Legislatura 19ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 308 del 06/05/2026
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1852
Art. 8
8.0.4 (testo 2)
Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
1. All'art. 16 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Ai fini del presente articolo, le spese relative alla posa in opera, al montaggio e all'installazione di macchinari, impianti e attrezzature costituiscono spese accessorie (OIC 16 - spese accessorie-) del costo di acquisto del bene agevolabile e sono computate unitamente al valore del bene stesso, senza che le medesime spese possano rilevare, ai fini del limite percentuale previsto dal comma 2, come costi delle opere di costruzione, ampliamento o adattamento di immobili, né siano ricomprese nel calcolo del valore dei terreni e dei fabbricati ai fini del limite percentuale previsto, anche quando comportino opere di adattamento dei luoghi, purché tali opere siano strettamente necessarie alla funzionalità del bene e prive di autonoma utilità economica."
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, nonché ai fini del rispetto del principio dell'effetto incentivante di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, per avvio dell'investimento si intende esclusivamente l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, non revocabili e idonee a determinare l'irrevocabilità della decisione di investimento.
3. Non costituiscono avvio dell'investimento, anche se anteriori alla data di entrata in vigore del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, gli atti e i comportamenti che non comportano obbligazioni giuridicamente vincolanti ai sensi del comma 2.
4. In ogni caso, non rilevano ai fini dell'avvio dell'investimento gli atti:
a) privi di efficacia vincolante tra le parti o comunque non idonei a determinare obblighi giuridicamente coercibili;
b) revocabili unilateralmente o subordinati a condizioni che ne consentono il recesso senza responsabilità significativa;
c) non suscettibili di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'articolo 2932 del codice civile.
5. Ai fini del comma 4, rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tra gli atti non rilevanti:
a) gli ordini di acquisto non accettati dal fornitore;
b) le manifestazioni di interesse, le lettere di intenti e gli accordi preliminari non vincolanti;
c) i contratti preliminari privi dei requisiti per l'esecuzione in forma specifica;
d) le delibere o gli atti di assegnazione di terreni o aree che non comportano un obbligo definitivo di trasferimento o che consentono la rinuncia da parte dell'assegnatario;
e) gli atti o accordi che prevedono la facoltà di recesso senza penali ovvero con penali non significative.
6. Sono agevolabili gli investimenti iniziali avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, anche qualora preceduti da atti preparatori o prodromici non rilevanti ai sensi dei commi 3, 4 e 5.
7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 costituiscono interpretazione autentica dell'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 e si applicano anche agli investimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nonché ai procedimenti amministrativi e contenziosi pendenti.».