Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 348 del 20/05/2026
Azioni disponibili
4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2026
348ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 9,35.
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro il traffico di armi da fuoco e altri reati connessi alle armi da fuoco e che modifica la direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2026) 102 definitivo)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 aprile.
La senatrice PELLEGRINO (FdI), relatrice, svolge una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo che, come già illustrato, mira a proteggere i cittadini dell'Unione europea dalla minaccia delle armi da fuoco illegali, riducendo il loro numero e le attività criminali connesse, armonizzando i reati a esse legati e le relative sanzioni tra gli Stati membri e migliorando la qualità e la disponibilità dei dati per comprendere e affrontare meglio la minaccia.
Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero della giustizia, in cui si esprime una valutazione complessivamente positiva delle finalità generali del progetto, essendo esso volto a creare un quadro normativo penale più omogeneo all'interno dell'Unione, nel quale il contrasto al traffico illecito di armi da fuoco sia più efficiente ed efficace, tenendo conto della dimensione naturalmente transnazionale di questa tipologia di reati e dell'elevato livello di rischio che essi implicano per la sicurezza delle persone.
Per il Governo, la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 83 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che costituisce la base giuridica per stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentino una dimensione transnazionale, tra i quali viene citato espressamente il traffico illecito di armi.
Il Governo ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, in quanto l'azione a livello europeo appare in grado di apportare un chiaro valore aggiunto alla lotta contro i reati connessi al traffico di armi da fuoco, rispetto ai risultati raggiungibili singolarmente dagli Stati membri.
All'esito della valutazione di impatto condotta dalla Commissione europea, è emerso un quadro giuridico frammentato, avendo gli Stati membri adottato definizioni diverse dei reati connessi alle armi da fuoco e previsto sanzioni eterogenee nella quantità e qualità. Tali discrepanze normative incidono negativamente sull'efficienza della cooperazione transfrontaliera e, in ultima analisi, delle indagini e azioni penali relative ai reati in esame. Inoltre, in alcuni Stati membri, i livelli delle sanzioni sono apparsi scarsamente efficaci e dissuasivi.
Ulteriore preoccupazione proviene dall'ampia diffusione di nuove tecnologie, come la stampa 3D, che aumentano in misura esponenziale la possibilità di fabbricazione privata di armi da fuoco, e rispetto alle quali la maggioranza degli Stati membri non ha in vigore norme specifiche. In tale quadro, un'azione coordinata a livello dell'Unione per la configurazione dei reati connessi alle armi da fuoco, con conseguente armonizzazione delle relative sanzioni, costituisce uno strumento più efficace rispetto alle singole misure nazionali.
In merito al principio di proporzionalità, il Governo, pur ritenendo che la proposta si limiti a quanto è necessario per integrare la legislazione vigente in materia di reati in questo settore, pone dubbi sul pieno rispetto dello stesso.
Nello specifico, si evidenzia che le disposizioni sulla detenzione illecita tengono conto delle tradizioni nazionali in materia di diritto amministrativo, e si limitano alla incriminazione di condotte dolose, con la sola eccezione del reato di diffusione di file di modellazione per la stampa 3D. A tale riguardo, il Governo invita a svolgere una attenta valutazione della compatibilità di tale ultima incriminazione, anche colposa, con il principio di proporzionalità.
L'introduzione delle nuove fattispecie incriminatrici di detenzione, creazione e acquisizione illecite di file di modellazione per armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni, è intesa a colpire esclusivamente le pratiche non autorizzate, lasciando impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di garantire la creazione e l'uso di file di modellazione per scopi leciti, quali finalità di studio e ricerca o industriali. Anche le misure relative all'utilizzo di strumenti d'indagine e scambio di informazioni sono incluse solo nella misura necessaria al corretto funzionamento del quadro normativo penale proposto. Va anche evidenziata la necessità di prestare particolare attenzione, nel corso del negoziato, rispetto alla disposizione che estende la responsabilità degli enti anche ai casi in cui la persona fisica abbia agito a beneficio proprio o di terzi.
Il Governo segnala, inoltre, diversi elementi di criticità, sollevati dalla delegazione italiana in fase negoziale con le Istituzioni europee, a cominciare dal perimetro e dalla portata delle fattispecie penali previste nella proposta, non sempre completamente sovrapponibili o coperte dalle norme incriminatrici italiane. Ad esempio, l'introduzione di nuovi reati che anticipano la tutela penale a un momento antecedente la fabbricazione dell'arma, focalizzandosi sui file di modellazione, richiede una ulteriore valutazione.
Il testo presenta, poi, taluni elementi meritevoli di attenzione. In primis, l'articolo 6 introduce un ampliamento della responsabilità delle persone giuridiche che, nei casi di responsabilità per difetto di controllo o vigilanza, imporrebbe di considerare l'ente responsabile anche ove il reato fosse stato commesso a vantaggio esclusivo della persona fisica agente o di un terzo. Questa dilatazione della responsabilità degli enti appare contraria ai principi generali che ispirano la disciplina nazionale contenuta nel decreto legislativo n. 231 del 2001. Tale posizione è stata condivisa da quasi tutte le delegazioni.
Un secondo profilo rilevante, per il Governo, riguarda la scarsa differenziazione delle pene in relazione alla gravità dei reati previsti. L'articolo 3 della proposta, infatti, nel descrivere le fattispecie rilevanti, accorpa le condotte aventi ad oggetto armi, componenti di armi e munizioni, cosicché l'articolo 5 differenzia la pena solo con riferimento alla tipologia di azione (fabbricazione, assemblaggio, detenzione, acquisizione, mancata apposizione, eliminazione o contraffazione della marcatura, commercio), senza che rilevi l'oggetto della stessa. Ciò potrebbe comportare qualche difficoltà con riferimento alle condotte meno gravi, ad esempio, quelle aventi ad oggetto le munizioni, che dovrebbero soggiacere allo stesso regime sanzionatorio previsto per le corrispondenti condotte concernenti armi o parti di esse.
La relazione segnala, infine, che la norma sul coordinamento interno agli Stati membri, tra le amministrazioni competenti nel settore del contrasto al traffico illecito di armi da fuoco (articolo 15), prevede l'obbligo di istituire un focal point nazionale unico, con risorse e struttura adeguate ai compiti affidatigli, attribuendo a tale organo una serie complessa di compiti, alcuni dei quali apparentemente riferiti sia a funzioni di prevenzione e indagine sia a funzioni giurisdizionali e di cooperazione internazionale. Anche in questo caso la delegazione italiana, unitamente a molte altre, ha chiesto una precisazione dei compiti, al fine di evitare sovrapposizioni o interferenze, segnalando altresì che la struttura potrebbe comportare oneri significativi a carico delle amministrazioni nazionali.
