Legislatura 19ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 309 del 06/05/2026
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1852
Art. 8
8.20 (testo 2)
Orsomarso, Melchiorre, Tubetti
Dopo il comma 4, inserire i seguenti
«4-bis. In ragione dello straordinario rilievo della trentottesima edizione della «America's Cup - Napoli 2027» e al fine di garantirne il regolare ed efficace svolgimento sin dal suo avvio, che avrà luogo a Cagliari dal 21 al 24 maggio 2026 in occasione della prima «Regata Preliminare Louis Vuitton 38ª America's Cup», le persone giuridiche aventi sede legale in Italia, costituite dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti, sono esentate dall'imposta sul reddito delle società e dall'imposta regionale sulle attività produttive per le attività svolte in conformità agli scopi istituzionali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, nella misura in cui esse siano direttamente correlate alla partecipazione all'evento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle stabili organizzazioni istituite in Italia in occasione dell'evento dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti.
4-ter. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo percepiti negli anni 2026 e 2027 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato per le prestazioni rese all'ente organizzatore o alle squadre partecipanti in relazione allo svolgimento della 38° edizione della Coppa America e direttamente correlate alla loro partecipazione all'evento non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non sono soggetti a ritenute di acconto o di imposta, né ad imposte sostitutive sui redditi. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo di cui al presente comma, percepiti negli anni 2026 e 2027 dai soggetti che nel medesimo periodo si trasferiscono in Italia per svolgere la loro attività e divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 35 per cento del loro ammontare. I benefici previsti dal presente comma non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n 122, e dall'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4-quater. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 38-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica, anche in assenza di reciprocità, anche ai soggetti che esercitano attività d'impresa, arte o professione, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e stabiliti in Paesi terzi, limitatamente all'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi effettuati nel territorio nazionale, necessari per la realizzazione di cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente inerenti alla "38ª edizione dell'America's Cup - Napoli 2027". Ai rimborsi presentati ai sensi del periodo precedente si applicano le disposizioni previste dai commi da 2 a 5 dell'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4-quinques. L'assegnazione e l'uso temporaneo delle frequenze necessarie per lo svolgimento degli eventi competitivi connessi alla trentottesima edizione della "America's Cup- Napoli 2027" sono rilasciate a titolo gratuito al soggetto destinatario del rilascio delle autorizzazioni generali per l'uso temporaneo di frequenze, ai sensi dell'articolo 38 dell'allegato 25 e dell'articolo 2 comma 4, dell'allegato 12, annessi al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
4-sexies. Per le attività di vigilanza e controllo dell'utilizzo delle frequenze radioelettriche, da svolgere, sia in via preventiva che nel corso della manifestazione sulle aree interessate dagli eventi connessi alla trentottesima edizione della "America's Cup- Napoli 2027", è autorizzata la spesa di euro 384.662 per l'anno 2026 e di euro 692.005 per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy. Per l'acquisto dei materiali e delle apparecchiature necessari allo svolgimento delle attività di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di euro 210.000 per l'anno 2026 e di 200.000 euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.».
8.1000/167 (testo 2)
All'emendamento 8.1000, parte conseguenziale, lettera a), dopo l'articolo 8-quater, inserire il seguente:
"Art. 8-quinques.
- Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, apporta modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 9 giugno 2000, n. 277 prevedendo che la dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1 dello stesso può essere presentata entro il mese successivo alla scadenza di ciascun mese solare e riducendo di due terzi termini di cui all'articolo 4, comma 1.
Art. 15
15.0.8 (testo 2)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis
(Misure fiscali di salvaguardia della prima abitazione delle famiglie nelle procedure di recupero crediti - Cartolarizzazione sociale)
1. All'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «aventi sede legale in Italia» sono aggiunte le seguenti: «o comunque derivanti da finanziamenti in qualunque forma dagli stessi originariamente concessi» e le parole: «ovvero, su istanza del debitore effettuate nell'ambito di operazioni aventi una valenza sociale che prevedano la concessione in locazione al debitore, da parte della società veicolo di appoggio» sono soppresse;
b) al comma 2 le parole: «del debitore ceduto, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter.» sono sostituite con le seguenti: «dei debitori ceduti, anche persone fisiche, nel rispetto delle condizioni previste alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, comma 1-ter ovvero, per i casi di rifinanziamento dei predetti crediti senza concessione di ulteriore finanza, alla sola condizione che tali finanziamenti vengano concessi per il tramite di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario.»;
c) il comma 8-bis è sostituito dal seguente: «8-bis. Ove, su istanza del debitore assistito da un'associazione di promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, ovvero di società o ente dalla stessa istituiti, la società veicolo di appoggio acquisti un bene immobile di proprietà del debitore e contestualmente lo conceda a questi in locazione, il limite temporale di cui al primo periodo del comma 4-quater è di quindici anni dalla data di acquisto e comunque non inferiore alla durata della locazione. L'eventuale soggetto cedente alla società veicolo di appoggio è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla regolarità urbanistico-edilizia e fiscale, qualora entro sei mesi dalla cessione sia avviata l'istruttoria per la procedura per la citata documentazione e la medesima procedura sia conclusa nel limite massimo di trentasei mesi. L'esonero non è esteso alla successiva vendita effettuata dalla società veicolo d'appoggio. Nel caso di trasferimento effettuato a partire dal 2020 alla società veicolo d'appoggio, l'immobile è esente dall'imposta municipale propria, se lo stesso continua ad essere utilizzato come abitazione principale del debitore del credito ceduto che ne aveva il possesso prima della cessione. L'esenzione non si applica per gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9.».
2. All'articolo 275 del decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Il programma di liquidazione può prevedere l'attribuzione dell'immobile adibito ad abitazione principale al cessionario del credito, all'interno di un'operazione di cui all'art. 7.1. della legge 30 aprile 1999, n. 130, che preveda la concessione in locazione al debitore dell'immobile costituito in garanzia del credito ceduto, anche nelle forme del rent to buy. Qualora all'interno di questa operazione l'immobile sia stimato per un valore inferiore al credito ipotecario di primo grado e il cessionario ne chieda l'assegnazione con contestuale concessione di un diritto di godimento al debitore, non è necessario alcun procedimento competitivo per la vendita o l'assegnazione, in deroga all'articolo 216, comma 2, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.»."
3. All'articolo 480, secondo comma, del regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante il codice di procedura civile, è aggiunto il seguente periodo: «Il debitore deve essere altresì avvertito che, qualora il suo patrimonio comprenda la proprietà dell'abitazione principale, può, con l'ausilio di un organismo di consulenza sul debito, proporre un'operazione di cartolarizzazione a valenza sociale, ai sensi dell'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n.130.»