Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 346 del 12/05/2026

4ª Commissione permanente

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 12 MAGGIO 2026

346ª Seduta

Presidenza del Presidente

TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 16.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 e (UE) 2024/3110 (COM(2026) 100 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento e rinvio)

La senatrice PELLEGRINO (FdI), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici, cosiddetto Industrial Accelerator Act. La proposta prevede anche le conseguenti modifiche ai regolamenti (UE) 2018/1724 sullo sportello digitale unico, (UE) 2024/1735 sulle tecnologie a zero emissioni nette e (UE) 2024/3110 sulla commercializzazione dei prodotti da costruzione.

L'obiettivo della proposta è quello di migliorare il funzionamento del mercato interno, mediante il sostegno allo sviluppo, alla competitività e alla resilienza del settore manifatturiero dell'Unione, con particolare attenzione a determinati settori strategici, e mediante il perseguimento della decarbonizzazione, della sicurezza economica e di un'occupazione di qualità.

A tal fine, la proposta stabilisce misure volte a velocizzare le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di produzione industriale, compresi i progetti di decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica. Viene altresì stabilito un quadro di mercato per determinati prodotti in settori strategici, con specifici requisiti relativi alla loro origine sicura e alle emissioni di carbonio, per accedere agli appalti pubblici e ai regimi di sostegno pubblico. Sono stabilite, inoltre, condizioni per gli investimenti esteri diretti, nei settori strategici emergenti. Infine, è previsto che gli Stati membri designino "zone di accelerazione della produzione industriale" allo scopo di stimolare le attività industriali.

La proposta si pone in linea con gli obiettivi della comunicazione "Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione" (COM(2025) 85) e con l'impegno politico assunto dalla presidente von der Leyen nel discorso sullo stato dell'Unione del 2025, in cui ha annunciato un atto legislativo su un acceleratore industriale, per stimolare la domanda di prodotti puliti e "Made in EU" in settori e tecnologie strategici.

Nel complesso, i settori strategici interessati dal regolamento rappresentano circa il 15 per cento della produzione manifatturiera dell'Unione europea (UE). La loro importanza risiede tuttavia non tanto nelle dimensioni complessive, quanto piuttosto nel loro ruolo centrale di fornitori a monte e di motori degli ecosistemi industriali a valle, tra cui le costruzioni, la mobilità, l'energia, nonché lo spazio e la difesa.

In tale contesto, la proposta affronta alcune problematiche, come la vulnerabilità delle catene di approvvigionamento in settori e tecnologie strategici, la domanda limitata di mercati guida per prodotti industriali europei a basse emissioni di carbonio, l'assenza di una diffusione su larga scala delle tecnologie industriali.

Va, infatti, ricordato che la concorrenza globale, i rapidi cambiamenti tecnologici, alcuni svantaggi in termini di costi, le distorsioni sleali del mercato globale, come il ricorso sempre più frequente a sovvenzioni estere per ottenere un vantaggio competitivo, compromettono la capacità dell'Europa di aumentare o mantenere la produzione in settori e tecnologie strategici. Ad esempio, la produzione di tecnologie a zero emissioni è fortemente concentrata in Cina, dove proviene oltre l'80 per cento delle batterie e dei pannelli fotovoltaici, compresi gli inverter che svolgono una funzione essenziale nelle infrastrutture critiche dell'Unione.

La proposta in esame si compone di 36 articoli, suddivisi in sei capi.

Il capo I esplicita l'obiettivo della proposta di garantire all'Unione un approvvigionamento sicuro, sostenibile e resiliente dei prodotti manifatturieri pertinenti e delle relative catene di approvvigionamento.

Il capo II delinea le condizioni favorevoli alla produzione industriale e alla decarbonizzazione e introduce disposizioni sulle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica e i progetti dell'industria a zero emissioni nette.

Il capo III istituisce un quadro per l'applicazione dei requisiti relativi all'origine UE e alle basse emissioni di carbonio a determinati prodotti e servizi appartenenti a settori strategici nel contesto degli appalti pubblici e dei regimi di sostegno pubblico, tra cui la produzione di acciaio, calcestruzzo, malta e alluminio, nonché requisiti relativi all'origine UE per i veicoli.

Il capo IV stabilisce il quadro per l'imposizione di condizioni agli investimenti esteri diretti in settori strategici emergenti qualora il valore dell'investimento superi i 100 milioni di euro.

Il capo V istituisce un quadro per la designazione delle zone di accelerazione della produzione industriale da parte degli Stati membri, sulla base di una serie definita di criteri.

