Legislatura 19ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 307 del 05/05/2026
Azioni disponibili
6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MARTEDÌ 5 MAGGIO 2026
307ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 17,30.
IN SEDE REFERENTE
(1852) Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 aprile.
Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate le riformulazioni: 7.12 (testo 2), 8.1000/48 (testo 2), 8.1000/57 (testo 2), 8.1000/92 (testo 2), 8.1000/93 (testo 2), 8.1000/96 (testo 2), 8.1000/99 (testo 2), 8.1000/151 (testo 2), 12.0.10 (testo 2), 15.0.11 (testo 2) e 17.0.13 (testo 2), pubblicate in allegato.
Ricorda, altresì, come i relatori potranno in ogni caso aggiungere nuove riformulazioni agli emendamenti già presentati.
Comunica, inoltre, che la senatrice Minasi ha aggiunto la propria firma all'emendamento 8.21, la senatrice Bucalo ha aggiunto la propria firma all'emendamento 14.0.2 e la senatrice Furlan ha ritirato la propria firma dagli emendamenti 13.4 e 13.5.
Informa, quindi, circa i criteri di ammissibilità adottati sugli emendamenti presentati, fondati sull'idea di non ampliare eccessivamente l'ambito delle materie a cui il decreto-legge si riferisce, con alcune eccezioni afferenti a tematiche che vedono i gruppi avere un orientamento convergente come quelle relative alle disposizioni in materia di telefonate commerciali. Preannuncia, peraltro, la facoltà per i Gruppi di chiedere una revoca della pronuncia di improponibilità entro le ore 12 di domani, mercoledì 6 maggio. L'obiettivo del prosieguo dell'esame è quello di poter arrivare a votare un congruo numero di emendamenti accantonati la prossima settimana, dopo aver disposto una istruttoria ragionevole.
Comunica, infine, che sono dichiarati improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1 del Regolamento gli emendamenti: 1.0.10, 2.0.9, 2.0.17, 5.0.2, 08.1, 8.15, 8.16, 8.19, 8.1000/48, 8.1000/56, 8.1000/57, 8.1000/62, 8.1000/92, 8.1000/93, 8.1000/94, 8.1000/114, 8.1000/116, 8.1000/117, 8.1000/118, 8.1000/119, 8.1000/120, 8.1000/136, 8.1000/142, 8.1000/144, 8.1000/145, 8.1000/146, 8.1000/147, 8.1000/150, 8.1000/160, 8.1000/163, 8.1000/165, 8.1000/167, 8.1000/168, 8.0.2, 8.0.3, 8.0.18, 8.0.31, 8.0.42, 9.4, 10.0.1, 10.0.3, 10.0.21, 10.0.24, 10.0.25, 12.0.1, 12.0.3, 12.0.4, 12.0.25, 13.0.1, 13.0.6, 13.0.8, 13.0.9, 13.0.10, 13.0.12, 13.0.13, 13.0.14, 13.0.15, 14.1, 14.0.1, 14.0.4, 14.0.6, 15.9, 15.0.1, 15.0.3, 15.0.7, 15.0.10, 15.0.11 (testo 2), 15.0.11, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.4, 16.0.5, 16.0.13, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 17.0.4, 17.0.15, 17.0.16, 17.0.17, 17.0.18, 17.0.19, 17.0.21, 17.0.23, 17.0.24, 17.0.25, 17.0.27, 17.0.28, 17.0.29, 17.0.30, 17.0.32, 17.0.34, 17.0.35 e 18.0.2.
Interviene il senatore PATTON (Aut (SVP-PATT, Cb)) per aggiungere la propria firma agli emendamenti 1.0.2, 2.1, 2.3, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.12, 2.0.14, 5.1, 7.12 (testo2) e 14.0.5.
Il PRESIDENTE, a proposito dell'emendamento 14.0.5, segnala al Governo il tema del Fondo per i piloti della Provincia autonoma di Trento.
Il senatore LOTITO (FI-BP-PPE) chiede chiarimenti in ordine all'emendamento 10.0.3.
Il PRESIDENTE chiarisce, senza entrare nel merito dei singoli emendamenti considerati improponibili, come si sia proceduto tenendo ferme tematiche di ordine generale.
Il senatore NICITA (PD-IDP) interviene per chiedere una verifica di costituzionalità in relazione all'emendamento 17.0.31, che presenta profili di dubbia costituzionalità.
Il PRESIDENTE, prendendo atto della richiesta del senatore Nicita, suggerisce tuttavia un approfondimento sul testo dell'emendamento richiamato.
