Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 346 del 12/05/2026
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IN SEDE CONSULTIVA
(1880) Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione, trasferimento delle persone condannate e assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, fatti a Roma il 18 e il 26 luglio 2023
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)
La senatrice PELLEGRINO (FdI), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che reca l'autorizzazione alla ratifica di tre diversi accordi internazionali in materia di cooperazione penale tra Italia e Vietnam, relativi rispettivamente all'estradizione, al trasferimento delle persone condannate e all'assistenza giudiziaria in materia penale, sottoscritti nel luglio 2023.
I Trattati rientrano tra quelli finalizzati a regolamentare in modo puntuale e dettagliato i rapporti di cooperazione dell'Italia con gli Stati non appartenenti all'Unione europea, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto del fenomeno della criminalità e il reinserimento sociale dei condannati.
L'Accordo sull'estradizione si compone di 26 articoli e prevede che l'estradizione sia concessa quando il fatto per cui si procede nello Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato destinatario della richiesta, secondo il cosiddetto principio della doppia incriminazione, anche in caso di eventuale diversa qualificazione giuridica del fatto (articolo 2). L'Accordo prevede che l'estradizione può essere concessa quando il reato è punibile, in entrambi gli Stati, con una pena di almeno un anno di detenzione e quando la durata della pena ancora da scontare, al momento della domanda, è di almeno sei mesi.
Il Trattato sul trasferimento delle persone condannate si compone di 27 articoli e stabilisce il principio secondo cui il cittadino di uno degli Stati contraenti, che abbia riportato nell'altro Stato una condanna definitiva a pena privativa della libertà personale, sia trasferito nel proprio Paese di origine, dove continuare l'esecuzione della sentenza. La finalità è quella di favorire la riabilitazione e il reinserimento sociale della persona condannata, facendole scontare la pena nel luogo in cui ha saldi legami sociali e familiari.
Il Trattato sull'assistenza giudiziaria si compone di 24 articoli ed è volto a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale tra i due Paesi e a rendere più efficace il contrasto alla criminalità. L'Accordo disciplina, quindi, l'assistenza giudiziaria penale e ne prevede l'adeguamento all'evoluzione dell'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estese relazioni tra i due Stati, il cui progressivo intensificarsi favorisce anche lo sviluppo di fenomeni criminali transnazionali. L'ampiezza degli intenti perseguiti è esplicitata nelle norme generali, secondo cui le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria nei diversi aspetti del settore penale.
Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 quantifica gli oneri complessivi in 125.411 euro annui a decorrere dal 2026, di cui circa 31 mila per il Trattato di estradizione, oltre 21 mila per il Trattato sul trasferimento delle persone condannate e circa 73 mila per il Trattato di assistenza giudiziaria penale. L'articolo 4, infine, disciplina l'entrata in vigore.
Per quanto concerne i profili di competenza, i tre Trattati, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
(1891) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali
(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)
Il senatore SCURRIA (FdI), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, adottato dal Governo per fronteggiare il protrarsi dell'aumento dei prezzi dei prodotti energetici determinato dalla crisi dei mercati internazionali dovuta alla situazione geopolitica.
Il provvedimento consta di due articoli. L'articolo 1 proroga per un ulteriore periodo temporaneo, dal 2 maggio fino al 10 maggio 2026, la riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al gas di petrolio liquefatto (GPL) e al metano impiegati come carburanti, prevista a partire dal 19 marzo dai decreti-legge n. 33 e n. 38 del 2026.
Con riferimento alle aliquote applicabili nel nuovo periodo di proroga, viene confermata per il gasolio la riduzione già prevista in precedenza, pari a 20 centesimi di euro per litro rispetto ai valori ordinari vigenti a inizio anno. Per la benzina, invece, la riduzione dell'accisa è rideterminata in 5 centesimi di euro per litro, mentre per il GPL la riduzione è pari a 2,5 centesimi di euro per chilogrammo.
Nella relazione governativa si preannuncia, inoltre, che, alla luce dei dati disponibili, le predette riduzioni saranno prorogate fino al 22 maggio con successivo decreto ministeriale, con compensazione sulle maggiori entrate IVA determinate per il medesimo periodo.
