Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 348 del 20/05/2026

La senatrice PELLEGRINO (FdI), relatrice, svolge una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo che, come già illustrato, mira a proteggere i cittadini dell'Unione europea dalla minaccia delle armi da fuoco illegali, riducendo il loro numero e le attività criminali connesse, armonizzando i reati a esse legati e le relative sanzioni tra gli Stati membri e migliorando la qualità e la disponibilità dei dati per comprendere e affrontare meglio la minaccia.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero della giustizia, in cui si esprime una valutazione complessivamente positiva delle finalità generali del progetto, essendo esso volto a creare un quadro normativo penale più omogeneo all'interno dell'Unione, nel quale il contrasto al traffico illecito di armi da fuoco sia più efficiente ed efficace, tenendo conto della dimensione naturalmente transnazionale di questa tipologia di reati e dell'elevato livello di rischio che essi implicano per la sicurezza delle persone.

Per il Governo, la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 83 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che costituisce la base giuridica per stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentino una dimensione transnazionale, tra i quali viene citato espressamente il traffico illecito di armi.

Il Governo ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, in quanto l'azione a livello europeo appare in grado di apportare un chiaro valore aggiunto alla lotta contro i reati connessi al traffico di armi da fuoco, rispetto ai risultati raggiungibili singolarmente dagli Stati membri.

All'esito della valutazione di impatto condotta dalla Commissione europea, è emerso un quadro giuridico frammentato, avendo gli Stati membri adottato definizioni diverse dei reati connessi alle armi da fuoco e previsto sanzioni eterogenee nella quantità e qualità. Tali discrepanze normative incidono negativamente sull'efficienza della cooperazione transfrontaliera e, in ultima analisi, delle indagini e azioni penali relative ai reati in esame. Inoltre, in alcuni Stati membri, i livelli delle sanzioni sono apparsi scarsamente efficaci e dissuasivi.

Ulteriore preoccupazione proviene dall'ampia diffusione di nuove tecnologie, come la stampa 3D, che aumentano in misura esponenziale la possibilità di fabbricazione privata di armi da fuoco, e rispetto alle quali la maggioranza degli Stati membri non ha in vigore norme specifiche. In tale quadro, un'azione coordinata a livello dell'Unione per la configurazione dei reati connessi alle armi da fuoco, con conseguente armonizzazione delle relative sanzioni, costituisce uno strumento più efficace rispetto alle singole misure nazionali.

In merito al principio di proporzionalità, il Governo, pur ritenendo che la proposta si limiti a quanto è necessario per integrare la legislazione vigente in materia di reati in questo settore, pone dubbi sul pieno rispetto dello stesso.

Nello specifico, si evidenzia che le disposizioni sulla detenzione illecita tengono conto delle tradizioni nazionali in materia di diritto amministrativo, e si limitano alla incriminazione di condotte dolose, con la sola eccezione del reato di diffusione di file di modellazione per la stampa 3D. A tale riguardo, il Governo invita a svolgere una attenta valutazione della compatibilità di tale ultima incriminazione, anche colposa, con il principio di proporzionalità.

L'introduzione delle nuove fattispecie incriminatrici di detenzione, creazione e acquisizione illecite di file di modellazione per armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni, è intesa a colpire esclusivamente le pratiche non autorizzate, lasciando impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di garantire la creazione e l'uso di file di modellazione per scopi leciti, quali finalità di studio e ricerca o industriali. Anche le misure relative all'utilizzo di strumenti d'indagine e scambio di informazioni sono incluse solo nella misura necessaria al corretto funzionamento del quadro normativo penale proposto. Va anche evidenziata la necessità di prestare particolare attenzione, nel corso del negoziato, rispetto alla disposizione che estende la responsabilità degli enti anche ai casi in cui la persona fisica abbia agito a beneficio proprio o di terzi.

Il Governo segnala, inoltre, diversi elementi di criticità, sollevati dalla delegazione italiana in fase negoziale con le Istituzioni europee, a cominciare dal perimetro e dalla portata delle fattispecie penali previste nella proposta, non sempre completamente sovrapponibili o coperte dalle norme incriminatrici italiane. Ad esempio, l'introduzione di nuovi reati che anticipano la tutela penale a un momento antecedente la fabbricazione dell'arma, focalizzandosi sui file di modellazione, richiede una ulteriore valutazione.

Il testo presenta, poi, taluni elementi meritevoli di attenzione. In primis, l'articolo 6 introduce un ampliamento della responsabilità delle persone giuridiche che, nei casi di responsabilità per difetto di controllo o vigilanza, imporrebbe di considerare l'ente responsabile anche ove il reato fosse stato commesso a vantaggio esclusivo della persona fisica agente o di un terzo. Questa dilatazione della responsabilità degli enti appare contraria ai principi generali che ispirano la disciplina nazionale contenuta nel decreto legislativo n. 231 del 2001. Tale posizione è stata condivisa da quasi tutte le delegazioni.

Un secondo profilo rilevante, per il Governo, riguarda la scarsa differenziazione delle pene in relazione alla gravità dei reati previsti. L'articolo 3 della proposta, infatti, nel descrivere le fattispecie rilevanti, accorpa le condotte aventi ad oggetto armi, componenti di armi e munizioni, cosicché l'articolo 5 differenzia la pena solo con riferimento alla tipologia di azione (fabbricazione, assemblaggio, detenzione, acquisizione, mancata apposizione, eliminazione o contraffazione della marcatura, commercio), senza che rilevi l'oggetto della stessa. Ciò potrebbe comportare qualche difficoltà con riferimento alle condotte meno gravi, ad esempio, quelle aventi ad oggetto le munizioni, che dovrebbero soggiacere allo stesso regime sanzionatorio previsto per le corrispondenti condotte concernenti armi o parti di esse.

La relazione segnala, infine, che la norma sul coordinamento interno agli Stati membri, tra le amministrazioni competenti nel settore del contrasto al traffico illecito di armi da fuoco (articolo 15), prevede l'obbligo di istituire un focal point nazionale unico, con risorse e struttura adeguate ai compiti affidatigli, attribuendo a tale organo una serie complessa di compiti, alcuni dei quali apparentemente riferiti sia a funzioni di prevenzione e indagine sia a funzioni giurisdizionali e di cooperazione internazionale. Anche in questo caso la delegazione italiana, unitamente a molte altre, ha chiesto una precisazione dei compiti, al fine di evitare sovrapposizioni o interferenze, segnalando altresì che la struttura potrebbe comportare oneri significativi a carico delle amministrazioni nazionali.

La Relatrice ricorda, infine, che le otto settimane previste dal Protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, scadono oggi e che la proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 14 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno sollevato criticità.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.