Legislatura 19ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 309 del 06/05/2026

6ª Commissione permanente

(FINANZE E TESORO)

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 2026

309ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(1852) Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate le riformulazioni 8.20 (testo 2), 8.1000/167 e 15.0.8 (testo 2), pubblicate in allegato.

Comunica, inoltre, che la Presidenza si riserva di comunicare nel corso della seduta gli esiti dell'istruttoria circa la revoca di pronuncia di improponibilità degli emendamenti.

Avverte, quindi, che si proseguirà con l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il senatore BOCCIA (PD-IDP) sollecita una riflessione in merito alla migliore modulazione del prosieguo dell'esame, tenuto conto dei tempi presumibilmente a disposizione prima dell'avvio della trattazione in Assemblea, giudicando inopportuno impegnare la Commissione in assenza di pareri del Governo e con questioni di improponibilità ancora sul tappeto. D'altro canto, rileva che la maggioranza non sembra molto interessata a illustrare gli emendamenti presentati.

Il PRESIDENTE fa presente l'opportunità di illustrare gli emendamenti, in quanto fase essenziale per i successivi approfondimenti del Governo.

Specifica, quindi, che riguardo la proponibilità delle proposte emendative la Presidenza terrà in debita considerazione sia il perimetro delle materie - di per sé eterogenee presenti nel provvedimento in esame - sia il carattere economico, tributario e di finanza pubblica degli emendamenti.

Si passa, quindi, all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il presidente GARAVAGLIA (LSP-PSd'Az) illustra l'emendamento 9.3, teso a escludere dall'applicazione delle ritenute i premi erogati da società sportive di valore inferiore a 500 euro. Analogamente, l'emendamento 9.0.9 reca agevolazioni fiscali in materia di sport dilettantistico, con particolare riferimento alla vendita di biglietti di entità limitata.

Il senatore CROATTI (M5S) aggiunge la propria firma a tutte le proposte emendative sottoscritte da senatori del Gruppo Movimento 5 Stelle.

Illustra, quindi, l'emendamento 9.0.1, volto a prevedere detrazioni per le spese culturali dei giovani.

Si passa, quindi, all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il senatore CROATTI (M5S) dà illustrazione dell'emendamento 10.0.17, recante disposizioni di interpretazione autentica in materia di concorso nelle violazioni tributarie, particolarmente in riferimento alla responsabilità del professionista.

Passa, quindi, all'emendamento 10.0.18, con il quale si intende ridurre l'aliquota IVA applicabile alla manutenzione degli edifici scolastici.

Successivamente si svolge un dibattito incidentale sugli effetti economici delle direttive europee in materia di imposizione sul valore aggiunto, con interventi del presidente GARAVAGLIA (LSP-PSd'Az) e dei senatori NICITA (PD-IDP) e LOTITO (FI-BP-PPE).

La senatrice TAJANI (PD-IDP) interviene sull'emendamento 10.0.20, teso a sanare alcuni dubbi interpretativi relativi al regime IVA applicabile agli interventi di edilizia scolastica, sollecitando una particolare attenzione del Governo.

Il presidente GARAVAGLIA (LSP-PSd'Az) dà conto di alcune proposte, quali gli emendamenti 10.4, 10.5, 10.7 e 10.0.23, riguardanti i carichi affidati agli agenti della riscossione e le procedure di rateizzazione dei versamenti.

Sull'emendamento 11.2 ha la parola il senatore CROATTI (M5S), il quale segnala la finalità di armonizzazione del trattamento fiscale di determinati utili percepiti dagli Enti del Terzo settore.

Il presidente GARAVAGLIA (LSP-PSd'Az) illustra poi l'emendamento 12.3, finalizzato ad agevolare il ricorso alla carta di debito quale mezzo di pagamento, in ragione delle condizioni meno sfavorevoli di tale strumento per gli esercizi commerciali.

Dà, poi, conto dell'emendamento 12.0.12, teso al potenziamento degli organi di giustizia tributaria, con particolare riferimento alle specificità del Friuli-Venezia Giulia.

Segnala, successivamente, l'intervento di semplificazione riguardante le società in house dell'ACI di cui all'emendamento 12.0.21.