Il capo VI stabilisce le disposizioni finali e le modifiche ai regolamenti sullo sportello digitale unico e sull'industria a zero emissioni nette, introducendo disposizioni riguardanti i requisiti relativi all'origine per le procedure di appalto, i requisiti di cibersicurezza per gli appalti pubblici, e i requisiti relativi all'origine per le aste e per altri tipi di intervento pubblico.

La base giuridica è individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di funzionamento del mercato interno, in particolare nei settori strategici coinvolti nella resilienza e nella decarbonizzazione industriale. A tale fondamento si affianca l'articolo 207 del TFUE, quale base giuridica supplementare per le misure attinenti alla politica commerciale comune, in particolare quelle relative agli investimenti esteri.

La Commissione europea reputa la proposta conforme al principio di sussidiarietà in quanto la decarbonizzazione industriale e la sicurezza economica rappresentano sfide transnazionali che non possono essere affrontate dagli Stati membri singolarmente, poiché incidono sui mercati dell'energia, sulla competitività e sul corretto funzionamento del mercato unico.

Per la Commissione europea la proposta rispetta anche il principio di proporzionalità, poiché le misure previste dimostrano il valore aggiunto di un intervento a livello dell'Unione in ragione dell'entità, dell'urgenza e della portata degli sforzi necessari. In particolare, la digitalizzazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni comporterà a lungo termine risparmi in termini di tempo e di costi sia per le autorità che per le imprese, consentendo di accelerare la produzione e l'utilizzo industriale puliti in tutta l'Unione. Inoltre, le misure relative alle zone di accelerazione della produzione industriale lasciano agli Stati membri la responsabilità di individuare e designare tali zone, fornendo nel contempo benefici volti a consentire condizioni migliori e più competitive per l'industria manifatturiera.

Il termine delle otto settimane previste dal Protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, scade il 19 giugno 2026. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di sette Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea.

La Relatrice ritiene opportuno approfondire la proposta in esame, anche mediante un breve ciclo di audizioni.

La senatrice ROJC (PD-IDP) si associa alla proposta di svolgere audizioni.

Il senatore LOREFICE (M5S) fa presente che anche la Camera dei deputati ha avviato l'esame della proposta di regolamento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma per un'innovazione agile e rapida nel settore della difesa (AGILE) (COM(2026) 135 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento e rinvio)

Il senatore SCURRIA (FdI), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che istituisce il programma AGILE (Action for a Greater Level of Innovation in Defence), con l'obiettivo di rafforzare la capacità dell'Unione europea di sostenere un'innovazione rapida, flessibile e orientata ai bisogni operativi nel settore della difesa.

L'iniziativa si inserisce in un contesto internazionale caratterizzato da un rapido deterioramento della sicurezza e da un'accelerazione senza precedenti dei cicli di innovazione tecnologica, come dimostrato anche dai recenti conflitti, in particolare la guerra di aggressione russa contro l'Ucraina. In tale scenario, tecnologie emergenti e di rottura - tra cui intelligenza artificiale, robotica, sistemi spaziali e soluzioni a duplice uso - assumono un ruolo sempre più centrale per l'efficacia militare, mentre nuovi attori, quali piccole e medie imprese e start-up, contribuiscono in misura crescente allo sviluppo di soluzioni innovative.

Il programma AGILE nasce per colmare una lacuna specifica nel quadro degli strumenti europei esistenti, in particolare rispetto al Fondo europeo per la difesa (FED) che, pur rappresentando il principale strumento dell'Unione per la ricerca e lo sviluppo collaborativo, è strutturato per sostenere progetti complessi e di lungo periodo, risultando meno adatto a rispondere con tempestività alle esigenze emergenti.

AGILE si configura pertanto come uno strumento complementare, volto a ridurre il divario tra sviluppo tecnologico e impiego operativo, facilitando la rapida maturazione, sperimentazione e adozione di soluzioni innovative da parte degli Stati membri. Esso prevede procedure semplificate, tempi di aggiudicazione ridotti e la possibilità di finanziare fino al 100 per cento dei costi ammissibili, con particolare attenzione agli attori non tradizionali del settore della difesa.

La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del programma tra il 1º gennaio 2027 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 115 milioni di euro (articolo 4).

Ai sensi dell'articolo 10 della proposta, le azioni ammissibili al finanziamento nell'ambito del programma possono assumere una delle forme seguenti, o una loro combinazione: a) sostegno al rapido sviluppo di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa, anche laddove tale sviluppo si basi sull'integrazione e sull'adattamento di tecnologie civili potenzialmente a duplice uso a fini di difesa; b) sostegno alla diffusione sul mercato di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa; c) sostegno allo stabilimento di un soggetto nell'Unione o in un paese terzo associato per un'efficace attuazione delle azioni di cui alle lettere a) e b). Il programma può fornire sostegno ad azioni per una rapida modernizzazione di prodotti e tecnologie esistenti.