La Relatrice ricorda, infine, che le otto settimane previste dal Protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, scadono oggi e che la proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 14 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno sollevato criticità.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1826) Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)
La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, con cui si proroga il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge n. 177 del 2024 per il riordino del codice della strada.
La Relatrice ricorda che la legge n. 177 del 2024, entrata in vigore il 14 dicembre 2024, introduce un complesso di modifiche al codice della strada, volto a fronteggiare il persistere di elevati livelli di incidentalità stradale, inclusi quelli connessi ai veicoli di micro-mobilità elettrica, e prevede anche una delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Ricorda, inoltre, che, su tale provvedimento, in fase di esame del disegno di legge (A.S. 1086), la 4a Commissione aveva espresso un parere non ostativo in data 19 giugno 2024.
La delega, di cui si prevede la proroga di 6 mesi, è prevista dall'articolo 35 della citata legge n. 177, per rivedere e riordinare la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, recata dal codice della strada, apportandovi le modifiche necessarie in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo e introducendo le necessarie disposizioni di carattere transitorio.
Il disegno di legge, in seguito alle modifiche approvate in sede referente alla Camera dei deputati, modifica l'articolo 35, comma 1, primo periodo, della legge n. 177 del 2024, stabilendo che il Governo eserciti la delega conferitagli entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 177, in luogo dei dodici mesi attualmente previsti, "anche mediante la redazione di un nuovo codice". Pertanto, il termine per l'esercizio della delega verrebbe prorogato al 15 giugno 2026.
La Relatrice ribadisce, analogamente a quanto già affermato con riguardo al precedente disegno di legge di delega, che il provvedimento si pone in linea con il quadro strategico dell'Unione per la sicurezza stradale 2021-2030 (SWD(2019) 283), il cui obiettivo a lungo termine è quello di avvicinarsi all'azzeramento del numero di vittime e di feriti gravi sulle strade dell'Unione entro il 2050, con un dimezzamento entro il 2030, rispetto al 2020, conformemente alla dichiarazione di La Valletta sulla sicurezza stradale, del 29 marzo 2017, fatta propria dal Consiglio dell'Unione europea nella sessione dell'8 giugno 2017.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (UE) 2019/942, (UE) 2019/943 e (UE) 2024/1789 e abroga il regolamento (UE) 2022/869 (COM(2025) 1006 definitivo)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 marzo.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az), relatrice, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo, che aggiorna gli orientamenti per le infrastrutture energetiche transfrontaliere (TEN-E) e contribuisce allo sviluppo tempestivo ed efficiente e all'interoperabilità di infrastrutture energetiche resilienti in tutta l'Unione europea, attraverso misure in grado di accelerare il rilascio dei permessi per i progetti energetici, pianificare reti più connesse e migliorare la resilienza delle infrastrutture e sostenere un sistema elettrico maggiormente digitalizzato e rinnovabile.
Sulla proposta è pervenuta la memoria dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), nella quale vengono espresse osservazioni in merito alla proposta, con riguardo ad alcune disposizioni che presenterebbero profili di criticità in merito alla modifica del regolamento TEN-E.
Nello specifico, ARERA si sofferma sull'articolo 11, che attribuisce maggiori competenze alla Commissione europea per la definizione, ogni 4 anni, degli "scenari principali" per i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas naturale, e all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), per la supervisione degli studi delle esigenze di investimenti infrastrutturali. ARERA considera che i suddetti "scenari principali" debbano riflettere coerentemente le traiettorie pianificate a livello nazionale in modo che sia garantito un processo di definizione degli scenari realmente partecipativo e trasparente. Inoltre, auspica che la verifica dei dati di scenario da parte di ACER e delle autorità di regolazione nazionali diventino un passaggio obbligatorio e non opzionale, affinché le specifiche esigenze nazionali siano tenute in debita considerazione nella definizione degli scenari europei.
ARERA si sofferma poi sull'articolo 17, recante l'individuazione di nuovi principi che le autorità nazionali di regolazione devono applicare ai fini della ripartizione transfrontaliera dei costi (Cross Border Cost Allocation - CBCA) nella realizzazione di investimenti con un impatto transfrontaliero. ARERA sottolinea come tale previsione rischi di irrigidire eccessivamente il processo di ripartizione dei costi, riducendo i margini di flessibilità nella disponibilità dei regolatori nazionali, che consentono una miglior valutazione caso per caso. Ritiene, al contrario, apprezzabile che ACER continui a favorire gli scambi di buone pratiche con la sua raccomandazione, non vincolante, relativa all'individuazione di buone pratiche per il trattamento delle richieste di investimento.
Infine, l'Autorità esprime perplessità riguardo all'articolo 19, che impone che i gestori delle reti di trasmissione o di trasporto destinino agli investimenti in progetti di interesse comune o interesse reciproco, inclusi nella lista dell'Unione, il 25 per cento del totale delle rendite di congestione tra i confini interni dell'Unione e tra zone interne, che non sia già stato speso per garantire l'effettiva disponibilità della capacità allocata e per compensare i gestori di impianti offshore di generazione elettrica da fonti rinnovabili. Al riguardo, ARERA rileva che la possibile sottrazione di parte di tali rendite di congestione per finanziare progetti potenzialmente collocati in altri Paesi rischia di costituire una considerevole penalizzazione per gli utenti finali italiani.
Il termine per la verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte dell'atto in titolo è scaduto il 9 aprile scorso. La proposta è oggetto di esame da parte di 12 Camere dei parlamenti nazionali, 4 delle quali hanno approvato un parere motivato: il Senato francese, il Senato ceco, la Camera dei deputati italiana e il Riksdag svedese (di cui si è già dato conto).
Il Senato francese considera la proposta non conforme né al principio di sussidiarietà né a quello di proporzionalità, rilevando criticità relative alla modifica dell'organizzazione della pianificazione delle infrastrutture energetiche. Come detto, alla Commissione europea è conferito il potere di definire, ogni 4 anni, mediante un atto delegato, uno scenario energetico paneuropeo da riferimento per l'intero processo di pianificazione e finanziamento delle infrastrutture. Considerato il ruolo strutturante che tale scenario potrebbe svolgere e le sue implicazioni economiche, sociali, tecnologiche e industriali, il Senato francese considera che il ricorso a un atto delegato sia inappropriato, ritenendo che le scelte da compiere siano di natura eminentemente politica. Il potere delegato alla Commissione potrebbe ledere il diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di sfruttamento delle proprie risorse energetiche, la scelta tra diverse fonti energetiche e la struttura generale del proprio approvvigionamento energetico. Il Senato francese reputa, inoltre, che il rafforzamento dei poteri di ACER rischi di ridurre la capacità degli operatori di rete e di spostare parte della valutazione a livello europeo, anche se le decisioni relative alle infrastrutture energetiche sono strettamente legate alle scelte di politica energetica nazionale.