Alla copertura degli oneri, pari a 146,5 milioni di euro nel 2026, si provvede mediante utilizzo delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato versate all'entrata del bilancio dello Stato.
Per i profili di competenza, si segnala, in particolare, che il comma 2 dell'articolo 1, in continuità con quanto disposto per il periodo dall'8 aprile al 1° maggio 2026 dall'articolo 8-bis del decreto-legge n. 38 del 2026, dispone la riduzione da 617,40 euro per mille litri a 472,90 euro per mille litri dell'aliquota di accisa applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, a condizione che gli stessi soddisfino le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che stabilisce le condizioni affinché i regimi di aiuti sotto forma di agevolazioni in tema di accise sui prodotti energetici siano considerati compatibili con il mercato interno e non soggetti all'obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea.
Si richiede, in particolare, che i combustibili sovvenzionati siano conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e siano prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX di tale direttiva.
L'articolo 2 dispone la vigenza del decreto-legge a partire dal 1° maggio 2026.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
(1836) Delega al Governo per la definizione di un quadro legislativo di riferimento per la filiera carbon capture, utilization and storage (CCUS), nonché disposizioni per la disciplina dello sviluppo dell'idrogeno, dell'assetto regolatorio del settore e delle relative infrastrutture di rete, e del sistema di governo per l'adempimento agli obblighi di riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia
(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)
Il senatore ROSSO (FI-BP-PPE), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che delega al Governo la definizione di un quadro legislativo di riferimento per la filiera carbon capture, utilization and storage (CCUS), nonché disposizioni per la disciplina dello sviluppo dell'idrogeno, dell'assetto regolatorio del settore e delle relative infrastrutture di rete, e del sistema di governo per l'adempimento agli obblighi di riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia.
Il provvedimento rientra tra i disegni di legge collegati alla legge di bilancio 2025-2027 e previsti nel Documento di finanza pubblica (DFP) per il 2025. Quest'ultimo ha previsto la confluenza in un unico disegno di legge delle disposizioni che il Piano strutturale di bilancio di medio-termine distribuiva in tre distinti disegni di legge. Questa scelta si giustifica in ragione del fatto che le discipline prese in considerazione sono caratterizzate da finalità tutte riconducibili all'attuazione degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), ossia il ricorso alla filiera CCUS dello stoccaggio della CO₂ (Carbon Capture, Utilization and Storage), lo sviluppo dell'idrogeno e la riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia.
Si ricorda anche che lo sviluppo della filiera CCUS e la promozione del ricorso all'idrogeno rientrano tra gli interventi che l'Italia ritiene prioritari al 2030 e, del pari, il tema della riduzione delle emissioni di metano ha assunto negli anni una crescente importanza, sia allo scopo di raggiungere gli sfidanti obiettivi di neutralità climatica europei e globali, sia nell'ottica dell'incremento della resilienza del sistema energetico europeo e di una maggiore sicurezza degli approvvigionamenti, divenuti temi centrali nell'attuale scenario energetico internazionale.
Il provvedimento si compone di 4 articoli. L'articolo 1 delega il Governo alla disciplina le attività di cattura, trasporto, utilizzo e stoccaggio geologico del biossido di carbonio, e stabilisce il termine di 12 mesi per l'adozione di decreti legislativi, i principi e criteri direttivi e le disposizioni procedurali.
L'articolo 2 conferisce all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) le funzioni di autorità di regolazione nazionale in materia di idrogeno, ai sensi della direttiva (UE) 2024/1788. A tal fine, dispone l'incremento di dodici unità di ruolo, appartenenti alla carriera dei funzionari FIII - livello base e, per la copertura finanziaria dei relativi oneri, estende anche ai soggetti operanti nel settore dell'idrogeno il contributo da versare per il funzionamento dell'Autorità.
L'articolo 3 individua le autorità competenti per l'attuazione e il controllo del regolamento (UE) 2024/1787 in materia di riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia, attribuendo le principali funzioni al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, per specifiche attività, alle regioni e province autonome, con possibilità di avvalersi di enti di supporto. Sono, inoltre, disciplinate le modalità di copertura degli oneri delle convenzioni.
