Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 348 del 20/05/2026
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ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (UE) 2019/942, (UE) 2019/943 e (UE) 2024/1789 e abroga il regolamento (UE) 2022/869 (COM(2025) 1006 definitivo)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 marzo.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az), relatrice, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo, che aggiorna gli orientamenti per le infrastrutture energetiche transfrontaliere (TEN-E) e contribuisce allo sviluppo tempestivo ed efficiente e all'interoperabilità di infrastrutture energetiche resilienti in tutta l'Unione europea, attraverso misure in grado di accelerare il rilascio dei permessi per i progetti energetici, pianificare reti più connesse e migliorare la resilienza delle infrastrutture e sostenere un sistema elettrico maggiormente digitalizzato e rinnovabile.
Sulla proposta è pervenuta la memoria dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), nella quale vengono espresse osservazioni in merito alla proposta, con riguardo ad alcune disposizioni che presenterebbero profili di criticità in merito alla modifica del regolamento TEN-E.
Nello specifico, ARERA si sofferma sull'articolo 11, che attribuisce maggiori competenze alla Commissione europea per la definizione, ogni 4 anni, degli "scenari principali" per i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas naturale, e all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), per la supervisione degli studi delle esigenze di investimenti infrastrutturali. ARERA considera che i suddetti "scenari principali" debbano riflettere coerentemente le traiettorie pianificate a livello nazionale in modo che sia garantito un processo di definizione degli scenari realmente partecipativo e trasparente. Inoltre, auspica che la verifica dei dati di scenario da parte di ACER e delle autorità di regolazione nazionali diventino un passaggio obbligatorio e non opzionale, affinché le specifiche esigenze nazionali siano tenute in debita considerazione nella definizione degli scenari europei.
ARERA si sofferma poi sull'articolo 17, recante l'individuazione di nuovi principi che le autorità nazionali di regolazione devono applicare ai fini della ripartizione transfrontaliera dei costi (Cross Border Cost Allocation - CBCA) nella realizzazione di investimenti con un impatto transfrontaliero. ARERA sottolinea come tale previsione rischi di irrigidire eccessivamente il processo di ripartizione dei costi, riducendo i margini di flessibilità nella disponibilità dei regolatori nazionali, che consentono una miglior valutazione caso per caso. Ritiene, al contrario, apprezzabile che ACER continui a favorire gli scambi di buone pratiche con la sua raccomandazione, non vincolante, relativa all'individuazione di buone pratiche per il trattamento delle richieste di investimento.
Infine, l'Autorità esprime perplessità riguardo all'articolo 19, che impone che i gestori delle reti di trasmissione o di trasporto destinino agli investimenti in progetti di interesse comune o interesse reciproco, inclusi nella lista dell'Unione, il 25 per cento del totale delle rendite di congestione tra i confini interni dell'Unione e tra zone interne, che non sia già stato speso per garantire l'effettiva disponibilità della capacità allocata e per compensare i gestori di impianti offshore di generazione elettrica da fonti rinnovabili. Al riguardo, ARERA rileva che la possibile sottrazione di parte di tali rendite di congestione per finanziare progetti potenzialmente collocati in altri Paesi rischia di costituire una considerevole penalizzazione per gli utenti finali italiani.
Il termine per la verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte dell'atto in titolo è scaduto il 9 aprile scorso. La proposta è oggetto di esame da parte di 12 Camere dei parlamenti nazionali, 4 delle quali hanno approvato un parere motivato: il Senato francese, il Senato ceco, la Camera dei deputati italiana e il Riksdag svedese (di cui si è già dato conto).
Il Senato francese considera la proposta non conforme né al principio di sussidiarietà né a quello di proporzionalità, rilevando criticità relative alla modifica dell'organizzazione della pianificazione delle infrastrutture energetiche. Come detto, alla Commissione europea è conferito il potere di definire, ogni 4 anni, mediante un atto delegato, uno scenario energetico paneuropeo da riferimento per l'intero processo di pianificazione e finanziamento delle infrastrutture. Considerato il ruolo strutturante che tale scenario potrebbe svolgere e le sue implicazioni economiche, sociali, tecnologiche e industriali, il Senato francese considera che il ricorso a un atto delegato sia inappropriato, ritenendo che le scelte da compiere siano di natura eminentemente politica. Il potere delegato alla Commissione potrebbe ledere il diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di sfruttamento delle proprie risorse energetiche, la scelta tra diverse fonti energetiche e la struttura generale del proprio approvvigionamento energetico. Il Senato francese reputa, inoltre, che il rafforzamento dei poteri di ACER rischi di ridurre la capacità degli operatori di rete e di spostare parte della valutazione a livello europeo, anche se le decisioni relative alle infrastrutture energetiche sono strettamente legate alle scelte di politica energetica nazionale.