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 173 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo alla competitività dell'industria europea.

La Commissione europea ritiene rispettato il principio di sussidiarietà, in quanto l'azione a livello europeo è giustificata dall'impossibilità per i singoli Stati membri di affrontare in modo efficace e coordinato le sfide poste dall'innovazione nel settore della difesa, caratterizzate da elevati costi, frammentazione dei mercati e necessità di interoperabilità. Un intervento dell'Unione consente infatti di favorire economie di scala, cooperazione transfrontaliera e una più rapida diffusione delle tecnologie innovative.

La Commissione europea ritiene, altresì, rispettato il principio di proporzionalità, in quanto le modifiche proposte non eccedono quanto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, prevedendo un programma di carattere mirato, limitato nel tempo e nelle risorse (i 115 milioni di euro sono finanziati tramite riallocazioni interne al bilancio europeo), che si configura come iniziativa pilota destinata a testare nuovi approcci in vista del prossimo quadro finanziario pluriennale.

Il termine delle otto settimane previste dal Protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, scade il 22 giugno 2026. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di quattro Camere dei parlamenti nazionali e concluso da parte dal Parlamento irlandese, che non ha segnalato alcuna criticità.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1880) Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione, trasferimento delle persone condannate e assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, fatti a Roma il 18 e il 26 luglio 2023

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice PELLEGRINO (FdI), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che reca l'autorizzazione alla ratifica di tre diversi accordi internazionali in materia di cooperazione penale tra Italia e Vietnam, relativi rispettivamente all'estradizione, al trasferimento delle persone condannate e all'assistenza giudiziaria in materia penale, sottoscritti nel luglio 2023.

I Trattati rientrano tra quelli finalizzati a regolamentare in modo puntuale e dettagliato i rapporti di cooperazione dell'Italia con gli Stati non appartenenti all'Unione europea, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto del fenomeno della criminalità e il reinserimento sociale dei condannati.

L'Accordo sull'estradizione si compone di 26 articoli e prevede che l'estradizione sia concessa quando il fatto per cui si procede nello Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato destinatario della richiesta, secondo il cosiddetto principio della doppia incriminazione, anche in caso di eventuale diversa qualificazione giuridica del fatto (articolo 2). L'Accordo prevede che l'estradizione può essere concessa quando il reato è punibile, in entrambi gli Stati, con una pena di almeno un anno di detenzione e quando la durata della pena ancora da scontare, al momento della domanda, è di almeno sei mesi.

Il Trattato sul trasferimento delle persone condannate si compone di 27 articoli e stabilisce il principio secondo cui il cittadino di uno degli Stati contraenti, che abbia riportato nell'altro Stato una condanna definitiva a pena privativa della libertà personale, sia trasferito nel proprio Paese di origine, dove continuare l'esecuzione della sentenza. La finalità è quella di favorire la riabilitazione e il reinserimento sociale della persona condannata, facendole scontare la pena nel luogo in cui ha saldi legami sociali e familiari.

Il Trattato sull'assistenza giudiziaria si compone di 24 articoli ed è volto a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale tra i due Paesi e a rendere più efficace il contrasto alla criminalità. L'Accordo disciplina, quindi, l'assistenza giudiziaria penale e ne prevede l'adeguamento all'evoluzione dell'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estese relazioni tra i due Stati, il cui progressivo intensificarsi favorisce anche lo sviluppo di fenomeni criminali transnazionali. L'ampiezza degli intenti perseguiti è esplicitata nelle norme generali, secondo cui le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria nei diversi aspetti del settore penale.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 quantifica gli oneri complessivi in 125.411 euro annui a decorrere dal 2026, di cui circa 31 mila per il Trattato di estradizione, oltre 21 mila per il Trattato sul trasferimento delle persone condannate e circa 73 mila per il Trattato di assistenza giudiziaria penale. L'articolo 4, infine, disciplina l'entrata in vigore.

Per quanto concerne i profili di competenza, i tre Trattati, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1891) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore SCURRIA (FdI), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, adottato dal Governo per fronteggiare il protrarsi dell'aumento dei prezzi dei prodotti energetici determinato dalla crisi dei mercati internazionali dovuta alla situazione geopolitica.

