialmente ricompreso nel regolamento Accertamenti alle frontiere esterne, né il regolamento (UE) 2024/1350, che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria, poiché esso è già in applicazione dal 2024.
In base al comma 2 dell'articolo 8, i decreti legislativi devono essere adottati nel rispetto dei princìpi costituzionali, nonché dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale, sulla base dei criteri specifici contenuti nei successivi articoli da 9 a 14, organizzando la normativa per settori omogenei.
I successivi commi da 3 a 6 dell'articolo 8 dettano le disposizioni procedurali della delega, sulla falsariga di quelle proprie delle leggi di delegazione europea, previste dall'articolo 31 della legge n. 234 del 2012.
L'articolo 9 fissa i princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva "Accoglienza", tra cui: individuare le prestazioni connesse alle condizioni materiali di accoglienza, anche in forma di sussidi economici, di buoni o in natura, e subordinare tali condizioni all'effettiva e stabile presenza del richiedente nel luogo di residenza assegnato, con la possibilità di assegnare i richiedenti a una specifica zona geografica; disciplinare le modalità di trattenimento e le misure alternative, specificando anche l'autorità giudiziaria competente e le disposizioni specifiche per i minori non accompagnati; stabilire le condizioni e modalità per l'accesso a corsi di lingua, educazione civica e formazione professionale, nonché ad attività di utilità sociale.
L'articolo 10 stabilisce i princìpi e criteri specifici di delega per l'adeguamento al regolamento "Qualifiche", relativo all'attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale e sullo status di rifugiato. Il regolamento integra la Convenzione di Ginevra nel diritto dell'Unione e definisce il contenuto dei diritti e degli obblighi in materia di protezione internazionale.
L'articolo 11 stabilisce i princìpi e criteri specifici di delega per l'adeguamento al regolamento "Procedure", che istituisce una procedura comune, equa ed efficiente per decidere in merito a una domanda di asilo, limitando, nel contempo, gli abusi ed eliminando gli incentivi ai movimenti secondari in tutta l'Unione. L'armonizzazione delle regole procedurali è volta anche a prevenire il cosiddetto "asylum shopping", ovvero la ricerca del Paese con le condizioni più favorevoli.
Inoltre, il regolamento stabilisce che ciascuno Stato membro è tenuto ad adottare le misure necessarie per garantire una "capacità adeguata", consistente in un quantitativo massimo di domande da dover processare in un anno. Tali quantitativi sono stabiliti dalla la decisione (UE) 2024/2150 per ciascuno Stato membro: per l'Italia, la capacità adeguata è fissata in 8.016 domande l'anno. Il regolamento disciplina anche i criteri per definire un "Paese di origine sicuro" e un "Paese terzo sicuro". Sono, inoltre, stabilite procedure specifiche e misure di protezione mirate per i minori non accompagnati e le persone con esigenze particolari, ma anche l'obbligo di cooperazione, tra cui di fornire i dati biometrici, documenti e informazioni utili all'esame della domanda.
L'articolo 12 stabilisce i princìpi e criteri specifici di delega per l'adeguamento al regolamento "Gestione asilo e migrazione", che sostituisce l'attuale "regolamento Dublino III", migliorando il sistema di determinazione dello Stato membro competente per le domande di asilo e rafforzando la prevenzione dei movimenti secondari. Il regolamento, inoltre, istituisce un sistema di solidarietà obbligatorio per gli Stati membri che fronteggiano pressioni migratorie, in base al quale gli Stati membri possono scegliere se accogliere i richiedenti asilo, ricollocandoli nei propri territori, oppure fornire un equivalente contributo finanziario o supporto operativo e di personale agli Stati sotto pressione. Questo regolamento è l'unico che si applica a partire dal 1° luglio 2026, mentre gli altri si applicano a partire dal 12 giugno.
L'articolo 13 stabilisce i princìpi e criteri specifici di delega per l'adeguamento al regolamento "Crisi e forza maggiore", che prevede, in tali situazioni di crisi, misure di maggiore solidarietà da parte degli altri Stati membri (facilitando ricollocamenti o contributi finanziari e operativi) e consente di derogare alle procedure ordinarie in materia di asilo per garantire una gestione più rapida ed efficace dei confini.
L'articolo 14 stabilisce i princìpi e criteri specifici di delega per l'adeguamento al regolamento "Rimpatri", al regolamento "Accertamenti alle frontiere esterne" e al regolamento "Eurodac". Si tratta di tre regolamenti inerenti alle procedure e ai risvolti pratici per la rapida identificazione dei soggetti che si presentano alle frontiere esterne (anche marittime) dell'Unione. Essi mirano al rapido svolgimento dei dovuti accertamenti, in strutture situate nelle immediate vicinanze delle frontiere o dei transiti, eventualmente anche al fine di procedere all'immediato rimpatrio di chi non ha titolo alla protezione internazionale.
L'articolo 15 delega il Governo a disciplinare, entro 6 mesi, alcuni aspetti specifici relativi al rimpatrio e al ricongiungimento familiare. In particolare, si prevede che il giudizio di convalida dell'accompagnamento alla frontiera o del trattenimento nei centri, si concluda entro termini determinati, nonché di prevedere che l'allontanamento verso un Paese di origine sicuro non possa essere disposto in base alla mera manifesta insussistenza dei requisiti. Inoltre, si prevede che la disciplina dei ricongiungimenti familiari sia maggiormente in linea con la direttiva 2003/86/CE, con riguardo alle categorie di familiari ammessi e ai criteri anche reddituali richiesti.
L'articolo 16 delega il Governo, entro il 31 dicembre 2027, al riordino organico della normativa mediante l'aggiornamento o la redazione di testi unici, secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 2, lettera h), della legge n. 234 del 2012, mentre l'articolo 17 reca le disposizioni finanziarie.
Il senatore LOREFICE (M5S) chiede ragguagli sui tempi di esame presso la 1a Commissione e se il disegno di legge in titolo sia già stato calendarizzato nei lavori dell'Assemblea.
Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), relatore, assicura di verificare la questione.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.