Il senatore NICITA (PD-IDP) presenta la riformulazione dell'emendamento 7.13, pubblicata in allegato, a firma anche della senatrice Tajani.
I senatori SALVITTI (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP), Cristina TAJANI (PD-IDP) e Dafne MUSOLINO (IV-C-RE) aggiungono la propria firma all'emendamento 14.0.5.
Il PRESIDENTE informa che l'esame del provvedimento proseguirà nella seduta antimeridiana di domani con l'illustrazione degli emendamenti, finalizzata a segnalare tematiche rilevanti al Governo.
Il sottosegretario Sandra SAVINO prende atto e conviene con la proposta di lavoro del presidente Garavaglia.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno delle sedute già convocate domani, mercoledì 6 maggio, alle ore 9,30 e 14,30 è integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1891 "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali".
Prende atto la Commissione.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE informa che la seduta delle Commissioni riunite 2a e 6a, già convocata per le ore 18,30 della giornata odierna, non avrà più luogo.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 17,50.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1852
Art. 7
7.12 (testo 2) [id. a 7.13 (testo 2)]
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il comma 431 è inserito il seguente: "431-bis. Per gli investimenti nei beni immateriali di cui all'allegato V annesso alla presente legge, la base di calcolo della maggiorazione di cui al comma 427 comprende altresì i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso ai medesimi beni, limitatamente alla quota di competenza di ciascun periodo d'imposta ricompreso nell'ambito temporale di applicazione della disciplina agevolativa.".
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 10,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
7.13 (testo 2) [id. a 7.12 (testo 2)]
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il comma 431 è inserito il seguente:
"431-bis. Per gli investimenti nei beni immateriali di cui all'allegato V annesso alla presente legge, la base di calcolo della maggiorazione di cui al comma 427 comprende altresì i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso ai medesimi beni, limitatamente alla quota di competenza di ciascun periodo d'imposta ricompreso nell'ambito temporale di applicazione della disciplina agevolativa.".
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 10,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
Art. 8
8.1000/48 (testo 2)
All'emendamento 8.1000, parte conseguenziale, lettera a), dopo l'articolo 8-bis, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.1
1.A decorrere dal 1° giugno 2026, ove il Garante per la sorveglianza dei prezzi, rilevi, in occasione di eventi straordinari o di particolari condizioni socio economiche locali o internazionali, l'emergere di una possibile tendenza incrementale del prezzo dei carburanti rimette al Ministro delle imprese e del made in Italy una relazione scritta. In questo caso, su segnalazione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, il Ministro delle imprese e del made in Italy, con proprio decreto può attivare lo speciale regime di controllo dei fenomeni distorsivi lungo la filiera di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti.»
8.1000/57 (testo 2)
All'emendamento 8.1000, nella parte consequenziale, alla lettera a), dopo il capoverso <Art. 8-bis> inserire il seguente:
«Art. 8-bis.1
(Prevenzione e contrasto alle manovre speculative sui carburanti)
1. Le società petrolifere o i soggetti giuridici che assicurano l'approvvigionamento della rete di vendita dei carburanti per autotrazione per uso civile comunicano giornalmente agli esercenti i prezzi consigliati di vendita ai clienti finali ovvero previsti per la propria rete di distribuzione e vendita, curandone la pubblicazione con adeguata evidenza sui propri siti internet, e li trasmettono al Garante per la sorveglianza dei prezzi e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini del monitoraggio della filiera e delle valuta zioni di competenza relative al corretto funzionamento del mercato. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma, si applica una sanzione pari allo 0,1 per cento del fatturato giornaliero.
2. I prezzi comunicati dagli esercenti ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, non possono essere variati in aumento nell'arco della giornata in cui è stata effettuata la comunicazione.
3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy - Garante per la sorveglianza dei prezzi istituisce uno speciale regime di con trollo dei fenomeni distorsivi lungo la filiera di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti al fine dell'immediata rilevazione, previa individuazione di indici di anomalia, dell'andamento dei prezzi al consumo in rapporto alla variazione dei prezzi delle materie prime e raffinate sui mercati internazionali. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, sulla base del monitoraggio dell'andamento del prezzo alla pompa, se rileva un anomalo e repentino incremento dei prezzi rispetto alle quota zioni internazionali di riferimento, comunica alla Guardia di finanza il dettaglio degli operatori della distribuzione e delle relative compagnie petrolifere tra i quali accertare e verificare, sulla base della documentazione contabile disponibile, le eventuali anomalie sui costi e prezzi giornalieri di acquisto del carburante e, risalendo lungo la filiera, sino al costo giornaliero di acquisto dei prodotti sostenuto dal titolare dell'autorizzazione petrolifera operante in regime sospensivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
4. Le risultanze degli accertamenti della Guardia di finanza sono immediatamente trasmesse anche al Garante per la sorveglianza dei prezzi per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 199-quinquies della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'eventuale avvio dei procedimenti sanzionatori di competenza previsti dalle vigenti disposizioni.