L'articolo 4 stabilisce la disciplina delle sanzioni amministrative da applicarsi in caso di violazione di alcune disposizioni del regolamento (UE) 2024/1787 e conferisce al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alle regioni e province autonome, ciascuno nel proprio ambito, la competenza a irrogare le misure sanzionatorie. Infine, si dispone sull'impiego dei proventi delle sanzioni irrogate, per il rafforzamento delle attività svolte ai sensi degli articoli 3 e 4 del disegno di legge.
Il senatore LOREFICE (M5S) chiede aggiornamenti circa lo stato attuale dell'esame presso la Commissione di merito, riferendosi in particolare alle attività già poste in essere dal Gruppo ENI nell'ambito di Ravenna.
Il relatore ROSSO (FI-BP-PPE), assicura di approfondire tali questioni.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
(1863) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto ad Abidjan, il ventisei novembre 2008, e a Bruxelles, il ventidue gennaio 2009, rispettivamente
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)
Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), in sostituzione della relatrice ZEDDA, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo di partenariato economico interinale (APE interinale) tra la Costa D'Avorio e l'Unione europea, fatto ad Abidjan il 26 novembre 2008. L'Accordo rientra tra i cosiddetti accordi misti, sottoscritti anche singolarmente dagli Stati membri, poiché include anche materie di competenza concorrente.
Gli Accordi di partenariato economico sono adottati con i Paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico), sulla base dell'Accordo di Cotonou del 2000, con la finalità di sostenere le economie locali e la loro partecipazione al commercio internazionale, nel rispetto di quanto stabilito dall'Organizzazione mondiale del commercio.
L'Accordo con la Costa d'Avorio è entrato in vigore nel 2016, dopo essere già stato applicato in via provvisoria sin dalla firma del 2008. Esso è comunque un accordo provvisorio, al pari di altri accordi di partenariato interinali adottati con altri Paesi ACP, in attesa dell'entrata in vigore dell'Accordo di partenariato regionale con l'Africa occidentale, adottato il 30 giugno 2014 da 15 Paesi dell'area, a cui manca ancora l'adesione della Nigeria.
L'APE interinale con la Costa d'Avorio, approvato dal Parlamento europeo il 25 marzo 2009, ratificato dall'Assemblea Nazionale ivoriana il 12 agosto 2016, ha un'applicazione provvisoria limitatamente alle parti che rientrano nelle competenze esclusive dell'Unione, dal 3 settembre 2016. La maggioranza degli Stati membri ha concluso l'iter di ratifica nazionale ad eccezione di sette Stati, tra cui l'Italia.
L'Accordo è improntato su una liberalizzazione asimmetrica, consentendo alla Costa d'Avorio un immediato ingresso privilegiato al mercato europeo e, d'altra parte, una liberalizzazione progressiva del mercato locale per i beni europei. Esso rappresenta una chiave d'accesso all'intera regione dell'Africa occidentale per relazioni economiche e commerciali solide e durevoli.
Pertanto, dal 1° gennaio 2008 la Costa d'Avorio beneficia di un regime duty free di accesso al mercato europeo (con un periodo di transizione per lo zucchero e il riso), a fronte di un'apertura solo graduale e asimmetrica del proprio mercato per i prodotti dell'Unione, con una liberalizzazione progressiva con riguardo a una larga parte delle importazioni di provenienza europea, stimata all'88 per cento.
L'Accordo si compone di 82 articoli, suddivisi in sette titoli, oltre a due appendici, due allegati e un Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, che costituiscono parte integrante dell'Accordo stesso. In particolare, il titolo I enuclea gli obiettivi (articoli 1-2), il titolo II reca norme sul partenariato per lo sviluppo (articoli 3-9), il titolo III disciplina il regime commerciale per le merci (articoli 10-43), il titolo IV verte sui servizi, investimenti e regole connesse al commercio (articolo 44), il titolo V reca la prevenzione e risoluzione delle controversie (articoli 45-67), il titolo VI individua le eccezioni generali (articoli 68-70) ed, infine, il titolo VII enuclea le disposizioni istituzionali, generali e finali (articoli 71-82).
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 16,30.