Legislatura 19ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 479 del 19/05/2026

IN SEDE REDIGENTE

(1780) Deputato PAGANO. - Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, approvato dalla Camera dei deputati

(68) Valeria VALENTE e altri. - Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari nelle relazioni istituzionali e presso i decisori pubblici

(125) Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi

(368) Silvia FREGOLENT. - Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti di interessi

(608) MISIANI. - Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi

(Discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1780, 68, 368 e 608. Congiunzione con il seguito della discussione del disegno di legge n. 125 e rinvio)

La relatrice, senatrice TERNULLO (FI-BP-PPE), illustra i disegni di legge in titolo, evidenziando che il disegno di legge n. 1780, a firma dell'onorevole Pagano, approvato dalla Camera dei deputati, si compone di dodici articoli.

L'articolo 1 reca l'oggetto e le finalità del provvedimento, prevedendo che esso disciplini l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, intesa come contributo alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà e integrità verso di esse.

L'articolo 2 reca alcune definizioni normative.

L'articolo 3 prevede una serie di esclusioni dall'ambito applicativo del provvedimento in esame.

L'articolo 4 dispone l'istituzione, presso il CNEL, del Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi, a cui sono tenuti ad iscriversi i soggetti che svolgano professionalmente l'attività di rappresentanza di interessi, in maniera continuativa e non meramente occasionale. Sono espressamente indicati una serie di soggetti ai quali è invece inibita l'iscrizione al Registro.

L'articolo 5 prevede che ciascun rappresentante di interessi inserisca nel Registro e aggiorni l'agenda dei propri incontri con i decisori pubblici.

L'articolo 6 disciplina la possibilità per i decisori pubblici di presentare istanza di opposizione avverso alla pubblicazione nel Registro delle informazioni che li riguardino e che essi ritengano parzialmente o integralmente non veritiere. Resta ferma la possibilità di presentare istanza di rimozione delle informazioni ritenute parzialmente o integralmente non veritiere anche successivamente alla loro pubblicazione nel Registro.

L'articolo 7 stabilisce che - all'atto dell'iscrizione nel Registro - il rappresentante di interessi assuma l'impegno a rispettare il codice deontologico (adottato dal Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 8) recante le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgano l'attività di rappresentanza di interessi.

L'articolo 8 prevede l'istituzione, presso il CNEL, del Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici. La disposizione disciplina la composizione e le funzioni del Comitato.

L'articolo 9 stabilisce i diritti degli iscritti al Registro, tra cui quello di presentare proposte, richieste, analisi e altri documenti ai decisori pubblici, quello di accedere alle sedi istituzionali e acquisire documenti e quello di partecipare alle consultazioni promosse dai decisori pubblici e alle attività di analisi e di verifica dell'impatto della regolamentazione.

L'articolo 10 disciplina gli obblighi degli iscritti nel Registro, prevedendo, tra l'altro, che i rappresentanti di interessi non possano corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre utilità economicamente rilevanti ai decisori pubblici. La disposizione stabilisce altresì che ciascun rappresentante è tenuto a trasmettere al Comitato di sorveglianza una relazione sintetica concernente l'attività di rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente, recante i contenuti espressamente previsti dalla norma, nonché quelli ulteriori eventualmente richiesti dal Comitato.

L'articolo 11 reca l'apparato sanzionatorio per i casi di violazione degli obblighi previsti dalla legge.

Infine, l'articolo 12 reca la clausola di invarianza finanziaria e le disposizioni finali.

Il disegno di legge n. 68, a prima firma della senatrice Valente, si compone di dodici articoli.

L'articolo 1 reca le finalità del provvedimento, prevedendo che esso disciplini l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, intesa come attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con il dovere di lealtà nei loro confronti.

L'articolo 2 reca alcune definizioni normative.

L'articolo 3 stabilisce i compiti dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) in materia di controllo sulla trasparenza e sulla partecipazione dei rappresentanti di interessi ai processi decisionali pubblici.

L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso l'ANAC, del Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari, a cui sono tenuti ad iscriversi i soggetti che intendano svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari presso i decisori pubblici.

L'articolo 5 disciplina i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione al Registro, tra cui figura in modo particolare l'impegno scritto del rappresentante di interessi a rispettare il codice deontologico adottato dall'ANAC.

L'articolo 6 prevede le ipotesi di incompatibilità per l'iscrizione al Registro.