5. Fermo quanto previsto dall'articolo 347 del codice di procedura penale, il Garante per la sorveglianza dei prezzi tra smette entro due giorni all'Autorità giudiziaria le risultanze istruttorie di cui al comma 3, corredate di un rapporto, anche al fine di verificare la sussistenza del reato di «manovre speculative su merci» di cui all'articolo 501-bis del codice penale.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per un periodo pari a tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
8.1000/92 (testo 2)
All'emendamento 8.1000, nella parte consequenziale, alla lettera a), dopo il capoverso <Art. 8-ter> inserire il seguente:
«Art. 8-ter.1
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e gas naturale liquefatto anche nella sua formulazione biologica utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24 ter, comma 2, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Re pubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministero dell' economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. In considerazione dell'andamento delle sensibili oscillazioni del prezzo dei carburanti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2026, l'aggiornamento di cui all'articolo 1, comma 250 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 avviene con cadenza mensile con riferimento alla sola componente riferita al costo del gasolio e gas naturale liquefatto anche nella sua formulazione biologica.
7. All'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n° 286 la parola "gasolio" è sostituita dalla parola "carburante".
8.1000/93 (testo 2)
All'emendamento 8.1000, nella parte consequenziale, alla lettera a), dopo il capoverso <Art. 8-ter> inserire il seguente:
«Art. 8-ter.1
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24 ter, comma 2, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Re pubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministero dell' economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. In considerazione dell'andamento delle sensibili oscillazioni del prezzo dei carburanti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2026, l'aggiornamento di cui all'articolo 1, comma 250 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 avviene con cadenza mensile con riferimento alla sola componente riferita al costo del gasolio.
7. Per le finalità di cui al comma 1, alle imprese di autotrasporto in conto terzi è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 20 per cento della maggiore spesa sostenuta per il consumo di gas naturale compresso e gas naturale liquefatto per autotrazione in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, rispetto al prezzo del mese di febbraio, come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026.
8. Al credito d'imposta di cui al comma 7 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
9. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.1000/96 (testo 2)
All'emendamento 8.1000, nella parte consequenziale, alla lettera a), dopo il capoverso <Art. 8-ter> inserire il seguente:
«Art. 8-ter.1
(Misure in favore del trasporto marittimo)
1. Al fine di contenere gli effetti derivanti dall'incremento dei prezzi dei carburanti, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione nel territorio dello Stato ,che erogano servizi di trasporto marittimo regolare di passeggeri e merci, mediante navi Ro-Pax e mezzi veloci, sulle rotte nazionali, nonché da e per le isole maggiori e minori, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026, rispetto al prezzo medio del mese di febbraio 2026, per l'acquisto di carburante impiegato per l'alimentazione dei mezzi navali.
2. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 4, ed è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 120 milioni di euro, secondo i seguenti criteri:
a) 100 milioni di euro, con riferimento ai servizi di trasporto marittimo regolare di passeggeri e merci sulle rotte nazionali e da e per le isole maggiori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 luglio 2023, n. 166;
b) 20 milioni di euro, con riferimento ai servizi di trasporto marittimo regolare di passeggeri e merci - mediante navi Ro/Pax e mezzi veloci - da e per le isole minori, ivi inclusi quelli soggetti a obblighi di servizio pubblico e/o di trasporto pubblico locale.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
4. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
8.1000/99 (testo 2)
All'emendamento 8.1000, nella parte consequenziale, alla lettera a), dopo il capoverso <Art. 8-ter> inserire il seguente:
«Art. 8-ter.1
(Misure in favore dell'autotrasporto di merci e passeggeri)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24 ter, comma 2, lettera a) e lettera b) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché alle imprese esercenti le attività di trasporto di cui alle legge 11 agosto 2003, n. 218 in materia di noleggio autobus con conducente esercitate con veicoli di classe ambientale V e VI, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 alle imprese esercenti le attività di trasporto di merci e di 50 milioni di euro per l'anno 2026 alle imprese esercenti le attività di trasporto di persone indicate al precedente periodo ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla forma zione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al
suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. In considerazione dell'andamento delle sensibili oscillazioni del prezzo dei carburanti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2026, l'aggiornamento di cui all'articolo 1, comma 250 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 avviene con cadenza mensile con riferimento alla sola componente riferita al costo del gasolio Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
8.1000/151 (testo 2)
All'emendamento 8.1000, parte conseguenziale, lettera a), dopo l'Art. 8-quater aggiungere il seguente:
«Art. 8-quinques.