Richiama, inoltre, le disposizioni volte alla semplificazione e all'abbattimento del contenzioso tributario in materia di pagamenti con carta di credito recato dall'emendamento 12.0.22.

Si sofferma, infine, sull'emendamento 12.0.23, con il quale si intende favorire l'emersione dell'imponibile IRPEF relativamente alle attività di colf e badanti, allineandolo al relativo gettito contributivo: a suo parere, si tratta di una questione dal rilevante profilo in termini di mancato gettito che presenta, tuttavia, alcuni elementi di complessità. Non esclude la presentazione di un ordine del giorno.

Il senatore NICITA (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento 12.0.6 e lo illustra, soffermandosi sulla necessità di riordino in materia di canone unico patrimoniale per le infrastrutture di telecomunicazione.

Il senatore CROATTI (M5S) illustra gli emendamenti 13.1 e 13.2, in materia di superamento del limite alle assunzioni di personale a tempo indeterminato delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di interesse nazionale.

Dà, quindi, conto dell'emendamento 13.0.2, teso a incentivare le imprese ad adottare modalità di lavoro agile.

Prosegue richiamando l'attenzione sugli emendamenti 15.1 e 15.7, i quali recano disposizioni per la promozione di attività di educazione finanziaria, assicurativa, previdenziale e digitale.

Il presidente GARAVAGLIA (LSP-PSd'Az) illustra l'emendamento 15.4, il quale prevede misure relative all'educazione finanziaria e al sostegno all'autonomia delle donne in particolari situazioni di difficoltà.

Prosegue richiamando l'emendamento 15.0.8, il quale contempla interventi normativi a favore delle famiglie in difficoltà in relazione al pagamento delle rate del mutuo sulla casa.

Il senatore CROATTI (M5S) interviene sull'emendamento 16.0.1, riguardante la valutazione del merito creditizio delle persone con disabilità.

Il presidente GARAVAGLIA (LSP-PSd'Az) si sofferma sull'emendamento 17.0.23, recante previsioni in materia di contributi volontari da parte dei soggetti titolari di cariche elettive. In risposta ad una sollecitazione della relatrice ZEDDA (FdI), richiama altresì l'utilità di misure idonee a consentire un aumento del montante contributivo dei lavoratori autonomi.

Il senatore NICITA (PD-IDP) interviene sugli emendamenti 17.0.7, 17.0.22 e 17.0.26, i quali riguardano la materia dei proventi ETS derivanti dal settore marittimo, soffermandosi sull'obiettivo di mettere a punto una modulazione dell'imposizione, attraverso crediti d'imposta, necessaria a sostenere le attività economiche presenti nelle isole.

Dà, quindi, conto dell'emendamento 17.0.9, recante disposizioni di riordino e armonizzazione in materia di sollecitazioni commerciali telefoniche, a tutela dell'utenza.

Il PRESIDENTE avverte che si passa all'illustrazione dei subemendamenti riferiti alla proposta 8.1000.

Ha, quindi, la parola il senatore NICITA (PD-IDP), che, nel dare conto del complesso dei subemendamenti presentati dalla propria parte politica, si sofferma sull'esigenza di garantire l'effetto di contenimento degli aumenti, a fronte della capacità degli operatori di assorbire le diminuzioni dell'accisa, giovandosi del carattere anelastico della domanda.

Si sofferma, poi, sul subemendamento 8.1000/59, che, anche sulla base di precedenti a livello dell'Unione europea, introduce trattamenti differenziati in materia di accise con l'obiettivo di contenere gli aumenti dei prezzi dei carburanti che colpiscono particolarmente le isole maggiori.

Il senatore CROATTI (M5S) richiama l'attenzione sulle finalità dei subemendamenti 8.1000/16, 8.1000/42, 8.1000/61, 8.1000/65, 8.1000/75, 8.1000/80, 8.1000/89, 8.1000/98, 8.1000/105, 8.1000/108, 8.1000/109 e 8.1000/154.

Tutte le proposte emendative che non sono state oggetto di intervento sono, quindi, date per illustrate.

La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 17,10.

Il PRESIDENTE comunica che, in seguito alle richieste formulate dai Gruppi, è revocata l'improponibilità per gli emendamenti: 08.1, 8.16, 8.19, 8.1000/160, 8.0.31, 10.0.3, 14.1, 14.0.1, 15.0.3 e 17.0.4.