Il Senato della Repubblica Ceca considera la proposta non conforme al principio di sussidiarietà, esprimendo preoccupazioni circa il rischio di un aumento eccessivo degli oneri burocratici, che potrebbe rallentare gli sforzi volti ad accelerare lo sviluppo delle reti elettriche nazionali e delle interconnessioni transfrontaliere tra gli Stati membri. Il Senato ceco nutre riserve fondamentali in particolare riguardo all'indebolimento delle competenze nazionali nel campo della pianificazione del paesaggio e al rafforzamento del ruolo della Commissione europea e dell'ACER, a scapito degli Stati membri e degli operatori di sistema. Solleva la sua contrarietà anche in relazione all'obbligo di elaborare piani di attuazione e di riferire annualmente sui Progetti di interesse reciproco (PIR) e sui Progetti di interesse comune (PIC). Nutre, inoltre, dubbi sul reale valore aggiunto del coordinatore europeo proposto; sull'introduzione generalizzata dell'istituto dell'approvazione tacita nelle procedure di autorizzazione; sull'introduzione di strumenti procedurali obbligatori e unitari a prescindere dalle differenze nei sistemi amministrativi e giuridici nazionali; sull'introduzione obbligatoria di un unico portale digitale, ritenuto irrealizzabile nell'ambito di applicazione proposto e nei tempi richiesti.
Inoltre, la Camera dei deputati italiana ha approvato, lo scorso 25 marzo, un parere motivato nel quale considera la proposta non conforme al principio di sussidiarietà, rilevando come, nella relazione illustrativa e nella valutazione di impatto della Commissione europea, non risultino adeguatamente dimostrate né la necessità né il valore aggiunto dell'intervento a livello europeo. A tale riguardo osserva che il rafforzamento di competenze in capo alla Commissione europea nella definizione degli scenari principali per i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas e le ulteriori modifiche all'attuale processo di governance, non tengono in debita considerazione le specifiche esigenze nazionali, determinando il rischio che la pianificazione non sia efficace e coerente con i rispettivi sistemi energetici. Inoltre, il modello proposto non tiene in debita considerazione la competenza degli Stati membri sulle condizioni di utilizzo delle proprie fonti energetiche.
Infine, la Camera dei deputati rileva che la proposta non risulta coerente con il principio di proporzionalità, in quanto i costi della stessa non sono giustificati dagli obiettivi perseguiti e dai benefici attesi. In particolare, i principi che le autorità nazionali di regolazione devono applicare nella ripartizione transfrontaliera dei costi, rischiano di irrigidire eccessivamente il processo di ripartizione degli stessi, riducendo i margini di flessibilità attualmente nella disponibilità dei regolatori nazionali. Inoltre, la possibile sottrazione a uno Stato membro di parte delle rendite di congestione per finanziare progetti potenzialmente collocati in altri Paesi, rischia di indebolire il legame tra l'origine della rendita e gli investimenti necessari per ciascuna rete nazionale.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle reti digitali, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120, la direttiva 2002/58/CE e la decisione n. 676/2002/CE e che abroga il regolamento (UE) 2018/1971, la direttiva (UE) 2018/1972 e la decisione n. 243/2012/UE (regolamento sulle reti digitali) (COM(2026) 16 definitivo)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 maggio.
Il senatore ROSSO (FI-BP-PPE), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo, relativa alle reti digitali (Digital Networks Act - DNA) che, come già illustrato in precedenza, si inserisce nel più ampio quadro delle politiche dell'Unione europea volte a realizzare gli obiettivi del programma strategico per il decennio digitale 2030, che individuano nella connettività avanzata un presupposto essenziale per la trasformazione digitale, la competitività economica e la coesione sociale.
Sulla proposta è pervenuta, in data 15 maggio, la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, predisposta dal Ministero delle imprese e del made in Italy. La relazione riconosce che il provvedimento rappresenta un contributo rilevante al rafforzamento della competitività, della sicurezza e della sovranità tecnologica europea, in coerenza con gli indirizzi delineati dal Consiglio europeo e con i più recenti documenti strategici sul completamento del mercato unico digitale.
Al tempo stesso, richiama l'attenzione su alcuni profili di criticità che meritano un approfondimento nel corso del negoziato europeo. In particolare, vengono evidenziati come elementi sensibili, sia la forte centralizzazione delle funzioni regolatorie prevista dalla proposta, sia la scelta dello strumento del regolamento, direttamente applicabile negli ordinamenti nazionali, in luogo della direttiva, che avrebbe consentito maggiori margini di adattamento alle specificità normative, infrastrutturali e organizzative dei singoli Stati membri.
Il Governo ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato, in considerazione: della dimensione transfrontaliera del settore delle comunicazioni elettroniche; dell'obiettivo di rafforzamento del mercato unico, a fronte della difforme regolazione in atto nei singoli Stati membri; dell'opportunità di perseguire economie di scala in filiere industriali contrassegnate da mutamenti del contesto tecnologico e incessanti necessità di investimento; e dalle sfide poste dalla sicurezza cibernetica e dal condizionamento esterno.
Il Governo ritiene, invece, che il rispetto del principio di proporzionalità possa essere ulteriormente rafforzato con riferimento ad alcuni specifici profili della proposta. Viene evidenziata l'esigenza di preservare adeguati margini di flessibilità per gli Stati membri nei settori caratterizzati da una forte rilevanza strategica, quali la gestione dello spettro radioelettrico, la sicurezza nazionale e la resilienza delle infrastrutture critiche.
Per quanto riguarda lo spettro elettromagnetico, si teme che un'eccessiva armonizzazione europea possa penalizzare i Paesi che già dispongono di modelli efficienti di gestione delle frequenze. Si propone, quindi, di preservare margini decisionali nazionali nella pianificazione e assegnazione delle frequenze, anche per motivi di sicurezza e sviluppo infrastrutturale.