Il Senato della Repubblica Ceca considera la proposta non conforme al principio di sussidiarietà, esprimendo preoccupazioni circa il rischio di un aumento eccessivo degli oneri burocratici, che potrebbe rallentare gli sforzi volti ad accelerare lo sviluppo delle reti elettriche nazionali e delle interconnessioni transfrontaliere tra gli Stati membri. Il Senato ceco nutre riserve fondamentali in particolare riguardo all'indebolimento delle competenze nazionali nel campo della pianificazione del paesaggio e al rafforzamento del ruolo della Commissione europea e dell'ACER, a scapito degli Stati membri e degli operatori di sistema. Solleva la sua contrarietà anche in relazione all'obbligo di elaborare piani di attuazione e di riferire annualmente sui Progetti di interesse reciproco (PIR) e sui Progetti di interesse comune (PIC). Nutre, inoltre, dubbi sul reale valore aggiunto del coordinatore europeo proposto; sull'introduzione generalizzata dell'istituto dell'approvazione tacita nelle procedure di autorizzazione; sull'introduzione di strumenti procedurali obbligatori e unitari a prescindere dalle differenze nei sistemi amministrativi e giuridici nazionali; sull'introduzione obbligatoria di un unico portale digitale, ritenuto irrealizzabile nell'ambito di applicazione proposto e nei tempi richiesti.
Inoltre, la Camera dei deputati italiana ha approvato, lo scorso 25 marzo, un parere motivato nel quale considera la proposta non conforme al principio di sussidiarietà, rilevando come, nella relazione illustrativa e nella valutazione di impatto della Commissione europea, non risultino adeguatamente dimostrate né la necessità né il valore aggiunto dell'intervento a livello europeo. A tale riguardo osserva che il rafforzamento di competenze in capo alla Commissione europea nella definizione degli scenari principali per i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas e le ulteriori modifiche all'attuale processo di governance, non tengono in debita considerazione le specifiche esigenze nazionali, determinando il rischio che la pianificazione non sia efficace e coerente con i rispettivi sistemi energetici. Inoltre, il modello proposto non tiene in debita considerazione la competenza degli Stati membri sulle condizioni di utilizzo delle proprie fonti energetiche.
Infine, la Camera dei deputati rileva che la proposta non risulta coerente con il principio di proporzionalità, in quanto i costi della stessa non sono giustificati dagli obiettivi perseguiti e dai benefici attesi. In particolare, i principi che le autorità nazionali di regolazione devono applicare nella ripartizione transfrontaliera dei costi, rischiano di irrigidire eccessivamente il processo di ripartizione degli stessi, riducendo i margini di flessibilità attualmente nella disponibilità dei regolatori nazionali. Inoltre, la possibile sottrazione a uno Stato membro di parte delle rendite di congestione per finanziare progetti potenzialmente collocati in altri Paesi, rischia di indebolire il legame tra l'origine della rendita e gli investimenti necessari per ciascuna rete nazionale.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle reti digitali, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120, la direttiva 2002/58/CE e la decisione n. 676/2002/CE e che abroga il regolamento (UE) 2018/1971, la direttiva (UE) 2018/1972 e la decisione n. 243/2012/UE (regolamento sulle reti digitali) (COM(2026) 16 definitivo)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 maggio.
Il senatore ROSSO (FI-BP-PPE), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo, relativa alle reti digitali (Digital Networks Act - DNA) che, come già illustrato in precedenza, si inserisce nel più ampio quadro delle politiche dell'Unione europea volte a realizzare gli obiettivi del programma strategico per il decennio digitale 2030, che individuano nella connettività avanzata un presupposto essenziale per la trasformazione digitale, la competitività economica e la coesione sociale.
Sulla proposta è pervenuta, in data 15 maggio, la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, predisposta dal Ministero delle imprese e del made in Italy. La relazione riconosce che il provvedimento rappresenta un contributo rilevante al rafforzamento della competitività, della sicurezza e della sovranità tecnologica europea, in coerenza con gli indirizzi delineati dal Consiglio europeo e con i più recenti documenti strategici sul completamento del mercato unico digitale.
Al tempo stesso, richiama l'attenzione su alcuni profili di criticità che meritano un approfondimento nel corso del negoziato europeo. In particolare, vengono evidenziati come elementi sensibili, sia la forte centralizzazione delle funzioni regolatorie prevista dalla proposta, sia la scelta dello strumento del regolamento, direttamente applicabile negli ordinamenti nazionali, in luogo della direttiva, che avrebbe consentito maggiori margini di adattamento alle specificità normative, infrastrutturali e organizzative dei singoli Stati membri.
Il Governo ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato, in considerazione: della dimensione transfrontaliera del settore delle comunicazioni elettroniche; dell'obiettivo di rafforzamento del mercato unico, a fronte della difforme regolazione in atto nei singoli Stati membri; dell'opportunità di perseguire economie di scala in filiere industriali contrassegnate da mutamenti del contesto tecnologico e incessanti necessità di investimento; e dalle sfide poste dalla sicurezza cibernetica e dal condizionamento esterno.