(Credito d'imposta a favore delle imprese di trasporto merci e passeggeri)
1.Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate o attività di trasporto di persone di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a) e b) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché alle imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in materia di noleggio autobus con conducente esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attributo alle condizioni e con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2.Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
Art. 12
12.0.10 (testo 2)
Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:
«Art. 12-bis
(Interpretazione autentica del Canone Unico per le occupazioni permanenti del suolo pubblico con cavi, condutture e impianti di telecomunicazione wireless)
1. Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che il canone è dovuto dal titolare della concessione per l'installazione nel suolo di infrastrutture e da chi effettua un'occupazione in via mediata del suolo mediante utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, ma non da chi eroga servizi di accesso o di rivendita alla clientela finale tramite le infrastrutture del soggetto titolare della concessione senza avvalersi di un utilizzo materiale delle stesse.
2. Il comma 831-bis, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che il canone si applica indipendentemente dalla natura demaniale, indisponibile oppure disponibile dell'area su cui insiste l'impianto.»
Art. 15
15.0.11 (testo 2)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis
(Ulteriori disposizioni urgenti in materia finanziaria)
1. Al decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1:
1) alla lettera dd), il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) al comma 2:
2.1) le lettere b) e c) sono abrogate;
2.2) alla lettera d), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;
2.3) dopo la lettera d) è aggiunta, in fine, la seguente: «d-bis) le ulteriori disposizioni concernenti i FIA italiani immobiliari e gli OICR garantiti.»;
2) alla lettera gg), le parole: «sezione V,» sono soppresse;
3) alla lettera qq), le parole: «sezione V,» sono soppresse;
b) all'articolo 5, comma 1, lettera d), numero 2), punto 2.2), le parole: «al quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «il quarto periodo»;
c) all'articolo 11, comma 7, le parole: «127,» sono soppresse e le parole: «135-undecies, 135-undecies» sono sostituite dalle seguenti: «135-undecies, 135-undecies.1»;
d) all'articolo 16, commi 2 e 3, le parole: «sezione IV.1» sono sostituite dalle seguenti: «sezione V.1».
2. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, comma 3, le parole: «2-quater, lettera d-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «2-quater, lettera d-ter)»;
b) all'articolo 29-ter, comma 3, le parole: «2-quater, lettera d-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «2-quater, lettera d-ter)»;
c) all'articolo 30, comma 2, lettera a), le parole: «2-quater, lettera d-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «2-quater, lettere d-bis) e d-ter)»;
d) all'articolo 39-septies, comma 2, primo periodo, le parole: «ogni quindici giorni» sono sostituite dalla seguente: «quindicinale» e le parole: «ogni anno» sono sostituite dalla seguente: «annuale»;
e) all'articolo 64, comma 7-bis, le parole: «disposizione di legge» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni di legge»;
f) all'articolo 90-ter, comma 4, lettera a), le parole: «d'intesa con la Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la Banca d'Italia»;
g) all'articolo 102, comma 6, lettera b), le parole: «fondato giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «giudizio con cognizione di causa».
3. Al codice civile di cui al regio decreto 6 marzo 1942, n. 262, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2409-novies, secondo comma, le parole: «componenti il consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «componenti del consiglio»;
b) all'articolo 2409-duodecies, secondo comma, le parole: «componenti il consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «componenti del consiglio»;
c) all'articolo 2409-terdecies, quinto comma, dopo le parole: «da parte» è inserita la seguente: «del»;
d) all'articolo 2409-octiesdecies, quarto comma, le parole: «rinunzia revoca» sono sostituite dalle seguenti: «rinunzia, revoca» e le parole: «dell'articolo 2386» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 2396-undecies».».
Art. 17
17.0.13 (testo 2) (id. a 15.0.9)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche all'articolo 51 del codice del consumo)
1. All'articolo 51, comma 8-bis, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «fornitura di energia elettrica e gas» sono inserite le seguenti: «e servizi di telecomunicazioni»;
b) al secondo periodo, le parole: "di energia elettrica e gas" sono soppresse.