Informa, altresì, che l'esame proseguirà la prossima settimana, a partire dalla seduta che sarà convocata per il pomeriggio di lunedì.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1891) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali

(Esame e rinvio)

Il relatore SALVITTI (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP) illustra il disegno di legge di conversione in titolo, il quale si compone di due articoli.

Nel dettaglio, l'articolo 1 proroga per un ulteriore periodo temporaneo, dal 2 maggio fino al 10 maggio 2026, la riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al GPL e al metano impiegati come carburanti, prevista a partire dal 19 marzo dai decreti-legge n. 33 e n. 38 del 2026.

Rispetto ai valori di inizio anno, per il nuovo periodo di riferimento la riduzione dell'accisa per il gasolio è confermata nella stessa misura (20 centesimi al litro), mentre la riduzione dell'accisa per la benzina è di 5 centesimi al litro e quella per il GPL di 2,5 centesimi al litro.

Nella relazione governativa si preannuncia, inoltre, che le predette riduzioni saranno prorogate, alla luce dei dati disponibili, fino al 22 maggio con successivo decreto ministeriale con compensazione sulle maggiori entrate IVA determinate per il medesimo periodo.

Alla copertura degli oneri derivanti dai suddetti commi, pari a 146,5 milioni di euro nel 2026, si provvede mediante utilizzo delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato versate all'entrata del bilancio dello Stato.

L'articolo 2 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 1° maggio 2026.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 17,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 1852

 

Art. 8

8.20 (testo 2)

Orsomarso, Melchiorre, Tubetti

Dopo il comma 4, inserire i seguenti

          «4-bis. In ragione dello straordinario rilievo della trentottesima edizione della «America's Cup - Napoli 2027» e al fine di garantirne il regolare ed efficace svolgimento sin dal suo avvio, che avrà luogo a Cagliari dal 21 al 24 maggio 2026 in occasione della prima «Regata Preliminare Louis Vuitton 38ª America's Cup», le persone giuridiche aventi sede legale in Italia, costituite dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti, sono esentate dall'imposta sul reddito delle società e dall'imposta regionale sulle attività produttive per le attività svolte in conformità agli scopi istituzionali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, nella misura in cui esse siano direttamente correlate alla partecipazione all'evento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle stabili organizzazioni istituite in Italia in occasione dell'evento dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti.

          4-ter. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo percepiti negli anni 2026 e 2027 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato per le prestazioni rese all'ente organizzatore o alle squadre partecipanti in relazione allo svolgimento della 38° edizione della Coppa America e direttamente correlate alla loro partecipazione all'evento non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non sono soggetti a ritenute di acconto o di imposta, né ad imposte sostitutive sui redditi. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo di cui al presente comma, percepiti negli anni 2026 e 2027 dai soggetti che nel medesimo periodo si trasferiscono in Italia per svolgere la loro attività e divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 35 per cento del loro ammontare. I benefici previsti dal presente comma non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n 122, e dall'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

          4-quater. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 38-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica, anche in assenza di reciprocità, anche ai soggetti che esercitano attività d'impresa, arte o professione, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e stabiliti in Paesi terzi, limitatamente all'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi effettuati nel territorio nazionale, necessari per la realizzazione di cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente inerenti alla "38ª edizione dell'America's Cup - Napoli 2027". Ai rimborsi presentati ai sensi del periodo precedente si applicano le disposizioni previste dai commi da 2 a 5 dell'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

          4-quinques. L'assegnazione e l'uso temporaneo delle frequenze necessarie per lo svolgimento degli eventi competitivi connessi alla trentottesima edizione della "America's Cup- Napoli 2027" sono rilasciate a titolo gratuito al soggetto destinatario del rilascio delle autorizzazioni generali per l'uso temporaneo di frequenze, ai sensi dell'articolo 38 dell'allegato 25 e dell'articolo 2 comma 4, dell'allegato 12, annessi al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

          4-sexies. Per le attività di vigilanza e controllo dell'utilizzo delle frequenze radioelettriche, da svolgere, sia in via preventiva che nel corso della manifestazione sulle aree interessate dagli eventi connessi alla trentottesima edizione della "America's Cup- Napoli 2027", è autorizzata la spesa di euro 384.662 per l'anno 2026 e di euro 692.005 per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante

          corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy. Per l'acquisto dei materiali e delle apparecchiature necessari allo svolgimento delle attività di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di euro 210.000 per l'anno 2026 e di 200.000 euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.».