In merito ai servizi satellitari paneuropei e alle reti non terrestri, si considera positiva una maggiore armonizzazione autorizzativa, purché restino salvaguardate le prerogative nazionali su sicurezza e frequenze. Viene, inoltre, evidenziato il possibile impatto economico negativo derivante dal trasferimento delle entrate dei diritti d'uso satellitari dagli Stati all'Office for Digital Networks (ODN).
Pur sostenendo la transizione delle reti dal rame alla fibra ottica e condividendo l'obiettivo di modernizzazione delle infrastrutture digitali, si richiede attenzione agli effetti sul mercato, sulla concorrenza e sulla sostenibilità economica del settore. Particolare rilievo viene dato alla necessità di garantire continuità ai servizi di emergenza durante la migrazione tecnologica. Considerata l'importanza che ancora ricopre in Italia la rete in rame, il vincolo europeo potrebbe rivelarsi particolarmente impegnativo per il Paese.
Sul piano della governance europea, si ritiene che l'attuale sistema basato sulla Commissione europea, sull'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e sul gruppo Politica dello spettro radio (RSPG), funzioni già in modo equilibrato. Eventuali riforme dovrebbero limitarsi a rafforzare il coordinamento senza ridurre il ruolo decisionale delle autorità nazionali, specialmente nei settori legati a sicurezza pubblica ed emergenze.
La relazione segnala criticità sul sistema di Single Passport, che dovrebbe semplificare le autorizzazioni europee, ma rischia di aumentare la complessità amministrativa e creare difficoltà di coordinamento tra Stati membri, ODN e autorità nazionali, soprattutto in materia di intercettazioni legali, conservazione dati e accesso delle forze dell'ordine.
È richiamata, inoltre, la necessità di garantire coerenza tra il DNA e la normativa europea sull'accessibilità per le persone con disabilità, evitando obblighi contrastanti o livelli di tutela disomogenei tra Stati membri.
Per quanto riguarda le comunicazioni di emergenza e i sistemi di allerta pubblica, viene evidenziato che si tratta di materie strettamente legate alle competenze nazionali e difficilmente compatibili con una regolazione completamente uniforme a livello europeo.
La relazione evidenzia, inoltre, che dal punto di vista dell'ordinamento italiano, l'entrata in vigore del regolamento richiederebbe numerosi interventi di adeguamento normativo, con possibile abrogazione o modifica delle norme nazionali incompatibili. Sul piano organizzativo, il DNA comporterebbe un forte impatto sulla pubblica amministrazione italiana: sarebbero necessari nuovi meccanismi di coordinamento tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), il Ministero dell'interno, la Protezione civile e altre autorità, oltre al rafforzamento della presenza italiana nei nuovi organismi europei previsti dal regolamento. I costi complessivi dell'adeguamento non sono ancora quantificabili.
Il Relatore ricorda che il termine delle otto settimane previste dal Protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, scade il 22 giugno 2026. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di nove Camere parlamentari degli Stati membri.
Il Relatore propone, quindi, di svolgere un breve ciclo di audizioni o, in alternativa, di acquisire delle memorie scritte.
La senatrice ROJC (PD-IDP) si associa alla proposta di audizioni e segnala il persistere di molte zone d'ombra nella copertura del segnale digitale, soprattutto nelle aree di confine del Friuli Venezia Giulia, che sarebbe necessario coprire anche per agevolare i lavoratori transfrontalieri.
Anche il senatore LOREFICE (M5S) si associa alla proposta di svolgere audizioni. Aggiunge la richiesta di un approfondimento sull'analisi d'impatto economico e sui costi dell'adeguamento, nonché sullo stato attuale della transizione dal rame alla fibra ottica dei progetti in corso.
Il relatore ROSSO (FI-BP-PPE) conviene con le richieste di approfondimento e condivide la problematica delle zone a fallimento di mercato che riguardano le aree confinarie anche di altre Regioni.
Stante l'orientamento della Commissione, il PRESIDENTE propone di procedere a un breve ciclo di audizioni nella giornata di martedì 26 maggio, invitando tutti i Gruppi a far pervenire, nei tempi più celeri, l'indicazione di un numero ristretto di soggetti da audire.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1869) Disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché disposizioni per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)
Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica, che reca disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché una delega per l'attuazione degli atti che compongono il Patto europeo su migrazione e asilo, del 14 maggio 2024, e due deleghe di coordinamento normativo.
Il provvedimento si divide in due capi, in cui il capo I (articoli 1-7) reca disposizioni volte a disciplinare le modalità di trattenimento, come auspicato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 96 del 3 luglio 2025, nonché a introdurre l'interdizione temporanea dell'attraversamento delle acque territoriali per minaccia grave dell'ordine pubblico o sicurezza nazionale, a modificare il codice penale in materia di espulsione o allontanamento e in materia di procedimento dinnanzi al magistrato di sorveglianza per l'espulsione di detenuti stranieri. Sono anche dettate norme a tutela dei minori stranieri e in materia di protezione complementare.
Il capo II (articoli 8-17) contiene la delega per l'attuazione di una direttiva e di sette regolamenti, che compongono il Patto europeo per la migrazione e l'asilo, e i relativi princìpi e criteri direttivi, nonché la delega su aspetti specifici relativi al rimpatrio e al ricongiungimento familiare, e la delega per il riordino organico della normativa mediante l'aggiornamento o la redazione di testi unici, secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 2, lettera h), della legge n. 234 del 2012.
Nell'ambito del capo I, l'articolo 1 contiene disposizioni in materia di trattenimento dello straniero, conseguenti all'invito rivolto al Legislatore da parte della Corte costituzionale, nella sentenza n. 96 del 3 luglio 2025, a disciplinare con norma primaria le modalità di trattenimento. In particolare, si tratta di norme relative alla salvaguardia dei diritti fondamentali e della dignità della persona. Sono disciplinate anche le autorizzazioni ad accedere alle strutture e le modalità per proporre reclamo giurisdizionale.
L'articolo 2 disciplina l'interdizione temporanea dell'attraversamento del limite delle acque territoriali della frontiera marittima, per minaccia grave all'ordine pubblico o alla sicurezza nazionale, che può essere disposta dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, per 30 giorni, prorogabili fino a 6 mesi, nei confronti di un'imbarcazione. Le minacce gravi, derivanti dall'ingresso di imbarcazioni nelle acque territoriali, sono: a) rischio concreto di atti di terrorismo o di infiltrazione di terroristi sul territorio nazionale; b) pressione migratoria eccezionale tale da compromettere la gestione sicura dei confini; c) emergenze sanitarie di rilevanza internazionale; d) eventi internazionali di alto livello che richiedano l'adozione di misure straordinarie di sicurezza. Qualora a bordo si trovino migranti, si prevede la possibilità di condurli anche in Paesi terzi diversi da quello di nazionalità, di origine o di transito, purché l'Italia abbia in essere accordi con tali Paesi, atti a garantire loro assistenza e accoglienza.
