Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 346 del 12/05/2026

(1880) Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione, trasferimento delle persone condannate e assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, fatti a Roma il 18 e il 26 luglio 2023

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice PELLEGRINO (FdI), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che reca l'autorizzazione alla ratifica di tre diversi accordi internazionali in materia di cooperazione penale tra Italia e Vietnam, relativi rispettivamente all'estradizione, al trasferimento delle persone condannate e all'assistenza giudiziaria in materia penale, sottoscritti nel luglio 2023.

I Trattati rientrano tra quelli finalizzati a regolamentare in modo puntuale e dettagliato i rapporti di cooperazione dell'Italia con gli Stati non appartenenti all'Unione europea, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto del fenomeno della criminalità e il reinserimento sociale dei condannati.

L'Accordo sull'estradizione si compone di 26 articoli e prevede che l'estradizione sia concessa quando il fatto per cui si procede nello Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato destinatario della richiesta, secondo il cosiddetto principio della doppia incriminazione, anche in caso di eventuale diversa qualificazione giuridica del fatto (articolo 2). L'Accordo prevede che l'estradizione può essere concessa quando il reato è punibile, in entrambi gli Stati, con una pena di almeno un anno di detenzione e quando la durata della pena ancora da scontare, al momento della domanda, è di almeno sei mesi.

Il Trattato sul trasferimento delle persone condannate si compone di 27 articoli e stabilisce il principio secondo cui il cittadino di uno degli Stati contraenti, che abbia riportato nell'altro Stato una condanna definitiva a pena privativa della libertà personale, sia trasferito nel proprio Paese di origine, dove continuare l'esecuzione della sentenza. La finalità è quella di favorire la riabilitazione e il reinserimento sociale della persona condannata, facendole scontare la pena nel luogo in cui ha saldi legami sociali e familiari.

Il Trattato sull'assistenza giudiziaria si compone di 24 articoli ed è volto a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale tra i due Paesi e a rendere più efficace il contrasto alla criminalità. L'Accordo disciplina, quindi, l'assistenza giudiziaria penale e ne prevede l'adeguamento all'evoluzione dell'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estese relazioni tra i due Stati, il cui progressivo intensificarsi favorisce anche lo sviluppo di fenomeni criminali transnazionali. L'ampiezza degli intenti perseguiti è esplicitata nelle norme generali, secondo cui le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria nei diversi aspetti del settore penale.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 quantifica gli oneri complessivi in 125.411 euro annui a decorrere dal 2026, di cui circa 31 mila per il Trattato di estradizione, oltre 21 mila per il Trattato sul trasferimento delle persone condannate e circa 73 mila per il Trattato di assistenza giudiziaria penale. L'articolo 4, infine, disciplina l'entrata in vigore.

Per quanto concerne i profili di competenza, i tre Trattati, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.