8.1000/167 (testo 2)

Orsomarso, Melchiorre

All'emendamento 8.1000, parte conseguenziale, lettera a), dopo l'articolo 8-quater, inserire il seguente:

          "Art. 8-quinques.

  1. Il Ministro dell'Economia  e delle Finanze, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, apporta modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 9 giugno 2000, n. 277 prevedendo che la dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1 dello stesso può essere presentata entro il mese successivo alla scadenza di ciascun mese solare e riducendo di due terzi termini di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 15

15.0.8 (testo 2)

Stefani, Garavaglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Misure fiscali di salvaguardia della prima abitazione delle famiglie nelle procedure di recupero crediti - Cartolarizzazione sociale)

          1. All'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «aventi sede legale in Italia» sono aggiunte le seguenti: «o comunque derivanti da finanziamenti in qualunque forma dagli stessi originariamente concessi» e le parole: «ovvero, su istanza del debitore effettuate nell'ambito di operazioni aventi una valenza sociale che prevedano la concessione in locazione al debitore, da parte della società veicolo di appoggio» sono soppresse;

          b) al comma 2 le parole: «del debitore ceduto, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter.» sono sostituite con le seguenti: «dei debitori ceduti, anche persone fisiche, nel rispetto delle condizioni previste alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, comma 1-ter ovvero, per i casi di rifinanziamento dei predetti crediti senza concessione di ulteriore finanza, alla sola condizione che tali finanziamenti vengano concessi per il tramite di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario.»;

          c) il comma 8-bis è sostituito dal seguente: «8-bis. Ove, su istanza del debitore assistito da un'associazione di promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, ovvero di società o ente dalla stessa istituiti, la società veicolo di appoggio acquisti un bene immobile di proprietà del debitore e contestualmente lo conceda a questi in locazione, il limite temporale di cui al primo periodo del comma 4-quater è di quindici anni dalla data di acquisto e comunque non inferiore alla durata della locazione. L'eventuale soggetto cedente alla società veicolo di appoggio è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla regolarità urbanistico-edilizia e fiscale, qualora entro sei mesi dalla cessione sia avviata l'istruttoria per la procedura per la citata documentazione e la medesima procedura sia conclusa nel limite massimo di trentasei mesi. L'esonero non è esteso alla successiva vendita effettuata dalla società veicolo d'appoggio. Nel caso di trasferimento effettuato a partire dal 2020 alla società veicolo d'appoggio, l'immobile è esente dall'imposta municipale propria, se lo stesso continua ad essere utilizzato come abitazione principale del debitore del credito ceduto che ne aveva il possesso prima della cessione. L'esenzione non si applica per gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9.».

          2. All'articolo 275 del decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 2 è sostituito dal seguente:

          «2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Il programma di liquidazione può prevedere l'attribuzione dell'immobile adibito ad abitazione principale al cessionario del credito, all'interno di un'operazione di cui all'art. 7.1. della legge 30 aprile 1999, n. 130, che preveda la concessione in locazione al debitore dell'immobile costituito in garanzia del credito ceduto, anche nelle forme del rent to buy. Qualora all'interno di questa operazione l'immobile sia stimato per un valore inferiore al credito ipotecario di primo grado e il cessionario ne chieda l'assegnazione con contestuale concessione di un diritto di godimento al debitore, non è necessario alcun procedimento competitivo per la vendita o l'assegnazione, in deroga all'articolo 216, comma 2, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.»."

          3. All'articolo 480, secondo comma, del regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante il codice di procedura civile, è aggiunto il seguente periodo: «Il debitore deve essere altresì avvertito che, qualora il suo patrimonio comprenda la proprietà dell'abitazione principale, può, con l'ausilio di un organismo di consulenza sul debito, proporre un'operazione di cartolarizzazione a valenza sociale, ai sensi dell'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n.130.»