L'articolo 3 introduce nel codice penale le pene accessorie dell'espulsione dello straniero o dell'allontanamento del cittadino di altro Stato membro dell'Unione, nei casi di condanna per delitti di violenza o minaccia a pubblico ufficiale o a soggetto politico, amministrativo o giudiziario, o nei casi di condanna per delitti contro l'ordine pubblico, la famiglia, la persona o il patrimonio. Si modifica anche il Testo unico sull'immigrazione, per prevedere l'espulsione anche nei casi di delitti di violenza o di partecipazione a rivolta commessi nei Centri di trattenimento.
L'articolo 4 dispone il termine di 15 giorni per l'adozione del provvedimento di espulsione dello straniero detenuto, mentre l'articolo 5 reca disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati.
L'articolo 6 introduce la nuova "protezione complementare", nell'ambito del decreto legislativo n. 251 del 2007 (di attuazione della "direttiva qualifiche"), sulla base dell'attuale "protezione speciale". In particolare, oltre ai presupposti del pericolo oggettivo di subire torture o trattamenti disumani e degradanti in caso di rimpatrio nel proprio Paese d'origine, si aggiunge il valore di ciò che lo straniero perderebbe venendo allontanato dall'Italia, in termini di radicamento sociale e integrazione nella comunità nazionale. Per l'applicazione della protezione complementare devono sussistere tutti i seguenti requisiti: a) cinque anni di soggiorno regolare; b) la conoscenza certificata (B1) della lingua italiana; c) disponibilità di un alloggio; e d) percezione lecita di un reddito annuo pari all'assegno sociale.
L'articolo 7 prevede l'istituzione di sezioni stralcio, presso i tribunali sede delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, alle quali sono assegnati i procedimenti pendenti in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno, di impugnazione di provvedimenti di espulsione o di altri provvedimenti in materia di diritto all'unità familiare e accertamento dello stato di cittadinanza.
Il capo II del disegno di legge delega il Governo a dare attuazione, entro 6 mesi, agli atti che compongono il Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, che entreranno in applicazione il prossimo 12 giugno 2026.
Il Patto sulla migrazione e l'asilo, adottato il 14 maggio 2024, riforma profondamente le politiche europee di gestione dei flussi e accoglienza dei migranti. Esso si compone di 1 direttiva e di 9 regolamenti, finalizzati a tre obiettivi: procedure di frontiera più rapide, un meccanismo di solidarietà obbligatorio e un nuovo sistema di gestione delle crisi.
Va ricordato che la delega volta all'attuazione del Patto era stata prospettata come emendamento allo scorso disegno di legge di delegazione europea. Tuttavia, la proposta non è stata, poi, finalizzata, sia alla Camera dei deputati sia al Senato, per consentire, da un lato, un ulteriore approfondimento sui criteri di delega necessari e, dall'altro, per evitare di ritardare l'entrata in vigore delle numerose e urgenti deleghe contenute nella legge di delegazione europea.
Il provvedimento in esame, inoltre, delega il Governo a disciplinare, entro 6 mesi, alcuni aspetti specifici relativi al rimpatrio e al ricongiungimento familiare, nonché, entro il 31 dicembre 2027, al riordino organico della normativa mediante l'aggiornamento o la redazione di testi unici, secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 2, lettera h), della legge n. 234 del 2012.
L'articolo 8 del disegno di legge, quindi, prevede la delega di 6 mesi per l'adozione di decreti legislativi volti all'attuazione della direttiva (UE) 2024/1346 "Accoglienza", nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1347 "Qualifiche", al regolamento (UE) 2024/1348 "Procedure", al regolamento (UE) 2024/1349 "Rimpatri", al regolamento (UE) 2024/1351 "Gestione asilo e migrazione", al regolamento (UE) 2024/1356 "Accertamenti alle frontiere esterne", al regolamento (UE) 2024/1358 "Eurodac", e al regolamento (UE) 2024/1359 "Crisi e forza maggiore".
Non sono oggetto di disposizioni di attuazione né il regolamento (UE) 2024/1352, in quanto esso è sostanzialmente ricompreso nel regolamento Accertamenti alle frontiere esterne, né il regolamento (UE) 2024/1350, che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria, poiché esso è già in applicazione dal 2024.
In base al comma 2 dell'articolo 8, i decreti legislativi devono essere adottati nel rispetto dei princìpi costituzionali, nonché dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale, sulla base dei criteri specifici contenuti nei successivi articoli da 9 a 14, organizzando la normativa per settori omogenei.
I successivi commi da 3 a 6 dell'articolo 8 dettano le disposizioni procedurali della delega, sulla falsariga di quelle proprie delle leggi di delegazione europea, previste dall'articolo 31 della legge n. 234 del 2012.
L'articolo 9 fissa i princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva "Accoglienza", tra cui: individuare le prestazioni connesse alle condizioni materiali di accoglienza, anche in forma di sussidi economici, di buoni o in natura, e subordinare tali condizioni all'effettiva e stabile presenza del richiedente nel luogo di residenza assegnato, con la possibilità di assegnare i richiedenti a una specifica zona geografica; disciplinare le modalità di trattenimento e le misure alternative, specificando anche l'autorità giudiziaria competente e le disposizioni specifiche per i minori non accompagnati; stabilire le condizioni e modalità per l'accesso a corsi di lingua, educazione civica e formazione professionale, nonché ad attività di utilità sociale.
L'articolo 10 stabilisce i princìpi e criteri specifici di delega per l'adeguamento al regolamento "Qualifiche", relativo all'attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale e sullo status di rifugiato. Il regolamento integra la Convenzione di Ginevra nel diritto dell'Unione e definisce il contenuto dei diritti e degli obblighi in materia di protezione internazionale.
L'articolo 11 stabilisce i princìpi e criteri specifici di delega per l'adeguamento al regolamento "Procedure", che istituisce una procedura comune, equa ed efficiente per decidere in merito a una domanda di asilo, limitando, nel contempo, gli abusi ed eliminando gli incentivi ai movimenti secondari in tutta l'Unione. L'armonizzazione delle regole procedurali è volta anche a prevenire il cosiddetto "asylum shopping", ovvero la ricerca del Paese con le condizioni più favorevoli.