Il provvedimento consta di due articoli. L'articolo 1 proroga per un ulteriore periodo temporaneo, dal 2 maggio fino al 10 maggio 2026, la riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al gas di petrolio liquefatto (GPL) e al metano impiegati come carburanti, prevista a partire dal 19 marzo dai decreti-legge n. 33 e n. 38 del 2026.

Con riferimento alle aliquote applicabili nel nuovo periodo di proroga, viene confermata per il gasolio la riduzione già prevista in precedenza, pari a 20 centesimi di euro per litro rispetto ai valori ordinari vigenti a inizio anno. Per la benzina, invece, la riduzione dell'accisa è rideterminata in 5 centesimi di euro per litro, mentre per il GPL la riduzione è pari a 2,5 centesimi di euro per chilogrammo.

Nella relazione governativa si preannuncia, inoltre, che, alla luce dei dati disponibili, le predette riduzioni saranno prorogate fino al 22 maggio con successivo decreto ministeriale, con compensazione sulle maggiori entrate IVA determinate per il medesimo periodo.

Alla copertura degli oneri, pari a 146,5 milioni di euro nel 2026, si provvede mediante utilizzo delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Per i profili di competenza, si segnala, in particolare, che il comma 2 dell'articolo 1, in continuità con quanto disposto per il periodo dall'8 aprile al 1° maggio 2026 dall'articolo 8-bis del decreto-legge n. 38 del 2026, dispone la riduzione da 617,40 euro per mille litri a 472,90 euro per mille litri dell'aliquota di accisa applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, a condizione che gli stessi soddisfino le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che stabilisce le condizioni affinché i regimi di aiuti sotto forma di agevolazioni in tema di accise sui prodotti energetici siano considerati compatibili con il mercato interno e non soggetti all'obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea.

Si richiede, in particolare, che i combustibili sovvenzionati siano conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e siano prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX di tale direttiva.

L'articolo 2 dispone la vigenza del decreto-legge a partire dal 1° maggio 2026.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1836) Delega al Governo per la definizione di un quadro legislativo di riferimento per la filiera carbon capture, utilization and storage (CCUS), nonché disposizioni per la disciplina dello sviluppo dell'idrogeno, dell'assetto regolatorio del settore e delle relative infrastrutture di rete, e del sistema di governo per l'adempimento agli obblighi di riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore ROSSO (FI-BP-PPE), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che delega al Governo la definizione di un quadro legislativo di riferimento per la filiera carbon capture, utilization and storage (CCUS), nonché disposizioni per la disciplina dello sviluppo dell'idrogeno, dell'assetto regolatorio del settore e delle relative infrastrutture di rete, e del sistema di governo per l'adempimento agli obblighi di riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia.

Il provvedimento rientra tra i disegni di legge collegati alla legge di bilancio 2025-2027 e previsti nel Documento di finanza pubblica (DFP) per il 2025. Quest'ultimo ha previsto la confluenza in un unico disegno di legge delle disposizioni che il Piano strutturale di bilancio di medio-termine distribuiva in tre distinti disegni di legge. Questa scelta si giustifica in ragione del fatto che le discipline prese in considerazione sono caratterizzate da finalità tutte riconducibili all'attuazione degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), ossia il ricorso alla filiera CCUS dello stoccaggio della CO₂ (Carbon Capture, Utilization and Storage), lo sviluppo dell'idrogeno e la riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia.

Si ricorda anche che lo sviluppo della filiera CCUS e la promozione del ricorso all'idrogeno rientrano tra gli interventi che l'Italia ritiene prioritari al 2030 e, del pari, il tema della riduzione delle emissioni di metano ha assunto negli anni una crescente importanza, sia allo scopo di raggiungere gli sfidanti obiettivi di neutralità climatica europei e globali, sia nell'ottica dell'incremento della resilienza del sistema energetico europeo e di una maggiore sicurezza degli approvvigionamenti, divenuti temi centrali nell'attuale scenario energetico internazionale.

Il provvedimento si compone di 4 articoli. L'articolo 1 delega il Governo alla disciplina le attività di cattura, trasporto, utilizzo e stoccaggio geologico del biossido di carbonio, e stabilisce il termine di 12 mesi per l'adozione di decreti legislativi, i principi e criteri direttivi e le disposizioni procedurali.

L'articolo 2 conferisce all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) le funzioni di autorità di regolazione nazionale in materia di idrogeno, ai sensi della direttiva (UE) 2024/1788. A tal fine, dispone l'incremento di dodici unità di ruolo, appartenenti alla carriera dei funzionari FIII - livello base e, per la copertura finanziaria dei relativi oneri, estende anche ai soggetti operanti nel settore dell'idrogeno il contributo da versare per il funzionamento dell'Autorità.

