Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 346 del 12/05/2026

(1891) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore SCURRIA (FdI), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, adottato dal Governo per fronteggiare il protrarsi dell'aumento dei prezzi dei prodotti energetici determinato dalla crisi dei mercati internazionali dovuta alla situazione geopolitica.

Il provvedimento consta di due articoli. L'articolo 1 proroga per un ulteriore periodo temporaneo, dal 2 maggio fino al 10 maggio 2026, la riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al gas di petrolio liquefatto (GPL) e al metano impiegati come carburanti, prevista a partire dal 19 marzo dai decreti-legge n. 33 e n. 38 del 2026.

Con riferimento alle aliquote applicabili nel nuovo periodo di proroga, viene confermata per il gasolio la riduzione già prevista in precedenza, pari a 20 centesimi di euro per litro rispetto ai valori ordinari vigenti a inizio anno. Per la benzina, invece, la riduzione dell'accisa è rideterminata in 5 centesimi di euro per litro, mentre per il GPL la riduzione è pari a 2,5 centesimi di euro per chilogrammo.

Nella relazione governativa si preannuncia, inoltre, che, alla luce dei dati disponibili, le predette riduzioni saranno prorogate fino al 22 maggio con successivo decreto ministeriale, con compensazione sulle maggiori entrate IVA determinate per il medesimo periodo.

Alla copertura degli oneri, pari a 146,5 milioni di euro nel 2026, si provvede mediante utilizzo delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Per i profili di competenza, si segnala, in particolare, che il comma 2 dell'articolo 1, in continuità con quanto disposto per il periodo dall'8 aprile al 1° maggio 2026 dall'articolo 8-bis del decreto-legge n. 38 del 2026, dispone la riduzione da 617,40 euro per mille litri a 472,90 euro per mille litri dell'aliquota di accisa applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, a condizione che gli stessi soddisfino le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che stabilisce le condizioni affinché i regimi di aiuti sotto forma di agevolazioni in tema di accise sui prodotti energetici siano considerati compatibili con il mercato interno e non soggetti all'obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea.

Si richiede, in particolare, che i combustibili sovvenzionati siano conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e siano prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX di tale direttiva.

L'articolo 2 dispone la vigenza del decreto-legge a partire dal 1° maggio 2026.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.