Inoltre, il regolamento stabilisce che ciascuno Stato membro è tenuto ad adottare le misure necessarie per garantire una "capacità adeguata", consistente in un quantitativo massimo di domande da dover processare in un anno. Tali quantitativi sono stabiliti dalla la decisione (UE) 2024/2150 per ciascuno Stato membro: per l'Italia, la capacità adeguata è fissata in 8.016 domande l'anno. Il regolamento disciplina anche i criteri per definire un "Paese di origine sicuro" e un "Paese terzo sicuro". Sono, inoltre, stabilite procedure specifiche e misure di protezione mirate per i minori non accompagnati e le persone con esigenze particolari, ma anche l'obbligo di cooperazione, tra cui di fornire i dati biometrici, documenti e informazioni utili all'esame della domanda.
L'articolo 12 stabilisce i princìpi e criteri specifici di delega per l'adeguamento al regolamento "Gestione asilo e migrazione", che sostituisce l'attuale "regolamento Dublino III", migliorando il sistema di determinazione dello Stato membro competente per le domande di asilo e rafforzando la prevenzione dei movimenti secondari. Il regolamento, inoltre, istituisce un sistema di solidarietà obbligatorio per gli Stati membri che fronteggiano pressioni migratorie, in base al quale gli Stati membri possono scegliere se accogliere i richiedenti asilo, ricollocandoli nei propri territori, oppure fornire un equivalente contributo finanziario o supporto operativo e di personale agli Stati sotto pressione. Questo regolamento è l'unico che si applica a partire dal 1° luglio 2026, mentre gli altri si applicano a partire dal 12 giugno.
L'articolo 13 stabilisce i princìpi e criteri specifici di delega per l'adeguamento al regolamento "Crisi e forza maggiore", che prevede, in tali situazioni di crisi, misure di maggiore solidarietà da parte degli altri Stati membri (facilitando ricollocamenti o contributi finanziari e operativi) e consente di derogare alle procedure ordinarie in materia di asilo per garantire una gestione più rapida ed efficace dei confini.
L'articolo 14 stabilisce i princìpi e criteri specifici di delega per l'adeguamento al regolamento "Rimpatri", al regolamento "Accertamenti alle frontiere esterne" e al regolamento "Eurodac". Si tratta di tre regolamenti inerenti alle procedure e ai risvolti pratici per la rapida identificazione dei soggetti che si presentano alle frontiere esterne (anche marittime) dell'Unione. Essi mirano al rapido svolgimento dei dovuti accertamenti, in strutture situate nelle immediate vicinanze delle frontiere o dei transiti, eventualmente anche al fine di procedere all'immediato rimpatrio di chi non ha titolo alla protezione internazionale.
L'articolo 15 delega il Governo a disciplinare, entro 6 mesi, alcuni aspetti specifici relativi al rimpatrio e al ricongiungimento familiare. In particolare, si prevede che il giudizio di convalida dell'accompagnamento alla frontiera o del trattenimento nei centri, si concluda entro termini determinati, nonché di prevedere che l'allontanamento verso un Paese di origine sicuro non possa essere disposto in base alla mera manifesta insussistenza dei requisiti. Inoltre, si prevede che la disciplina dei ricongiungimenti familiari sia maggiormente in linea con la direttiva 2003/86/CE, con riguardo alle categorie di familiari ammessi e ai criteri anche reddituali richiesti.
L'articolo 16 delega il Governo, entro il 31 dicembre 2027, al riordino organico della normativa mediante l'aggiornamento o la redazione di testi unici, secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 2, lettera h), della legge n. 234 del 2012, mentre l'articolo 17 reca le disposizioni finanziarie.
Il senatore LOREFICE (M5S) chiede ragguagli sui tempi di esame presso la 1a Commissione e se il disegno di legge in titolo sia già stato calendarizzato nei lavori dell'Assemblea.
Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), relatore, assicura di verificare la questione.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al quadro di diritto societario riguardante il 28º regime - "EU Inc." (COM(2026) 321 definitivo)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 maggio.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az), relatrice, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato, istituisce il quadro societario armonizzato cosiddetto "28° regime", per le società di capitali che assumono la forma denominata "EU Inc.", applicabile in tutti gli Stati membri in modo uniforme.
La proposta prevede la creazione di un'interfaccia centrale dell'Unione europea basata sul sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS), l'applicazione del principio "once only", procedure integralmente digitali, semplificate e interoperabili, modelli armonizzati di documentazione societaria, assenza di capitale minimo, disciplina specifica per i piani di stock option (EU-ESO), procedure digitali per investimenti e trasferimenti azionari, regole semplificate in materia di liquidazione e insolvenza e un regime linguistico agevolato comprensivo dell'inglese.
Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Dipartimento per gli affari europei, Ufficio per il mercato interno e la competitività, della Presidenza del Consiglio dei ministri.
La valutazione delle finalità generali del progetto da parte del Governo è complessivamente positiva, in quanto la proposta mira a migliorare il funzionamento del mercato unico, ridurre la frammentazione delle norme societarie, introdurre procedure digitali e semplificate, agevolare l'accesso agli investimenti e sostenere start-up e scale-up. Inoltre, il progetto presenta carattere di urgenza nel quadro richiamato dalla Commissione europea, che collega l'iniziativa alla necessità di recuperare rapidamente competitività, eliminare il divario di innovazione e rafforzare la produttività dell'Unione.
Per il Governo, la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), poiché ravvicina normative nazionali che disciplinano le attività delle imprese durante il loro ciclo di vita, introduce la forma giuridica armonizzata "EU Inc." e mira a ridurre la frammentazione delle norme societarie nazionali. Nonostante ciò, il Governo rileva che i co-legislatori stanno valutando l'appropriatezza della base giuridica in ragione dell'inserimento di una disposizione in materia fiscale (inerente al momento in cui verrebbero tassati i piani di stock option). La robustezza della base giuridica dovrebbe in ogni caso essere assicurata dalla natura meramente strumentale che tale disposizione assume rispetto alla proposta di regolamento nel suo complesso (come confermato in casi analoghi anche dal servizio legale del Consiglio).
Il Governo ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, in quanto i problemi individuati, quali l'incapacità delle società europee di assumere una dimensione paneuropea e di attrarre investimenti, con conseguenti ricadute sul fronte economico e dell'innovazione, derivano principalmente da norme nazionali divergenti e dalla mancanza di norme adeguate a livello europeo. Un quadro di diritto societario coerente con una forma societaria armonizzata e un marchio UE può essere conseguito solo mediante un'azione a livello di Unione.