L'articolo 3 individua le autorità competenti per l'attuazione e il controllo del regolamento (UE) 2024/1787 in materia di riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia, attribuendo le principali funzioni al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, per specifiche attività, alle regioni e province autonome, con possibilità di avvalersi di enti di supporto. Sono, inoltre, disciplinate le modalità di copertura degli oneri delle convenzioni.

L'articolo 4 stabilisce la disciplina delle sanzioni amministrative da applicarsi in caso di violazione di alcune disposizioni del regolamento (UE) 2024/1787 e conferisce al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alle regioni e province autonome, ciascuno nel proprio ambito, la competenza a irrogare le misure sanzionatorie. Infine, si dispone sull'impiego dei proventi delle sanzioni irrogate, per il rafforzamento delle attività svolte ai sensi degli articoli 3 e 4 del disegno di legge.

Il senatore LOREFICE (M5S) chiede aggiornamenti circa lo stato attuale dell'esame presso la Commissione di merito, riferendosi in particolare alle attività già poste in essere dal Gruppo ENI nell'ambito di Ravenna.

Il relatore ROSSO (FI-BP-PPE), assicura di approfondire tali questioni.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1863) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto ad Abidjan, il ventisei novembre 2008, e a Bruxelles, il ventidue gennaio 2009, rispettivamente

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), in sostituzione della relatrice ZEDDA, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo di partenariato economico interinale (APE interinale) tra la Costa D'Avorio e l'Unione europea, fatto ad Abidjan il 26 novembre 2008. L'Accordo rientra tra i cosiddetti accordi misti, sottoscritti anche singolarmente dagli Stati membri, poiché include anche materie di competenza concorrente.

Gli Accordi di partenariato economico sono adottati con i Paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico), sulla base dell'Accordo di Cotonou del 2000, con la finalità di sostenere le economie locali e la loro partecipazione al commercio internazionale, nel rispetto di quanto stabilito dall'Organizzazione mondiale del commercio.

L'Accordo con la Costa d'Avorio è entrato in vigore nel 2016, dopo essere già stato applicato in via provvisoria sin dalla firma del 2008. Esso è comunque un accordo provvisorio, al pari di altri accordi di partenariato interinali adottati con altri Paesi ACP, in attesa dell'entrata in vigore dell'Accordo di partenariato regionale con l'Africa occidentale, adottato il 30 giugno 2014 da 15 Paesi dell'area, a cui manca ancora l'adesione della Nigeria.

L'APE interinale con la Costa d'Avorio, approvato dal Parlamento europeo il 25 marzo 2009, ratificato dall'Assemblea Nazionale ivoriana il 12 agosto 2016, ha un'applicazione provvisoria limitatamente alle parti che rientrano nelle competenze esclusive dell'Unione, dal 3 settembre 2016. La maggioranza degli Stati membri ha concluso l'iter di ratifica nazionale ad eccezione di sette Stati, tra cui l'Italia.

L'Accordo è improntato su una liberalizzazione asimmetrica, consentendo alla Costa d'Avorio un immediato ingresso privilegiato al mercato europeo e, d'altra parte, una liberalizzazione progressiva del mercato locale per i beni europei. Esso rappresenta una chiave d'accesso all'intera regione dell'Africa occidentale per relazioni economiche e commerciali solide e durevoli.

Pertanto, dal 1° gennaio 2008 la Costa d'Avorio beneficia di un regime duty free di accesso al mercato europeo (con un periodo di transizione per lo zucchero e il riso), a fronte di un'apertura solo graduale e asimmetrica del proprio mercato per i prodotti dell'Unione, con una liberalizzazione progressiva con riguardo a una larga parte delle importazioni di provenienza europea, stimata all'88 per cento.

L'Accordo si compone di 82 articoli, suddivisi in sette titoli, oltre a due appendici, due allegati e un Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, che costituiscono parte integrante dell'Accordo stesso. In particolare, il titolo I enuclea gli obiettivi (articoli 1-2), il titolo II reca norme sul partenariato per lo sviluppo (articoli 3-9), il titolo III disciplina il regime commerciale per le merci (articoli 10-43), il titolo IV verte sui servizi, investimenti e regole connesse al commercio (articolo 44), il titolo V reca la prevenzione e risoluzione delle controversie (articoli 45-67), il titolo VI individua le eccezioni generali (articoli 68-70) ed, infine, il titolo VII enuclea le disposizioni istituzionali, generali e finali (articoli 71-82).

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.