Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 347 del 13/05/2026

IN SEDE CONSULTIVA

(1880) Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione, trasferimento delle persone condannate e assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, fatti a Roma il 18 e il 26 luglio 2023

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice PELLEGRINO (FdI), relatrice, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di ratifica dei Trattati di estradizione, di trasferimento delle persone condannate e di assistenza giudiziaria in materia penale, conclusi con il Vietnam nel 2023.

La Relatrice ricorda che i tre Trattati rientrano tra quelli finalizzati a regolamentare in modo puntuale e dettagliato i rapporti di cooperazione dell'Italia con gli Stati non appartenenti all'Unione europea, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto del fenomeno della criminalità e il reinserimento sociale dei condannati.

Ritenendo, quindi, che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, testé illustrato, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1863) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto ad Abidjan, il ventisei novembre 2008, e a Bruxelles, il ventidue gennaio 2009, rispettivamente

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente ROSSO (FI-BP-PPE), in sostituzione della relatrice Zedda, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio e la Comunità europea e i suoi Stati membri, ricordando che la Costa d'Avorio è inclusa tra i 38 Paesi prioritari nel Documento triennale di programmazione e indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2024-2026, e figura tra i primi nove Paesi coinvolti nei progetti pilota del Piano Mattei per l'Africa del 2024.

Propone, inoltre, di ricordare, nelle premesse, che l'Accordo garantisce alla Costa d'Avorio un ingresso privilegiato al mercato europeo e costituisce, viceversa, una chiave d'accesso all'intera regione dell'Africa occidentale per relazioni economiche e commerciali solide e durevoli. In questo senso, nella finalizzazione dell'Accordo, l'Italia ha sostenuto la promozione dell'integrazione regionale e degli scambi con l'Unione europea, al fine di promuovere l'economia locale e tutelarla da aperture al commercio internazionale non adeguatamente governate, nonché per includere in modo esplicito il contrasto alla povertà e il rafforzamento della sicurezza alimentare, in linea con i principi ispiratori dell'accordo di Cotonou.

Il Presidente relatore, quindi, posto che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice NATURALE (M5S) ritiene che l'Accordo si inserisca in un quadro complesso, che presenta opportunità importanti, ma anche sfide e preoccupazioni specifiche inerenti anche a possibili riduzioni di entrate per l'erario. Ritiene, quindi, che occorra prevedere misure di accompagnamento adeguate.

Per questi motivi preannuncia l'astensione dal voto dei senatori del suo Gruppo.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, testé illustrato, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1836) Delega al Governo per la definizione di un quadro legislativo di riferimento per la filiera carbon capture, utilization and storage (CCUS), nonché disposizioni per la disciplina dello sviluppo dell'idrogeno, dell'assetto regolatorio del settore e delle relative infrastrutture di rete, e del sistema di governo per l'adempimento agli obblighi di riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente ROSSO (FI-BP-PPE), relatore, ricorda che nella seduta di ieri il senatore Lorefice aveva chiesto approfondimenti circa l'iter del disegno di legge in titolo in Commissione di merito.

Al riguardo, precisa che l'esame è stato avviato dall'8a Commissione nella seduta di martedì 5 maggio scorso, nella quale è stato fissato il termine del 12 maggio per l'indicazione da parte dei Gruppi di eventuali soggetti da audire.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1875) Istituzione del Registro unico nazionale dei dispositivi medici impiantabili

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa, che prevede l'istituzione del Registro unico nazionale dei dispositivi medici impiantabili (RUNDMI). Tale Registro costituisce un fondamentale strumento finalizzato alla raccolta sistematica dei dati relativi ai pazienti sottoposti a impianto.

Esso rappresenta, inoltre, una risorsa essenziale per la pianificazione, la gestione e la valutazione dell'assistenza sanitaria, e fornisce anche un supporto nel controllo della spesa sanitaria, in un'ottica di governance basata sui risultati e volta a garantire la tutela e la salvaguardia della salute dei pazienti.

Il disegno di legge si compone di 6 articoli. Ai sensi dell'articolo 1, il Registro è articolato nella sezione relativa al già esistente Registro nazionale degli impianti protesici mammari (RNPM) e in altre corrispondenti sezioni per ciascuna tipologia di dispositivo medico impiantabile, individuata con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il complesso delle disposizioni attuative del Registro sarà definito con altro decreto del Ministro della salute.

L'accesso al Registro è consentito, secondo i termini e per le finalità individuati dall'articolo 2, distintamente per i seguenti soggetti e Istituzioni: medici e altri professionisti sanitari; operatori economici (come definiti dall'articolo 2 del regolamento (UE) 2017/745: fabbricanti, mandatari, importatori, distributori e persone (fisiche o giuridiche) che compiono le operazioni inerenti ai sistemi e kit procedurali, di cui ai paragrafi 1 e 3 dell'articolo 22 dello stesso regolamento); Ministero della salute; Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 3 prevede sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dell'obbligo per i medici e per gli altri professionisti sanitari, che prendono in cura il paziente e per gli operatori economici, di cui all'articolo 2 del sopra citato regolamento (UE) 2017/745, di conferire i dati necessari all'alimentazione delle istituende sezioni del Registro.

L'articolo 4 prevede la presentazione di una relazione alle Camere, con cadenza triennale, sui dati raccolti nel Registro.

L'articolo 5 introduce ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie per l'applicazione di protesi mammarie a fini estetici effettuata in assenza dei requisiti professionali richiesti, al di fuori dell'ipotesi di reato di cui all'articolo 348 del codice penale sull'esercizio abusivo di professione.

L'articolo 6 reca la quantificazione degli oneri finanziari derivanti dal provvedimento e provvede alla relativa copertura.

La Relatrice aggiunge che la 10a Commissione ha avviato l'esame del provvedimento e ha svolto, nella giornata di ieri, alcune audizioni, di cui sarà utile tenere conto nel prosieguo dell'esame anche in 4ª Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.