Per il Governo, la proposta rispetta anche il principio di proporzionalità, poiché il pacchetto di misure prescelte non va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi. L'iniziativa è, infatti, mirata agli ambiti indicati dai portatori di interessi come problematici e si concentra sull'istituzione di un quadro comune di diritto societario a livello europeo; questo è completato da limitate disposizioni in materia di diritto dell'insolvenza e fiscale, funzionali ad assicurare l'esistenza di un quadro normativo minimo ma organico, per consentire alle società di poter assumere la necessaria dimensione paneuropea (superando la frammentazione normativa che attualmente le ostacola). I costi stimati sono indicati come proporzionati agli obiettivi e, nel complesso, la valutazione d'impatto prevede un vantaggio significativo per le società, in particolare per le start-up e le scale-up.
In merito all'iter legislativo della proposta, la Relatrice ricorda che il 28 maggio si terrà a Bruxelles il Consiglio competitività nel quale verrà avviata la discussione politica. Il gruppo di lavoro del Consiglio sul diritto societario ha già tenuto sei riunioni su questo tema, nel corso delle quali è emerso un forte sostegno all'iniziativa. Tuttavia, è anche stata sollevata la necessità di ulteriori chiarimenti su alcune questioni, tra cui la base giuridica, gli aspetti relativi all'insolvenza e alla fiscalità, il forum shopping, la codeterminazione e la necessità di maggiori garanzie.
A tali richieste si sommano anche i rilievi del Consiglio dei notariati dell'Unione europea (CNUE), che, in una pubblicazione del 18 maggio scorso, ha ribadito le proprie preoccupazioni, in particolare riguardo alla scelta dell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) come base giuridica, relativo al ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno. Tuttavia, il CNUE rileva che la proposta non si limita ad armonizzare singoli aspetti del diritto societario (il che, in tal caso, richiederebbe anche l'adozione di una direttiva basata sull'articolo 50 del TFUE), ma crea, invece, una nuova forma societaria indipendente, in gran parte slegata dagli attuali ordinamenti giuridici nazionali. La scelta dell'articolo 114 come base giuridica potrebbe avere l'effetto di non rispettare il requisito dell'unanimità di cui all'articolo 352 del TFUE e di limitare il coinvolgimento degli organi legislativi nazionali nel processo legislativo. Il CNUE ritiene, inoltre, che il regolamento in oggetto non sia pienamente in linea con i progressi compiuti dal diritto societario europeo negli ultimi anni, indebolendo i controlli preventivi esistenti e riducendo le occasioni in cui questi vengono effettuati.
Anche i portatori di interesse hanno espresso talune criticità relative al progetto di regolamento. In primo luogo, i benefici prospettati appaiono limitati principalmente alla rapidità di costituzione e alla riduzione del capitale minimo richiesto. Tuttavia, tali aspetti difficilmente rappresentano fattori strategici per chi intende avviare un'attività imprenditoriale solida e strutturata. Inoltre, esistono già strumenti nazionali più efficienti, che hanno mostrato un impatto contenuto, come nel caso delle Società a responsabilità limitata semplificata (S.R.L.S.) italiane.
Altri profili critici evidenziati sono: l'estensione del regolamento a materie come insolvenza, fiscalità e partecipazione dei lavoratori, che introduce un grado di complessità e potenziale conflitto con i sistemi nazionali; l'assenza di un'infrastruttura europea pienamente dedicata in termini di meccanismo uniforme di risoluzione delle controversie; il rinvio della creazione del registro digitale centrale europeo; l'assenza di un capitale minimo; il ricorso ai registri nazionali con il mantenimento dei meccanismi di controllo previsti dagli ordinamenti degli Stati.
Le maggiori criticità vengono, tuttavia, sollevate in merito alla base giuridica che, come detto è individuata nell'articolo 114 del TFUE sull'armonizzazione delle legislazioni nazionali nel mercato interno. Tuttavia, nella relazione illustrativa si precisa che la proposta affronta anche questioni fiscali (in particolare i piani di azionariato dei dipendenti) e che presenta disposizioni riguardanti la partecipazione dei lavoratori, mentre la stessa relazione sottolinea che queste disposizioni costituiscono solo un mezzo per conseguire l'obiettivo principale, non comportando un'armonizzazione dei settori della fiscalità o dei diritti dei lavoratori.
Su questa fattispecie giova ricordare ciò che la Corte di giustizia ha ribadito in diversi casi, come nella sentenza C-491/01 (British American Tobacco), e cioè che quando un atto dell'UE persegue una duplice finalità o possiede una duplice componente, e se una di queste è identificabile come principale o preponderante mentre l'altra è solo accessoria, l'atto dev'essere basato sul solo fondamento normativo richiesto dalla finalità o componente principale o preponderante, senza dover aggiungere ulteriori fondamenti normativi per le finalità accessorie. Nondimeno, nel caso di specie, appare chiaro che i contenuti della proposta di regolamento avrebbero invero giustificato basi diverse, più appropriate rispetto al solo articolo 114 del TFUE, il cui oggetto non riguarda specificamente il diritto societario.
In particolare, è l'articolo 50 del TFUE, sulla libertà di stabilimento, che costituisce la base giuridica specifica in materia di diritto societario. Pur prevedendo anch'esso la procedura legislativa ordinaria, consente tuttavia soltanto l'adozione di direttive, lasciando quindi margini di recepimento agli Stati membri. Anche l'articolo 352 del TFUE, la cosiddetta "clausola di flessibilità" che consente di legiferare all'unanimità, nel quadro delle politiche definite dai Trattati, anche nei casi non specificamente previsti, avrebbe consentito alla Commissione di proporre una legislazione ambiziosa, ma avrebbe inevitabilmente esposto il testo al rischio di veto da parte degli Stati.
A tale riguardo, nella risoluzione del 20 gennaio 2026, lo stesso Parlamento europeo riconosce la pertinenza dell'articolo 50 del TFUE come base per l'adozione di questo tipo di legislazione (A10-0269/2025).
La Relatrice ricorda, infine, che le otto settimane previste dal Protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, scadono il 22 giugno 2026, e che la proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 7 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA), al quadro europeo di certificazione della cibersicurezza e alla sicurezza delle catene di approvvigionamento delle TIC e che abroga il regolamento (UE) 2019/881 ("regolamento sulla cibersicurezza 2") (COM(2026) 11 definitivo)
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2022/2555 per quanto riguarda le misure di semplificazione e l'allineamento alla [proposta di regolamento sulla cibersicurezza 2] (COM(2026) 13 definitivo)
(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 maggio.
Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), relatore, svolge una ulteriore relazione integrativa sulle proposte in esame che, come già illustrato, compongono il pacchetto legislativo sulla cibersicurezza, presentato dalla Commissione europea il 20 gennaio 2026, in cui la prima è la proposta di regolamento "Cybersecurity Act 2" e l'altra è la proposta di direttiva che modifica la direttiva cosiddetta "NIS 2".
Il Presidente relatore ricorda, inoltre, che sulle proposte sono pervenute, lo scorso 16 aprile, le relazioni trasmesse del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborate dall'Agenzia per cybersicurezza nazionale, di cui ha dato conto nella precedente seduta.
L'esame delle proposte risulta avviato anche dai Parlamenti di Finlandia, Danimarca, Svezia e Lettonia, dal Bundesrat tedesco, dal Senato ceco, dal Senato polacco e dal Senato romeno, che finora non hanno sollevato criticità, e risulta concluso positivamente dal Parlamento della Repubblica d'Irlanda e dal Parlamento spagnolo.
Anche la Camera dei deputati italiana ha concluso l'iter con l'approvazione della risoluzione Doc. XVIII-bis, n. 102, con cui valuta entrambe le proposte conformi al principio di sussidiarietà, ma formula alcune considerazioni relative alla governance del sistema che potrebbero rilevare ai fini di una migliore rispondenza delle proposte al principio di proporzionalità.
Il Parlamento spagnolo si è espresso positivamente sulla proposta di regolamento COM(2026) 11, ritenendo importante l'adozione di una nuova normativa destinata a rafforzare la sicurezza informatica comune dell'Unione europea.
Ritiene, infatti, che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, in quanto giustificata dalla natura transfrontaliera e interconnessa delle minacce informatiche che colpiscono simultaneamente infrastrutture critiche di molteplici Stati membri. Il Parlamento spagnolo sottolinea, infatti, il carattere paneuropeo dei rischi, l'interdipendenza delle infrastrutture digitali critiche e la frammentazione attuale delle normative nazionali, che ostacolano il mercato unico e generano asimmetrie regolatorie nelle catene di approvvigionamento transnazionali (telecomunicazioni, energia, trasporti). Tali aspetti non possono essere affrontati in modo soddisfacente dagli Stati membri singolarmente, ma richiedono un'azione a livello dell'Unione.
Sono valutati positivamente anche il rafforzamento del ruolo operativo dell'Agenzia ENISA (European Union Agency for Cybersecurity), come centro di coordinamento e risposta paneuropea, nonché la creazione di un quadro europeo unificato di certificazione della cibersicurezza per prodotti, servizi e processi TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) e la garanzia della sicurezza delle catene di approvvigionamento TIC, specialmente nei settori strategici, come il 5G, il cloud e l'IoT (Internet of Things).
Anche sulla proposta di direttiva COM(2026) 13, il Parlamento spagnolo si è espresso positivamente, ritenendo che essa sia giustificata dalla necessità di semplificare e armonizzare la direttiva (UE) 2022/2555 (NIS2), per far fronte a minacce informatiche sofisticate che colpiscono entità essenziali e importanti di settori critici.
Il Parlamento spagnolo ritiene tale proposta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto gli obiettivi che intende realizzare - in particolare chiarire l'ambito di applicazione della direttiva, le definizioni, la notifica degli incidenti e la supervisione transfrontaliera, facilitare la conformità mediante certificazione europea, ridurre gli oneri regolatori (REFIT) e rafforzare le sinergie con ENISA - non possono essere conseguiti in modo sufficiente dagli Stati membri individualmente, a causa della complessità e della diversità delle politiche nazionali, che generano inefficienze, frammentazione nella supervisione transfrontaliera e sovraccarico per le entità con operazioni paneuropee. Al contrario, tali obiettivi possono essere raggiunti meglio a livello dell'Unione, senza eccedere quanto necessario per garantire un elevato livello di protezione.
D'altra parte, la Camera dei deputati della Repubblica ceca ha trasmesso un parere motivato sulla proposta di regolamento COM (2026) 11, ritenendo che essa violi il principio di sussidiarietà, poiché attribuisce eccessivi poteri alla Commissione europea in materia di sicurezza della catena di approvvigionamento ICT, limitando il ruolo degli Stati membri nelle decisioni che incidono sulla sicurezza nazionale.
Il Senato francese, nel parere motivato adottato all'unanimità dalla Commissione Affari europei su entrambi i provvedimenti, pur condividendo l'esigenza di affrontare l'aumento delle minacce informatiche, ritiene che alcune misure proposte violino i princìpi di sussidiarietà e proporzionalità, attribuendo competenze eccessive alle Istituzioni europee a scapito degli Stati membri. In particolare, critica l'ampliamento dei poteri dell'ENISA, ritenendo che essa non debba intervenire direttamente nella gestione degli incidenti informatici, materia che riguarda la sicurezza nazionale che, in base ai Trattati, resta di competenza esclusiva degli Stati membri. Anche le nuove misure europee di certificazione vengono considerate problematiche, poiché potrebbero incidere su settori sensibili legati alla difesa e alla sicurezza nazionale.
Il Presidente relatore ricorda, infine, che le proposte sono esaminate presso le Istituzioni europee secondo la procedura legislativa ordinaria e sono attualmente all'esame della Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) del Parlamento europeo.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
SULL'ASSEGNAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI AL PROSSIMO QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE DELL'UNIONE EUROPEA
Il senatore LOREFICE (M5S) chiede ragguagli in merito all'assegnazione degli atti legislativi europei relativi al prossimo Quadro finanziario pluriennale (QFP). Sottolinea, infatti, che presso la Camera dei deputati essi sono assegnati in sede primaria alle Commissioni riunite V e XIV; al Senato, invece, sono assegnati alla sola 5a Commissione. Chiede, pertanto, di adoperarsi per valutare una assegnazione omologa a quelle della Camera dei deputati.
Il PRESIDENTE conferma che presso il Senato tali atti sono stati assegnati in via primaria alla sola 5a Commissione, mentre alla 4a Commissione sono stati assegnati in sede consultiva.
Si apre, quindi, una discussione incidentale sull'assegnazione degli atti relativi al QFP, all'esito della quale, su richiesta unanime della Commissione, il PRESIDENTE assicura di voler sottoporre alla Presidenza del Senato la possibilità di valutare una co-assegnazione dei predetti atti.
La Commissione conviene.
La seduta termina alle ore 10,40.