L'articolo 7 individua gli obblighi degli iscritti nel Registro, prevedendo tra l'altro che ciascun rappresentante sia tenuto a trasmettere all'ANAC una relazione sintetica concernente l'attività di rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente, recante i contenuti espressamente previsti dalla norma, nonché quelli ulteriori eventualmente richiesti dall'Autorità.

L'articolo 8 stabilisce i diritti degli iscritti al Registro, tra cui quello di presentare domande di incontro, proposte, richieste, analisi e altri documenti ai decisori pubblici, quello di accedere alle sedi istituzionali e acquisire documenti, quello di contribuire alle attività di analisi e di verifica dell'impatto della regolamentazione riguardanti atti normativi del Governo, provvedimenti interministeriali e disegni di legge di iniziativa governativa e infine quello di partecipare alle consultazioni pubbliche disposte dalle autorità indipendenti.

L'articolo 9 individua i doveri dei decisori pubblici, tra cui il divieto di rifiutare qualunque informazione presentata dal rappresentante di interessi purché pertinente all'oggetto del processo decisionale, l'obbligo di menzionare nella relazione o nella premessa degli atti normativi o amministrativi le informazioni di cui il decisore sia venuto a conoscenza nel corso del processo decisionale, allegando la relativa documentazione, e l'obbligo di garantire al rappresentante di interessi iscritto al Registro l'accesso ai documenti e alle comunicazioni relativi ai processi decisionali su atti normativi e regolamentari coerenti con l'interesse rappresentato.

L'articolo 10 reca l'apparato sanzionatorio per i casi di violazione degli obblighi previsti dalla legge.

L'articolo 11 prevede una serie di esclusioni dall'ambito applicativo del provvedimento in esame.

Infine, l'articolo 12 stabilisce che gli organi costituzionali dello Stato, nell'ambito della loro autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al presente provvedimento.

Il disegno di legge n. 368, di iniziativa della senatrice Fregolent, si compone di undici articoli.

L'articolo 1 reca l'oggetto e le finalità del provvedimento, prevedendo che esso disciplini l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, intesa come attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche, che i rappresentanti di interessi particolari, incaricati dai soggetti portatori di tali interessi, svolgono presso i decisori pubblici, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà nei loro confronti.

L'articolo 2 reca alcune definizioni normative.

L'articolo 3 prevede l'istituzione - presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato - del Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi. La norma individua altresì l'organizzazione e il contenuto del Registro, nonché una serie di soggetti ai quali è interdetta l'iscrizione.

L'articolo 4 prevede l'adozione, da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, del codice deontologico dei rappresentanti di interessi, il cui rispetto costituisce requisito necessario ai fini dell'iscrizione al Registro.

L'articolo 5 individua gli obblighi degli iscritti nel Registro, prevedendo tra l'altro che ciascun rappresentante sia tenuto a trasmettere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato una relazione sintetica concernente l'attività di rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente, recante i contenuti espressamente previsti dalla norma, nonché quelli ulteriori eventualmente richiesti dall'Autorità.

L'articolo 6 prevede i diritti degli iscritti al Registro, tra cui quello di presentare domande di incontro, proposte, richieste, analisi e altri documenti ai decisori pubblici, quello di accedere alle sedi istituzionali e acquisire documenti, e quello di partecipare alle attività di analisi e di verifica dell'impatto della regolamentazione riguardanti atti del Governo, provvedimenti interministeriali e disegni di legge d'iniziativa governativa.

L'articolo 7 individua gli adempimenti dei decisori pubblici, tra cui quello di assicurare la massima trasparenza nelle relazioni istituzionali con i soggetti iscritti nel Registro. Inoltre, la norma stabilisce che il decisore pubblico ha la facoltà di concedere al rappresentante di interessi l'accesso a documenti e comunicazioni coerenti con l'interesse rappresentato, nonché quella di menzionare, nella relazione o nella premessa degli atti normativi o amministrativi, le attività di relazioni istituzionali intervenute nel corso del processo decisionale.

L'articolo 8 reca l'apparato sanzionatorio per i casi di violazione degli obblighi previsti dalla legge.

L'articolo 9 prevede le esclusioni dall'ambito applicativo del provvedimento in esame.

L'articolo 10 prevede che gli organi costituzionali dello Stato, nell'ambito della propria autonomia, adeguino il proprio ordinamento ai principi di cui al presente provvedimento.

Infine, l'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il disegno di legge in titolo n. 608, di iniziativa del senatore Misiani, si compone di undici articoli.