Il Governo ritiene, invece, che il rispetto del principio di proporzionalità possa essere ulteriormente rafforzato con riferimento ad alcuni specifici profili della proposta. Viene evidenziata l'esigenza di preservare adeguati margini di flessibilità per gli Stati membri nei settori caratterizzati da una forte rilevanza strategica, quali la gestione dello spettro radioelettrico, la sicurezza nazionale e la resilienza delle infrastrutture critiche.
Per quanto riguarda lo spettro elettromagnetico, si teme che un'eccessiva armonizzazione europea possa penalizzare i Paesi che già dispongono di modelli efficienti di gestione delle frequenze. Si propone, quindi, di preservare margini decisionali nazionali nella pianificazione e assegnazione delle frequenze, anche per motivi di sicurezza e sviluppo infrastrutturale.
In merito ai servizi satellitari paneuropei e alle reti non terrestri, si considera positiva una maggiore armonizzazione autorizzativa, purché restino salvaguardate le prerogative nazionali su sicurezza e frequenze. Viene, inoltre, evidenziato il possibile impatto economico negativo derivante dal trasferimento delle entrate dei diritti d'uso satellitari dagli Stati all'Office for Digital Networks (ODN).
Pur sostenendo la transizione delle reti dal rame alla fibra ottica e condividendo l'obiettivo di modernizzazione delle infrastrutture digitali, si richiede attenzione agli effetti sul mercato, sulla concorrenza e sulla sostenibilità economica del settore. Particolare rilievo viene dato alla necessità di garantire continuità ai servizi di emergenza durante la migrazione tecnologica. Considerata l'importanza che ancora ricopre in Italia la rete in rame, il vincolo europeo potrebbe rivelarsi particolarmente impegnativo per il Paese.
Sul piano della governance europea, si ritiene che l'attuale sistema basato sulla Commissione europea, sull'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e sul gruppo Politica dello spettro radio (RSPG), funzioni già in modo equilibrato. Eventuali riforme dovrebbero limitarsi a rafforzare il coordinamento senza ridurre il ruolo decisionale delle autorità nazionali, specialmente nei settori legati a sicurezza pubblica ed emergenze.
La relazione segnala criticità sul sistema di Single Passport, che dovrebbe semplificare le autorizzazioni europee, ma rischia di aumentare la complessità amministrativa e creare difficoltà di coordinamento tra Stati membri, ODN e autorità nazionali, soprattutto in materia di intercettazioni legali, conservazione dati e accesso delle forze dell'ordine.
È richiamata, inoltre, la necessità di garantire coerenza tra il DNA e la normativa europea sull'accessibilità per le persone con disabilità, evitando obblighi contrastanti o livelli di tutela disomogenei tra Stati membri.
Per quanto riguarda le comunicazioni di emergenza e i sistemi di allerta pubblica, viene evidenziato che si tratta di materie strettamente legate alle competenze nazionali e difficilmente compatibili con una regolazione completamente uniforme a livello europeo.
La relazione evidenzia, inoltre, che dal punto di vista dell'ordinamento italiano, l'entrata in vigore del regolamento richiederebbe numerosi interventi di adeguamento normativo, con possibile abrogazione o modifica delle norme nazionali incompatibili. Sul piano organizzativo, il DNA comporterebbe un forte impatto sulla pubblica amministrazione italiana: sarebbero necessari nuovi meccanismi di coordinamento tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), il Ministero dell'interno, la Protezione civile e altre autorità, oltre al rafforzamento della presenza italiana nei nuovi organismi europei previsti dal regolamento. I costi complessivi dell'adeguamento non sono ancora quantificabili.
Il Relatore ricorda che il termine delle otto settimane previste dal Protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, scade il 22 giugno 2026. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di nove Camere parlamentari degli Stati membri.
Il Relatore propone, quindi, di svolgere un breve ciclo di audizioni o, in alternativa, di acquisire delle memorie scritte.
La senatrice ROJC (PD-IDP) si associa alla proposta di audizioni e segnala il persistere di molte zone d'ombra nella copertura del segnale digitale, soprattutto nelle aree di confine del Friuli Venezia Giulia, che sarebbe necessario coprire anche per agevolare i lavoratori transfrontalieri.
Anche il senatore LOREFICE (M5S) si associa alla proposta di svolgere audizioni. Aggiunge la richiesta di un approfondimento sull'analisi d'impatto economico e sui costi dell'adeguamento, nonché sullo stato attuale della transizione dal rame alla fibra ottica dei progetti in corso.
Il relatore ROSSO (FI-BP-PPE) conviene con le richieste di approfondimento e condivide la problematica delle zone a fallimento di mercato che riguardano le aree confinarie anche di altre Regioni.
Stante l'orientamento della Commissione, il PRESIDENTE propone di procedere a un breve ciclo di audizioni nella giornata di martedì 26 maggio, invitando tutti i Gruppi a far pervenire, nei tempi più celeri, l'indicazione di un numero ristretto di soggetti da audire.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.