L'articolo 1 reca l'oggetto e le finalità del provvedimento, prevedendo che esso disciplini l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, intesa come attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà nei loro confronti.

L'articolo 2 reca alcune definizioni normative.

L'articolo 3 prevede una serie di esclusioni dall'ambito applicativo del provvedimento in esame.

L'articolo 4 stabilisce i compiti dell'Autorità, individuata nel CNEL ai sensi dell'articolo 2, lettera e).

L'articolo 5 prevede l'istituzione, presso il CNEL, del Registro pubblico dei rappresentanti di interessi, a cui sono tenuti ad iscriversi i soggetti che intendano svolgere l'attività di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici.

L'articolo 6 disciplina i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione al Registro, tra cui figura in modo particolare l'impegno scritto del rappresentante di interessi a rispettare il codice deontologico adottato dall'Autorità.

L'articolo 7 prevede le ipotesi di incompatibilità per l'iscrizione al Registro.

L'articolo 8 individua gli obblighi degli iscritti nel Registro, prevedendo, tra l'altro, che ciascun rappresentante sia tenuto a trasmettere all'Autorità una relazione concernente l'attività di rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente, recante i contenuti espressamente previsti dalla norma, nonché quelli ulteriori eventualmente richiesti dall'Autorità.

L'articolo 9 stabilisce i diritti degli iscritti al Registro, tra cui quello di presentare proposte, richieste, analisi e altri documenti ai decisori pubblici, quello di accedere alle sedi istituzionali e acquisire documenti, quello di partecipare alle attività di analisi e di verifica dell'impatto della regolamentazione riguardanti atti del Governo e quello di prendere parte alle consultazioni pubbliche disposte dalle autorità indipendenti.

L'articolo 10 individua i doveri dei decisori pubblici, tra cui il divieto di rifiutare qualunque informazione presentata dal rappresentante di interessi, purché pertinente all'oggetto dei processi decisionali, l'obbligo di menzionare nella relazione o nella premessa degli atti normativi o amministrativi le informazioni di cui il decisore sia venuto a conoscenza nel corso del processo decisionale, allegando la relativa documentazione, e l'obbligo di garantire al rappresentante di interessi iscritto al Registro l'accesso ai documenti e alle comunicazioni relativi ai processi decisionali su atti normativi e regolamentari coerenti con l'interesse rappresentato.

Infine, l'articolo 11 reca l'apparato sanzionatorio per i casi di violazione degli obblighi previsti dalla legge.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier predisposto dai Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

In conclusione, considerata la stretta connessione di contenuto, propone che i disegni di legge nn. 1780, 68, 368 e 608 vengano trattati congiuntamente al disegno di legge n. 125 già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

La relatrice TERNULLO (FI-BP-PPE) propone altresì di adottare come testo base il disegno di legge numero 1780 trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il senatore GIORGIS (PD-IDP), in considerazione della rilevanza dei provvedimenti, per i quali sarebbe auspicabile una larga condivisione, chiede che venga istituito un comitato ristretto, al fine di predisporre un testo unificato, e che si proceda altresì allo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Il senatore CATALDI (M5S) condivide la richiesta avanzata dal senatore Giorgis.

Il PRESIDENTE ricorda che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stato svolto un ampio lavoro istruttorio, incluso anche lo svolgimento di un'apposita indagine conoscitiva.

Ritiene quindi di non potere accedere alla richiesta di costituire un comitato ristretto e che ci si possa limitare ad acquisire contributi scritti.

Il senatore GIORGIS (PD-IDP) reitera la richiesta di svolgimento di un ciclo di audizioni, tenuto conto della necessità di approfondire il disegno di legge come approvato dalla Camera dei deputati.

Prendono quindi la parola la senatrice SPINELLI (FdI) e il senatore TOSATO (LSP-PSd'Az), per rilevare come, in considerazione degli approfondimenti già svolti presso la Camera dei deputati, risulti sufficiente l'acquisizione di memorie scritte.

La relatrice TERNULLO (FI-BP-PPE), pur prendendo atto delle richieste formulate dai senatori Giorgis e Cataldi, ritiene opportuno limitarsi all'acquisizione di contributi scritti.

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare alle ore 12 di martedì 26 maggio il termine entro il quale i gruppi dovranno comunicare i soggetti ai quali richiedere memorie scritte e rinvia ad una successiva seduta l'adozione del testo base.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,50.